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NEWS ACCREDITAMENTO

  Enti accreditati sul territorio

Domande/risposte registrate nel forum in occasione della scadenza del 30 aprile 2003 aggregate per macrovoce

UniversitàGriglia di autovalutazione Quesiti posti in sede di rilascio userid e password Chiarimenti direttiva art. 13
Settori da accreditare Criteri di valutazione delle risorse umane Calcolo ore formative annue Orientamento
Sedi multiple ccnl obbligatorio per l'obbligo formativo Esperienze pregresse- partecipazione a programmi di ic Verbale di collaudo statico
Dotazione logistica minima Risorse umane Definizione triennio Certificazione per la qualità
Contratti risorse umane Accreditamento consorzio Rete LAN aule c.1 organigramma aziendale
Definizione domanda accreditamento Dati dei locali Scuole private autorizzati Tipologie formative
Attivita' a bando Interrelazioni con il territorio Allievi / utenti Definizione del soggetto
Definizione di una domanda Attrezzature Comuni Contratti di locazione
Attività di orientamento del triennio oggetto di accreditamento Corsi Bilancio Nuovo settore/sub-settore in codice orfeo 9099
Utenze speciali Congruenza attrezzature Risorse umane e.4.1 Docenti per formazione
Rispetto l. 68/99 Sedi accreditate temporaneamente Accreditamento relativo a mis. c.1 e c.3 Installazione del software
Autocertificazioni Bilancio ente senza fini di lucro Bando di ristrutturazione degli enti

Università
Domanda - con riferimento ai dati relativi alla voce "bilancio generale", nell'ipotesi che il soggetto richiedente sia un ente pubblico (università, con bilancio finanziario,quali costi e ricavi devono essere riportati alla voce b1 e quali alla voce b2,con riguardo ai costi per formazione e ricerca?
Risposta - le specifiche voci di attività di formazione di ricerca non istituzionali ma derivate da progetti e finanziamenti diversi.
Domanda - alla voce programmi ic, cosa si intende con il termine "identificativo" riferito alla voce "socrates", il numero di contratto istituzionale ?
Risposta - il codice oppure l'identificativo del contratto stipulato.
Domanda - in relazione all'art.4 (destinatari) della direttiva sull'accreditamento, chiedevo se una accademia di moda (con corsi vari che rilasciano diplomi riconosciuti internazionalmente)che ospite tradizionalmente degli allievi tirocinanti possa essere esentata dal presentare domanda di accreditamento (vedi art. 7 - punto c del sopracitato documento). pregasi di rispondere presto così possiamo evitare le procedure per la domanda.
Risposta - se non intende ottenere finanziamenti di attività formative o di orientamento è esentato dall'accreditamento
Domanda - ci risulta che la crul (conferenza rettori universita' del lazio) e l'assessore alla formazione hanno raggiunto un accordo per cui le universita' che fanno parte del progetto "campus one" non hanno bisogno dell'accreditamento per le misure c1 e c3 dei por (piano operativo regionale).
si chiede, pertanto, come fare per avere la user e la password, che vanno indicate nella prima pagina del formulario por.
Risposta - risposta della direzione regionale al quesito spedito da prof. petruccelli lunedì 31 marzo 2003 - 13:45
r: no, le università si devono accreditare normalmente.
Domanda - quali novità per quanto riguarda l'accreditamento delle facoltà universitarie? so che "la sapienza" è il soggetto che deve accreditarsi per le attività di formazione e orientamento, e dunque ottenere l'account e compilare il formulario, ma cosa resta da fare alle singole facoltà in quanto sedi operative? il tempo passa e la scadenza per completare il procedimnto di accreditamento, a quanto so, rimane il 30 aprile.
Risposta - fino ad ora tutte i quesiti posti dalle università sono stati regolarmente assolti. cosa devono fare le singole facoltà non è la regione che deve stabilirlo ma le facoltà stesse attraverso un confronto con l'università, avviando la normale procedura di accreditamento delle sedi operative.
Domanda - non si capisce perchè le università potrebbero essere esentate dall'accreditarsi, e le scuole pubbliche e private? sembra essere una discriminazione non pensate?
Risposta - non esiste nulla che sulla direttiva stabilisca una esenzione dall'accreditamento delle università
Domanda - una università che destina alcune strutture e attrezzature alle proprie attività cofinanziate può mettere a disposizione (con regolare contratto) ad altri enti le sue aule didattiche e i laboratori? possono essere utilizzati gli stessi?
Risposta - la direttiva prevede che i locali possano essere utilizzati, dal soggetto, anche per attività diverse da quelle per le quali viene richiesto l'accreditamento, purchè nell'ambito dell'istruzione, della formazione, dell'orientamento o della ricerca. non è possibile che le medesime aule, o locali, vengano accreditati da più soggetti contemporaneamente, verrebbe in questo caso a mancare uno dei presupposti dell'accreditamento circa la certezza della disponibilità della sede per le ore di accreditamento riconosciute.
Domanda - la direzione regionale espone che nelle sedi accreditate "l'elemento essenziale è che nei medesimi locali vengano realizzate unicamente attività di istruzione, formazione, orientamento o ricerca"; questo significa che è possibile continuare ad utilizzare i locali accreditati anche per altre attività di formazione, e non solo per quelle oggetto di eventuale finanziamento regionale?
in sostanza si chiede se locali, strutture e strumenti (laboratori, pc, mobili, uffici direttivi, utenze varie) oggetto di accreditamento debbano essere utilizzate esclusivamente per le attività eventualmente finanziate dalla regione lazio o se possono essere utilizzate anche per altre attività della stessa tipologia, anche private.
Risposta - si ribadisce il fatto che nelle sedi accreditate possono essere realizzate attività formative, di orientamento o di ricerca anche non finanziate a valere su fondi pubblici e quindi di natura privata. stessa cosa vale per gli arredi e per le attrezzature.
Domanda - le università private devono accreditarsi? e per quali macrotipologie? e per quali settori?
forse un chiarimento dell'art.4, comma 7, lett. d) può essere utile a tutti noi operatori del settore universitario ed in particolare di quello privato.
Risposta - le università, sia pubbliche che private, devono accreditare le proprie sedi. la macrotipologia e il settore sono a discrezione dell'università stessa, non esistono infatti vincoli particolari se non, per la tipologia obbligo formativo, quello dell'applicazione del ccnl della formazione professionale al personale.
Domanda - e' possibile accreditare come sede formativa parte di una struttura scolastica pubblica? ed è possibile che la scuola utilizzi questi spazi accreditati quando non ci sono corsi finanziati?
Risposta - si è possibile accreditare come sede formativa parte di una struttura scolastica pubblica, come infatti prescrive l'art. 13 della direttiva, l'elemento essenziale è che nei medesimi locali vengano realizzate unicamente attività di istruzione, formazione, orientamento o ricerca.

Griglia di autovalutazione
Domanda - nello scorrere il sito "accreditamento" abbiamo trovato una griglia di valutazione titolata "requisiti previsti per l'accreditamento di sedi di attivita' formative" e un'altra relativa alle sedi di orientamento. e' la griglia in vigore? e relativamente ai punti c.1 e c.1.1 non fa menzione dell'assetto organizzativo minimo bensì elenca tutte le figure prevedibili.
in altre occasioni la dir. reg. ha risposto, su questo forum, che tale "assetto minimo organizzativo" sarebbe stato pubblicato assieme alla suddetta griglia. si deve ritenere che quella attualmente on-line non sia valida?
Risposta - il documento indicato è la esplicitazione dei criteri di accreditamento con la relativa valorizzazione puntuale. per quanto riguarda l'assetto organizzativo, lo stesso non viene definito in maniera prescrittiva per quanto riguarda il soggetto (salvo raggiungere il punteggio minimo previsto), mentre viene stabilito per quanto riguarda la sede formativa.
Domanda - a seguito della vs. risposta del 17.02.03 in merito all'assetto organizzativo ritenuto minimo e del 13.02.03 in merito alle tipologie contrattuali, in entrambi i casi rimandate alla griglia di autovalutazione.
in considerazione delle risposte sopraccitate e della vs. risposta del 10.02.03 riguardante la citata griglia, vorrei sapere quando verrà pubblicata e resa nota la griglia autovalutazione.
grazie
Risposta - e' possibile adottare la soluzione indicata, per la valorizzazione si rimanda alla pubblicazione della griglia di valutazione

Quesiti posti in sede di rilascio userid e password del 4.02.2003
Domanda - al momento del rilascio della userid e della password il nostro ente di formazione era una onlus ora, in seguito a variazione dello statuto, è divenuta una semplice associazione.
non potendo cambiare l'intestazone nel formulario, come ci si deve comportare?
Risposta - e' necessario dare comunicazione scritta a questa direzione regionale dell'avvenuta variazione.
Domanda - ho ritirato personalmente userid e passowrd per la procedura di accreditamento. devo inviare lettera di ricevuta che è sul bollettino?
Risposta - una volta acquisito l'account presso gli uffici regionali non è necessario produrre alcuna conferma.
Domanda - nel caso del cambio della sede legale successivamente alla richiesta di userid e password come posso modificare i dati nel form, (essendo in una sezione che non posso modificare) e nella domanda di invio alla regione lazio?
Risposta - dovrà comunicare per scritto, unitamente all'invio della domanda, il cambio di sede legale.
Domanda - e' sufficiente aver avviato la procedura di accreditamento (ottenimento password) per presentare progetti a valere sulla legge 236 e mis. c1 - c3 ob. 3 oppure occorre aver presentato formale domanda/formulario di accreditamento?
Risposta - e' necessario aver esaurito le fasi di accreditamento che prevedono la compilazione e l'invio del formulario per via elettronica oltre che della autocertificazione.
Domanda - se si ottiene l'accreditamento per una sede e poi si deve cambiare sede, poichè ci si è trasferiti, cosa si deve fare
Risposta - come previsto dalla direttiva le modifiche ai requisiti che hanno dato atto all'accreditamento potranno essere direttamente implementate sul modulo informatico che ha dato luogo all'accreditamento da confermare con comunicazione scritta.
Domanda - in riferimento alla richiesta di account, ritengo non necessaria l'indicazione dei dati sensibili privati del dirigente scolastico rappresentante legale della istituzione scolastica, in quanto già in possesso del miur e non utili all'accreditamento che viene rilasciato all'istituto.
Risposta - trattandosi di un'autocertificazione resa ai sensi di legge il legale rappresentante è dovuto al rilascio dei dati richiesti. sul fatto che i dati siano già depositati presso il miur, trattandosi questo di altro organismo pubblico, non esime il legale rappresentante dal rilasciarli anche la regione lazio. sull'utilità o meno, e quindi sulla legittimità,preghiamo di prendere atto di quanto previsto.
Domanda - alcune informazioni inserite nel formulario danno risultati non congrui.
Risposta - il modulo denominato 'formulario' che si trova nell'area 'documenti' del sito alla voce 'accreditemento sedi operative per la formazione' (oppure 'sedi operative per l'orientamento') è un documento esclusivamente di riferimento.
le informazioni relative alla richiesta di accreditamento vanno inserite tramite apposita procedura software che deve essere scaricata dall'area riservata del sito (bottone 'login') previo inserimento della userid e password rilasciata dalla direzione regionale.
Domanda - il software può essere scaricato ed installato più di una volta?
Risposta - la procedura che viene installata in locale permette la compilazione di pù sedi e domande riferite all'unico soggetto a cui è stata rilasciata userid e password. non è quindi possibile installarla in modo da essere utilizzata su più postazioni.
Domanda - chiedo gentilmente alla regione di sciogliere definitivamente il problema se e possibile accreditare le ati/ats le risposte sono molteplici e spesso discordanti e ricordo che il bando c3 dichiara "i progetti potranno altresi essere presentati da ati"
inoltre chiedo se devono essere accreditati tutti i partecipanti all'ati o se basta il capo fila o una delle altre partecipanti.
Risposta -  

Chiarimenti direttiva art. 13
Domanda - negli ultimi 3 anni una delle nostre sedi ha stipulato protocolli di intesa - a titolo gratuito per il nostro ente - con le scuole del territorio per attività di formazione continua (150 ore, alfabetizzazione immigrati, ecc.): tali attività vanno comunque dichiarate? e sono compatibili con i vincoli della direttiva di cui all'articolo 13?
Risposta - essendo l'attività di stage una tipologia d'intervento ascrivibile a pieno titolo nelle attività di formazione e ricerca, la stessa è del tutto compatibile con le attività previste dall'accreditamento. le attività di stage possono essere dichiarate nella sezione f del formulario
Domanda - 1) nel caso in cui il soggetto che richiede l'accreditamento decida di avviare contemporaneamente anche la richiesta di certificazione di qualità il campo "data di emmissione del manuale" non può essere compilato, si tratta di un campo obbligatorio?
2) sez. e1.3 - cosa si intende per assenza di clausule risolutarie nei contratti in cui si attesta la disponibilità dei locali?
3)le ipotesi proposte nel formulario (sedi formative) sez. e1.4 sono tutte valide?
4) gli istituti scolastici possono accreditarsi per l'area "obbligo formativo".
5) sez. a3.1, cosa si intende per "collegamento informativo che collega in rete le sedi del soggetto che richiede l'accreditameto"? può essere sufficiente la posta elettronica?
Risposta - il campo e.1.3 è obbligatorio laddove si intenda acquisire il punteggio che verrà previsto dalla griglia di valutazione.
per clausola risolutoria si intende qualunque elemento che impropriamente metta in discussione la certezza del possesso dei locali per il periodo indicato.
nessun soggetto ha vincoli prederminati, per la sua natura giuridica o organizzativa, per potersi accreditare per la tipologia obbligo formativo, rispettando ovviamente i requisiti previsti.
Domanda - nel burl supplemento ordinario n. 6 del bollettino n.3 del 30.1.03 (approvazione direttive per accreditamento sedi formative ed orientamento), alla pag 7 è pubblicato il testo della determinazione del direttore n.1 del 10.1 03. nella suddetta determinazione si fa esplicito riferimento alla dgr 1510 del 21.11.02 (oggetto del burl in questione)e alla dgr 1687 del 20.12.02 che ha per oggetto "integrazioni e modifiche alla dgr 1510 del 21.11.02" ed inoltre "integra l'art. 9 comma 4"che riguarda l'attribuzione dei punteggi. considerando che la determinazione n. 1 del 30.1.03 è posteriore alla dgr 1687 e che il burl in questione è stato pubblicato il 30.1.03, perchè non è stato pubblicato anche il testo della dgr 1687? e perchè si dice testualmente che sarà pubblicato "entro i 90 gg. " e "prima dell'inizio dell'istruttoria"? quando tutti gli interessati avranno gia presentato la documentazione relativa agli accreditamenti? se la dgr 1687 "integra e modifica" la dgr 1510, perchè non è stata pubblicata contestualmente?
Risposta - la griglia di valutazione è in corso di definizione e verrà pubblicata entro i tempi determinati.
il contenuto della dgr n. 1687 è riportato nella determinazione n. 1 del 10.1.2003 pubblicata sul supplente ordinario n. 6 al burl del 30.1.2003
Domanda - aule, laboratori e uffici accreditati possono essere utilizzati solamente per le attività cofinanziate dalla regione lazio?
Risposta - il comunque finanziate si riferisce anche ad attività promosse dal soggetto come attività privata. infatti il ragionamento sviluppato, secondo il quale la regione finanzia sede ed attrezzature non corrisponde in nulla allo spirito dell'accreditamento. la regione chiede infatti al soggetto, per poter accedere a finanziamenti pubblici, di disporre delle risorse materiali ed umane necessarie prima, e non dopo, l'acquisizione di eventuali attività finanziate.
Domanda - e' vero che la regione accredita le sedi idonee per lo svolgimento di attività finanziate con denaro pubblico, ma se i progetti non vengono approvati, perchè non dovrei utilizzare locali e attrezzature per attività ( sempre formativa)non finanziata? credo che art. 13 escluda solamente la possibilità di utilizzare le sedi accreditate per la produzione di beni e serrvizi. che senso avrebbe altrimenti chiedere nel formulario al punto e.1.6.2 e e.1.6.3 se la sede viene utilizzata per altre attività?
Risposta - l'accreditamento della sede non incide sulle possibilità della sede di esercitare altre attività comunque legate alla formazione, all'orientamento e alla ricerca anche laddove queste siano finanziate privatamente.
Domanda - in riferimento all'art.13 della direttiva, è possibile l'utilizzazione di sedi formative accreditate per fare corsi e/o interventi formativi privati non finanziati da fondi pubblici.
Risposta - quanto prescrive l'art. 13 della direttiva è relativo alle finalità a cui è destinata la sede formativa. si fa quindi riferimento a tipologie di attività che siano comunque coerenti alla richiesta di accreditamento (formazione, istruzione, ricerca, orientamento). tale prescrizione è però anche collegata alla destinazione di tipo tecnico data alla sede e certificata in tal senso dalle autorità di riferimento. per quanto attiene invece alla natura delle attività le stesse possono essere sia finanziata pubblicamente che di natura totalmente privata. il "comunque finanziata" deve, infatti, essere inteso come autofinanziamento.

Settori da accreditare
Domanda - nella formazione continua la stragrande maggioranza degli interventi formativi riguardano materie trasversali: organizzazione, comunicazione, tecniche di management, sicurezza, qualità, lingue straniere, etc.. proprio per il fatto di essere materie trasversali ai corsi di formazione partecipano aziende che appartengono a più settori. per cui abbiamo un'utenza intersettoriale a cui viene erogata una formazione trasversale.
questo accade ad es. con gli interventi territoriali previsti dalla l. 236/93 dove partecipano alle attività formative aziende di uno stesso territorio ma appartenenti spesso a settori diversi.
lo stesso regolamento ce n° 68/2001 privilegia la "formazione generale" vale a dire quella trasferibile ad altre imprese o settori di occupazione, rispetto alla "formazione specifica" vale a dire quella non trasferibile ad altre imprese o settori di occupazione.
domanda:
tutti gli interventi che presentano connotazioni di intersettorialità li vado a collocare nel settore varie della classificazione isfol-orfeo?
cioè mi accredito per il settore varie potendo poi realizzare interventi formativi intersettoriali?
grazie per le risposte precedenti e per quella che fornirete alla presente domanda.
Risposta - l'interpretazione data è corretta.
Domanda - punto e 1.2.1 nell'indicazione dei settori economici(primi due digit) di cui si chiede l'accreditamento, deve intendersi che ogni settore è comprensivo di tutti i suoi sub-settori? esempio: qualora si scegliessero due settori come turismo e lavori d'ufficio, la sede potrà essere accreditata per tutti i sub-settori e precisamente 3 per il turismo e 7 per i lavori d'ufficio
Risposta - l'accreditamento viene rilasciato con riferimento ai primi due digit, ciò significa che vengono riconosciuti tutti i sub
Domanda - qualche giorno fà ho letto una vostra risposta che confermava che bisogna procedere all'accreditamento della sede anche per attività non formative e non di orientamento. se viene presentato un progetto nell'ambito dell'avviso pubblico c.1, in particolare un'azione di assistenza a sistemi e strutture: rafforzamento del sistema informativo e di banche dati di connessione tra sistema formativo, scolastico, universitario e della produzione, con quale codice isfol orfeo debbo richiedere l'accreditamento?
Risposta - un soggetto non può richiedere l'accreditamento per attività di ricerca. laddove un bando prevede che anche l'attività di ricerca è sottoposta ad accreditamento è perché la stessa è fortemente connessa ad attività formativa in quanto parte di processi più ampi ed articolati , quindi, non elemento a se stante per il quale è possibile richiedere un finanziamento
Domanda - la nostra organizzazione dispone di una sede legale in roma, dove vengono realizzate le attività di progettazione e coordinamento gestionale delle attività.
dispone inoltre di più sedi didattiche (sono da intendersi come sedi operative?) dislocate nelle cinque provincie del lazio.
per ottenere l'accreditamento è necessario compilare 5 domande diverse o si deve intendere il punto a.3 come indicativo delle sedi didattiche (anche se in provincie differenti?)?
se sì al punto c.1.1 occorre indicare più direttori di sedi (ad esempio uno per provincia)?
Risposta - l'accreditamento viene riconosciuto, tenuto conto delle caratteristiche del soggetto che la gestisce, alla sede formativa. ciascuna sede deve quindi seguire un autonomo iter di accreditamento.
possono essere per ogni sede sia uno specifico direttore oppure un direttore che ricopre lo stesso ruolo in altra sede, verrà evidentemente valorizzato diversamente in fase di valutazione questo elemento.
Domanda - vorremmo sapere se la sede operativa coincide con la sede formativa (ovvero le aule in cui viene erogata l'attività formativa). se no, che cosa si intende? forse gli uffici in cui la società svolge la sua ordinaria attività professionale relativa all'oganizzazione back-office della formazione? qualora ci fosse una differenza sostanziale tra le due tipologie di sede, la certificazione di qualità a quale delle due si riferisce?
Risposta - risposta della direzione regionale al quesito spedito da anonimo lunedì 24 febbraio 2003, ore 11,43:
e' in corso di revisione e di aggiornamento il formulario elettronico di accreditamento dove l'inesattezza rilevata verrà corretta.
Domanda - nella classificazione dei settori isfol-orfeo non sono identificabili settori "trasversali" come la qualità, lingue estere, la comunicazione, la sicurezza, ecc.
in che modo posso identificare questi settori ed accreditarli? è possibile raggrupparli nella voce "varie"(cod. 9099)?
se i docenti da inserire nella lista dei collaboratori utilizzati vanno collegati ai settori accreditati, come posso inserire docenti che fanno riferimento a settori non identificabili ? (es. il docente che insegna sicurezza, modulo obbligatorio, come lo inserisco?)
Risposta -  

Criteri di valutazione delle risorse umane
Domanda - le competenze delle risorse umane (docenti e non docenti) verranno valutate in sede di audit. è necessario quindi che le singole persone forniscano un curriculum debitamente firmato o è necessaria altra forma di attestazione delle competenze ?
Risposta - e' sufficiente il curriculum firmato dall'interessato
Domanda - la valutazione delle competenze professionali, requisito essenziale per l'accreditamento, direttiva art.6 comma 1) lett. c), definite nell'organigramma a livello direttivo e responsabile, viene effettuata unicamente sulla base di quanto dichiarato ed autocertificato nel curriculum, o in seguito all'audit, l'esperienza maturata e la caparacità operativa verrà verifica di fatto?
Risposta - le competenze professionali di cui sia stata dichiarata la disponibilità verranno valutate in sede di audit in maniera documentale attraverso l'esame dei curricula.

Calcolo ore formative annue
Domanda - se un soggetto richiede l'accreditamento per una sede in cui le aule sono disponibili solo a tempo parziale, quindi non per 8 ore ma per es. per 4-5 ore al giorno, il calcolo delle ore formative annue come deve essere fatto?
Risposta - la specifica dei requisiti rende esplicito al punto e.1.3 che "la sede deve essere ad esclusivo uso del soggetto che ne richiede l'accreditamento e la medesima sede può essere accreditata da un solo soggetto", non è quindi prevista una fattispecie di uso a tempo parziale della sede.
Domanda - nel calcolo ore formative della sede, con riferimento alle singole aule, bisogna considerare le ore che di fatto vedono la presenza fisica degli allievi in aula o le ore del percorso formativo totale, visto che molti interventi formativi prevedono periodo di stage in azienda, durante i quali le aule restano inutilizzate.
es.: un corso di 500 ore che prevede 300 ore di aula e 200 ore di stage in azienda, nel conteggio delle ore annue che ogni sede è in grado di garantire e produrre vanno considerate le 300 o le 500?
Risposta - il calcolo delle ore formative per le quali la sede viene accreditata non è un requisito ne una scelta autonoma della sede formativa. il riconoscimento delle ore di accreditamento è infatti un calcolo automatico il ci risultato contempla le ore formative che potranno essere realizzate, e finanziate, in quella sede. naturalmente per ore formative vengono intese tutte le ore finanziate, quindi, anche quelle realizzate in stage.
Domanda - nel calcolo del numero di ore formative annue, che la sede accreditata è in grado di garantire e di produrre, sono da considerare anche le ore erogate inerenti le attività formative-obbligo formativo, svolte in regime di convenzione con le provincie, già previste per l'a.f. attuale e prossimo?
Risposta - le ore formative di accreditamento non sono un dato a scelta del soggetto e della sede. sono invece un calcolo matematico prodotto automaticamente in relazione al numero di aule e laboratori di cui la sede dispone.
Domanda - vorrei precisare anche che il calcolo delle ore formative annue dipende dal numero di aule o laboratori che si possiedono; se ad esempio si possiedono 2 aule le ore annue diventano 20800 (10400 x 2),un' pò troppe. le 8 ore giornaliere x 5 gg settimanali rappresentano il numero di ore formative settimanali, perchè moltiplicarle per il numero di gg annui.
Risposta - gli indicatori adottati ( n. aule/laboratori x 8 ore giornaliere x 260ggannui) sono convenzionali, necessari cioè a determinare il monte ore accreditabile per ciascuna sede. se un soggetto, una volta avute approvate attività formative, intende realizzare gli interventi con modalità organizzative e di orario differente ne ha piena facoltà. sono infatti due elementi distinti quello riferito agli indicatori e quello necessario, e a libera scelta dell'attuatore, sulle modalità di realizzazione dei corsi.
Domanda - su quanto esposto nel precedente messaggio vorrei precisare che l'art.9 comma 7 cita: ciascuna sede è accreditata per il numero di ore annue che è in grado di garantire e di produrre e i criteri sono i seguenti
= 8ore giornalierex5gg settimanalix260ggannui risultato 10400 ore di formazione, ma la struttura di formazione dovrebbe lavorare per tutto l'anno escudendo solamente i sabati e le domeniche?
e le festività infrasettimanali?, le festività natalizie?,le ferie estive?
gentilmente vorrei capire come ci dobbiamo regolare visto che stiamo preparando l'accreditamento
Risposta - gli indicatori adottati ( n. aule/laboratori x 8 ore giornaliere x 260ggannui) sono convenzionali, necessari cioè a determinare il monte ore accreditabile per ciascuna sede. se un soggetto, una volta avute approvate attività formative, intende realizzare gli interventi con modalità organizzative e di orario differente ne ha piena facoltà. sono infatti due elementi distinti quello riferito agli indicatori e quello necessario, e a libera scelta dell'attuatore, sulle modalità di realizzazione dei corsi.
Domanda - un dubbio. come dare evidenza al numero di ore formative annue per ciascuna sede?
nel contratto?
nel data base?
Risposta - le ore formative annue di accreditamento vengono direttamente calcolate rispetto a quanto evidenziato nella domanda.
Domanda - egregi signori in una riunione organizzata da una di queste società che spuntate come funghi che si definiscono "esperte" di accreditamento......
ho potuto sentire che la regione lazio, con l'accreditamento "finanzierà" un determinato numero di ore stabilito dal calcolo in questione.
nulla di più sbagliato l'accreditamento consente solamente la partecipazione ai bandi per i finanziamenti pubblici (da ques'anno tutti i corsi verranno messi a bando compreso l'obbligo formativo), il parametro, a mio giudizio, servirà come tetto massimo per i progetti che si possono presentare o realizzare, quindi solo un parametro di riferimento (prima i bandi bisogna vincerli).
Risposta - il processo di accreditamento consente di identificare e definire le sedi formative che nella regione lazio sono autorizzate allo svolgimento di interventi formativi o di orientamento finanziati con risorse pubbliche.l'essere accreditato non significa in alcun modo aver acquisito il diritto a finanziamenti pubblici. questi ultimi, comunque, verranno assegnati solamente per mezzo di procedure di evidenza pubblica alle quali potranno partecipare solamente le sedi accreditate in ragione della macrotipologia e tipologia di accreditamento ottenuto.
Domanda - nella direttiva art. 9 comma 7 viene indicato il criterio per il calcolo delle ore formative annue;
ritengo che l'unità di misura utilizzata per tale calcolo non è congrua. si dovrebbe esprimere il calcolo o tutto in giorni (n. aule x 8 ore gg x 260 gg) o tutto in settimane ( n. aule x ore 8 gg x n. settimane annue).
come viene espresso nella direttiva il calcolo suddetto porta a risultati "gonfiati".
come ci si deve regolare?
Risposta - il criterio di calcolo è il seguente: il numero di aule e laboratori (ad esempio n.1 laboratorio e n.2 aule), moltiplicato 8 ore giornaliere x 260 giorni annui (per un massimo di 5 giorni a settimana). esemplificando: n.3(1lab.+ 2 aule)x 8(ore/giorno)x 260= 6.240 ore di accreditamento della sede formativa.
Domanda - se il criterio di calcolo corrisponde al seguente: numero di aule e laboratori (ad esempio n.1 laboratorio e n.2 aule), moltiplicato 8 ore giornaliere x 260 giorni annui (per un massimo di 5 giorni a settimana). esemplificando: n.3(1lab.+ 2 aule)x 8(ore/giorno)x 260= 6.240 ore di accreditamento della sede formativa ... non sembra rilevante la dimensione dei laboratori e aule.
avere un aula di 40 mq (cioè 20 allievi) e una di 24 mq (cioè 12 allievi) sembrerebbe essere la stessa cosa (in termini di ore formative).
come avere un laboratorio con 10 pc (cioè 20 allievi) e uno con 6 pc (cioè 12 allievi) (sempre in termini di ore formative).
ma formare 20 allievi invece che 12 non è la stessa cosa soprattutto se visto in termini economici (cioè di budget).
per il conteggio delle ore formative accreditate, pertanto, non rileva il numero degli allievi che la struttura è in grado di formare?
Risposta - l'accreditamento riconosce alla sede il numero di ore formative che è in grado di erogare per i settori identificati dal soggetto. il numero di allievi è un elemento diverso e oggettivamente riscontrabile dall'autorizzazione rilasciata dagli organismi competenti; non è pertanto un elemento discrezionale rispetto al quale dover adottare dei criteri ma è predefinito dal soggetto stesso in quanto possessore della sede. per quanto riguarda lo standard di allievi ammessi a formazione e l'eventuale budget gli stessi sono materia di avviso pubblico e non di accreditamento.
Domanda - calcolo ore formative annue
l'articolo 10 della direttiva comma a) indica quale dotazione minima per le sedi formative la disponibilità di una sede informatica e "ove necessario un laboratorio secondo la classificazione isfol-orfeo";articolo 9 par. 7, si indica il criterio di calcolo per cui, un soggetto attuatore le cui tipologie non prevedano l'utilizzo di laboratori e dotato della necessaria dotazione minima (1 aula informatica e 1 aula didattica), in caso di esito positivo della domanda, potrà essere accreditato per un numero di ore pari a 4160 (2*8*260).
sempre nello stesso paragrafo si parla anche di "correlazione alle risorse umane disponibili".
vorrei quindi avere maggiori delucidazioni circa i parametri di riferimento per tale correlazione? come si calcolano i punteggi?
Risposta - la correlazione tra il settore di accreditamento e le risorse umane è implicita nella necessità di dimostrare oltre ad una congrua logistica anche la disponibilità di competenze professionali di docenze adeguate. le une sono, ovviamente, importanti quante le altre, ed ambedue concorrono alla dimostrazione del possesso dei requisiti di accreditamento. per la valorizzazione si rimanda alla pubblicazione della griglia di valutazione.
Domanda - i progetti che riguardano interventi di natura non formativa, ma finanziati dalla regione lazio, come entrano nel calcolo delle ore formative annue? questi progetti non sono vincolati ai parametri fissati dall'accreditamento?
Risposta - saranno gli avvisi pubblici, laddove richiamano la necessità di realizzare le attività in sedi accreditate, a definire e a determinare il tipo di attività incidente sulle ore riconosciute in fase di accreditamento.
Domanda - se la sede formativa viene accreditata per un tot di ore, ma i progetti presentati e approvati superano il totale di ore accreditate come bisogna comportarsi?
Risposta -  

Orientamento
Domanda - differenza tra sedi di orientamento e formazione, funzioni, competenze e obblighi.
Risposta - le differenze tra le due macrotipologie sono precisamente indicate sia nella direttiva regionale che nel dm 166/2000.

Sedi multiple
Domanda - nel ringraziare la dir. reg per la risposta inviata martedì 01 aprile 2003 - 16:41, mi permetto di obiettare sul fatto che può essere limitativo il fatto che un ente di formazione, pur avendo a disposizione in un'unica unità immobiliare le due aule minime previste, non possa avvalersi di ulteriori aule a norma e/o laboratori dislocati nella città?
il ministero del lavoro, al'art.1 comma 3, parla di requisiti minimi che costituiscono la base comune dei sistemi regionali di accreditamento.
non pone limiti rispetto ad ulteriori aule, anzi dovrebbe essere premiante sotto il profilo della capacità organizzativa dell'ente.
nell'allegato a del decreto in materia di accreditamento delle sedi formative del min. del lavoro,al paragrafo 3 - spettro di attività e modello roganizzativo della sede- evidenzia il fatto che la tipologia di sede operativa è un modello flessibile e adeguato alle più diverse scelte organizzative. ribadisce, inoltre, che la sede operativa vista come soggetto organizzativo responsabile dei processi ed erogatore del servizio all'utente, non è da confondersi con l'aula fisica. sarà la sede operativa a doversi accertare che i locali, a qualunque titolo acquiisti, siano a norma.
questo sta ad intendere che, una volta soddisfatti i requisiti minimi, l'ente può attivare diverse modalità per garantire l'erogazione di percorsi formativi di qualità.
Risposta - il ministero dispone appunto con il dm 166/2001 quelli che sono i requisiti minimi. ciascuna regione ha poi piena potestà di applicare tali requisiti, non scendendo sotto la soglia prevista, secondo quelli che sono propri indirizzi. la regione lazio ha ritenuto di applicare alla sede formativa una disciplina che ne garantisse la stabilità e la visibilità, prevedendo che avesse caratteristiche di unitarietà e di stabilità temporale.
Domanda - nel caso le sedi da acreditare fossero due, quali sono gli adempimenti e come ci si comporta nel formulario off-line da inviare? c'è una sezione che si ripete per aggiungere i dati di una seconda sede? che cosa bisogna indicare al punto in cui chiede il numero della sede?
Risposta - il formulario, nella finestra che riguarda le sedi, dà modo di richiedere l'accreditamento di più sedi formative da parte del medesimo soggetto.
nella sezione che riguarda il soggetto ove viene richiesto il numero delle sedi di cui dispone il soggetto deve essere indicato il totale delle sedi a disposizione del soggetto.
Domanda - nel caso in cui il soggetto che richiede l'accreditamento oltre ad avere a disposizione in una stessa unità immobiliare n.2 aule a norma
avesse la possibilità di disporre di una ulteriore aula dislocata in un immobile differente, quest'ultima:
può o deve essere menzionata nella sezione e.1.3?
come andrebbe compilata la sezione e.1.4?
Risposta - la sede deve comunque presentare, pur in presenza delle diverse specificità previste dal formulario , una unitarietà immobiliare. un'aula quindi strutturalmente separata dalla sede che si intende accreditare non rientra nella casisitica prevista.
Domanda - punto a.3.1. - a.3.1.1
- il soggetto che ha più sedi formative collegate fra loro è avvantaggiato nei confronti del soggetto situato in una unica sede anche se ha i computers (dell'amministrazione) in rete magari con collegamenti ad internet veloci (isdn o adsl).
a mio giudizio il secondo soggetto dovrebbe essere considerato come chi ha più sedi collegate in quanto fornito degli stessi strumenti anche se situati in un unico ambito
(per esempio una struttura di 1000 mq. che può equivalere a 3 da 330 mq.) se non ricordo male il valore di tale punto è di 0,4 che non è poco.
Risposta - per quanto attiene al punteggio attribuito al collegamento in rete delle sedi si rimanda alla pubblicazione della griglia di valutazione in corso di definizione. nella stessa griglia verrà identificata la caratteristica del collegamento in sede e la sua corretta interpretazione.
Domanda - in questo momento, sono state ultimate le procedure relative alla sede che verrà utilizzata per la realizzazione di un progetto in fase di presentazione a valere sulla misura c.3.
mi chiedo, ho la possibilità di inviare subito (entro la data di scadenza del bando) la domanda relativa a tale sede e procrastinare (alla data del 30 aprile ) le domande relative alle altre sedi operative per le quali la procedura non verrà ultimata per la data di scadenza del bando?
insomma lo stesso soggetto può inviare in tempi diversi le istanze di accreditamento relative a differenti sedi operative??
Risposta - i termini di scadenza del bando relativo alla misura c.3, proprio per rendere compatibili le scadenze con l'accreditamento, verranno prorogati. e' in fase di definizione il provvedimento amministrativo con cui viene adottata tale scelta.
Domanda - ribadisco l'interrogativo del collega relativo alla possibilità di proporre domande in tempi diversi per il medesimo soggetto e per diverse sedi operative dislocate in differenti provincie .per me l'esigenza è ancora più anticipata dato che per il bando "eolo" la scadenza è il 13 aprile.
a questo proposito chiedo : è legittmo che un bando regionale prescriva a pena di inammissibilità un requisito per il possesso del quale i tempi previsti dalle norme che loregolano non sono ancora maturi????
Risposta - in primo luogo non risulta a questa direzione che sia stato pubblicato dall'assessorato regionale un bando denominato "eolo" con scadenza 13 aprile.
in secondo luogo riferendosi agli avvisi pubblici relativi alle misure c.1 e c.3 del fse, per far collimare i tempi con quelli disposti per l'accreditamento, è in corso la formulazione di un provvedimento che ne proroghi i termini successivamente alla scadenza dei termini previsti per l'accreditamento.

ccnl obbligatorio per lobbligo formativo
Domanda - ai docenti dei corsi per maggiorenni o diplomati, comunque non apparteneti all'obbligo formativo si può applicare il co.co.co. contratto di collaborazione coordinata e continuativa che attualmente è in evoluzione.
il co.co.co. prevede sia il versamento dell'i.r.p.e.f. sia il versamento dell'i.n.p.s. (in percentuale ridotta) e vengono retribuite le ore effettivamente svolte.
Risposta - la natura del rapporto di lavoro che un soggetto stabilisce con le proprie risorse umane non è un elemento rispetto al quale la regione può fornire indicazioni, competendo al soggetto stesso individuare il rapporto contrattuale più corretto. l'unico vincolo previsto dall'accreditamento è quello relativo alla tipologia riferita all'obbligo formativo, tipologia per la quale al personale deve esere applicato il ccnl della formazione.
Domanda - una scuola fino ad oggi ha svolto corsi per diplomati o maggiorenni e non ha mai svolto corsi per l'obbligo formativo, la scuola ha applicato di conseguenza i contratti di collaborazione (co.co.co) attualmente riconosciuti sotto tutti gli aspetti.
cosa rispondere alla domanda posta al punto e.4.5?
non può rispondere si perchè non ha mai svolto corsi di questo tipo quindi non si è mai trovata in condizione di applicare il ccnl (per gli altri corsi non è obbligatorio);
non può rispondere no perchè altrimenti verrebbe scartata in quanto condizione essenziale.
a mio giudizio comunque la risposta povrà essere si in quanto è un impegno formale ad adottare il ccnl nel caso in cui verranno svolti corsi per l'obbligo formativo.
in attesa di un vostro chiarimento vi ringrazio anticipatamente.
Risposta - come specificato nella direttiva, e come peraltro definito nel dm 166/2000, i soggetti che intendono accreditare le proprie sedi per la tipologia obbligo formativo sono tenuti ad applicare al proprio personale docente il ccnl della formazione professionale. tale prescrizione deve essere rispettata entro i termini di scadenza della domanda di accreditamento, non è quindi sufficiente un impegno formale.
Domanda - per ottenere l'accreditamento per l'obbligo formativo (unica tipologia per la quale è richiesto il ccnl) si dovevano avere tutti i dipendenti con il ccnl anche nelle altre tipologie di formazione (corsi per maggiorenni o diplomati per i quali non è previsto)?
a noi sembra poco coerente.
Risposta - la correlazione che viene presentata non è corretta. la direttiva infatti stabilisce, per quanto riguarda la formazione, tre diverse tipologie di accreditamento. di queste solamente quella relativa all'obbligo formativo richiede l'applicazione del ccnl della formazione professionale mentre le altre due non prescrivono tale obbligo. dipende dalle scelte fatte da ciascun soggetto la conseguenza che viene indicata nella domanda e non dalle prescrizioni previste dall'accreditamento.
Domanda - in merito alla vs. risposta relativa ai ccnl, forse non sono stato chiaro nella domanda posta.
la domanda è la seguente: chi non ha mai svolto obbligo formativo (settore per il quale è richiesta l'applicazione del ccnl) ed ha svolto unicamente corsi per maggiorenni o diplomati (per i quali non è richiesto) alla domanda al punto e.4.5. cosa deve ripondere?
esempio: un'istituto scolastico già esistente (con una struttura valida) inizia ad operare oggi nella formazione e quindi non ha mai applicato il ccnl della formazione (nel nostro caso relativamente all'obbligo formativo iniziamo quest'anno) cosa dove rispondere? no?
a questo punto non potrà mai iniziare questo tipo di attività.
Risposta - nel caso indicato se il soggetto intende proporsi per l'accreditamento nella tipologia obbligo formativo deve, entro la data di scadenza dei termini dell'invio della domanda di accreditamento, applicare al proprio personale il ccnl della formazione professionale. tale requisito è imprescindibile per poter ottenere l'accreditamento in tale tipologia formativa. e' quindi possibile rispondere si solamente laddove viene effettivamente applicato il ccnl richiesto.
Domanda - per gli altri corsi che non competono l'obbligo formativo non è obbligatorio applicare il ccnl.
ma che tipo di contratto bisogna applicare per le figure del corso (docenti e non)?
Risposta - la natura del rapporto di lavoro che un soggetto stabilisce con le proprie risorse umane non è un elemento rispetto al quale la regione può fornire indicazioni, competendo al soggetto stesso individuare il rapporto contrattuale più corretto. l'unico vincolo previsto dall'accreditamento è quello relativo alla tipologia riferita all'obbligo formativo, tipologia per la quale al personale deve esere applicato il ccnl della formazione.

Esperienze pregresse - partecipazione a programmi di ic
Domanda - la nostra società ha fatto nell'ambito del programma leader ii e della sottomisura iii 1.6.2. docup 1994/99 attività di animazione, assistenza tecnica ed orientamento (seminari ed assistenza individuale), ma non è possibile separare la sola attività di orientamento in termini di costi e ricavi.
possiamo quindi inserire tutti i costi e i ricavi dei 2 programmi?
Risposta - essendo l'attività del leader ii sottoposta al regime di rendiconto è certamente possibile estrapolare i soli dati che riguardano l'attività di orientamento.
Domanda - nel punto a.3.6 occorre indicare i programmi di iniziativa comunitaria cui il soggetto in fase di accreditamento ha partecipato.
se però si sono attuati più progetti nell'ambito della stessa ic risulta impossibile, a causa dell'esiguità dello spazio, inserirne gli identificativi.
cosa fare? indicare un solo identificativo per ogni ic cui si è partecipato?
Risposta - e' in corso un aggiornamento del formulario informatico che darà modo di correggere questa interpretazione.
Domanda - relativamente al punto d.1.1: rientrano in questa schermata i dati relativi a programmi ic (che pure avevano l'approvazione della regione lazio)?
Risposta - i programmi di ic sebbene approvati e autorizzati dalla regione lazio non devono essere considerati all'interno degli indicatori di cui al punto d) a meno che gli stessi non abbiano realizzato al proprio interno attività formativa con rilascio di attestato regionale di frequenza, qualifica o specializzazione.
Domanda - come si deve regolare una struttura che ha fatto corsi di formazione con finanziamenti del ministero del lavoro pari opportunità?
Risposta - l'interesse della regione è valutare anche il livello di innovatività di un soggetto, per tale ragione la partecipazione a programmi comunitari è ritenuta un indicatore specifico tenuto conto delle sperimentazioni implicite nelle ic.
non sono invece da considerare gli interventi formativi realizzati in convenzione con altre amministrazioni regionali o con altre amministrazioni dello stato seppure cofinanziate dal f.s.e.
Domanda - vorrei sapere se una scuola parificata che ha una struttura di proprietà, dove sono state espletate attività formative finanziate e risponde ai requisiti richiesti per l'accreditamento pur non avendo mai gestito direttamente negli ultimi 3 anni attività formative finanziate, puo chiedere l'accreditamento, ed eventualmente quali sono i limiti e se ce ne sono
Risposta -  

Verbale di collaudo statico
Domanda - in riferimento alla sezione e.1.7 punto 3 (certificazione rilasciata da tecnico abilitato che rispetta tutte le condizioni di sicurezza e che i locali soggetto ad accreditamento rispettano le condizioni di abbattimento di barriere architettoniche) è equivalente la seguente documentazione?
dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato il quale dopo aver effettuato un sopralluogo e avendo preso atto e valutato la documentazione relativa alle condizioni di sicurezza dello stabile(come richieste nel punto e.1.7 medesimo), attesta che l'edificio risponde a tutte le condizioni di sicurezza.
congiuntamente si dichiara l'abbattimento delle barriere architettoniche
a) come da d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503 "nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata di un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe."
b) con l'uso di un montascale a cingoli, come da d.m. 28 dic. 1992 riferito al'art. 34 della l. 5 febbr. 1992 n. 104.
Risposta - la sufficienza o la insufficienza delle certificazioni non è stabilito dalla regione lazio ma da altre autorità pubbliche. a queste è necessario riferirsi per acquisire la certezza sulla fondatezza degli eventuali atti sostitutivi, dimostrando in fase di audit la fondatezza delle dichiarazioni o certificazioni sostitutive.
Domanda - nella sezione e.1.7 punto 10 ( copia conforme di collaudo degli impianti e delle attrezzature)non è sufficiente la certificazione come da l. 46\90 ovvero progetto, se l'impianto elettrico ne è soggetto, certificazione della ditta istallatrice e verifica da parte degli organi di sorveglianza (asl o equiparati)?
e per le attrezzature certificazione da tecnico abilitato che le stesse rispettano la normativa in vigore in fatto di dispositivi di protezione ed impiantistica?
Risposta - la sufficienza o la insufficienza delle certificazioni non è stabilito dalla regione lazio ma da altre autorità pubbliche. a queste è necessario riferirsi per acquisire la certezza sulla fondatezza degli eventuali atti sostitutivi, dimostrando in fase di audit la fondatezza delle dichiarazioni o certificazioni sostitutive.
Domanda - nel caso la sede operativa si trovi all'interno di un palazzo ove sono presenti anche abitazioni private e quindi esiste un certificato di abitabilità dell'immobile, rilasciato a seguito di un collaudo statico, è sufficiente il certificato di abitabilità?
Risposta - e' sufficente perchè la sede che viene accreditata è parte di un immobile che nella sua interezza è stato dichiarato, a seguito di collaudo statico, abitabile.
Domanda - vorrei gentilmente sapere cosa implica il non essere in possesso dei certificati richiesti nel punto e.1.7 ? implica il mancato accreditamento?
noi siamo una s.r.l. con meno di 15 dipendenti e per la sede di roma che intendiamo accreditare con meno di 10 dipendenti.ci siamo informati e ci è stato detto che non siamo obbligati a redigere documento di valutazione dei rischi e che non siamo tenuti ad avere il certificato di prevenzione incendi.
quali devi necessariamente possedere?
Risposta - le certificazioni ed i requisiti nel punto e 1.7 non sono elementi valutabili in quanto precise prescrizioni di legge. l'accreditamento in questo caso non detta quindi dei criteri ma richiama al rispetto della normativa vigente che, laddove non assolta, non può dare luogo ad accreditamento.
Domanda - vorremmo sapere se in assenza di verbale di collaudo statico formulario punto e.1.7 n. 2 si deve attuare la direttiva del b.u.r. n. 26 del 19 9 98 pag 12 comma b) riferito al punto d) - "verbale di collaudo o perizia tecnica giurata sulla idoneità statica dei locali all'uso scolastico, nonchè l'indicazione del carico ammidssibile per i solai ed i piani di calpestio, in kg|mq, redatta da un professionista iscritto all'albo, di data non antecedente a cinque anni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, di rinnovo e\o modifica.
i suddetti documenti risalenti a oltre cinque anni, qualora non siano intervenute modificazioni, dovranno essere confermati da un professionista iscritto all'albo;"
Risposta - laddove non sia disponibile la certificazione di collaudo statico la stessa può essere sostituita da una perizia tecnico giurata come definito dalla direttiva del b.u.r. n.26 del 19/9/98 pag. 12 comma b)riferito al punto d).
il punto 3) e 1.7, si riferisce alla certificazione di un tecnico abilitato sul completo rispetto delle norme di sicurezza dell'edificio e degli impianti, si riferisce inoltre al completo abbattimento delle barriere architettoniche per il libero accesso a persone disabili così come prescritto dalla vigente normativa.

Dotazione logistica minima
Domanda - nel formulario è richiesto di specificare la dotazione di attrezzature per aula e laboratorio.
nel nostro caso vogliamo accreditare un'aula formativa ed una informatica. come faccio ad inserire i dati di quella informatica?
dobbiamo considerare l'aula informatica laboratorio?
Risposta - l'aula informatica deve essere considerata laboratorio
Domanda - al punto e.2.7 si chiede di specificare la percentuale di ore formative di laboratorio sul totale. nella nostra circostanza stiamo accreditando un'aula formativa ed un'aula informatica, dobbiamo, quindi considerare l'aula informatica laboratorio? se si, come calcolare la percentuale richiesta?
Risposta - e' esplicitato con chiarezza nella specifica dei requisiti il criterio di calcolo da eseguire. il laboratorio informatico è assimilabile al laboratorio laddove coerente con i settori di accreditamento.
Domanda - in una scuola a due piani di cui solo uno è accessibile e perfettamente attrezzato per i portatori di handicap, essendo nel piano "non accessibile" il locale di segreteria, è sufficiente aver istallato una reception per essere considerati a norma?
in caso di risposta negativa, invece, come ci si potrebbe adeguare?
Risposta - se la reception è al di fuori delle due aule e se la stessa presenta caratteristiche funzionali utili e sufficienti per assolvere ai compiti di segreteria la risposta è positiva pur se vincolata all'effettiva situazione che viene a presentarsi e che nel quesito è rappresentata sommariamente.
Domanda - un'organizzazione può essere accreditata se ha l'aula informatica in convenzione presso un'altra organizzazione che richiede l'accreditamento?
in caso negativo questa organizzazione si può accreditare avendo il laboratorio di informatica in convenzione con un'organizzazione che non ha richiesto l'accreditamento?
Risposta - sicuramente una stessa aula, o uno stesso laboratorio, non può essere accreditato da due diversi organismi. nel secondo caso invece la risposta è positiva purché venga mantenuto il requisito della unitarietà immobiliare.
Domanda - secondo la direttiva ogni ente per l'accreditamento deve avere come dotazione minima:
a. 1 laboratorio
b. 1 aula didattica
c. 1 ufficio direzione e/o coordinamento
d. 1 ufficio di segreteria
e. 1 locale disimpegno.
la mia domanda è: posso avere presso una stabile l'ufficio di direzione e di segreteria e presso un altro stabile il laboratorio, le aule didattiche ed il locale di disimpegno?
Risposta - nulla osta ad una scelta di questi genere. vi sarà solamente una diversa valorizzazione puntuale circa la unitarietà o meno dei locali.
Domanda - - come bisogna rispondere alla sezione "ausili" se l'asl ha dato una recettivita'per aula didattica di 20 allievi secondol'art.46 del regolamento d 'igiene del comune di roma,avendo aule di mq. 32,00-mq.31,20- mq31,62 e mq32,50 e la regione prevedendo un parametro minimo di mq.1,92 per allievo, ne calcola invece 16 allievi per aula?
- come si possono quantificare le ore di laboratorio se questo dipende dal tipo di corso che sarà svolto.? grazie
Risposta - r:la regione ha ritenuto di adottare come parametro quello definito dalle normative nazionali per i locali destinati ad attività di istruzione. tale parametro consente peraltro una interpretazione univoca per tutta la regione e prescinde da singoli regolamenti locali.l'accreditamento ribalta l'ottica secondo la quale la qualità e la quantità d'uso dei locali è legata al tipo di corso che verrà approvato. volendo assumere delle garanzie preventive la regione chiede al soggetto di dimostrare il possesso delle risorse sufficienti a realizzare attività formative nel settore prescelto. per quanto riguarda lo specifico dei laboratori è necessario indicarne la disponibilità e le ore formative che sono in grado di garantire in rapporto alle ore formative di aula, e non, invece quante ore di laboratorio verranno svolte da un determinato intervento corsuale.
Domanda - nella risposta della dir. reg. del 11 febbraio 17.36 dite che la direttiva richiede sia un ufficio di direzione e/o coordinamento sia di un ufficio di segreteria.
la direttiva di accreditamento chiede nella dotazione logistica minima al punto c): un ufficio di direzione e/o coordinamento e/o un ufficio di segreteria.
quindi interpretando la direttiva posso anche avere solo un ufficio di direzione senza avere quello di segreteria. e' esatta la mia interpretazione?
Risposta - non è corretta, la sede formativa deve disporre di almeno due dei tre locali indicati.
Domanda - dall'art. 10 della direttiva in merito all'accreditamento, non si evince una superficia minima dell'aula informatica, ma riporta esclusivamente l'attrezzatura minima richiesta. vogliate chiarire la superficie minima che deve essere destinata all'aula informatica.
Risposta - non essendo specificata la superficie minima per i laboratori, si applica la normativa precedente (d.g.r. lazio n° 4572 del 04.06.1996) e quanto previsto in tema di igiene e sicurezza degli edifici adibiti ad attività scolastiche e formative, vale a dire una superficie minima di 1,92 mq/allievo.
Domanda - contratti di affitto
titolo possesso locali arredi attrezzature
in caso di disponibilità di locali, arredi, attrezzature e server a seguito di un contratto di affitto viene domandato se il contratto prevede clausole risolutorie.
premesso che un contratto prevede generalmente una clausola che permette al locatore di recedere dal contratto in caso di mancato rispetto delle norme contrattuali da parte dell'affittuario come ad esempio il mancato pagamento dell'affitto, vorrei sapere se per clausola risolutoria si deve in realtà intendere: clausole risolutorie che permettano al locatore di disdire, con una sua insindacabile decisione, il contratto anticipatamente alla sua naturale scadenza.
Risposta - sono accettate come clausole risolutorie quelle che non implicano la possibilità unilaterale di disdetta a insindacabile giudizio dello stesso. non sono però, anche, accettabili clausole risolutorie che facciano riferimento a necessità immediate del locatario o ad altre ragioni che non diano certezza sulla durata della disponibilità
Domanda - per i contratti di affitto locali e quelli di affitto attrezzature è possibile utilizzare un contratto di affitto subordinato all'eventuale approvazione di corsi da parte della regione lazio?
Risposta - per semplificare si può dire che le condizioni di accreditamento sono il "qui ed ora", non è possibile autocertificare il possesso di requisiti subordinati nè all'avvenuto accreditamento nè, tantomeno, ad avvenuto finanziamento di attività formative
Domanda - l'ufficio di direzione e/o coordinamento e/o di segreteria può essere un unico locale e nel caso ci sono dimensioni minime?
può essere utilizzata una stanza utilizzate per altre attività (della stessa tipologia, segreteria amministrativa o coordinamento didattico per esempio) all'interno della quale dedicare uno spazio alle attività regione lazio?
Risposta - la direttiva prescrive che debba essere disponibile almeno un ufficio di direzione o coordinamento e un ufficio di segreteria senza stabilire uno standard dimensionale minimo. le stesse stanze possono essere utilizzate anche per attività diverse non strettamente connesse all'accreditamento.
Domanda - come spiegate chiaramente nella vs. risposta del 10/02/03 ore 14.58, il processo di accreditamento permetterà ai soggetti attuatori di partecipare ai bandi ma ovviamente non garantisce il diritto a finanziamenti pubblici: occorre vincere il bando.
nel caso quindi che un soggetto attuatore non riesca ad aver finanziato nessun progetto, la struttura al fine di ammortare i costi sostenuti per l'accreditamento (ad esempio i costi di affitto pluriennali) può eventualmente affittare le proprie aule ad un'altra struttura, sempre accreditata e che ha avuto finanziati all'interno dello stesso bando più progetti ed intende iniziare i corsi tutti contemporaneamente e senza differirli nel tempo?
Risposta - la logica dell'accreditamento è quella di creare presupposti di certezza a priori sull'esistenza di garanzie della sede formativa presso la quale verranno realizzate attività finanziate. non può quindi essere prevista la possibilità che una sede accreditata da un determinato soggetto divenga poi, in forma di affitto, sede formativa di attività finanziate di un altro soggetto. e' inoltre da considerare che la sede presso la quale svolgere le attività proposte a finanziamento dovranno essere indicate in maniera preventiva diventando elemento discriminante per l'approvazione o meno di attività finanziate. ultimo elemento è relativo alla capacità della sede formativa, non potranno essere finanziate ad una singola sede formativa più ore di formazione di quante ne siano state accreditate, decade quindi la ragione di dover individuare, in presenza di un esubero di attività, sedi diverse.
Domanda - secondo l'art. 10 della direttiva di accreditamento ogni ente deve avere a disposizione un'aula informatica + un'aula didattica. vorrei sapere se è possibile che l'aula informatica e didattica coincidano in un'unica aula?
Risposta - se per coincidenza si intende la disponibilità di due aule informatiche la risposta è positiva. se invece si intende la disponibilità di una sola aula, informatica, da intendere come omnicomprensiva la risposta è negativa. ciascuna sede deve infatti disporre di due locali didattici: uno attrezzato informaticamente ed uno che invece può anche non essere attrezzato ma che deve comunque essere disponibile.
Domanda - secondo l'art. 10 della direttiva di accreditamento ogni ente deve avere a disposizione un'aula informatica + un'aula didattica. vorrei sapere se è possibile che l'aula informatica e didattica coincidano in un'unica aula.
Risposta - la direttiva esprime in maniera chiara lo standard minimo che deve avere la sede formativa. per questa è prevista la disponibilità sia di un'aula didattica sia di un'aula informatica che non possono, pertanto, coincidere ma devono necessariamente essere due locali distinti.
Domanda - secondo l'art. 10 l'aula didattica deve essere di almeno 24 mq. avendo a disposizione tre aule, di cui una informatica attrezzata con 8 postazioni multimediali (per un totale di 16 allievi) e due didattiche confinanti fra loro (una di 10,66 mq e una di 19,36), è necessario per soli 4 mq l'abbattimento del tramezzo che divide le due aule didattiche?
Risposta - il quesito pone all'attenzione un fatto che non può essere regolato né dalla regione né dal singolo soggetto. e' infatti sul nulla olsta tecnico sanitario della asl che vengono certificati i locali destinabili ad attività formative. se ad esempio un soggetto dispone di un locale di 80 mq. certificata idonea dalla asl come aula didattica, non è che dividendola in due con un tramezzo le aule diventano due, dovranno essere infatti nuovamente certificate dalla asl. la suddivisione potrebbe infatti determinare uno stato di fatto dei locali che ne fanno perdere le caratteristiche di idoneità.
Domanda - vorremmo sapere se è possibile accreditare una sede formativa dotata di:
n. 1 aula didattica per 24 allievi
n. 1 aula informatica per 12 allievi dotata di 6 postazioni
n. 1 ufficio di direzione
n. 1 sala di accoglienza
in particolare non ci è chiaro se il numero di postazioni nella sala informatica deve essere necessariamenteuguale al numero di postazioni presenti nell'aula didattica. infatti nel nostro caso avremmo 24 allievi nella sala didattica e 12 nella sala informatica. pensate che il requisito minimo previsto dalla direttiva regionale si possa ritenere rispettato?
Risposta - la struttura che viene indicata, corrisponde allo standard minimo definito all'art. 10 della direttiva. non prescrivendo, mai la stessa direttiva, il fatto che debba esserci corrispondenza tra il numero di allievi ospitabili in aula ed il numero di allievi ospitabili nell'aula informatica, non esistono presupposti di incongruenza.
Domanda - siamo un istituto superiore e abbiamo gestito l'anno scorso un progetto ifts, dobbiamo avviare anche noi la procedura di accreditamento o esiste un diverso canale vista la nostra natura giuridica e tenuto conto che dobbiamo già soddisfare gli standard e le procedure impartite dal ministero dell'istruzione
un saluto
Risposta - un istituto scolastico se intende accreditarsi per l'accesso a finanziamenti pubblici per attività di formazione e di orientamento deve accreditarsi come qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. la direttiva non fa infatti distinzione tra diverse nature giuridiche così come gli standard del ministero della pubblica istruzione non sono omologabili a quelli richiesti per l'accreditamento delle sedi formative.
Domanda - una associazione senza scopo di lucro, avente sede legale presso un ente accreditato, può essere accreditata usufruendo dei locali e delle attrezzature dello stesso ente?
Risposta - assolutamente no. ciascun sogetto che intende accreditare una sede formativa deve disporne pienamente, peraltro una stessa sede formativa deve disporne pienamente, peraltro una stessa formativa non può essere accreditata da due sogetti diversi anche se collegati.
Domanda - con riferimento alla risposta della dir. reg. del 14/03/03 ore 15.15 (..che non è molto chiara!?) ripropongo il quesito:
enti diversi possono richiedere l'accreditamento per "porzioni" della stessa sede??
Risposta - cercando di essere più chiari: se per porzione della stessa sede si intendono locali diversi è possibile l'accreditamento di due soggetti; se per stessa sede si intende l'accreditamento di medesimi locali da parte di due diversi soggetti non è possibile
Domanda - il nostro ente conta un numero di dipendenti inferiore a dieci: secondo il d.l. 626/1994 per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; nel caso di aziende che occupano lavoratori di sesso diverso non superiore a dieci è ammessa un'utilizzazione degli stessi.
perchè la nostra sede venga accreditata per attività di formazione, è dunque sufficiente un'unico gabinetto?
Risposta - si tenga conto che le prescrizioni della l. 626 si estendono anche agli allievi, cioè agli utenti che frequentano la sede. si rimanda però al nulla osta tecnico sanitario della asl in cui questo elemento è tenuto in considerazione
Domanda - avremmo bisogno di sapere con estrema urgenza se possiamo affittare attrezzatura informatica da una cooperativa sociale che non possiede il requisito, previsto dalla dgr 3904, di avere come oggetto sociale la commercializzazione di prodotti software ed hardware.
augurandovi buona pasqua aspettiamo vostra risposta
Risposta - deve essere rispettata la normativa regionale che prevede espressamente che il noleggio attrezzature debba avvenire unicamente con soggetti che hanno tale scopo nella propria natura commerciale
Domanda - punto e.2.8- ausili audiovisivi
nel calcolo del rapporto (1/1)la lavagna luminosa, lavagna fissa, lavagna a fogli mobili devono considerarsi solo per l'aula didattica perchè nell'aula informatica ci sono solo i computer oppure la dotazione vale anche per l'aula informatica?
Risposta - deve essere considerato per le due aula (aula didattica + aula informatizzata).
Domanda - se ho la possibilità di avere presso uno stabile l'ufficio di direzione, coordinamento e segreteria e presso un altro stabile il laboratorio e l'aula didattica, che campo devo riempire al punto e.1.4 "unitarietà immobiliare", visto che non rientro in nessuno dei casi previsti?
2)nel campo e.1 "caratteristiche della sede oggetto dell'accreditamento" devo inserire i riferimenti dell'immobile dove sono ubicati gli uffici (direzione, coordinamento, segreteria)? come faccio a far risultare che le aule si trovano ubicate in uno stabile differente?
Risposta - la struttura della sede formativa, secondo gli standard definiti direttiva, deve avere caratteristiche di unitarietà. non è quindi possibile che la stessa, per come è stata definita, sia dislocata diversamente da come previsto jnel formulario
Domanda - l'art. 10 della direttiva prevede che la dotazione minima in materia di aule sia di un'aula informatica e di un'aula didattica.
in caso di due corsi contemporanei che non prevedano l'informatica (o comunque una parte ridotta di informatica) l'aula di informatica se opportunamente dotata di tutti gli ausili audiovisivi, può essere utilizzata come aula didattica?
Risposta - l'aula informatica è di per sè comunque un locale destinato alla formazione, potrà quindi essere utilizzata sia per lo svolgimento di attività singole che, a rotazione, per più attività formative che si svolgono contemporaneamente.
Domanda - si richiede:
1 aula informatica,
1 aula didattica,
1 ufficio di direzione e/o coordinamento e/o di segreteria,
1 locale di accoglienza e disimpegno.
che si intente per locale di accoglienza o disimpegno? una stanza a loro dedicata?
Risposta - per locale di disimpegno si intende un luogo presso il quale, ad esempio, gli allievi possano sostare oltre alle aule.
Domanda - l'art. 10 comma 1 per le sedi formative alla lettera b) prevede per le aule didattiche specificatamente un rapporto minimo di 2 mq/allievo, mentre alla lettera a) per le aule di informatica e i laboratori non prevede in maniera esplicita e specifica una superficie minima.
non essendo specificata la superficie minima per i laboratori, ritengo che si debba applicare la normativa precedente (d.g.r. lazio n° 4572 del 04.06.1996) e quanto previsto dalla stessa asl, vale a dire una superficie minima di 1,92 mq/allievo.
e' corretta tale interpretazione?
Risposta - l'interpretazione che viene data è corretta tanto più laddove è riferita all'applicazione di una specifica norma di legge.
Domanda - ho due aule comunicanti, (che funzionano come aule informatiche) tra loro attraverso una porta;nella stessa lezione i miei alunni sarebbero dislocati un pò nell' una ,un pò nell' altra: credete sia possibile?oppure è necessario abbattere la parete e avere un'unica stanza?se non necessario, posso considerarle come due aule informatiche distinte, non essendo prevista una metratura specifica?
attendo risposta e ringrazio anticipatamente.
Risposta - il requisito essenziale è che la sede formativa disponga di due aule, di cui una informatica. le stesse aule dovranno essere state certificate idonee dalla asl. relativamente alla sola aula informatica si invece di essere un unico locale è articolata in due locali non si ritiene assolto il requisito perchè viene persa la caratteristica, essenziale dal punto di vista della didattica, di poter avere contemporaneamente una possibilità formativa per almeno 12 allievi. si ricorda peraltro che viene prevista una metratura specifica pari a 2mq/allievo. in ultimo l'abbattimento del tramezzo potrebbe a nostro avviso, ma è da verificare a cura del soggetto, modificare le caratteristiche strutturali che hanno portato al riconoscimento della idoneità da parte della asl.
Domanda - premesso che, pur svolgendo l'attività di formazione da molti anni, la nostra società non ha ancora una sede di formazione "di proprietà"
e alla luce di un contratto di "comodato d'uso" che per il prossimo biennio ci lega ad un isitituto di formazione superiore della provincia di riete per'utilizzo delle aule di formazione, ci preme sapere se possiamo avviare la procedura di accreditamento come ente di formazione e indicare come "aule" quelle di proprietà della scuola
Risposta - come sede formativa possono essere accreditati locali di cui si sia in grado di dimostrare la disponibilità attraverso forme di comodato, leasing, affitto oppure in proprietà. l'elemento discriminante, circa il caso specifico che ci viene sottoposto, è solamente relativo alla mancanza di condizionamenti circa il titolo d'uso e, quindi, circa la certezza sulla reale possibilità e disponibilità all'utilizzo. tali elementi non possono infatti essere presenti pena la non ammissione all'accrditamento.
Domanda - desidererei gentilmente sapere se è possibile accreditare dei locali per un tempo parziale (es. solo il pomeriggio), posseduti per mezzo di un contratto di comodato. e' il caso di una società di formazione, che vuole accreditarsi, che opera in sinergia con un'università privata che, per mezzo di accordi pregressi, concede gratuitamente i propri locali solo di pomeriggio, utilizzandoli per le attività accademico-didattiche durante la mattinata. e' possibile accreditare tali locali semmai per un diminuito monte-ore?
Risposta - l'elemento discriminante è che i medesimi locali non siano contemporaneamente accreditati da due diversi soggetti e che esista un titolo d'uso (affitto, comodato, ecc.) dal quale risulti la possibilità di uso senza condizionamenti per il periodo contrattuale previsto. il dispositivo di accreditamento non tiene conto di una possibilità di accreditamento di ore inferiore a quello previsto dalla direttiva (8 ore al giorno x 5 giorni a settimana x 260 giorni annui), è però necessario chiarire che detti parametri sono stati prestabiliti dalla regione per definire il monte orario di accreditamento. qualora invece un soggetto intenda realizzare attività formative per un numero inferiore di ore potrà, in fase di presentazione di progetti, regolarsi nella misura ritenuta opportuna.

Risorse umane
Domanda - in caso di ati, può essere utilizzato solo l'albo formatori della sede formativa o possono essere gli albi di tutti i componenti l'ati?
Risposta - se la domanda si riferisce ad una ati che presenta all'approvazione un progetto, la stessa potrà utilizzare le risorse umane della sede accreditata che quelle degli altri componenti l'ati
Domanda - abbiamo trovato nelle vostre risposte, che è permesso che il presidente e i consiglieri di un ente possono ricoprire incarichi di docente.
1) possono ricoprire incarichi nell'organigramma del soggetto e della sede formativa come ad esempio coordinatore, progettista etc ?
2) devono necessariamente avere un incarico con relativo contratto ? 3) potete indicare cosa dobbiamo mettere come qualifica, funzione e contratto nel caso di un consigliere che ricopre anche l'incarico di responsabile amministrativo con un contratto occasionale ?
Risposta - purché regolarmente contrattualizzati le risorse indicate possono ricoprire ruoli operativi. circa la formazione del contratto non è competenza di questa direzione fornire indicazioni che sono proprie di un contratto tra privati.
Domanda - il nostro organigramma prevede un direttore
generale e tre direttori di sede. nella scheda
economica del formulario ob.3-misura c3,
nella
macrovoce "a"-risorse umane, tra le opzioni
predeterminate non è compresa la voce
"direzione". in quale voce di spesa è
imputabile
il costo di tali figure ritenute determinanti per
l'accreditamento?!
Risposta - la spesa di direzione nei formulari relativi alle misure c.1 e c.3 può essere inserita propriamente nella categoria c - altre spese ammesse a finanziamento.
Domanda - la fondazione don carlo gnocchi applica il ccnl della sanità privata all'interno del quale esistono le figure di docenti di formazione professionale, coordinatori, ecc. come si deve rispondere alla domanda e.4.5 quando la prevalenza delle ore formative viene erogata da docenti dipendenti ma non con contratto della formazione professionale?
nota bene: ci appare fondamentale per trasferire l'impressione riguardo la gestione di corsi attraverso proprio personale dipendente.
grazie
Risposta - l'obbligatorietà del ccnl della formazione è prevista solamente per l'accreditamento che riguarda l'obbligo formativo.
Domanda - nella vostra risposta del 28/03/2003 ore 13:07, evidenziate che una persona può ricoprire sia il ruolo di direttore generale che quello di direttore di sede: questo significa che inquesto caso verranno attribuiti pieni punteggi per entrambe le funzioni?
Risposta - come più volte ribadito verrà valorizzato solamente per la funzione ritenuta superiore.
Domanda - se ad un coordinatore, in fase di accreditamento, viene attribuita la funzione di direttore di sede della macrotipologia formazione superiore e/o formazione continua, a questo incarico deve corrispondere:
a) il relativo livello funzionale da direttore previsto dal ccnl?
b) soltanto l'incremento economico relativo alla funzione superiore?
Risposta - e' un problema interno al soggetto la regolamentazione dei rapporti di lavoro. ciò che interessa in fase di accreditamento è che vi sia un direttore riconosciuto come tale e inserito nell'organico del soggetto e della sede.
Domanda - se io, soggetto proponente, assumo un nuovo direttore,un nuovo coordinatore, una nuova segretaria ed un toutor, che quindi non hanno mai prestato servizio nella sede, questi devono essere sempre presenti nella sede, anche quando non vengono erogati i corsi? va applicato obbligatoriamente il ccnl formazione? questo poiche' la nostra societa' di consulenza applica il ccnl del commercio.
prego vogliate darmi una risposta nel minor tempo possibile, visto i tempi ristretti a disposizione.
grazie per la disponibilita'
Risposta - nella sede devono essere operative le figure che verranno indicate, quali, ad esempio, quelle riportate nel quesito.
l'obbligatorietà del ccnl della formazione è prevista solamente per l'accreditamento che riguarda l'obbligo formativo.
Domanda - nel mio ente si intenderebbe indicare il presidente come direttore generale delle n. 2 sedi operative in via di accreditamento. e' possibile stipulare con lui un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a costo zero?
accettereste, in sede di audit, tale contratto riconoscendo il punteggio indicato (1,3) per tale figura?
Risposta - la questione della prestazione gratuita deve essere analizzata alla luce della effettività della prestazione e dell'esistenza della stessa all'atto dell'accreditamento. mentre infatti una prestazione onerosa stabilisce un vincolo per entrambi i soggetti (chi conferisce e chi accetta l'incarico), una prestazione gratuita non presenta questo vincolo se non come patto d'onore. non esiste inoltre possibilità di riscontro sulla effettività della prestazione non esistendo a supporto della stessa alcuna forma di possibile verifica (pagamento, quietanza, versamento degli oneri, iscrizione inail). sono quindi molti i dubbi che portano ad affermare che una prestazione di tipo gratuito non può assumere, nell'ambito dell'accreditamento, valore ai fini del riconoscimento del requisito.
Domanda - vorremmo sapere quali funzioni deve avere il responsabile commerciale e l'analizzatore del fabbisogno? quando le figure non ci sono tutte cosa succede?
Risposta - una definizione delle figure indicate è rintracciabile nel documento consultabile nel sito in normativa nazionale denominato "allegato dm 25 maggio 2001 n. 166".
Domanda - per la figura di analisti e progettisti si può usufruire ( e quindi metterli nell'organigramma) di professionisti esterni con i quali si ha un contratto di consulenza?
Risposta - la presenza di risorse umane nell'organigramma non implica che siano dipendenti. possono essere inserite anche risorse che abbiano contratti di natura professionale o di collaborazione.
Domanda - nella direttiva, relativamente al calcolo del numero di ore annue di formazione per le quali ci si accredita, si fa riferimento alle risorse umane disponibili: ( numero aule + laboratori x 8 ore max) x 5 gg a settimana x 260 gg annui, correlate alle risorse umane disponibili. come si "correlano le risorse umane" nel calcolo?
Risposta - la correlazione è un elemento indispensabile di valutazione che tiene conto della quantità e qualità delle risorse umane disponibili nella sede formativa e delle ore formative che vengono riconosciute alla sede formativa in relazione ai settori richiesti. in fase di audit tale correlazione verrà verificata e diverrà elemento di valutazione per la conferma dell'accreditamento.
Domanda - punto e.4.1
relativamente al personale minimo per la macrotipologia formazione superiore e/o continua si fa riferimento alla presenza di un rendicontatore (amministrativo). c'è l'obbligatorietà del tempo pieno nella sede per questa funzione?
Risposta - non è prevista per la funzione di rendicontatore (amministrativo) la necessità che sia in organico presso la sede a tempo pieno.
Domanda - alcuni coordinatori di sede hanno svolto funzione di operatore per inserimento: ai fini dell'idoneità di accreditamento per le utenze speciali le due funzioni svolte dalla medesima persona sono compatibili? oppure devono essere individuate in due persone differenti?
Risposta - le due funzioni sono compatibili anche se svolte dalla medesima persona. come già più volte ribadito delle due funzioni svolte da una stessa persona ne verrà però valorizzata solamente una, in questo caso quella di coordinatore essendo superiore a quella di operatore
Domanda - punto e.4.1: nell'attribuzione del punteggio, così come compare nella tabella di riferimento, alla figura del docente viene attribuito uno determinato punteggio. vorrei cortesemente sapere: se una sede operativa ha in organico 10 docenti, automaticamente il punteggio calcolato per la stessa sarà la risultante di 10 moltiplicato il valore così come riportato in tabella?
altra questione: una direttore di sede o un rendicontatore può essere inserito in più macrotipologie e contemporaneamente vedersi attribuire il punteggio per ognuna delle stesse, così come indicato in tabella?
Risposta - il criterio di calcolo è corretto, se una sede formativa dispone di 6 docenti verrà attribuito un punteggio di 4,8 (per l'obbligo formativo oppure 3 per le altre due tipologie).
se un direttore viene inserito, in una unica sede formativa, in più tipologie e presenta le caratteristiche indicate, lo stesso verrà valorizzato al massimo per ciascuna tipologia.
Domanda - e' ammissibile utilizzare ed indicare come personale dell'ente che si vuole accreditare personale dipendente dell'associazione mandataria distaccato permanentemente presso l'ente da accreditare, con formalizzazione del distacco e di conseguenza con costi a carico dell'ente da accreditare?
attendo urgentemente un chiarimento.
Risposta - come già risposto ad altre domande simili, non è possibile accreditare personale di cui il soggetto non sia direttamente titolare del rapporto di lavoro.
Domanda - può una stessa persona, avendo i requisiti, ricoprire per la stessa sede più incarichi/funzioni al di là del punteggio dato dalla griglia di valutazione ?
quale delle due risposte date dalla d.r. è giusta ?
risposta della direzione regionale al quesito spedito da spedito da anonimo in data 11/02 ore 11:30.
r:e' possibile indicare una unica risorsa umana chiamata a ricoprire più funzioni, ciò evidentemente potrà influire nella valorizzazione delle risorse umane, aspetto questo che verrà chiarito con la pubblicazione della griglia di valutazione.
risposta della direzione regionale al quesito spedito da anonimo in data 11/02 ore 11.38.
r: per esemplificare se una stessa persona assolve sia a compiti di coordinamento che di direzione potrà essere indicata solamente per i compiti di direzione (funzione questa superiore al coordinamento)
Risposta - seppure apparentemente contraddittoria la risposta fornita dalla direzione regionale è invece perfettamente in linea con quanto previsto dalla direttiva.e' certamente possibile indicare una stessa persona per più fnzioni all'interno della stessa sede formativa,la valorizzazione verrà però effettuata solamente per una delle funzioni ricoperte e precisamente per quella di livello più alto.
Domanda - definizione di una domanda punto e.4.6:
la nostra formazione è in gran parte rivolta a persone disabili; relativamente al punto in questione, i formatori utilizzavano parte delle ore di docenza per attività di co-docenza (identificabile nella figura del tutor d'aula previsto dal nuovo contratto e dalla declaratoria presente negli allegati del dm 166). come va considerata quest'attività che non può essere docenza pura riferita ad una materia specifica?
ed ancora, in riferimento a definizione di una domanda punto e.5.4:
moltissimi formatori hanno operato sul territorio per la ricerca, l'avvio e il mantenimento degli stage o di attività di tirocinio. visto che tra le figure previste esiste l'operatore per l'inserimento possono essere iscritti, tali formatori, tutti in quella determinata sede in cui hanno operato, con la stessa funzione? e per "operatore per l'inserimento" si intende rivolto esclusivamente all'inserimento lavorativo oppure si può considerare anche inserimento il "tutoraggio in aula"?
Risposta - la prestazione dei docenti non direttamente impegnati in attività formativa diretta oppure impegnato in qualità di codocente devono essere esplicitati imputando nella griglia anzichè la materia la funzione formativa svolta. per inserimento si intende qualsiasi metodologia applicata ad una categoria svantaggiata tendente a favorirne l'inclusione sociale. evidentemente tali metodologie possono essere riferite non obbligatoriamente ad inserimenti lavorativi ma anche di altra natura extralavorativa purchè finalizzata ad elevare il livello di "occupabilità" del soggetto.
Domanda - invio nuovamente le domande formulate in questi giorni e già inviate nel forum, spero in una vostra risposta:
1) nel caso che ad accreditarsi sia un istituto scolastico, il preside della scuola può assumere la funzione di direttore genarale e di direttore di sede visto che il soggetto e la sede confluiscono nella stessa struttura?
2) un istituto scolastico che intende accreditarsi deve disporre di un gruppo di lavoro dedicato esclusivamente a questa attività? (rif. sez. c1.1) o può avvalersi di una società esterna? i docenti da indicare sono tutti quelli che operano nella struttura? nel caso della scuola tutti i docenti che hanno una cattedra?
3) ponendo il caso di un soggetto che debba accreditare più sedi, nel punto c 1.1 è necessario descrivere l'organigramma complessivo del soggetto oppure quello di ciascuna sede?
Risposta - nulla osta che nell'organigramma da presentare in sede di accreditamento al preside venga affidata una funzione di direzione generale. non è però compito della regione intervenire nelle scelte organizzative del soggetto che intende accreditarsi.
non è possibile, per come l'accreditamento è stato definito dalla regione lazio, accreditare strutture terze (società esterne).
sta al soggetto definire ed individuare i docenti che intende accreditare che comunque devono essere correlati al settore di accreditamento prescelto.
l'organigramma aziendale deve essere definito per il soggetto. per quanto riguarda invece le sedi devono essere indicate le risorse umane che si intendono utilizzare e, quindi, accreditare.
Domanda - riguardo l'organigramma (punto c.1 e c.1.1) è corretto non inserire personale del soggetto che non ha connessioni con la formazione? (es. medici)
Risposta - certamente si, la formulazione dell'organigramma è essenzialmente rivolta alle figure che operano per l'orientamento, la ricerca o la formazione.
Domanda - quando una stessa figura svolge più funzioni come va complito l'organigramma? (e' possibile inserire più volte la stessa persona?).
Risposta - e' possibile che nell'organigramma aziendale una stessa persona ricopra più funzioni.
Domanda - e' probabile che questa sia una domanda già fatta ma non ne trovo la risposta nel forum per cui mi permetto di riformularla.
l'organigramma aziendale di cui si richiede esplicitazione (punto c.1.1) prevede dei ruoli (nel menù a tendina) e dei relativi punteggi. la nostra organizzazione sebbene preveda quelle funzioni non li denomina allo stesso modo. come dobbiamo comportarci per avere punteggi sufficienti? li assimiliamo in questa fase e in audit tramite l'autocertificazione ne dimostriamo l'attinenza di funzioni? es. non c'è nel nostro organigramma un "direttore generale" ma un "presidente" che svolge le stesse funzioni, non c'è un "direttore di sede" ma un "amministratore" che svolge le stesse funzioni, non c'è un "responsabile commerciale" ma un altro "amministratore" che svolge quelle funzioni. la nostra interpretazione è corretta?
Risposta - l'interpretazione è corretta.
Domanda - i ricercatori ed i progettisti (consulenti esterni), possono essere inseriti al punto e.4.6 (personale docente?
Risposta - nella sezione e.4.6 deve essere inserito il solo personale docente.
Domanda - ogni ente farà riferimento al suo albo fornitori per il corpo docente, il contratto che l'ente stipula con il consulente/docente può essere a incarico e a condizione che il corso venga approvato?
Risposta - in fase di accreditamento non viene richiesto che il docente, tranne che per l'obbligo formativo, sia contrattualizzato.
e' sufficiente che dell'albo fornitori si evinca la disponibilità dei docenti con un curriculum adeguato all'insegnamento per i settori richiesti in fase di accreditamento.
Domanda - relativamente al punto c.1.1 è possibile avere un chiarimento sulle responsabilità attribuite alle figure del direttore generale e del direttore di sede? sarebbe possibile indicare il nominativo di una sola delle suddette figure?
Risposta - le responsabilità riferite alle due figure di direzione sono un elemento che il soggetto stesso deve definire nell'ambito del propro organigramma aziendale. ciò che interessa sapere alla regione è se il sogetto prevede figure direzionali per quanto riguarda il soggetto, nei suoi aspetti organizzativi e di responsabilità amministrativa e gestionale, e per quanto riguarda la sede formativa, nei suoi aspetti organizzativo/didattici. se poi tali responsabilità fanno carico ad un'unica persona la stessa può essere indicata per ambedue le direzioni.
Domanda - c.1.1 figure impegnate nella sede
nella spiegazione alla compilazione del formulario a pag 6 si conclude ... ciascun soggetto può pertanto ridefinire secondo criteri interni le funzioni ...
il formulario prevede una serie di figure con funzioni che potrebbero essere svolte da una unica figura. per es. le funzioni del dir. generale, del dir. di sede, e del coordinatore potrebero essere comprese in una unica figura e pertanto nominata una sola persona fisica, che ne abia i requisiti ovviamente?
allo stesso modo il resp.amministrativo, responsabile comm.le, rendicontatore possono essere previsti come figura unica?
Risposta - e' possibile indicare una unica risorsa umana chiamata a ricoprire più funzioni, ciò evidentemente potrà influire nella valorizzazione delle risorse umane, aspetto questo che verrà chiarito con la pubblicazione della griglia di valutazione.
Domanda - cosa si intende con "una persona che svolge più funzioni può essere indicata una sola volta per le funzioni di carattere superiore che è chiamato a svolgere" ?
quali sono le funzioni di carattere superiore?
Risposta - per esemplificare se una stessa persona assolve sia a compiti di coordinamento che di direzione potrà essere indicata solamente per i compiti di direzione (funzione questa superiore al coordinamento)
Domanda - uno stesso soggetto (persona fisica):
per quante sedi può essere nominato direttore?
per quanti enti può svolgere il ruolo di direttore contemporaneamente?
Risposta - non esiste un limite al numero di sedi che possono essere dirette da una stessa persona. verrà evidemente attribuito un punteggio diverso laddove un direttore faccia riferimento ad una sola sede e laddove invece più sedi vengano dirette dalla medesima persona. si fa inoltre presente che comunque la somma delle ore di direzione in ciascuna sede non può esuberare le ore contrattuali annue massime previste.
per quanto riguarda la possibilità di una stessa persona di operare in funzioni di direzione per più enti si richiama in primo luogo la prescrizione per la tipologia obbligo formativo dell'assunzione con ccnl della formazione. tale prescrizione rende di fatto impossibile l'assolvimento della funzione di direzione in più enti. per quanto riguarda invece la formazione superiore o la formazione continua una medesima persona può svolgere funzioni di direzione anche per più enti sempre tenendo fermo il principio del non esubero delle ore contrattuali annue massime previste.
Domanda - uno dei requisiti richiesti per l'accreditamento delle sedi formative è l'organigramma. secondo il decreto morese per le sedi operative di piccole dimensioni (ad esempio associazioni senza fini di lucro) è possibile utilizzare personale a prestazione professionale. mi chiedo quindi, se è possibile "assumere" queste persone con un contratto di prestazione occasionale o è necessario un co.co.co.
Risposta - la natura del rapporto di lavoro non viene predeterminato, solamente per quanto attiene l'obbligo formativo è prevista l'applicazione del ccnl della formazione.
Domanda - il legale rappresentante e/o i membri del consiglio di amministrazione di un'associazione culturale, di una cooperativa, di un onlus possono avere incarichi retribuiti in qualità di docenti, tutor, direttori all'interno dei corsi?
Risposta - laddove lo statuto o l'atto costitutivo lo rendano possibile nulla osta al conferimento di incarichi di personale che contemporaneamente ricopre cariche societarie o di amministrazione.
Domanda - non ci è chiara la distinzione tra le figure relative al punto c.1.1 e quelle del punto e.4.1.
le figure elencate nel punto e.4.1 (direttore, coordinatore, segretaria, tutor) sono ritenute le figure minime da avere sempre in diponibilità presso la sede?
e il direttore può essere anche il coordinatore?
Risposta - la domanda posta al punto c.1.1. è finalizzata ad avere una visione d'insieme del soggetto e dell'insieme delle risorse umane di cui dispone. -evidentemente la sede deve disporre di una dotazione minima di risorse umane che ne renda possibile e verosimile l'operatività, sia per la qualità che per la quantità di risorse
Domanda - in merito alla possibilità ormai accertata per un soggetto di ricoprire contemporaneamente per più enti una medesima funzione (gli esempi sono riferiti al direttore, ma credo che lo sia ancor più per altre figure, progettista, rendicontatore, coordinatore, tutor, docente, ecc anzi se ne chiede eventuale conferma domanda1) la dir. reg. in più occasioni afferma che "... una medesima persona può svolgere funzioni di direzione anche per più enti sempre tenendo fermo il principio del non esubero delle ore contrattuali annue massime previste".
domanda2 ma se un direttore viene impegnato con una co.co.co o addirittura una prestazione occasionale a quale numero di ore contrattuali massime annue ci si deve riferire?
Risposta - il riferimento è ad un dato convenzionale che indica in 1840 il numero di ore lavorative annue. (cfr. vademecum per la gestione di interventi cofinanziati dal fse dell'ucofpl - ministero del lavoro)

Definizione triennio
Domanda - nel formulario al punto d.1.3 rispetto all'anno formativo 2000-2001 si intende che bisogna fare riferimento ai dati dei rendiconti dei corsi che sono partiti entro il 2001, ma che possono anche essere terminati nel 2002?
Risposta - il riferimento è all'anno formativo a cui si riferisce l'intervento realizzato, al di là della sua data di inizio e di fine
Domanda - nel punto d.1.3 nell'anno formativo 2000-2001 rientrano anche i corsi di formazione e i corrispondenti allievi relativi allo scorrimento graduatoria relativo al bando 2000?
Risposta - essendo stati richiesti i dati relativi all' anno formativo 2000, dello stesso devono essere considerati anche gli interventi autorizzati successivamente a scorrimento delle graduatorie.
Domanda - nel formulario (vale anche per le sedi orientative) si fa continuamente riferimento all'ultimo triennio mentre nelle tabelle troviamo già immessi gli anni 1998/1999-1999/2000-2000/2001. per ovviare alla discordanza, è sufficiente sostituire con gli anni 1999/2000-2000/2001-2001/2002 o, come sarebbe auspicabile, dobbiamo attendere una formale autorizzazione?
Risposta - per annualità si intende quella formativa. avendo la regione lazio avviato gli interventi formativi su tutte le tipologie formative(obbligo, fomazione superiore e formazione continua) solamente per il triennio indicato, per ragioni di omogeneità si è ritenuto di considerare lo stesso come riferimento unitario.

Certificazione per la qualità
Domanda - a.3.4.: il soggetto che sta richiedendo l'accreditamento è certificato uni en iso 9001:2000 settore 37. secondo la nuova versione della norma, il certificato di qualità non ha una scadenza ma prevede solo il mantenimento attraverso verifiche ispettive annuali. come mi devo comportare con la richiesta di estremi? posso lasciare la parte relativa a "fino al" in bianco?
Risposta - se la norma uni prevede un mantenimento annuale deve essere indicata la prima data in cui è prevista tale visita ispettiva, ovvero la data di scadenza di un anno dalla certificazione rilasciata.
Domanda - la certificazione rilasciata da: nis zert: uni en iso 9001:2000 del 30/7/2002 nell'ambito di:
progettazione ed erogazione di sistemi formativi (educativi e didattici) nell'ambito di: scuola dell'infanzia,scuola elementare, media inferiore e superiore, rispetta il requisito richiesto per il settore 37 ?
Risposta - se la certificazione di qualità indica il settore 37 il requisito è assolto, altri settori non vengono invece riconosciuti come validi.
Domanda - il mio consorzio è certificato iso:1994 e la mia certificazione è per il settore 39 con la specifica "erogazione di servizi formativi in ambito socio assistenziale"
vista la specifica e vista la completezza del manuale e delle procedure operative posso dichiarare che sono certificata.
vi prego di rispondermi presto
Risposta - la certificazione richiesta è espressamente quella del settore 37. non può quindi dichiarare il possesso della certificazione.
Domanda - e' necassario che io accrediti la sede operativa oggetto di accreditamento visto che nel manuale della qualtà dela mia societ l'erogazione della formazione è stata trattata i maniera dettagliata e specificando che i processi da me individuati rimangono gli stessi indipendentemente dalla sede dove i corsi vengono erogati
Risposta - nel caso indicato risulta comunque certificato il soggetto ma non la sede. vengono certamente regolati i processi che il soggetto mette in atto ma non quelli relativi alla specifica sede formativa che si intende accreditare.
Domanda - si richiede cortesemente gli estremi legislativi della normativa europea che esplicita l'elenco delle attività previste dal cod. ea 37.
Risposta - la normativa a cui si fa riferimento sono le norme uni en iso 9001 (sia 1994 che 2000) che prevedono specifici requisiti per il settore 37. le stesse sono rilevabili presso il sincert, sistema nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione, è stato costituito nel 1991, in forma di associazione senza scopo di lucro, legalmente riconosciuta dallo stato italiano con decreto ministeriale del 16 giugno 1995
Domanda - quando è la data ultima entro la quale un ente si deve certificare secondo la normativa en iso 9001 (2000)?
Risposta - se intende ottenere il punteggio relativo alla certificazione deve risultare certificato all'atto della domanda. se invece dimosra che all'atto della domanda ha avviato le procedure di certificazione otterrà un punteggio parziale.
Domanda - riguardo la certificazione iso 9001:2000, nell'ipotesi che il soggetto intenda accreditare una sede operativa dislocata esternamente ad esso, tale certificazione è obbligatoria sia per il soggetto sia per la sede operativa oppure è necessaria solo per la sede operativa oggetto dell'accreditamento?
Risposta - in primo luogo la certificazione di qualità non è obbligatoria né per la sede né per il soggetto. la stessa può essere invece o del soggetto o della sede formativa oppure di entrambe.
Domanda - non avendo incaricato una società di consulenza per lo sviluppo di un sistema di qualità avendo io collaboratori in grado di farlo, come rispondo al punto a.3.4.2? posso compilare solo il campo in cui si chiede se mi avvalgo di società esterna "l'assistenza tecnica è fornita da società che prevede nel prorpio oggetto sociale la consulenza alla realizzazione di sistemi di qualità"?
basta l'incarico formale al mio collaboratore a dimostrare che sto avviando il processo di certificazione?
Risposta - la richiesta circa l'esistenza di un rapporto con una società che fornisca consulenza circa la certificazione di qualità non può e non deve essere intesa come indicazione né come prescrizione. se un soggetto ha risorse interne in grado di accompagnare il processo di qualità può rispondere positivamente esponendo in fase di audit un curriculum che evidenzi la competenza della risorsa utilizzata.
Domanda - rinnoviamo la richiesta di chiarimenti, già ripetutamente espressa da altri soggetti, in merito ala seguente questione: un soggetto in possesso della certificazione di qualità iso 9001 (nella versione precedente a quella 2000), tuttora vigente, in quale sezione del formulario può indicarlo?
Risposta - deve indicarlo nella medesima sezione. trattandosi di una certificazione ancora in atto verrà considerata come valida.
Domanda - la mia associazione per la formazione non è certificata iso 9000 mentre la sede in cui intendiamo svolgere i corsi (i cui locali abbiamo affittato)è certificata.
domanda: come rispondo al punto e.1.2.3 ?
Risposta - già più volte è stato risposto alla medesima domanda. la certificazione deve essere posseduta dal soggetto che intende accreditarsi e/o dalla sede formativa del medesimo soggetto in quanto sua unità operativa. non viene accolta invece una certificazione rilasciata ad altro soggetto o a unità operative di altre soggetti.
Domanda - credo che la risposta fornita dalla direzione regionale non sia esauriente, perlomeno per
quanto riguarda il nostro caso. siamo un ente di formazione certificato secondo la norma iso uni en 9001 nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione ea); la certificazione è stata rilasciata da un organismo accreditato da sincert. stiamo avviando un lavoro di adeguamento del nostro sitema qualità alla versione 2000, che si concluderà dopo la scadenza dei termini per la richiesta d'accreditamento. al quesito posto al punto a.3.4 dovremmo rispondere di no; ma, al comma 3 dell'art. 37 della direttiva viene riportato che "in sede di valutazione.....si terrà conto del possesso della certificazione del sistema qualità in conformità alle norme iso 9001 e successive versioni.....", lasciando intendere che sarà tenuto conto(giustamente, aggiungo!) anche delle versioni precedenti a quella 2000.
Risposta - l'elemento di valutazione è la vigenza della certificazione qualità, anche se relativa alle norme precedenti alla versione 2000. se infatti è in atto la migrazione non è un elmento di discrimine avendo tempo fino alla fine del 2003 per l'adeguamento del sistema. l'importante è quindi la vigenza della certificazione.
Domanda - sul formulario (punto a.3.4)la certificazione per la qualità è riferita soltanto alla iso uni en 9001:2000; se il soggetto e le sue sedi sono certificati , al momento della domanda, per la qualità in base alla versione precedente devo inserire comunque i dati di riferimento, considerando che nella guida si parla di diverse versioni delle norme iso?
se così non fosse alle sedi certificate non verrebbe attribuito punteggio alla stregua delle sedi non certificate.
ritengo che agli enti che abbiamo ottenuto la certificazione vadano riconosciuti comunque dei meriti e un punteggio maggiore.
Risposta - la certificazione di qualità viene riconosciuta come punteggio solamente per la classificazione e codificazione indicata. esistendo infatti uno specifico settore che riguarda la formazione (il 37) solamente questo può essere ritenuto coerente con il dispositivo di accreditamento delle sedi formative.
Domanda - se il soggetto che sta accreditandosi dispone della certificazione di qualità, tale certificazione si estende o meno anche a tutte le sue sedi formative decentrate sul territorio regionale?
Risposta - trattandosi di una unità operativa non può essere considerata valida per estensione la certificazione di qualità del soggetto.
deve invece essere certificata in qualità ciascuna singola sede.

Contratti risorse umane
Domanda - sollecito a rispondere alle domande inerenti i soci di un'associazione.
il mio ente, ha stipulato delle lettere d'incarico nei confronti dei soci dell'associazione che operano all'interno della struttura. nel formulario, nella sezione c.1 nel caso di queste figure alle domande "rapporto di lavoro" ha risposto "lettera d'incarico"; alla domanda "contratto" ha risposto "associato". e' corretta tale interpretazione?
Risposta - sarebbe corretto indicare in rapporto di lavoro “collaborazione coordinata e continuata” e in contratto lasciare il campo vuoto non venendo applicato al collaboratore alcun ccnl
Domanda - i soci di un'associazione possono essere considerati come risorse umane interne? senza un contratto?
Risposta - se si tratta di soci lavoraratori iscritti al libo matricola la risposta è positiva, se è così non è devono comunque essere indicati con un contratto di collaborazione
Domanda - in presenza di un co.co.co non oneroso può l'ente addebitare comunque la prestazione svolta dal soggetto operante sui corsi approvati integrando nella fattispecie le ore precedentemente contrattualizzate a titolo gratutito con le attività soggette a compenso previste dal corso?
Risposta - la questione della prestazione gratuita deve essere analizzata alla luce della effettività della prestazione e dell'esistenza della stessa all'atto dell'accreditamento. mentre infatti una prestazione onerosa stabilisce un vincolo per entrambi i soggetti (chi conferisce e chi accetta l'incarico), una prestazione gratuita non presenta questo vincolo se non come patto d'onore. non esiste inoltre possibilità di riscontro sulla effettività della prestazione non esistendo a supporto della stessa alcuna forma di possibile verifica (pagamento, quietanza, versamento degli oneri, iscrizione inail). sono quindi molti i dubbi che portano ad affermare che una prestazione di tipo gratuito non può assumere, nell'ambito dell'accreditamento, valore ai fini del riconoscimento del requisito.
Domanda - il mio ente ha intenzione di stipulare contratti di tipo non oneroso.laddove il volume della nostra attività aumentasse, posso integrare questi contratti con ore soggette a retribuzione di tipo ccnl formazione?
Risposta - la questione della prestazione gratuita deve essere analizzata alla luce della effettività della prestazione e dell'esistenza della stessa all'atto dell'accreditamento. mentre infatti una prestazione onerosa stabilisce un vincolo per entrambi i soggetti (chi conferisce e chi accetta l'incarico), una prestazione gratuita non presenta questo vincolo se non come patto d'onore. non esiste inoltre possibilità di riscontro sulla effettività della prestazione non esistendo a supporto della stessa alcuna forma di possibile verifica (pagamento, quietanza, versamento degli oneri, iscrizione inail). sono quindi molti i dubbi che portano ad affermare che una prestazione di tipo gratuito non può assumere, nell'ambito dell'accreditamento, valore ai fini del riconoscimento del requisito.
Domanda - deve esserci un rapporto minimo tra le ore per cui ci si accredita e le ore contrattualizzate, a titolo non oneroso, alle risorse umane
Risposta - la questione della prestazione gratuita deve essere analizzata alla luce della effettività della prestazione e dell'esistenza della stessa all'atto dell'accreditamento. mentre infatti una prestazione onerosa stabilisce un vincolo per entrambi i soggetti (chi conferisce e chi accetta l'incarico), una prestazione gratuita non presenta questo vincolo se non come patto d'onore. non esiste inoltre possibilità di riscontro sulla effettività della prestazione non esistendo a supporto della stessa alcuna forma di possibile verifica (pagamento, quietanza, versamento degli oneri, iscrizione inail). sono quindi molti i dubbi che portano ad affermare che una prestazione di tipo gratuito non può assumere, nell'ambito dell'accreditamento, valore ai fini del riconoscimento del requisito.
Domanda - un direttore, un rendicontatore, un amministrativo e un coordinatore possono essere legati alla struttura mediante un contratto co.co.co. registrato e legato alle ore di lavoro effettivamente realizzate (come prevede il rimborso il fse). se non ho attività finanziate che ore di lavoro effettivamente realizzate pago al collaboratore, il quale ha un contratto con l'ente ma effettivamente non svolge nessuna attività. questa procedura potrà essere ritenuta valida in fase di audit?
Risposta - per poter essere riconosciuta una figura professionale deve prestare la propria opera presso il soggetto presso la sede formativa. tale requisito deve essere dimostrato in sede di accreditamento proprio per valutare la capacità di gestire interventi finanziati dal fse. un solo contratto che dovesse diventare attivo solamente a finanziamento ottenuto no può essere preso in considerazione in fase di accreditamento.
Domanda - il mio ente è presente in modo significativo in altra regione, riferendomi al punto e.4.1 circa la presenza di qualificate risorse umane ( mi riferisco in articolare a valutatore, progettista, rendicontatore,), il mio ente ha tutte queste figure in carico alla sede regionale (quidi non collegati direttamente a corsi o direzioni) proprio per essere in grado di svolgere attività ove necessario è possibile indicarli?
per i docenti o amministratvi che si intendono utilizzare successivamente a corso finanziato è possibile indicarli?
Risposta - r1: laddove il soggetto intenda attribuire e far operare tali risorse presso una sede formativa le stesse verranno riconosciute in quella sede.
r2: e' necessario indicare le risorse che vengono dedicate alla sede formativa sia ai fini dell'accreditamento sia ai fini della successiva, eventuale, attribuzione di costi su attività finanziate.
Domanda - in relazione all'attuale formulazione del ccnl della formazione professionale in ordine all'intesa circa il ricorso a rapporti di lavoro con collaborazione coordinata e continuativa, si chiede se ai fini della soglia minima per l'ammissibilità per l'obbligo formativo, è consentito l'impiego di formatori con rapporto a co.co.co in misura non superiore a 1/3 dell'organico dei formatori della sede.
Risposta - l'articolo 4 della direttiva prescrive che per l'accreditamento di sedi formative per l' obbligo formativo, al personale venga applicato il ccnl della formazione professionale, stabilendo che tale prescrizione è condizione di ammissibilità.
la specifica dei requisiti prescrive che l' applicazione di quanto previsto nella direttiva venga applicato in ordine ad una "prevalenza",esplicitando che il criterio di accreditamento per l'obbligo formativo è che il personale docente dipendente eroghi la prevalenza delle ore formative.tale parametro (la prevalenza) deve essere calcolato secondo quanto indicato e cioè dividendo il numero delle ore formative erogate nell'ultimo anno per il numero di ore formative del personale dipendente che viene accreditato laddove il risultato è pari o superiore viene riconosciuta la prevalenza.
rispetto al quesito posto se il 30% di collaborazioni corrispondono anche al 30% delle ore formative di docenza il requisito dovrebbe essere superato senza particolari problemi. e' pero' bene che l' apporto delle collaborazioni venga pianificato in maniera tale da rispettare il rapporto indicato.
Domanda - nella griglia di valutazione al punto e4.5 manca parametro di riferimento rispetto applicazione ccnl.
Risposta - per quanto attiene l'applicazione, e soprattutto la misura, di applicazione del ccnl della formazione, relativamente all'obbligo formativo, i parametri sono quelli indicati nel documento. non è chiaro a quali altri parametri si riferisce la domanda. se fosse possibile riformularla esplicitando più dettagliatamente il quesito questa direzione potrà rispondere puntualmente.
Domanda - in una struttura appena formata, per il direttore di sede ed il rendicontatore è necessario un contratto ( e che tipo di contratto)o basta una lettera d'incarico dell'organo di amministrazione?
Risposta - tenuto conto che il contratto deve essere comunque accettato dai soggetti a cui è stato conferito e che deve riportare gli elementi distintivi del rapporto, è bene che al verbale faccia seguito un'apposita scrittura che identifichi i termini contrattuali.
Domanda - il nostro ente non profit ha già conferito gli incarichi ad alcune risorse umane che sono soci dell'ente. l'incarico è stato attributo attaverso un verbale di consiglio ratificato dall'assemblea. come previsto dalla normativa gli incarichi sono a titolo gratuito e vengono riconosciuti unicamente i rimborsi delle spese.
è necessario redigere degli appositi contratti con i singoli soci o può bastare la delibera assembleare che è riportata sui libri dei verbali.
Risposta - tenuto conto che il contratto deve essere comunque accettato dai soggetti a cui è stato conferito e che deve riportare gli elementi distintivi del rapporto, è bene che al verbale faccia seguito un'apposita scrittura che identifichi i termini contrattuali, anche laddove la prestazione non è a titolo oneroso.
Domanda - nelle prescrizioni del punto e.4.1. la direzione regionale specifica le informazioni da immettere nel form. alla luce di quanto sopra vi sarò grato per alcune delucidazioni nel caso di rapporti di non dipendenza e quindi a prestazione:
cosa si intende per tempo parziale?
una risorsa con un contratto di co.co.co. solo con un ente è da considerare tempo pieno?
in caso di co.co.co. non sono indicate le ore, quindi come è possibile indicare la disponibilità delle ore annue di servizio?
Risposta - per quanto riguarda il tempo lavoro di una co.co.co. il riferimento è ad un dato convenzionale che indica in 1840 il numero di ore lavorative annue. (cfr. vademecum per la gestione di interventi cofinanziati dal fse dell'ucofpl - ministero del lavoro)
per quanto riguarda il tempo parziale lo stesso è da considerare nell'istituto del part time e di come questo è regolato dalle norme di legge e dall'applicazione dei contratti di categoria.le due funzioni sono compatibili anche se svolte dalla medesima persona. come già più volte ribadito delle due funzioni svolte da una stessa persona ne verrà però valorizzata solamente una, quella funzionalmente superiore
Domanda - in caso di consorzio, il rapporto di lavoro delle risorse umane deve essere stabilito con il consorzio o è sufficiente che esse abbiano un contratto con le società consorziate?
Risposta - e' necessario che il rapporto di lavoro sia stato stabilito dal soggetto che presenta domanda di accreditamento. e' infatti il soggetto che si accredita che garantisce alla regione lazio il possesso di determinati requisiti e, soprattutto, la vigenza all'atto della domanda degli stessi.
Domanda - che tipo di relazione contrattuale deve essere vigente con le risorse umane e i docenti della sede? valgono anche le prestazioni e le collaborazioni?.
tale possibilità è ammissibile e che valutazione/punteggio implica?
Risposta - tranne che per quanto riguarda l'obbligo formativo, dove è prevista in maniera prescrittiva l'applicazione del ccnl della formazione professionale, per le altre due tipologie, formazione superiore e formazione continua, non esistono specifiche indicazioni circa la tipologia contrattuale da applicare al personale. spetta quindi a ciascun soggetto la scelta del rapporto di lavoro da stabilire con le risorse umane necessarie.
Domanda - alcune delle funzioni possono essere coperti da persone giuridiche configurandole appunto come "strutture di supporto tecnico"? che non devono accreditarsi.
se ciò non è prevedibile che ruolo può una struttura di supporto tecnico ricoprire?
Risposta - tenuto conto che l'accreditamento si basa su una valutazione di singoli requisiti, e tra questi anche le singole competenze professionali delle risorse umane, non può essere elemento di accreditamento una persona giuridica a cui viene affidata una funzione di supporto tecnico. circa il ruolo che una persona giuridica può ricoprire nell'accreditamento non vi sono fattispecie che ne configurino la possibilità.
Domanda - nel momento in cui viene richiesto il seguente dato:anni nella funzione , ci si riferisce agli anni che il singolo professionista ha realizzato all'interno dell'ente che intende accreditarsi o in generale nella propria esperienza lavorativa.
Risposta - ci si deve riferire agli anni di esperienza comunque maturati e con qualsiasi soggetto anche in ambito extraregionale.
Domanda - quindi comunque il contratto da prevedere è "come minimo" un co.co.co. o ci sono altre possibilità per i collaboratori esterni?
inoltre: il punteggio viene attribuito solo per i dipendenti? o anche per le altre forme contrattuali? e in quest'ultimo caso: il punteggio è lo stesso, o c'è differenza?
Risposta - non si ritiene vi sia un contratto "minimo" ed uno "massimo". tutti i rapporti di lavoro, tranne che per l'obbligo formativo, sono ammissibili, la loro conformità alla legge è materia che prescinde la competenza regionale in tema di accreditamento.
per quanto riguarda il punteggio si rimanda alla pubblicazione della griglia di valutazione.
Domanda - perl'obbligo formativo si fa obbligo del contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato)
per le altre macrotipologie è prevista la possibilità di utilizzare anche co.co.co e addirittura prestazioni occasionali.
non è chiaro se dovendo dimostrare la disponibilità dei soggetti a svolgere attività formative in caso di finanziamento (con la presentazione del loro contratto) come è possibile prevedere una retribuzione solo nell'eventualità di finanziamento di corsi da parte della regione.
un direttore, per esempio, può essere retribuito solo in caso di direzione di un corso finanziato?
Risposta - come per l'obbligo formativo anche per le altre macrotipologie e tipologie i rapporti di lavoro devono essere in vigore. l'accreditamento non si riferisce infatti mai ad uno stato di fatto futuro, tantomeno possono essere accreditate sia strutture che risorse umane con formule condizionate(ad eventuale finanziamento ed avvio di attività formativa o di orientamento). la motivazione che guida infatti l'accreditamento è quello di individuare e riconoscere sede stabili di formazione, intendendo per sede sia la struttura fisica che la sua dotazione di risorse umane. per quanto rigurarda la natura dei rapporti di lavoro che il soggetto stabilisce la responsabilità della natura stessa è unicamente in capo al soggetto. diverso è solamente il caso dell'obbligo formativo per il quale, assecondando la normativa nazionale, il rapporto di lavoro viene invece prestabilito.

Accreditamento consorzio
Domanda - un consorzio, come da codice civile e da statuto opererà utilizzando i propri consorziati.
il nostro consorzio (no profit) recentemente costituito tra due società può agli effetti dell'accreditamento:
- utilizzare risorse umane di una delle due società consorziate;
- utilizzare, quali propri titoli, il fatturato e l'elenco dei lavori svolti nella formazione dalle società consorziate;
- utilizzare la certificazione del sistema di gestione qualità uni en iso 9000 di uno dei consorziati.
Risposta - . relativamente alla possibilità di utilizzo delle risorse tra consorziati, la direzione regionale ha già espresso numerosi pareri sul forum. si riepilogano brevemente:
· per quanto riguarda i locali deve esistere una formalizzazione dell'uso che evidenzi i termini e la durata della disponibilità. la forma contrattuale da utilizzare può anche essere quella del comodato d'uso.
· per quanto riguarda altre risorse è necessario seguire il medesimo percorso, individuare le forme attraverso le quali dimostrare che il consorzio dispone, all'atto dell'invio della domanda di accreditamento, delle risorse (umane o materiali) precisandone termini e durata. l'elemento fondamentale che in fase di audit sia incontrovertibile il fatto che il consorzio disponga effettivamente delle risorse indicate, senza condizionamenti e per il periodo temporale previsto.
· qualora si tratti di risorse umane il rapporto di lavoro deve essere in carico al consorzio che incarica la persona, tale elemento infatti è l'unico che può dare la certezza sull'effettiva disponibilità della risorsa.
per quanto riguarda le esperienze pregresse le stesse devono essere state maturate direttamente dal soggetto e dalla sede che viene accreditata. non è quindi possibile utilizzare il curriculum di una o più delle consorziate per dimostrare il possesso di requisiti che non sono stati effettivamente maturati dalla sede che si intende accreditare.
per quanto riguarda la certificazione di qualità vale lo stesso principio, deve essere stata riconosciuta al consorzio, non è un elemento sufficiente che una delle associate sia certificata per traslare tale certificazione al consorzio a cui appartiene.
Domanda - un consorzio può utilizzare per la propria struttura personale "comandato" - a seguito di una delibera del consiglio di amministrazione- dipendente dalla società consorziata ?
Risposta - relativamente alla possibilità di utilizzo delle risorse tra consorziati, la direzione regionale ha già espresso numerosi pareri sul forum. si riepilogano brevemente:
· per quanto riguarda i locali deve esistere una formalizzazione dell'uso che evidenzi i termini e la durata della disponibilità. la forma contrattuale da utilizzare può anche essere quella del comodato d'uso.
· per quanto riguarda altre risorse è necessario seguire il medesimo percorso, individuare le forme attraverso le quali dimostrare che il consorzio dispone, all'atto dell'invio della domanda di accreditamento, delle risorse (umane o materiali) precisandone termini e durata. l'elemento fondamentale che in fase di audit sia incontrovertibile il fatto che il consorzio disponga effettivamente delle risorse indicate, senza condizionamenti e per il periodo temporale previsto.
· qualora si tratti di risorse umane il rapporto di lavoro deve essere in carico al consorzio che incarica la persona, tale elemento infatti è l'unico che può dare la certezza sull'effettiva disponibilità della risorsa.
Domanda - nel caso in cui l'ente di formazione che accredita più di una sede sia un consorzio, possono le risorse umane (segreteria, tutor, coordinatore, progettista, analista dei fab.)impegnate in una delle sedi avere contratti di lavoro stipulati con una delle società consorziate?
Risposta - relativamente alla possibilità di utilizzo delle risorse tra consorziati, la direzione regionale ha già espresso numerosi pareri sul forum. si riepilogano brevemente:
· per quanto riguarda i locali deve esistere una formalizzazione dell'uso che evidenzi i termini e la durata della disponibilità. la forma contrattuale da utilizzare può anche essere quella del comodato d'uso.
· per quanto riguarda altre risorse è necessario seguire il medesimo percorso, individuare le forme attraverso le quali dimostrare che il consorzio dispone, all'atto dell'invio della domanda di accreditamento, delle risorse (umane o materiali) precisandone termini e durata. l'elemento fondamentale che in fase di audit sia incontrovertibile il fatto che il consorzio disponga effettivamente delle risorse indicate, senza condizionamenti e per il periodo temporale previsto.
· qualora si tratti di risorse umane il rapporto di lavoro deve essere in carico al consorzio che incarica la persona, tale elemento infatti è l'unico che può dare la certezza sull'effettiva disponibilità della risorsa.
Domanda - vorremmo accreditare un consorzio (che per statuto non ha scopo di lucro ed è destinato alla formazione e alla ricerca). il consorzio ha sede presso una delle consorziate e le strutture logistiche e l'aula alla quale è stato rilasciato il nots dalla regione lazio, sono proprietà della consorziata.
la domanda è la seguente:
il consorzio deve porre in essere un contratto tra consorzio e consorziato, o automaticamente il consorzio dispone delle strutture e dell'aula del consorziato?
e nel caso sia necessario un contratto, di che tipo? (es. uso, dichiarazione di disponibilità, affitto, ecc.)
ed ancora
potrà utilizzare tutte le risorse delle consorziate?
Risposta - . relativamente alla possibilità di utilizzo delle risorse tra consorziati, la direzione regionale ha già espresso numerosi pareri sul forum. si riepilogano brevemente:
· per quanto riguarda i locali deve esistere una formalizzazione dell'uso che evidenzi i termini e la durata della disponibilità. la forma contrattuale da utilizzare può anche essere quella del comodato d'uso.
· per quanto riguarda altre risorse è necessario seguire il medesimo percorso, individuare le forme attraverso le quali dimostrare che il consorzio dispone, all'atto dell'invio della domanda di accreditamento, delle risorse (umane o materiali) precisandone termini e durata. l'elemento fondamentale che in fase di audit sia incontrovertibile il fatto che il consorzio disponga effettivamente delle risorse indicate, senza condizionamenti e per il periodo temporale previsto.
· qualora si tratti di risorse umane il rapporto di lavoro deve essere in carico al consorzio che incarica la persona, tale elemento infatti è l'unico che può dare la certezza sull'effettiva disponibilità della risorsa.
Domanda - intendo costituire società con altra associazione:
io non possiedo locali, mentre la mia eventuale socia ha le aule disponibili e rispondenti ai requisiti per l'accreditamento. la domanda è: posso io utilizzare i suddetti locali, accreditando la struttura a mio nome?
Risposta - l'elemento discriminante è che la società disponga dei locali in maniera chiara e dimostrata. se tale disponibilità deriva dal conferimento dei beni da parte di una socia o da un contratto di affitto (ovvero comodato) tra una socia e la società a cui ha dato vita è indifferente, purché appaia chiaro il titolo di possesso dei locali.
Domanda - se due soggetti si accreditano in associazione devono poi presentare i progetti in associazione?
Risposta - non è prevista la possibilità che due soggetti si accreditino in associazione qualora tale forma giuridica sia un associazione temporanea di impresa o una associazione temporanea di scopo. e' possibile reperire su altre risposte fornite nel forum le ragioni di tale limite. se invece viene costituito un consorzio (o altre forme di impresa associata non vincolata nel tempo e nella ragione sociale) è possibile l'accreditamento. sulla possibilità o meno di poter presentare successivamente progetti resta inteso che l'accreditamento ottenuto dal consorzio rimane potestà unicamente del medesimo e non potrà essere esteso alle singole imprese che ne hanno dato vita.
Domanda - io capofila (accreditato) di un ati con più partecipanti (accreditati anch'essi), posso ripartire le ore del proggetto con gli altri partecipanti o le ore devono essere assegnate solo a me
Risposta - all'atto della presentazione dei progetti sarà necessario indicare la sede formativa presso cui viene realizzato l'intervento, quella sede diviene il riferimento principale. nulla osta poi che alcune ore formative vengano realizzate presso sedi formative accreditate di altri soggetti in ati .
Domanda - in caso di consorsio o di ati dove più partecipanti sono accreditati per la formazione il numero totale delle ore del progetto verrà:
a)ripartito tra i soggetti?
b)sarà assegnato in esclusiva al capofila?
c)o ancora è assegnato alla sede dove il corso viene erogato?
Risposta - all'atto della presentazione dei progetti sarà necessario indicare la sede formativa presso cui viene realizzato l'intervento, quella sede diviene il riferimento principale. nulla osta poi che alcune ore formative vengano realizzate presso sedi formative accreditate di altri soggetti in ati .
Domanda - chiedo gentilmente alla regione di sciogliere definitivamente il problema se e possibile accreditare le ati/ats le risposte sono molteplici e spesso discordanti e ricordo che il bando c3 dichiara "i progetti potranno altresi essere presentati da ati"
inoltre chiedo se devono essere accreditati tutti i partecipanti all'ati o se basta il capo fila o una delle altre partecipanti.
Risposta - non è possibile accreditare un soggetto che ha come scopo sociale, derivato dalla natura giuridica, quello di realizzare un determinato progetto e non, invece, di operare stabilmente nel settore della formazione professionale. per sua natura l'ati è infatti vincolata nei fatti sociali, alla realizzazione di una specifica missione d' impresa, temporalmente definita e precisamente individuata. l'accreditamente parte invece dal presupposto di voler stabilizzare il sistema formativo regionale, svincolandolo dall' occasionalita' dei soli dei progetti realizzati. nulla osta invece che delle ati siano costituite tra sogetti, di cui almeno uno con sede accreditata, per rispondere agli avvisi pubblici emanati dalla regione lazio. ne sono un esempio gli avvisi pubblici relative alle misure c.1 e c.3 attualmente aperti.
Domanda - e' possibile presentare domanda di accreditamento (sia di sedi orientative che formative) in ati/ats, tra soggetti pubblici e privati ?
se così fosse risulterebbe accreditata l'ati come unico soggetto o i singoli enti partecipanti?
Risposta - non è possibile accreditare un soggeto che ha come scopo sociale, derivato dalla sua natura giuridica, quello di realizzare un determinato progetto, e non, di operare stabilmente nel settore della formazione professionale. per sua natura l'ati è infatti vincolata nei patti sociali alla realizzazione di una specifica missione d'impresa, temporaneamente definita e precisamente individuata. l'accreditamento parte invece dal presupposto di voler stabilizzare il sistema formativo regionale svincolandolo dall'occasionalità dei soli progetti realizzati. nulla ostacola invece che delle ati siano costituite tra soggetti di cui almeno uno con sede accreditata, per rispondere agli avvisi pubblici emanati dalla regione lazio ne sono un esempio gli avvisi pubblici relativi alle misure c.1 e c.3 attualmente aperti.
Domanda - vorrei porle il segunete quesito:
per accreditare un consorzio dove le strutture logistiche sono però di uno dei consorziati devo far porre in essere un contratto tra consorzio e consorziato, o automaticamente il consorzio dispone delle strutture del consorziato?
e nel caso sia necessario un contratto, di che tipo? (es. uso, dichiarazione di disponibilità, affitto, ecc.)
Risposta - per una risposta esauriente sarebbe necessario analizzare con maggiore attenzione le interrelazioni che intercorrono tra consorzio e consorziati. alla luce degli elementi evidenziati sembra però di capire che non esistono patti societari specifici e che quindi sia necessario che il consorziato acquisisca la disponibilità dei locali attraverso un contratto (di affitto o di comodato) che evidenzi i tempi e i modi della effettiva possibilità di utilizzo dei locali.
Domanda - buongiorno. vorrei porre 3 domande.
1)il consorzio è un soggetto accreditabile?
2)se accredito una scuola come sede formativa della mia agenzia formativa un'altro ente di formazione puo' accreditare la stessa scuola ? in altre parole la sede formativa che l'ente accredita deve essere ad uso esclusivo del suddetto ente oppure puo' essere sede formativa accreditata anche per altri?
3)dopo che l'ente è stato accreditato è possibile presentare progetti in ati/ats con altri enti non accreditati?
Risposta - 1) sempre che il consorzio abbia come finalità la formazione professionale è un soggetto giuridico accreditabile.
2) la sede formativa deve essere di uso esclusivo di un solo soggetto, a meno che non vengano utilizzati e accreditati da diversi soggetti locali e aule differenti.
la possibilità di partecipare in ati o ats con altri soggetti le cui sedi non sono state accreditate è, in linea di massima, possibile purchè la sede presso le quali verrà realizzata l'attività formativa risulti accreditata. di volta in volta tale possibilità verrà comunque stabilita dagli avvisi pubblici

Rete LAN aule
Domanda - la domanda si riferisce ad una pluralità di sedi formative non ad una rete lan tra aule. non si può quindi rispondere positivamente alla domanda che si riferisce al collegamento tra più sedi formative.
Risposta - in riferimento al punto a.3.1 (rete informativa tra sedi) la nostra ass.ne ha una sede unica con più aule collegate in rete lan (26 porte). in tale situazione il punto sopracitato va compilato?

c.1 organigramma aziendale
Domanda - con riferimento alla compilazione del form riguardante la "definizione figura professionale" desiderei aver chiarito se è corretto indicare:
a)rapporto di lavoro la tipologia ad. esempio co.co.co. e specificando tempo pieno o tempo parziale
b) alla voce contratto devo ripetere co.co.co.
c)se qualifica e funzione coincidono devono essere riportate le stesse voci ad. esempio dir. generale due volte
d)alla voce specializzazione cosa deve essere indicato?
Risposta - a. e' esatto
b. la voce contratto deve essere compilata solamente in presenza di un rapporto di lavoro dipendente riferito ad un ccnl
c. se coincidono può essere ripetuto.
d. se possiede titoli di studio di specializzazio
Domanda - dall'insieme delle risposte formite dalla direzione regionale si evince quanto segue:
a) al punto c1 organigramma aziendale possono essere inserite più persone con la stessa funzione. es. 3 direttori sede perchè ho tre sedi, 2 progettisti, 3 tutor, etc., vale a dire tutto il personale in forza all'ente;
b)che le risorse indicate debbono avere un contratto in essere con l'ente, al momento dell'invio della domanda di accreditamento;
c) che fatta eccezione per l'obbligo formativo dove è previsto il ccnl della formazione professionale, la tipologia contrattuale dipende dal tipo di rapporto di lavoro instaurato tra l'ente e la persona, per cui sono validi anche rapporti di co.co.co., prestazione professionale, consulenza, prestazione occasionale, etc..
domande:
1)sono corrette le interpretazioni sopra riportate?
2)nel caso di rapporti di lavoro non di dipendenza, es. di co.co.co., consulenza, prestazione professionale, etc. esiste una durata minima affinchè il rapporto di lavoro possa essere preso in considerazione ai fini dell'accreditamento, oppure può essere preso in considerazione e quindi valutato anche un contratto ad es. di prestazione occasionale che scade a giugno, quindi della durata di 2 mesi?
3)tra le forme contrattuali è possibile prendere in considerazione anche il lavoro interinale,identificando nominalmente il prestatore d'opera?
es. valutatore: giovanni x, attraverso la società di lavoro interinale y? viene valutato ai fini dell'accreditamento?
Risposta - 1. sono corrette se non per la tipologia contratto occasionale che per sua natura non rende possibile una identificazione temporale dell'incarico.

2. qualora una risorsa dichiarata in fase di accreditamento venga successivamente non confermata nell'incarico, modifica gli elementi sostanziali dell'accreditamento. ne va quindi data immediatamente data notizia alla direzione regionale, secondo le modalità stabilite dalla direttiva, ponendo attenzione al fatto che la stessa verrà detratta dal punteggio di accreditamento.
3. e' possibile utilizzare forme contrattuali di tipo interinale.
Domanda - nel ringraziarvi per la risposta al mio quesito del 31 marzo 2003 - 01:53, vi chiedo si è possibile essere più espliciti nella prima parte della domanda, e precisamente: considerato che nella fs la figura del rendicontatore è obbligatoria, come posso avere la certezza che il curriculum di un impiegato italgas con la qualifica di responsabile commerciale programmazione coordinamento e controllo è coerente con la funzione che gli viene assegnata? nell'allegato al del dm 166/2001 nella funzione di amministrazione c2 si fa riferimento ad esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanz. pubbliche. per la regione lazio l'italgas è una società pubblica? qualora in sede di verifica documentale il curriculum dovesse risultare insoddisfacente,mi verrebbe revocato l'accreditamento? vi prego cortesemente di una celere risposta... grazie
Risposta - come già affermato la regione richiede che vi sia un curriculum che confermi le competenze della risorsa umana. non essendo specificata la stessa caratteristica prevista dal dm 166, tenuto anche conto che non è ancora stato definito lo standard delle competenze professionali da parte del ministero, la specifica competenza relativa alla gestione dei fondi pubblici non è applicabile nel lazio.
Domanda - nella vostra risposta al quesito spedito da difrancesco mercoledì 02 aprile 2003 - 16:17 evidenziate che "se il tempo di disponibilità presso una sede formativa è parziale verrà attribuito il punteggio che prevede, appunto, un impegno non a tempo pieno" facendo riferimento alle figure di direttore generale, direttore di sede e responsabile amministrativo. ma è corretto supporre che tale interpretazione valga per qualsiasi figura dell'organigramma? il nostro ente ha infatti a disposizione una serie di risorse che utilizza su tutte le sedi e che ricoprono la figura di progettista, di valutatore, di coordinatore e anche di docente.
il punteggio verrà attribuito ad ogni singola sede?
vi chiedo di rispondere cortesemente nel più breve tempo possibile!
Risposta - ciascuna figura professionale che non opera a tempo pieno viene valorizzata in termini di punteggio per un tempo definito.
Domanda - sono un associazione non a scopo di lucro che non ha mai operato ma ha solo svolto attività di volontariato. non sono mai stati redatti bilanci e non si è mai avuto personale dipendente.
e' necessario,per l'accreditamento, prevedere, ancor prima dell'inizio delle attività, personale a contratto e con quale tipo di contratto dovrebbe essere assunto??
Risposta - l'accreditamento è propedeutico all'avvio delle attività formative. viene richiesto di dimostrare che vi è un presidio stabile delle funzioni fondamentali del soggetto e della sede. per tale ragione è necessario che i contratti di lavoro siano contratti in essere e non subordinati all'avvio di attività.
Domanda - nell'organigramma del soggetto ( pag.10 ),possono essere presenti figure quali:
1) amministratore delegato con delega di responsabile commerciale
2)presidente ( rappresentante legale )
figure alle quali non è stato stipulato nessun contratto, ma previste nello statuto ?
Risposta - l'organigramma è uno strumento proprio del soggetto che può articolarlo come meglio crede.
Domanda - 1.per le utenze speciali quali i disabili, va redatto un formulario a parte o ne basta uno solo?
2. noi siamo già certificati iso 9001 ed.1994, settore 37, la verifica ispettiva per l'aggiornamento del sistema in iso 9001 ed. 2000 è stata fissata per i primi di novembre, dobbiamo anticiparla, volendo presentare la domanda entro il 30 aprile?
3.il riconoscimento del ministero della pubblica istruzione come soggetto qualificato per la formazione e quindi idoneo a formare i docenti, vale come protocollo d'intesa?
Risposta - per l’idoneità relativa alle fasce deboli è necessaria la compilazione di un apposito formulario. per la certificazione può essere indicata la certificazione in essere e la fase di migrazione verso le norme 2000 senza che questo incida sul punteggio. il riconoscimento del ministero non essendo un protocollo d’intesa non può essere indicato come tale.
Domanda - sono da 6 anni responsabile del settore formazione del consorzio che va ad accreditarsi. in tale periodo sono stato direttore e coordinatore per il mio consorzio e per altri enti ed inoltre sono stato anche anche responsabile di progetti come youthstart
questa mia esperienza maturata e dimostrabile è equiparabile a quella di direttore generale e/o di sede. posso quindi a giusto titolo e senza temere una non assegnazione del punteggio assumere la funzione citata?
Risposta - sarebbe necessario conoscere maggiormente nel dettaglio le esperienze maturate, rispetto alle indicazioni fornite sembra che la funzione di direttore di sede possa esere tranquillamente ricoperta.
Domanda - può una società controllata utilizzare personale (previo distacco) dipendente della capogruppo (capogruppo che detiene l'80% del suo capitale sociale)??
Risposta - più volte è stato ribadito che l'accreditamento si basa su elementi certi che devono essere presenti all'atto della domanda. qualora tali elementi non siano direttamente controllati dal soggetto che intende accreditare una sede viene a decadere l'elemento della certezza, non dipendendo più direttamente dal soggetto la potestà di decisione. si ritiene quindi che tutti i rapporti di lavoro debbano essere direttamente stipulati dal soggetto che intende accreditare la sede formativa.
Domanda - vorrei sollecitare la risposta al quesito posto in data 31-03-2003 ore 18.52, chiedendo anche chiarimenti in merito ai seguiti dubbi:
1) al punto c.1 si attribuisce un punteggio se si può dimostrare di avere un organigramma completo, e cioè se si hanno "le funzioni ritenute minime per un assetto organizativo rispondente". a che cosa si fa riferimento quando si parla di figure minime rispondenti? alle figure minime richieste per le sedi operative?
2) se all'interno della struttura vi è più di una persona che ricopre una determinata funzione (ad esempio 2 tutor) il punteggio verrà attribuito per entrambe le persone?
Risposta - 1) non è stato definito un organigramma standard per non entrare in meriti organizzativi del soggetto che sono di esclusiva competenza dello stesso. quello che deve essere rilevabile nell'organigramma è che siano presidiate le funzioni aziendali essenziali per un buon funzionamento del soggetto. tali funzioni devono essere definite dal soggetto stesso purché le stesse diano certezza sul fatto che la direzione, l'amministrazione, la funzione commerciale, ecc. siano state previste e siano effettivamente presenti.
2) nel caso siano presenti più profili viene attribuito il punteggio per ciascuno di essi.
Domanda - nell'allegato a della "specifica dei requisiti - testo rettificato" al requisito c.1.1. si rimanda, per la definizione delle competenze necessarie, alla lettera c dell'allegato 2 del dm 166/2000. il dm, come requisiti minimi per le competenze professionali, riporta l'esperienza e la certificazione delle competenze sulla base di standard nazionali.
quest'ultimo (la certficazione delle competenze) è un requisito che deve essere soddisfatto per il procedimento di accreditamento della regione lazio?
in caso di risposta affermativa, quali sono gli standard nazionali citati nel dm?
Risposta - nella sezione 2.2 del documento vengono definite le principali caratteristiche delle figure professionali di riferimento. la regione lazio, come le altre regioni, mancando tuttora il decreto attuativo sulla certificazione delle competenze, ha scelto di accertare il possesso delle competenze richieste per via curriculare. sarà quindi sufficiente in fase di audit disporre dei curricula delle risorse indicate.
Domanda - non mi è ancora completamente chiara la differenza tra quanto chiesto al punto c.1.1 ed al punto e.4.1.
se nel punto c.1.1 inseriremo tutto il personale che presta opera lavorativa per l'ente, indipendentemente se poi avrà un ruolo nella sede operativa e nel punto e.4.1 elencheremo tutti i soggetti che avranno un ruolo nella sede operativa, stiamo dando la corretta interpretazione?
Risposta - l'interpretazione è corretta.
Domanda - una persona con contratto a tempo pieno può rivestire la stessa funzione in due sedi diverse ottenendo punteggio pieno in ognuna di esse? in particolare mi riferisco alle figure del direttore generale, direttore sede, responsabile amministrativo.
Risposta - se il tempo di disponibilità presso una sede formativa è parziale verrà attribuito il punteggio che prevede, appunto, un impegno non a tempo pieno.
Domanda - qual'è la differenza tra i nominativi che debbono apparire la numero c.1 (organigramma aziendale) e il punto e.4.1 (risorse umane).
possono essere gli stessi nominativi?
ed in questo caso viene riattribuito un punteggio anche se appaiono in parte gli stessi nominativi dell'organigramma?
Risposta - lo stesso nominativo può essere riportato, e sarà valorizzato, in entrambe le sezioni.
Domanda - punto c.1.1 e' possibile inserire in organico come responsabile amministrativo e rendicontatore una persona dipendente dalla società italgas con la qualifica di responsabile commerciale programmazione coordinamento e controllo? se si, posso stipulare un contratto a prestazione d'opera o devo necessariamente stipulare un co.co.co.? che cosa si intende per prestazione lavorativa a carattere continuativo, in proporzione al volume di attività della sede? grazie...
Risposta - possono essere utilizzate risorse che possiedano un curriculum coerente con la funzione che gli viene assegnata. circa la natura del rapporto di lavoro, questa è oggetto unicamente dell'accordo che si stabilisce tra il prestatore e il datore, non può la regione entrare nel merito di tali rapporti.
Domanda - e' possibile che una risorsa umana ricopra più funzioni nell'organigramma (es. direttore e coordinatore) ?
Risposta - come già specificato altre volte è possibile che la medesima risorsa ricopra più funzioni. in questo caso verrà valorizzata in termini di punteggio solamente per la funzione superiore.
Domanda - spett.le direzione regionale,
che cosa si intende per "qualifica" nella scheda del profilo professionale?
Risposta - per qualifica la regione lazio intende il livello di inquadramento contrattuale, se dipendente, ovvero il compito assegnato, se collaboratore.
Domanda - dove si trova il documento pubblicato "specifica dei requisiti" ?
Risposta - il documento è consultabile nel sito dell'accreditamento all'interno della documentazione.
Domanda - siamo una scuola superiore statale. nel campo definizione del soggetto nel form c.1 vogliamo sapere:
cosa si intende per "funzione" e cosa si intende per "qualifica" in relazione dei docenti in servizio c/o istituto;
ulteriori chiarimenti circa il "rapporto di lavoro" e "contratto" visto che sono docenti e personale con contratto t.i.
Risposta - nel caso di un docente può coincidere la medesima dizione sia per la qualifica che per la funzione. cosa non sempre ravvisabile per tutte le funzioni. per quanto riguarda il contratto di lavoro deve essere esplicitata la tipologia contrattuale (dipendente ti, dipendente td, dipendente pt), il contratto si riferisce al contratto di lavoro applicato.
Domanda - una società che non si occupa esclusivamente di formazione ( produce servizi) al punto c.1.1 deve inserire tutto il proprio personale dipendente, anche se non coinvolto nell'attività di formazione. chiediamo questo perchè più volte la dir. regionale ha affermato che il punto c.1.1. si riferisce al soggetto nel suo insieme.
Risposta - nella sezione c.1.1 devono essere inserite le figure previste e preselezionate
Domanda - il direttore generale del ns. ente, essendo di recente nomina, non ha l'anzianità nella funzione necessaria per acquisire il punteggio. però ha maturato un'esperienza pluriennale nella formazione professionale avendo ricoperto, nel tempo, funzioni di rilievo (direttore operativo, responsabile tecnico, resp. della progettazione, rappresentante della direzione per la qualità, etc.)
attualmente oltre alla funzione di direttore generale ricopre la funzione di responsabile tecnico e responsabile della progettazione.
domande:
1)gli anni maturati in ruoli di rilievo nella formazione professionale, anche se non nella funzione di direttore generale, possono essere computati come specifico curriculum e indicati al punto c.1.1. come anzianità per il direttore generale?
2)l'assenza di anzianità nella funzione di direttore generale (previsto nell'organigramma) preclude la possibilità di accreditamento?
3)in assenza di acquisizione di punteggio in qualità di direttore generale, gli viene riconosciuto il punteggio per le funzioni inferiori es. responsabile tecnico o resp. della progettazione?
Risposta - 1) le caratteristiche che il singolo soggetto definisce per la funzione di direttore generale sono evidentemente potestà del soggetto stesso. la regione non può infatti certamente intervenire nell'organizzazione interna del singolo soggetto. la regione ha però definito, ai fini della valorizzazione puntuale in fase di accreditamento, che un direttore generale debba possedere almeno un'esperienza triennale nella funzione. piena libertà quindi per il soggetto di indicare nel curriculum del direttore generale tutte le esperienze significative che questo ha maturato, devono però essere considerate, ai fini delle specifiche richieste dalla regione, quelle esperienze utili al calcoilo del triennio di anzianità.
2)l'assenza dell'anzianità prevista per il direttore generale non preclude certamente la possibilità di accreditamento, incide unicamente dal punto di vista di attribuzione o meno del punteggio previsto ma non in maniera tale da non assolvere al requisito previsto al punto c.1.1.
3)nel caso il direttore generale ricopra tale funzione senza il triennio di anzianità che consente l'attribuzione di punteggio e contemporaneamente ricopre anche una funzione inferiore, quest'ultima, soddisfatti eventuali specifiche del requisito, verrà valorizzata.
Domanda - punto c.1 e c.1.1
nel "manuale d'uso per la verifica dei requisiti previsti per l'accreditamento di sedi di formazione/orientamento" pubblicato on-line si fa esplicito riferimento alle 4 funzioni chiave che devono essere presenti nell'organigramma aziendale per l'attribuzione del punteggio, tra cui il responsabile tecnico.
Risposta - non risulta sia pubblicato alcun documento denominato " manuale d'uso per la verifica dei requisiti previsti per l'accreditamento di sedi di formazione/orientamento". l'unico documento di riferimento pubblicato è la "specifica dei requisiti", lo stesso fa fede per la valorizzazione dei requisiti e per le prescrizioni minime.
Domanda - siamo una società privata che eroga formazione ad aziende grandi da decenni ma non abbiamo una sede operativa ovvero le"aule". disponiamo di tutti i requisiti tranne che di quello logistico. affittando le aule le risorse umane impiegate possono essere le stesse, dal direttore al tutor per continuare con i docenti?e poi l'accreditamento riguarda noi o chi affitta le aule?
Risposta - l'accreditamento riguarda comunque il soggetto che possiede la sede formativa. se nel passato un soggetto ha operato unicamente con sedei provvisorie, con l'accreditamento questo elemento di instabilità viene a decadere essendo invece necessario dimostrare di possedere una sede formativa (anche le aule) in maniera stabile. alla setssa sede possono essere attribuite le risorse umane che nel passato hanno operato su sedi provvisorie.
Domanda - punto c.1 e c.1.1
relativamente alla griglia dei punteggi pubblicata mentre al punto c.1 si prescrive che l'acquisizione di punteggio è data da "richiesta di completezza dell'organigramma relativamente alle funzioni ritenute minime per un assetto organizzativo rispondente", nel punto successivo c.1.1. non si definiscono tali funzioni minime. è possibile avere urgentemente chiarimenti in merito?
Risposta - al punto c.1 viene chiesto al soggetto di esplicitare il proprio organigramma aziendale, indicando le funzioni previste e ricoperte e come queste sono connesse tra di loro. proprio per non voler incidere sulle modalità di organizzazione di ciascun singolo soggetto non viene definito uno standard e quindi in c.1.1. non viene indicata una soglia minima. la completezza fa quindi riferimento al fatto che siano presenti e presidiate le funzioni ritenute essenziali e che queste garantiscano il corretto funzionamento del soggetto.
Domanda - vorremmo una conferma da parte della dir. reg. a questa nostra interpretazione.
nella sez. definizione del soggetto-organigramma aziendale- inseriamo tutto il personale che presta opera lavorativa per l'ente, indipendentemente se poi avrà un ruolo nella sede operativa.
nella sez. definizione domanda sede-risorse umane-inseriamo i soggetti che avranno un ruolo nella sede operativa, anche se svolgono opera lavorativa esclusivamente per la sede operativa e non sono presenti nell'organigramma aziendale (generale).
Risposta - l'interpretazione è corretta. mentre nella sezione che riguarda il soggetto quello che interessa verificare sono le capacità organizzative ed il presidio di funzioni essenziali, nella sezione che riguarda la sede ciò che interessa verificare è la capacità operativa di gestire le attività per le quali si richiede l'accreditamento
Domanda - quali sono le funzioni per le quali è possibile prevedere un contratto legato alla effettiva operatività della sede operativa?
progettisti,tutor,docenti,valutatori,rendicontatori,segreteria possono avere un contratto (che formali l'impegno con la sede operativa) legato alla effettiva operatività (quando cioè si realizza una attività)?
direttore generale/direttore sede,responsabile amministrativo,analista di mercato e similari
possono avere un contratto che preveda una retribuzione legata alle effettive attività svolte?
Risposta - in nessun caso, per quanto riguarda l'accreditamento, è prevista la possibilità di adottare contratti di lavoro che siano subordinati all'effettivo finanziamento delle attività formative. i contratti devono quindi risultare vigenti all'atto dell'accreditamento e verificabili come tali in fase di audit.
Domanda - relativamente al punto c.1 organigramma aziendale (pg.10):
1) il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa va contemplato?
2)la prima colonna dello schema per definire le figure impiegate intestata con "prog." identifica un numero progressivo?
Risposta - deve essere contemplato, a discrezione del soggetto, tutto il personale di cui il soggetto abbia disponibilità. la natura del rapporto contrattuale è un elemento che riguarda unicamente il soggetto.
il prog. sta a indicare il numero progressivo.
Domanda - le figure dell'organigramma aziendale richieste nel punto c.1 del formulario(direttore generale, responsabile tecnico, responsabile amministrativo, responsabile commerciale) devono risiedere nel lazio?
Risposta - le figure indicate non devono necessariamente risiedere nel lazio, devono però essere disponibili per il soggetto relativamente alle attività formative realizzate nel lazio.
Domanda - nella definizione della figura professionale, punto c.1 si chiede di indicare la funzione (tra quelle già previste) e la qualifica. se per qualifica si intende quella del contratto, essa coincide con la funzione!?
si chiede inoltre di indicare il rapporto di lavoro (a tempo determinato, indeterminato, di collaborazione) ed il contratto. cosa si intende? occorre indicare il contratto applicato con riferimento al settore (es. : ccnl formazione professionale, ecc.) o se si tratta di cococo o di collaborazione occasionale? in tal caso per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, cosa indicare?
Risposta - non sempre vi è coincidenza tra le qualifica previste contrattualmente, sopratutto se viene applicato un contratto diverso da quello della formazione, e la funzione effettivamente ricoperta. devono quindi essere indicati ambedue gli elementi anche quando questi sono coincidenti.
deve essere indicato il tipo di rapporto di lavoro (cococo, tempo determinato, part time, ecc.) ed il contratto (ccnl formazione, prestazione, ecc)
Domanda - le figure apicali e di sistema dell'organigramma aziendale possono coincidere con le figure delle singole sedi (ad esempio direttore generale con direttore di sede)? e nel caso ciò fosse possibile, la sede perderebbe punteggio?
Risposta - la griglia di valutazione renderà esplicito l'assetto organizzativo ritenuto minimo, per ciascuna tipologia e macrotipologia di attività sia di formazione che di orientamento. stessa cosa per quanto attiene la possibilità di conferire più incarichi alla medesima persona che comunque verrà valutato per la funzione superiore ricoperta. il concetto di funzione superiore si riferisce all'organigramma aziendale che viene autonomamente predisposto e presentato dal soggetto all'interno del quale dovranno essere resi espliciti anche i livelli di autonomia e le gerarchie funzionali.
Domanda - nel punto c.1.1 c'è un'incongruenza tra le figure richieste nel formulario e quelle indicate nella documentazione allegata; viene infatti indicato di identificare il direttore di sede e se ho più sedi quale devo inserire? il coordinatore, il tutor, la segretaria sono figure relative ad ogni sede operativa e non vanno riferite al soggetto. devo inserire le figure di quali sedi se ne accredito più di una?
inoltre nella documentazione si fa riferimento al responsabile tecnico che poi non viene citato nel formulario.
Risposta - nella griglia prevista al punto c.1 è possibile inserire più figure con la stessa qualifica, non vi sono infatti limiti che lo impediscano.
seppure riferite alla sede operativa fanno parte dell'organigramma aziendale, quindi tutte le figure che prestano opera lavorativa per il soggetto devono essere inserite nella sezione c.1. il responsabile tecnico è regolarmente previsto tra le figure selezionabili nella griglia predisposta all'interno del formulario.

Definizione domanda accreditamento
Domanda - dalla risposta della direzione regionale al quesito spedito da anonimo giovedì 10 aprile 2003 - 12:04 mi sembra di capire che per l'accreditamento di una o più sedi formative bisogna compilare un unico formulario (anche se contiene due macrotipologie)
nella sezione tipologie formative, rispondendo ad antonella (il 16/4/03 alle 15.59)affermate che bisogna compilare tanti formulari quante sono le macrotipologie.
facciamo l'esempio della mia società:
- unica sede formativa
- accreditamento sia per la fc che per la fs
quanti formulari deve presentare?
vi prego di rispondere nel più breve tempo possibile
Risposta - un formulario per fs e un formulario per fc.
Domanda - vorremmo accrditarci per 2 macrotipologie formative - formazione superiore e formazione continua - e per l'orientamento. se non ho capito male dobbiamo presentare:
- n.1 domanda di accreditamento sede formativa macrotipologia formazione superiore accompagnata da un formulario;
- n. 1 domanda di accreditamento sede formativa macrotipologia formazione continua accompagnata da un secondo formulario;
- n. 1 domanda di accreditamento di sede di orientamento accompagnata dal relativo formulario.
Risposta - esattamente come riportato.
Domanda - l'art. 8 della direttiva al punto 3 lettera b parla dell'invio della domanda di accreditamento redatta in conformità alla normativa sul bollo. nel caso in cui le sedi formative da accreditare siano più di una e per più tipologie, è possibile inserire le varie sedi con le varie tipologie in un'unica domanda?
es. devo accreditare 3 sedi sia per la formazione che per l'orientamento, redigo quindi solo 2 domande: una per tutte le sedi di orientamento e 1 per tutte le sedi formative comprensiva di tutte le tipologie dato che su tutte si richiede l'accreditamento per la fc e la fs.
Risposta - vale l'esempio riportato, una domanda riguarda l'orientamento e l'altra le diverse macrotipologie e sedi di formazione.
Domanda - un soggetto che ha tra i propri fini istituzionali, oltre la formazione professionale, anche la produzione di servizi diversi può accreditarsi (cifrato a.1.1)?
Risposta - non esistono limiti al fatto che nello statuto di un soggetto che intende accreditarsi esistano, oltre alla formazione, altre finalità statutarie.
Domanda - due società diverse aventi lo stesso legale rappresentante possono essere accreditate presso la stessa sede, nella quale comunque utilizzano spazi diversi?
alcune persone, con contratti co.co.co., possono essere presenti negli organigrammi delle due società?
Risposta - e' possibile l'accreditamento presso una stessa sede di due differenti soggetti se esiste una forma contrattuale di possesso dei locali che identifica e distingue con chiarezza le pertinenze dei due soggetti.
Domanda - vi informiamo che, probabilmente per un refuso, nella seconda schermata (passo 2/20) della "definizione domanda accreditamento il settore isfol-orfeo della sede da accreditare, appare con l'identificativo e.2.1 anzichè e.1.2.1 come dalle note esplicative da voi fornite nell'area specifiche requisiti.
e' corretta l'interpretazione?
Risposta - vale quanto previsto nel formulario essendo in corso di aggiornamento la specifica dei criteri che vale anche come help in linea.
Domanda - l'ente che rappresento non ha ancora operato con la regione lazio, ed è in attesa di valutazione di alcuni progetti formativi presentati a valere sull'ob. 3 (scadenza aprile 2002). e' giusto presentare la domanda di accreditamento temporaneo? in questo caso è prevista la verifica dei requisiti a) b) c) e): i requisti d) f) all'interno del formulario devono essere quindi lasciati in bianco? di conseguenza è corretto pensare che tra la documentazione da tenere a disposizione l'ente non dovrà produrre protocolli di intesa, convenzioni stage, convenzioni con le imprese per la presentazione di progetti formativi rivolti a personale? questa documentazione dovrà essere prodotta entro la data della verifica dell'accreditamento temporaneo (24 mesi)?
Risposta - per soggetti che non possono dimostrare i requisiti previsti al punto d)e f) è previsto un accreditamento temporaneo senza che in fase di audit venga richiesta l'evidenza della documentazione prevista per l'assolvimento dei requisiti di cui ai punti d) ed f). stessa cosa vale per il formulario dove i relativi campi non dovranno essere compilati.
Domanda - due società diverse dove "a" partecipa al 100% "b" (che è un consorzio senza scopo di lucro)e hanno la stessa sede, lo stesso legale rappresentante, utilizzano gli stessi strumenti e gli stessi locali possono essere accreditate presso la stessa sede?
a seguito della richiesta di accreditamento delle due società è necessario che "b" abbia gli arredi di sua proprietà?
essendo "b" residente nella sede di "a" deve avere un contratto di affitto locali diverso da quello di "a" o comunque "a" deve avere un contratto di sub-affitto per "b"? può "b" utilizzare la formula di comodato senza registrazione del contratto?
Risposta - non è possibile che due soggetti, anche se legati tra di loro da patti societari o partecipazioni, accreditino la medesima sede formativa. principio fondante dell'accreditamento è infatti quello della certezza del possesso delle risorse umane e materiali, principio che verrebbe a decadere in presenza di una condivisione delle stesse
Domanda - un soggetto privato che dispone di più aule informatiche e didattiche e spazi per uffici e accoglienza può affittare più soggetti attuatori?
Risposta - purchè gli stessi locali non vengano accreditati come sede formativa di più soggetti neanche laddove si tratti di pertinenze relative ad uffici.

Dati dei locali
Domanda - in riferimento ai dati dei locali, vorremmo chiedere:
- al punto e.1.3.2 si devono aggiungere anche gli arredi dell'aula (banchi, poltroncine girevoli etc)?
- le aule multimediali di informatica possono essere indicate con la voce laboratorio?
altrimenti cosa si intende per laboratorio?
Risposta - gli arredi vanno indicati nella sezione e.2.1 del formulario.
le aule multimediali sono senz'altro dei laboratori laddove coerenti con il settore o i settori di accreditamento.
Domanda - al punto e.1.3 riguardante il titolo d'uso dei locali, una scuola pubblica a cui è stato assegnato l'edificio dalla provincia (ente locale competente)quale delle quattro voci deve barrare? e' corretto interpretare che la scuola pubblica è proprietaria dell'edificio in quanto ne ha la disponibilità illimitata?
Risposta - tenuto conto della disponibilità illimitata nel tempo può essere indicata la proprietà.
Domanda - con riferimento ai dati dei locali, l'aula didattica deve essere indicata come aula o come aula seminario?
Risposta - deve essere indicata come aula.
Domanda - spett.le direzione nella vostra risposta del 12 marzo 08.51 definite standard minimo una sede formativa con:
1 aula didattica
1 aula informatica
1 ufficio di direzione
1 sala accoglienza
nella vostra risposta del 12 marzo alle 15.53
affermate che occorre avere almeno due dei tre locali tra direzione, coordinamento e segreteria.
a questo punto vi chiedo quale è la dotazione minima? in particolare la sala di accoglienza come va considerata? equivale alla segreteria o al coordinamento?
Risposta - e' la direttiva che propone una possibilità alternativa che, come tale, deve essere rispettata
Domanda - la nostra scuola (pubblica) possiede tutta la documentazione relativa ai locali. unica certificazione ancora non definità e quella relativa al certificato di prevenzione incendi per il quale già da molti anni è stata inoltrata la domanda al competente comando dei vv.ff. alla quale non ha seguito alcuna risposta. possiamo inotrare domanda di accreditamento ugualmente (la scuoal ha più di 100 alunni ma laccreditmanteo è solo per alucne aule per un numero inferiore a 100 alunni).
Risposta - i documenti, e per questi si intendono anche le certificazioni rilasciate dagli organismi competenti devono essere posseduti, e vigenti, all'atto della presentazione della domanda di accreditamento della sede formativa. i requisiti di sicurezza non possono poi essere superati frammentando l'immobile o prendendo come riferimento solamente una parte di questo (ad esempio due aule su venti).
Domanda - nel nostro istituto, dislocato su tre piani, sono iniziati i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche attraverso l'installazione di un ascensore. possiamo accreditare i locali laboratori che sono al primo piano in quanto tra non molto tempo (1 o 2 mesi) i lavori termineranno ?
Risposta - i requisiti che vengono dichiarati devono essere posseduti, e vigenti, all'atto della presentazione della domanda di accreditamento della sede formativa. non sono ammissibili dichiarazione sul possesso di requisiti che verranno garantiti successivamente alla data di scadenza della domanda di accreditamento.
Domanda - avendo affittato dei locali presso una scuola privata dove non è prevista la possibilità di ospitare 100 allievi (ma un numero inferiore), questa stessa scuola non è obbligata ad avere il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai vigili del fuoco. come ci si deve comportare per l'accreditamento? e' obbligatorio avere tale certificato?
Risposta - la regione si limita a richiedere che vengano correttamente adempiuti tutti gli obblighi relativi alla sicurezza. se tali obblighi prevedono dei limiti e delle esenzioni gli stessi non possono non essere accolti dalla regione stessa. l'aspetto fondamentale è che le normative vengano rispettate ed adempiute per intero per ciò che le stesse prescrivono, non può la regione ampliare o restringere tali limiti.
Domanda - la sede che prenderò in affitto è una scuola privata che ha tutti i documenti in regola per quanto attiene il piano di sicurezza, ma non ha il nominativo del medico competente. questo nominativo è strettamente necessario alla fine dell'accreditamento?
Risposta - come già ribadito in altre occasioni, le norme di legge che riguardano la sicurezza devono essere assolte per intero nelle forme stabilite. solamente laddove esistono specifici motivi di esenzione, da documentare e comprovare, ilrequisito può non essere assolto, non in ragione però di una scelta discrezionale ma in forza, sempre, di prescrizioni di legge.
Domanda - abbiamo una struttura sullo stesso piano con 2 uffici con entrate diverse e 2 contratti di affitto diversi. dato che i 2 uffici insieme soddisfano le condizioni minime richieste per l'accreditamento della sede, gradirei sapere per cortesia:
tale tipologia di sede è, come ci sembra, accreditabile?
quale dei 2 contratti d'affitto devo inserire, visto che la scheda permette di inserire un unico dato?
visto ci sembra corretto inserirli tutti è 2, anche per evitare che in sede di audit non ci venga contestato tale dato e quindi rischiare di non avere l'accreditamento della sede,come possiamo fare per comunicarlo?
Risposta - perchè i contratti di locazione siano assimilabili e ritenuti valivi per l' accreditamento della sede devono rappresentare le stesse identiche caratteristiche di durata e fornire le medesime garanzie al locatore. se tali requisiti esistono e sono verificabili è sufficente indicare nella schermata dei locali, precisamente dove viene chiesto l' indirizzo, la dicitura "con altro contratto di affitto in vigore fino al__________".
Domanda - in caso di elementi ostativi del superamento delle barriere architettoniche (recepito dalla asl) che comunque rilascia la sua autorizzazione sanitaria, qual è l'orientamento della regione in merito all'accreditamento? (anche non in presenza di corsi rivolti a disabili)
Risposta - non si esprime un orientamento della regione ma quello che è una precisa prescrizione di legge. i locali in cui si intendono realizzare attività formative non possono presentare barriere architettoniche ostative all' accesso di cittadini disabili. tenuto conto che il cittadino disabile ha il pieno diritto di frequentare qualunque attività formativa, e che tale diritto deve essergli garantito, la prescrizione vale per tutte le sedi formative a prescindere dalla tipologia di accreditamento che intendono ottenere.
Domanda - e' possibile accreditare una sede formativa(aule e laboratori) all'interno di una struttura ricettiva (casa per ferie)?
Risposta - dagli elementi forniti la risposta dovrebbe essere negativa. l'elemento discriminante è la destinazione d'uso catastale e soprattutto l'autorizzazione della asl all'uso dei locali per finalità didattiche o formative.
Domanda - in sede di audit per l'accreditamento è considerato valido un documento riportante la data successiva al 30 aprile 2003, termine per la presentazione dell'accreditamento?
Risposta - l'autocertificazione che viene prodotta con la formulazione della domanda, non prevede la possibilità di dichiarare requisiti che verranno acquisiti successivamente alla data di scadenza dell'accreditamento. del resto tutto l'accreditamento si basa sul principio di dimostrare le condizioni oggettive e soggettive presenti e non quelle future.
Domanda - con riferimento all'"elenco dei documenti, dei prodotti, dei beni che il soggetto deve rendere disponibile in sede di verifica" vorremmo sapere se è possibile, all'atto della presentazione della domanda di accreditamento (entro il 30 aprile p.v.) avere solo la domanda per il rilascio del "nulla osta tecnico sanitario rilasciato dalla asl" e/o del "certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando dei vvff" e non ancora i documenti originali, dato che tali enti si riservano 60gg per il rilascio dei pareri, tempi che non ci permetterebbero di inoltrare la domanda di accreditamento entro i termini.
Risposta - l'accreditamento delle sedi formative ha come principio quello della situazione "in essere" della sede formativa. non è pertanto possibile autocertificare il possesso dei requisiti se non quando questi sono effettivamente posseduti. tenuto peraltro conto che l'accreditamento è un processo continuo, i soggetti che al momento non possiedono requisiti oggettivi possono rinviare il proprio accreditamento alla prossima scadenza prevista.
Domanda - una delle sedi formative da accreditare ha un contratto di affitto per i locali nei quali opera. il nulla osta tecnico sanitario è stato rilasciato al titolare degli immobili: è necessario che tale certificato sia intestato all'ente che richiede l'accreditamento?
la copia del certificato di collaudo statico deve essere prodotta per ogni sede di cui si richiede l'accreditamento?
Risposta - il nulla osta tecnico sanitario è proprio dei locali, al di là di chi li utilizza ed indipendentemente dalla forma di possesso. se anche il no è intestato ad altro soggetto (ad esempio il proprietario) ha comunque valore perchè attesta un requisito fisico della sede.
la certificazione del collaudo statico deve, necessariamente, essere prodotta per la sede formativa di cui si richiede l'accreditamento.
Domanda - quando si parla di sede accreditata, è da intendersi il blocco dei locali dichiarati nella richiesta di accreditamento o - se questi si trovano all'interno (ad es. di un appartamento) in cui esistono altri locali oltre quelli indicati nella domanda - l'intero appartamento?
in pratica, se in un appartamento, che rispetta i requisiti richiesti, oltre alla "parte" (superiore o uguale alla dotazione logistica minima richesta) da destinare alla formazione e/o orientamento esistono altri locali non specificati nella richiesta di accreditamento, in questi ultimi è possibile svolgere servizi diversi da formazione, orientamento, ricerca e accompagnamento al lavoro?
Risposta - l'accreditamento della sede riguardo i locali, adotta, sommariamente, i seguenti criteri:
- che i locali non abbiamo destinazione d'uso civile;
- che abbiamo ottenuto il no igienico sanitario per attività didattica o formativa;
- che rispettino tutte le prescrizioni di legge in tema di igiene e sanità dei locali;
- che non presentino ostacoli per il libero accesso di persone disabili.
ritenendo che tra i criteri indicati, uno dei principali sia quello che attiene alla specifica certificazione per attività didattica non si identifica la possibilità di esercitare altre attività di produzione di beni e servizi se non in difformità dalle prescrizioni di legge.

Scuole private autorizzati
Domanda - da notizie assunte presso gli uffici apprendiamo che le strutture formative che non intendono accreditarsi, ma che intendono continuare la loro attività come scuole autorizzate dalla regione lazio, non potranno più svolgere attività di formazione nell'obbligo formativo (con i minorenni).
la legge quadro relativa all'accreditamento recita all'art. 1 comma 1 "l'accreditamento è l'atto con il quale l'amministrazione regionale riconosce ad un organismo pubblico o privato (in seguito soggetto attuatore), in possesso dei requisiti richiesti e titolare di sedi operative, l'idoneità a proporre e realizzare interventi di orientamento e formazione professionale, "finanziati con risorse pubbliche", nel ripetto degli obiettivi della programmazione regionale".
il chiaro riferimento a "risorse pubbliche" lo pone al di fuori del settore delle scuole autorizzate che operano esclusivamente con risorse private.
l'art. 33 della costituzione recita "qualsiasi ente o privato può istituire scuole senza oneri per lo stato": a questo punto è chiaro che una scuola autorizzata può esercitare liberamente la propria funzione come del resto è avvenuto fino ad oggi senza che alcuna legge ne abbia posto limite.
Risposta - e' corretta l'interpretazione secondo la quale l'accreditamento non incide sulla possibilità delle scuole private riconosciute di esercitare la propria attività. l'accreditamento opera infatti unicamente nell'ambito dell'assegnazione di risorse pubbliche, laddove questa condizione non si verifica l'accreditamento manca del presupposto di applicazione.

Tipologie formative
Domanda - per ciascuna macrotipologia deve essere compilato un formlario di sede, possono infatti varare le condizioi oggettive e soggettive in relazione ai reqisiti richiesti.
Risposta - non è chiara la risposta che la dir. reg. dà al quesito posto da antonella il 9 aprile. infatti se il programma mi da la possibilità di compilare più domande (distinguendo la tipologia per cui intendo accreditarmi) perchè devo riempire due formulari diversi? i dati generali relativi al soggetto e alla sede saranno gli stessi, varieranno solo alcune risposte per le diverse macrotipologie (oltretutto nel momento in cui si specifica una macrotipologia, l'altra automaticamente viene inibita).
potete essere più chiari?
Domanda - 1) è necessario presentare tanti formulari quante sono le macrotipologie nelle quali ci si intende accreditare.
2) crediamo la domanda si riferisca ai settori di accreditamento, in tal caso ciascuna macrotipologia con una sola compilazione di formulario può essere accreditata per i 7 settori scelti.
Risposta - nonostante le varie risposte non mi sono ancora chiare le seguenti questioni:
1) se presentando la richiesta di accreditamento per due macrotipologie (formazione superiore e formazione continua) bisogna compilare due formulari oppure un solo formulario con due domande (fc e fs);
2) se per le tipologie (sub comparti isfol orfeo)è richiesta la presentazione di un solo formulario con tante domande quante sono le tipologie oppure è sufficiente una sola domanda con l'elenco delle tipologie
grazie
Domanda - nonostante i vari quesiti e le varie risposte emanate da codesta amministrazione non appare ancora chiara la distinzione fra formazione superiore e continua.
si chiede pertanto di specificare quali misure previste dal po obiettivo 3 2000-2006 rientrano nella macrotipologia formazione superiore e quali altre nella foramzione continua.
Risposta - si ribadisce quanto riportato nel dm 166/2001 che distingue con chiarezza le diverse appartenenze alle macrotipolgie.
a) obbligo formativo: comprende i percorsi previsti dalla l. 144/99 art.68 comma 1 lett. b) e c),
realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato;
b) formazione superiore: comprende la formazione post-obbligo formativo, la istruzione
formazione tecnica superiore prevista dalla l. 144/99 art. 69, l'alta formazione relativa ad
interventi all'interno e successivi ai cicli universitari;
c) formazione continua, destinata a soggetti occupati, in cig e mobilità, a disoccupati per i
quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto
l'obbligo formativo.
ciascun avviso pubblico riporterà il tipo di accreditamento necessario.
Domanda - ancora non è stata data risposta al quesito posto dal ciofs fp lazio del 24 febbraio relativa all'efficacia e efficienza: i punti d.1.1, d.1.2 e d.1.3 devono essere inerenti la sola tipologia cui si riferisce la domanda (ad esempio se la domanda riguarda l'obbligo formativo le ore autorizzate ed il numero allievi da indicare è solo quello delle attività relative a quella tipologia?)o riguardare l'intera attività svolta dall'ente nell'anno di riferimento
Risposta - tenuto conto che la valutazione dei livelli di efficacia ed efficienza ha lo scopo di esprimere un giudizio circa la capacità del soggetto di raggiungere livelli sufficientemente accettabili di realizzazione delle attività, si ritiene che tale giudizio sia utile esprimerlo sulla capacità che nel complesso ha espresso il soggetto stesso. nelle sezioni indicate devono quindi essere indicati i risultati ottenuti dall'insieme delle attività svolta
Domanda - e' possibile utilizzare aule formative che si trovano in immobili diversi dalla sede operativa per qualsiasi tipologia formativa? per quanto riguarda i docenti è necessaria una lettera d'impegno degli stessi a collaborare con la società?
Risposta - solamente per quanto riguarda la formazione continua svolta in azienda e la formazione a cittadini detenuti è possibile utilizzare aule provvisorie, cioè non accreditate. si prega di ricercare nel forum le risposte già fornite sulle modalità e sulle prescirzione che riguardano l'utilizzo di aule provvisorie.
per quanto riguarda i docenti deve essere presentato, in fase di audit, unicamente il curriculum.
Domanda - volendo accreditare una sede formativa per più tipologie, bisogna compilare più domande?
Risposta - si, nel caso si intenda accreditare una sede formativa per più tipologie è necessario compilare più domande.
Domanda - le risposte fornite da codesta spettabile direzione non chiariscono, anzi ingenerano dubbi e confusione, relativamente alla esatta connotazione delle tipologie formative relative alla formazione superiore e continua. non si comprende ad esempio per quale motivo (e si dice che l'interpretazione è corretta cfr. vostra risposta ad anonimo 6 marzo), per la formazione continua non debbano essere indicate le aziende per lo stage e i dati relativi alla ricaduta occupazionale dal momento che tale formazione è rivolta anche ai disoccupati (cfr dm. 166 cui voi spesso correttamente rimandate)
vi chiediamo pertanto di voler pazientemente ribadire, con riferimento ad obiettivi ed assi (p, dld1, dld2, v1, v2, d, 311a, 312,313, 314) o alla tipologia di utenti (diplomati,terza media...), quali attività sono riconducibili alle macrotipologie dell'accreditamento. vi ringraziamo anticipatamente per la chiara e definitiva risposta che vorrete fornici
Risposta - la risposta fornita riguardava esplicitamente un caso di formazione aziendale come specifica zione di formazione continua. se una sede formativa intende accreditarsi per la formazione continua ma intende realizzare unicamente formazione per occupati non né necessario che espliciti eventuali sedi di stage.
Domanda - volendo accreditare una sede formativa per più macrotipologie, è necessario compilare più formulari?
Risposta - e necessaria la compilazione di un formulario per ogni macrotipologia in cui la sede intende accreditarsi
Domanda - nell'art. 5 comma 5 della direttiva si indica come per gli interventi formativi inerenti alla macrotipologia "formazione continua" possono essere svolti anche in sedi occasionali, non coincidenti con la sede operativa accreditata.
nel successivo comma 7, si dice che l'impiego di tali sedi non incide nella determinazione della capacità formativa erogabile, ma è inclusa nella "capacità gestionale della sede medesima".
questo vuol dire che esiste un modo per dichiarare in sede di accreditamento questo eventuale utilizzo, se sì dove?
Risposta - il senso dell'articolo 5 del successivo articolo 7 è il seguente:
tenuto conto che vi sono casi in cui l'attività formativa non potrà essere realizzata presso la sede formativa accreditata, si rende possibile realizzarla in altra sede. questo significa che si farà riferimento comunque alle ore formative per cui la sede è stata accreditata e che comunque le ore realizzate esternamente vengono detratte dal monte ore totale di accreditamento.
stiamo naturalmente parlando di due eccezioni: la formazione per detenuti e la formazione aziendale quando riguardi una unica a azienda.
Domanda - per la formazione continua che senso ha inserire i dati relativi al punto f.4 (convenzioni per l'inserimento in stage degli allievi) se per questa macrotipologia non esiste la possibilità di svolgere stage?
Risposta - in effetti l'osservazione è corretta, non viene inibito il campoi in fase di compilazione del formulario pur non essendo prevista nella griglia di valutazione una attribuzione di punteggio. il campo, per chi intende accreditarsi per la formazione continua, può non essere compilato.
Domanda - l'obiettivo 3 asse d1 rientra nella formazione continua e quindi è possibile utilizzare sedi occasionali?
Risposta - per quanto riguarda la fomrazione continua e la formazione per una categoria di utenze speciali (quella dei detenuti) è prevista una deroga alla prescrizione relativa allo svolgimento unicamente nella sede accreditata di attività formative finanziate. tale deroga è però precisamente regolata e prevede che una sede accreditata per un determinato numero di ore, e per quellaq tipologia formativa e di utenza, possa realizzare una parte di quelle ore in una sede occasionale. rimane quindi inalterato il numero di ore di accreditamento, solamente che una parte di queste vengono realizzate in altre aule.
Domanda - l'appredistato rientra nella formazione superiore o nell'obbligo formativo?
Risposta - il dm 166/2001 riporta le seguenti specifiche riferite alle tipologie formative:
-obbligo formativo -
comprende i percorsi previsti dalla l. 144/99 art. 68 comma 1 lettera b) e c) realizzati nel sistema della formazione professionale e nell'esercizio dell' apprendistato.
- formazione superiore-
formazione post obbligo.
ifts prevista dalla l. 144/99
l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari
- formazione continua-
destinata ai soggetti occupati, in cig e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione nonchè ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo.
Domanda - il termine 'formazione superiore' va inteso in senso strettamente tecnico e quindi riferibile alle sole attività destinate a diplomati (tipologia p - dld2 - obiettivo 3.1.2 - 3.3 ....) o in senso lato come attività non rientrante nell'obbligo formativo (tipologia a) e quindi rivolta ad un'utenza con età superiore ai 18 anni indipendentemente dal titolo di studio posseduto?
nella prima ipotesi, che fine fanno le attività riconducibili alle tipologie d, dld1, 3.1.1.a, 3.4, ecc.?
Risposta - tutte le tipologie indicate rientrano nella formazione continua. alcune precisazioni sono però d'obbligo: laddove si tratti di formazione per il proprio personale l'accreditamento non è richiesto; i corsi a catalogo che prevedono voucher formativi sono di volta in volta normati dagli avvisi pubblici che potrebbero anche prevedere la possibilità di partecipare ad attività individuali di formazione in ambito nazionale e quindi non necessariamente promossi da soggetti accreditati nel lazio.

Attività a bando
Domanda - per le attività a bando (ob.2, 3, 4, 5b; sociosanitario; ic) l'anno da considerare al fine dell'esposizione dei relativi dati è quello del finanziamento/bando o quello della realizzazione delle attività, spesso effettuate anche a considerevole distanza temporale?
Risposta - l'anno da prendere in considerazione è quello di riferimento del bando, quindi non l'anno di esecuzione dell'attività, ma l'annualità formativa.

Interrelazioni con il territorio
Domanda - relativamente alle domande f.1 - f.2 - f.4 ed f.5, è necessario distinguere le convenzioni per l'obbligo formativo da quelle per la formazione superiore, oppure è sufficiente elencarle indistintamente per le due macrotipologie ??
Risposta - se le convenzioni sono indirizzate ad una particolare tipologia di utenza andrà attribuita ad una particolare macrotipologia. laddove questo non sia, perché ricomprende un ampio spettro di utenza, può avere valore per diverse macrotipologie
Domanda - faccio parte di un ente con sede legale a rovigo e che da poco presente sul lazio sta facendo domanda di accreditamento temporaneo sia per la formazione che per l'orientamento.secondo l'art. 16 della direttiva della dir. gen. form. e pdl. e quindi l'art.6 questo è possibile anche se non siamo in grado di fornire la documentazione dei punti d) ed f). chiediamo se i punti d) ed f) dell'art.6 corrispondono ai punti d.1 e seguenti,ed f.1 e seguenti, del formulario. seconda domanda: dall'elenco generale dei documenti viene richiesto: protocolli di intesa o convenzioni, sottoscritti dai legali rappresentanti, con la specifica dell'oggetto di collaborazione, del periodo, dei risultati attesi, dell'area territoriale in cui si realizza la collaborazione: che mi risulta corrispondere ai punti f.1 del formulario, come dobbiamo comportarci? anche nel nostro caso dovrà già essere sottoscritto entro la data del 30 aprile a abbiamo 24 mesi per produrlo?
Risposta - 1) i punti indicati sono quelli che, qualora non compilati, danno luogo all'accreditamento temporaneo.
2) qualora si intenda richiedere l'accreditamento temporaneo i requisiti previsti al punto f possono non essere assolti, dovranno essere poi dimostrati alla scadenza del 24° mese.
Domanda - definizione di una domanda, punto f.1:
le singole aziende con le quali sono state stipulate convenzioni per tirocini e/o stage rientrano nella voce "organizzazioni datoriali"?
definizione di una domanda, punto f.2:
la domanda fa riferimento ai soli corsi con attestato di qualifica o specializzazione. ora avendo attuato in passato numerosi corsi con il solo rilascio di attestato di frequenza non è possibile iscriverli: è una corretta interpretazione? ci sembra, così, di perdere il lavoro precedentemente svolto.
Risposta - solamente se l'organizzazione datoriale agisce come impresa ospitando allievi in stage.
in effetti il formulario richiede l'imputazione dei dati riferiti solamente ad attività che hanno rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione, non viene presa in considerazione l'attività formativa al termine della quale sia stato rilascitao un solo attestato di frequenza.
Domanda - risposta della direzione regionale al quesito spedito da ciofs fp lazio in data 14.02.2003, ore 09.15:
in merito alle convenzioni ed ai protocolli d'intesa sarebbe opportuno dare maggiori chiarimenti relativamente a:
1. sottoscrizione dell'accordo (il legale rappresentante o il direttore della sede?)
2. data e realizzazione dell'accordo (la convezione è 'vigente' anche se l'accordo è stato sottoscritto l'anno precedente e/o se non ha prodotto, allo stato, un'attività?)
3. riferimento alla sede da accreditare (va inteso in sesnso stretto e quindi nella convenzione deve essere specificata la sede o deve comunque ritenersi valida la convenzione con l'ente che abbia comunque prodotto effetti nel territorio della sede o sia riconducibile ad una determinata sede)?
Risposta - 1) possono essere ambedue le figure se nella definizione dei compiti del direttore è prevista la possibilità per questa figura di sottoscrivere atti convenzionali di collaborazione con soggetti terzi;
2) la convenzione è vigente se l'arco temporale previsto ricopre anche per il periodo attuale;
3) va preso in considerazione il territorio di riferimento della sede anche se l'accordo è stato sottoscritto con riferimento al soggetto o all'ente.spedito da ciofs fp lazio venerdì 14 febbraio 2003 - 09:15

Allievi / utenti
Domanda - la nuova versione del formulario in corso di pubblicazione riporterà, a differenza del precedente, gli indicatori che devono essere inseriti.
Risposta - punto e.2.7
1)quando si chiede il numero di allievi ospitati in aula/laboratorio si intende il numero massimo riferito alla classe o al totale degli allievi per centro?
2)il laboratorio di cui si parla ai punti b e relativamente alla percentuale delle ore formative è, anche, l'aula d'informatica?
Domanda - il punto d.1.3 fa riferimento agli 'allievi autorizzati'. questi devono intendersi come:
1 - numero allievi nella convenzione 2- numero allievi iscritti (eventualmente comprensivi degli uditori) 3- numero allievi definitivo (al 10% dell'attività, comprensivi degli uditori)?
Risposta - per allievi autorizzati devono essere considerati quelli previsti dalla convenzione.

Definizione del soggetto
Domanda - nel punto a.3.5.1 la schermata di riferimento non cita il periodo a cui si riferisce l'eventuale formazione: va estesa nel complesso ai tre anni presi in considerazione (1998-2001)?
Risposta - il periodo da prendere a riferimento è il triennio precedente l'invio della richiesta di accreditamento.
Domanda - vorrei avere un chiarimento in merito al questionario per l'accreditamento dell'attività di orientamento, segnatamente per il punto e.1.4.5:
unitarietà immobiliare --> i locali sono dislocati in immobili differenti appartenenti ad uno stesso lotto chiuso.
in attesa di un vostro cortese riscontro si porgono cordiali saluti.
Risposta - per lotto chiuso si intende una sede che seppur diffusa, cioè articolata in più edifici, ha una propria unitarietà in quanto appartenente ad un unico soggetto e delimitata strutturalmente.
Domanda - il "de minimis" si applica alle aziende di capitale accreditate?
Risposta - il "de minimis" è argomento che riguarderà, eventualmente e laddove previsto, la realizzazione delle attività e non riguarda, invece, l'accreditamento
Domanda - nel punto a.3.5.1 la schermata di riferimento non cita il periodo a cui si riferisce l'eventuale formazione: va estesa nel complesso ai tre anni presi inconsiderazione (1998-2001)?
Risposta - il periodo da prendere a riferimento è il triennio precedente l'invio della richiesta di accreditamento.
Domanda - punti a.3.1 e a.3.1.1:
cosa si intende esattamente per "collegamento in rete delle sedi"?
1) che ciascuna sede operativa di cui si chiede l'accreditamento ha in proprio un collegamento in rete interna?
2)che le diverse sedi tra loro debbano essere in rete tramite un server comune? per esempio tutte le nostre sedi hanno un'email con suffisso "@capodarco.it": questo è sufficiente? o è necessario mettere in rete (e quindi cablare) tutte le sedi tra di loro ed in questo caso come sarebbe possibile se le sedi distano tra loro moltissimi km?
Risposta - per collegamento in rete delle sedi si intende la possibilità di una comunicazione telematica tra diverse sedi. questo requisito è stato previsto, e verrà valorizzato, perchè sottende ad una capacità del soggetto, e dei propri operatori, di disporre e di produrre informazioni condivise dando modo, da un lato, di accentuare il carattere di unitarietà del soggetto e, dall'altro, di accelerare e migliorare i processi di comunicazione e di gestione delle attività. in tal senso come collegamento telematico deve essere inteso qualunque dispositivo che intervenga in questa direzione.

Definizione di una domanda
Domanda - nella compilazione del formulario viene chiesta la scadenza dei contratti di affitto. nell'ipotesi che il contratto non abbia scadenza in quanto stipulato per un tempo indeterminato, è corretto inserire una data che sia superiore ai 36 mesi ma che non risulta da nessuna parte? altrimenti nel campo cosa indico?
Risposta - e' sufficiente inserire una durata superiore ai 36 mesi come previsto.
Domanda - al punto e.2.9.3 lo spazio riservato a "la struttura di service è" a cosa si riferisce?
Risposta - alla struttura che rende disponibile il server in forma di service.
Domanda - definizione di una domanda punto 4.6
caso di docenti che hanno svolto presso la stessa sede, nel triennio precedente, docenza sulla formazione continua e sulla formazione superiore.
domande:
1) nella compilazione del formulario posso indicare in maniera cumulativa le ore svolte per le diverse macrotipologie indicandole sia nel formulario per la formazione continua che per quella superiore? oppure le devo tenere separate?
2) possono essere computate anche le ore svolte per l'attività di formazione a pagamento?
Risposta - possono essere inserite le ore complessivamente svolte dal docente in favore del soggetto presso la sede che viene accreditata.
Domanda - in merito a quanto riportato nella determina 72/03..." in presenza di risorse umane e logistiche utilizzate in più macrotipologie....le stesse sono valutabili una sola volta con punteggio attribuibile rapportato linearmente al numero di macrotipologie per le quali è stata avanzata richiesta di accreditamento....." concetto ribadito in seguito dalla risposta della dir. reg. del 16/04/03 ore 13.40, porto ad esempio il seguente caso:
"un ente intende accreditarsi sia per la formazione superiore che per la formazione continua. ha una capacità recettiva calcolata in base alle aule e laboratorio disponibili x 8 ore gg x 256 gg anno. le ore erogabili dalla sede saranno ripartite secondo il peso percentuale che indicherà sul formulario (es. 80% per fs e 20% per fc) pertanto userà la stessa sede, le stesse risorse logistiche.... attrezzature per 80% del tempo su una macrotipologia e per il restante sull'altra senza alcuna sovrapposizione di sorta per cui il punteggio attribuito alla stessa risorsa deve essere pieno e massimo in ciascuno dei due casi ...e' giusta l'interpretazione
Risposta - nel caso indicato le risorse umane e logistiche verranno ripartite, e valorizzate in termini di punteggio, secondo la percentuale attribuita a ciascuna macrotipologia.
Domanda - nel formulario al punto e.3.2 nella colonna "valore in ore formative" dobbiamo mettere le ore effettive di ciascun argomento o dobbiamo moltiplicarle già per due? perchè nel manuale d'uso per la verifica dei requisiti relativamente al punto e.3.2 citate così:"fs e fc) verificare, relativamente ai settori di accreditamento, dei moduli fad disponibili . per l'indicazione del valore orario dei moduli il parametro da utilizzare è quello di 1 ora di fad pari a 2 ore di lezione frontale. il punteggio viene attribuito al superamento di un valore di ore formative pari a 200."
Risposta - al punto e.3.2 deve essere inserito il valore in ore formative del modulo fad.
rispetto la seconda domanda essa è riferita alla congruenza dei moduli disponibili con i settori di accreditamento richiesti.
il punteggio viene attribuito al superamento di un valore di ore formative pari a 200.
Domanda - il punto e.1.7 chiede di certificare il possesso di una serie di documenti. nell'ipotesi che un o più di questi documenti non fossero in possesso dell'ente in quanto l'ente stesso non tenuto ad averli, è possibili non fleggare il relativo riquadro o la mancata indicazione del documento porta all'impossibilità di accreditarsi?
Risposta - se si ritiene di aver comunque assolto al requisito perché esente dalla necessità di possedere il documento è comunque necessario rispondere affermativamente (fleggare) alla domanda
Domanda - nella domanda cartacea di accreditamento, è prevista l'autorizzazione all'inoltro della domanda di accreditamento da parte del consiglio di amministrazione.
il "mio" consiglio di amm.zione si riunirà in data successiva alla scadenza della presentazione della domanda di accreditamento.
avanzo una possibile soluzione: il "mio" cda ha autorizzato in data 3 .04. 2002 l'amm.re delegato a compiere atti di particolare urgenza se essi ineriscono alla definizione di accordi strategici e di approvazione di convenzioni con ministeri , enti locali etc..
dato che l'inoltro della domanda riveste carattere strategico per erogare attività formativa finanziata dalla regione, mi chiedo se tale dichiarazione di agire in stato di urgenza sia sufficiente ai fini dell'inoltro della domanda.
tale dichiarazione sarà poi ratificata dal cda in sede di prossima riunione e resa disponibile alla regione in sede di verifca documentale.
attendo cortesemente un cenno di riscontro.
Risposta - per quanto previsto dalla direttiva deve esserci esplicita autorizzazione da parte degli organismi di amministrazione alla richiesta di accreditamento della sede. non può la regione esprimere un parere rispetto ai poteri conferiti all'amministratore delegato. non sembra però che l'accreditamento sia configurabile con la firma di convenzioni o accordi strategici.
Domanda - si sollecita una risposta ai quesiti relativi al significato da attribuire al campo "peso" nella prima schermata della domanda.
a tal proposito vorrei anche richiedere un ulteriore chiarimento: in una vostra risposta del 25/03/2003 ore 12:46 avete evidenziato che se un direttore viene inserito in una unica sede formativa in più tipologie lo stesso verrà valorizzato al massimo per ciascuna tipologia: come si può legare questa risposta con l'indicazione del peso richiesta
Risposta - tenuto conto che una stessa risorsa, o una stessa dotazione logistica, non può oggettivamente operare a tempo pieno su più tipologie o più macrotipologie la stessa dovrà essere ripartita tra le stesse in misura percentuale laddove il soggetto intenda accreditarsi per più tipologie o macrotipologie. ciò significa che deve essere compiuta una eventuale scelta circa le tipologie o le macrotipologie di accreditamento in ragione delle effettive risorse, umane e materiali, disponibili.
Domanda - corsi di aggiornamento:
a.3.5.1 il personale docente segue percorsi formativi proposti dal miur come deve essere intesa la partecipazione ai suddetti corsi?
Risposta - può essere comprovata dall’attestato di partecipazione ed indicata per l’argomento trattato.
Domanda - domande b.1. - b.2
essendo ente pubblico i costi corrispondono al finanziamento pubblico, possiamo quindi non compilare i ricavi?
Risposta - eventualmente sono i ricavi che equivalgono al finanziamento pubblico che comunque va indicato.
Domanda - sono stato partnerin un programma "occupazione now". anche come partner posso ottenere punteggio?
Risposta - e’ previsto uno specifico punteggio per chi ha svolto, nell’ambito di programmi di ic,. il ruolo di partner.
Domanda - ci sembra di interpretare quanto riportato nella schermata - passo 1 - dati generali - "per le sedi che presentano domanda per più macrotipologie,le risorse comuni etc..."
come obbligo a disporre di attrezzature logistiche minime per ogni macrotipologia formativa.come mai nella direttiva sull'accreditamento( pag.14 art.10 bollettino uff.regione lazio 30/01/03)viene genericamente indicato per l'accreditamento relativo alla formazione una dotazione generica minima,con il calcolo delle ore complessive da poter svolgere nella sede? e se così fosse nessuno ci impedirebbe di svolgere nelle ore della mattina l'obbligo formativo e nelle ore del pomeriggio la formazione superiore e/o continua rapportata ovviamente alle dotazioni logistiche necessarie.
Risposta - infatti è possibile che una sede formativa, con le caratteristiche indicate nella direttiva, si accrediti per la formazione continua, l'obbligo formativo e la formazione superiore.
Domanda - per quanto riguarda la definizione della domanda, punto f.4, passo 18/20, dobbiamo citare gli stages conclusi con le aziende nel corrente anno scolastico?
Risposta - devono essere prioritariamente indicati eventuali protocolli d'intesa con le imprese che abbiano dato disponibilità di ospitare in stage allievi di attività formative. tali accordi devono essere vigenti e valevoli per il prossimo futuro. laddove invece un rapporto convenzionale con una impresa non sia vigente non può essere preso in considerazione.
Domanda - e' possibile richiedere l'accreditamento per aule didattiche e aule informatiche di cui si ha un regolare contratto d'affitto ma separate rispetto alla sede opertaiva? e' possibile per qualsiasi tipologia di formazione? confidando in un vostro celere riscontro vi porgo i più cordiali saluti.
Risposta - non è possibile ottenere l'accreditamento di una sede formativa le cui aule siano funzionalmente autonome e staccate dalla sede medesima.
la possibilità di utilizzare sedi temporanee, diverse ed esterne a quelle accreditate, vale solamente per due tipologie di interventi: interventi di formazione aziendale ed interventi rivolti a detenuti. ogni altra tipologia di intervento dovrà essere svolta unicamente presso la sede accreditata. tale utilizzo è comunque prevedibile solamente una volta ottenuto il finanziamento di un corso per queste classi di utenza, al momento l'accreditamento deve essere comunque richiesto secondo gli standard definiti dalla direttiva.
Domanda - e' possibile utilizzare aule didattiche ed aule informatiche esterna alla sede operativa per qualsiasi tipologia di accreditamento?
Risposta - la possibilità di utilizzare sedi temporanee, diverse ed esterne a quelle accreditate, vale solamente per due tipologie di interventi: interventi di formazione aziendale ed interventi rivolti a detenuti. ogni altra tipologia di intervento dovrà essere svolta unicamente presso la sede accreditata. tale utilizzo è comunque prevedibile solamente una volta ottenuto il finanziamento di un corso per queste classi di utenza, al momento l'accreditamento deve essere comunque richiesto secondo gli standard definiti dalla direttiva.
Domanda - nel formulario al punto a.3.6 si fa riferimento all'ultimo triennio quindi si intende dall'anno 2000 ad oggi. perchè allora nel punto a.3.7.1 parlate di valutazione che ha riguardato af 1998/1999 - af 1999/2000? attendiamo risposta grazie!
Risposta - il punto a.3.6 riguarda la partecipazione a programmi di ic. la domanda a.3.7.1 è invece svincolata dalla a.3.6 e riguarda le attività complessive del soggetto.
Domanda - riferimento punto e.2.1settore isfol-orfeo.
nella discesa a cascata dei codici orfeo non compare l'agricoltura ne altri settori tipo
acconciatura estetica, come dobbiamo fare per inserire questi settori mancanti?
Risposta - il punto e.2.1 del formulario riguarda l'affitto locali dove non è richiesto il codice orfeo.
Domanda - in riferimento all'art. 5 p.8 della direttiva: "la sede operativa accreditata per la formazione assicura le attività orientative direttamente (e in tal caso si intende che è stata accreditata anche per tali attività) oppure avvalendosi, attraverso convenzioni, di sedi operative accreditate per l'orientamento."
domanda: nel formulario "accreditamento sede attività di formazione" non trovo nessun punto ove segnalare che la sede oggetto di accreditamento per la formazione, è stata anche oggetto di accreditamento di attività di orientamento, nè che è stata stipulata una convenzione con altra sede operativa accreditata per l'orientamento, d'altra parte come è possibile dare una risposta se all'atto della stesura del formulario non sappiamo ancora quali sono le sedi operative accreditate per l'orientamento?
Risposta - il quesito propone un te ma rispetto al quale è bene fare chiarezza. la direttiva sull'accreditamento prevede che una sede formativa assicuri l'attività di orientamento direttamente, accreditandosi appositamente, oppure attraverso una convenzione con una sede di orientamento accreditata. non sarebbe stato quindi possibile in questa fase prevedere convenzioni già in atto con sedi di orientamento accreditate poiché le stesse ancora non esistono. di questo il formulario tiene conto non ponendo alcuna domanda a riguardo. sarà successivamente ad avvenuto accreditamento delle sedi, sia di orientamento che di formazione, che le sedi formative dovranno dimostrare le modalità attraverso le quali assicurano l'orientamento agli allievi.
Domanda - in riferimento all'art. 5 p.8 della direttiva: "la sede operativa accreditata per la formazione assicura le attività orientative direttamente (e in tal caso si intende che è stata accreditata anche per tali attività) oppure avvalendosi, attraverso convenzioni, di sedi operative accreditate per l'orientamento."
domanda: nel formulario "accreditamento sede attività di formazione" non trovo nessun punto ove segnalare che la sede oggetto di accreditamento per la formazione, è stata anche oggetto di accreditamento di attività di orientamento, nè che è stata stipulata una convenzione con altra sede operativa accreditata per l'orientamento, d'altra parte come è possibile dare una risposta se all'atto della stesura del formulario non sappiamo ancora quali sono le sedi operative accreditate per l'orientamento?
Risposta - sarà in fase di avvisi pubblici, laddove sia interessata sia un'attività di formazione che di orientamento, che verrà richiesto ala sede formativa una capacità propria, o in convenzione, di erogare orientamento. non essendo in questa fase possibile richiedere tale elemento, non avendo ancora riconosciuto l'accreditamento a nessuna sede formativa, non è stata posta la domanda sul formulario.
Domanda - spett.le dir. reg.,
nella risposta ricevuta in data 25/03/03 ore 11.12 (schema) lei parla di esenzione nella compilazione delle sez. e ed f facendo riferimento all'accreditamento provvisorio, mentre noi facevamo riferimento all'accreditamento temporaneo non avendo mai fatto corsi di formazione per la regione lazio. è stata una svista? o abbiamo interpretato male noi?
Risposta - in effetti è l'acreditamento temporaneo che prevede la possibiliità di non dover dimostrare i requisiti previsti nellle sezioni d ed f.
Domanda - un ente cha ha già svolto in passato attività formativa e può dimostrare i punti d) e f) al punto "accreditamento richiesto ai sensi dell'art 16 della direttiva" quale dei due aggettivi dovrà evidenziare provvisorio o temporaneo?
visto che il significato è simile in cosa consiste la differenza?
Risposta - la differenza consiste nella durata (36 mesi per il porovvisorio e 24 mesi pper iil temporaneo) ma soprattutto nella necessità che alla scadenza prevista chi ha ottenuto l'accreditamento temporaneo dovrà dimostrare il possesso dei requisiti d ed f per poter ottenere la conferma dell'accreditamento e la trasformazione in provvisorio.
Domanda - all'articolo 5 (tipologia di accreditamento)della normativa regionale in tema di accreditamento si dice che l'accreditamento per la formazione nelle aree dello svantaggio viene rilasciato a condizione che i requisiti specifici previsti siano rispettati. quali sono questi requisiti specifici? quelli indicati al successivo art. 6 sono necessari ma non sufficienti?
Risposta - i requisiti specifici sono quelli previsti nel formulario e fanno riferimento alle attività precedentemente realizzate ed alle risorse umane.
Domanda - che differenza c'è tra direttore generale e direttore di sede?
Risposta - la differenza risiede nel fatto che la figura di direttore generale si riferisce al soggetto ed alle responsabilità di gestione e conduzione di questo, la figura di direttore si riferisce invece alla sede formativa ed alle relative responsabilità di gestione di questa
Domanda - siamo un consorzio costituito da soggetti che hanno svolto attività finanziate dal 1998. e' possibile imputare l'esperienza pregressa essendo il titolare la stessa persona?
Risposta - le esperienze pregresse sia del soggetto che della sede devono essere state maturate direttamente dal soggetto o dalla sede, non è sufficiente che tali esperienze siano state maturate dai singoli professionisti o dipendenti che attualmente collaborano.
Domanda - siamo una società che non ha effettuato corsi di formazione finanziati dalla regione lazio e quindi dovremo accreditarci
temporaneamente. leggendo tra i vari quesiti posti da altri enti, ho visto che per chi dovrà effettuare un'accreditamento temporaneo non è necessario compilare la sezione d ed e della definizione della domanda. per noi è però possibile compilare la parte e riguardante i dati dei ns locali. la dobbiamo compilare o no?
Risposta - la domanda consente di correggere un errore. le sezioni esenti per chi intende richiedere un accreditamento provvisorio sono la d e la f
Domanda - al punto d.1.1 il formulario chiede di riportare alcuni dati in riferimento ad attività svolte nel triennio '98/99, '99/00 e '00/01. nel nostro caso specifico sono presenti due sedi operative che nell'anno formativo '98/99, pur operando, appartenevano giuridicamente ad altro ente di formazione. in questo caso possiamo comunque riportare le attività fatte in quell'anno con l'altro ente gestore e comunque documentabili oppure è necessario non riportarli in quanto svolti con altro cappello giuridico?
Risposta - non è possibile ascrivere ad un soggetto attività formativa realizzata da altro soggetto negli anni precedenti. se ciò fosse stato reso possibile avrebbe ingenerato possibili fenomeni di indebite aquisizioni di porzioni di attività realizzati da altri. peraltro il soggetto che attualmente risulta titolare della sede formativa dovrebbe produrre dichiarazioni circa attività svolte da altri oltre che presentare convenzioni o rendicontazioni certamente non in suo possesso.
Domanda - punto e.1.3.1
in assenza di certificato d'uso catastale, per strutture di proprietà del comune, nate ed utilizzate da sempre come scuola, è sufficiente richiedere la dichiarazione di destinazione d'uso alla stessa amministrazione comunale? e nel caso in cui la stessa amministrazione non rilasci per tempo tale dichiarazione come ci si deve comportare nel formulario?
Risposta - la destinazione catastale è un requisito oggettivo, non modificabile nel tempo, la cui dimostrazione deve essere posta in essere al momento dell'audit. e' quindi in quella fase che dovrà essere prodotto il documento che dimostri la destinazione catastale dell'immobile. all'atto della domanda si assume solamente la responsabilità circa la dichiarazione fatta.
Domanda - si può considerare "aula-laboratorio" una serra posta all'esterno dell'edificio scolastico, pur se nel medesimo lotto chiuso?
Risposta - posta la necessità di soddisfare lo standard minimo previsto dalla direttiva per quanto riguarda la sede formativa, se il soggeto sceglie come settore di accreditamento un codice che prevede la necessità di utilizzare laboratori che per loro natura hanno specifiche caratteristiche non vi sono ostacoli al loro riconoscimento. appare però poco verosimile la dicitura aula/laboratorio laddove una serra è certamente un luogo formativo/esperienzale per chi opera, ad esempio, nel campo della florovivaistica. deve comunque essere necessariamente previsto che la serra rispetti i requisiti di legge e di settore, per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Domanda - siamo una società che non ha effettuato corsi di formazione finanziati dalla regione lazio (abbiamo sempre lavorato su delega delle aziende o enti pubblici). in questo caso siamo esonerati dal dover compilare le sezioni "d" ed "f" del formulario? ed è giusto richiedere un accreditamento temporaneo?
Risposta - l' interpretazione è corretta. non è necessaria la compilazione delle sezioni d ed e e si otterrà un accreditamento temporaneo.
Domanda - punto e.1.5:
cosa significa esattamente durata della disponibilità? in caso di un contratto di affitto che a partire dalla domanda di accreditamento può avere durata di 12 mesi però rinnovabili come si deve rispondere?
Risposta - la durata della disponibilità deve essere computata dal momento dell'invio del formulario e della domanda. per quanto riguarda la clausola di rinnovo si rimanda alla risposta già formulata.
Domanda - nella prima schermata di definizione di una domanda è stato introdotto il campo "peso". che cosa si intende per "peso"? che valore dovrò indicare?
Risposta - si prega di riformulare la domanda in maniera più chiara, grazie.
Domanda - punto e.2.7:
cosa significa esattamente "nr di allievi ospitati in aula"? - poiché possono esistere nella sede più aule con grandezze diverse. occorre fare la somma o la media degli allievi? stesso quesito per i laboratori.
Risposta - per numero di allievi deve essere preso come riferimento il numero totale di allievi ospitabili nelle aule che si intendono accreditare ed il totale del numero degli allievi ospitabili nei laboratori che si intendono accreditare.
Domanda - le risposte da voi fornite sono da intendersi come corretta interpretazione della direttiva relativa all'accreditamento?
Risposta - le risposte fornite dalla direzione regionale sul forum hanno valore di interpretazione autentica del dispositivo di accreditamento.
Domanda - relativamente a definizione di una domanda punto e.1.3.2
la sala accoglienza deve avere precise dimensioni e se si quali?
Risposta - non essendo stata indicata la dimensione del locale di accoglienza non è predefinita
Domanda - un ente che ha partecipato alla realizzazione di corsi ifts non svolgendo il ruolo di capofila del raggruppamento costituito e dando principalmente supporto logistico (aule, ... ), partecipando ai cts, al reperimento del corpo docente deve considerarsi come ente che ha realizzato attività nel triennio o no?
deve dimostrare di avere ad oggi tutti i requisiti? o visto la marginalità della sua esperienza può chiedere l'accreditamento temporaneo?
Risposta - nel caso siano state realizzate attività a finanziamento regionale non codificate si può ricorrere ad una codificazione interna del soggetto che renda riscontrabile il corso indicato in sede di audit.
Domanda - relativamente al passo 1: nel caso di una sede che abbia operato nel passato ed attualmente non svolge più attività convenzionate, volendo chiedere l'accreditamento deve ritenerlo "temporaneo" o "provvisorio"?
Risposta - e' una autonoma valutazione del soggetto se richiedere l'autorizzazione temporanea o provvisoria. il possesso o meno dei requisiti è infatti lasciata alla discrezionalità del soggetto laddove riesca a dimostrare il possesso dei requisiti previsti.
Domanda - punto e.2.3:
la schermata delle attrezzature restituisce lo stesso numero (codice?) ad attrezzature assolutamente diverse tra loro sia come tipologia che come numero: è tutto nella "norma" del sistema?
Risposta - e' in corso una revisione del formulario elettronico al termine della quale i problemi di incongruenza o incompletezza verranno risolti.
Domanda - relativamente al punto d.1.1: nell'annualità 2000-01 avendo svolto il primo anno obbligo formativo di un biennio sperimentale con qualifica finale (regolarmente attuata nell'anno 2001-02) l'annualità 2000-01 va considerata di frequenza o di qualifica?
Risposta - deve essere considerata come frequenza
Domanda - punto f.1:
le singole aziende con le quali sono state stipulate convenzioni per tirocini e/o stage rientrano nella voce "organizzazioni datoriali"?
punto f.2:
la domanda fa riferimento ai soli corsi con attestato di qualifica o specializzazione. ora avendo attuato in passato numerosi corsi con il solo rilascio di attestato di frequenza non è possibile iscriverli: è una corretta interpretazione? ci sembra, così, di perdere il lavoro precedentemente svolto.
Risposta - le organizzazioni datoriali, per loro natura, hanno compiti di rappresentanza e tutela degli iscritti. tranne che per quanto li riguarda direttamente come possibilità di ospitare allievi in stage presso la loro sede, non sono sufficienti per dimostrare il potenziale della sede formativa di garantire attività di stage agli allievi. questi invece devono essere dimostrati attraverso rapporti convenzionali con singole imprese.

Attrezzature
Domanda - al punto e.2.8 si chiede di individuare gli ausili audiovisivi disponibili presso la sede indicando il numero di aule: per aule si intende solo le aule didattiche o anche l'aula informatizzata/laboratorio informatico?
Risposta - tutte le aule, anche quelle attrezzate
Domanda - premessa
la nostra struttura si sta accreditando pe ril codice orfeo 1901 conduzione aziendale
quesito 1.
vorremmo sapere se tra le attrezzature didattiche occorre inserire anche quelle attrezzature non direttamente connesse alle attività didattiche, ma di supporto all'erogazione del servizio: esempio fotocopiatrice per la riproduzione del materiale didattico ecc. queste ulteriori attrezzature verranno valutate ai fini del punteggio?
quesito 2.
in più di un'occasione avete sottolineato che i dati relativi agli arredi dei locali (banchetti, sedie, postazioni docenti ecc) vanno inseriti nell'apposita sezione. vi chiediamo cortesemente di indicarci il punto esatto del software.
Risposta - per attrezzature didattiche si intendono quelle strettamente legate alla erogazione di lezioni pratiche supportate da una idonea attrezzatura.
degli arredi deve essere unicamente indicata la disponibilità nell'apposita sezione senza indicarne la natura.
Domanda - e.2.3 sui mesi relativi alla disponibilità delle attrezzature dalla domanda, essendo materiale di proprietà ,come si può indicare?
Risposta - indicando la massima disponibilità di tempo prevista.
Domanda - e.2.3. in relazione settore isfolorfeo le attrezzature di proprietà vanno ripartite per settore o ripetute per ogni settore?
Risposta - le attrezzature, laddove specifiche per un settore, devono essere attribuite allo stesso.
Domanda - alcune attrezzature di corsi formativi sono in possesso dell'ente con regolare contratto di affitto nel quale è però previsto il pagamento delle quote solo nel momento del reale utilizzo di tali attrezzature.
questo elemento potrebbe causare dei problemi per l'accreditamento?
Risposta - le modalità di pagamento di un canone di localizzazione non sono di competenza della regione, nè sono un elemento di discrimine per l'accreditamento. l'elemento di discrimine è che all'atto della domanda di accreditamento la sede formativa disponga delle attrezzature indicate, i rapporti tra privati che ne regolano l'utilizzo per la parte che riguardano gli accordi economici esulano dalla competenza regionale
Domanda - per i nostri corsi sono sufficienti i pc, le stampanti e nessuna attrezzatura specifica.
dobbiamo ripetere 12 pc e 12 stampanti accanto a ciascun settore isfol? tra le attrezzature rientrano anche le sedie e le scrivanie?
Risposta - se le attrezzature sufficienti per operare nei settori di accreditamento sono solamente i pc sarà sufficienti indicare gli stessi. gli arredi devono essere indicati, come disponibilità nella sezione specifica.
Domanda - la direzione regionale nella risposta del 06-03-2003 ad anonimo del 04-03-2003 ha risposto che laddove le attività finanziate lo richiedessero sarebbe possibile per la sede di dotarsi di tutte le attrezzature ritenute necessarie.
questo significa che nel caso l'ente erogasse percorsi per i quali sono necessarie attrezzature che hanno alti livelli di obsolescenza, sarebbe possibile in fase di accreditamento evidenziare le attrezzature presenti in quel momento all'interno delle sedi formative, ma avere la possibilità di adeguare le attrezzature nel momento in cui questo si ritenesse necessario senza che ciò incida sul decreto di accreditamento?
Risposta - la risposta data sta a significare che data per scontata l'esistenza presso la sede formativa di attrezzature coerenti con i settori di accreditamento richiesto (elemento questo che verrà verificato in fase di audit), una volta ottenuto il finanziamento per una attività formativa sarà possibile migliorare o incrementare tali attrezzature. tale elemento che modifica la situazione di fatto con cui è stata accreditata la sede, dovrà essere opportunamente comunicata e registrata.
Domanda - rinnovo la domanda presentata il 6 marzo alle 10:24; i software posseduti devono essere indicati nell'elenco delle attrezzature disponibili o è sufficiente indicare l'hardware ( pc, stampanti, macchinari, ecc)?
spero nella risposta entro domani
Risposta - il software non è classificabile come attrezzature, non è quindi necessario che venga indicato nell'elenco delle stesse.
Domanda - per attrezzature didattiche, arredi ecc. avuti in donazione anonima come ci si deve comportare relativamente al titolo di possesso? e' sufficiente un'autocertificazione che ne attesti la proprietà?
Risposta - tenuto conto che la donazione conferisce al soggetto la proprietà del bene, la stessa può essere attestata con una autocertificazione
Domanda - al punto e.2.3 il formulario richiede la fotografia delle attrezzature possedute con la specifica della marca di riferimento.
vorrei cortesemente chiedere: il pannello a scala
per elettricista sul quale l'allievo costruisce l'impianto e che è stato progettato dal formatore in base ad una serie di esigenze didattico/strutturali e che per questo motivo non è collegabile a nessuna marca, non sarà penalizzato nell'attribuzione del punteggio?
Risposta - l'indicazione della casa costruttrice non è un elemento essenziale in fase di valutazione della domanda nè nella successiva fase di audit. l'elemento essenziale è che l'attrezzatura indicata sia disponibile presso la sede formativa e presso la stessa ne sia verificabile l'esistenza.
Domanda - nel punto e.2.3 viene richiesto il numero di mesi di disponibilità delle attrezzature dalla data della domanda. in caso di proprietà (e quindi considerando una utilità illimitata delle attrezzature, almeno fino a quando la stessa lo permetta) quale valore devo indicare?
Risposta - deve essere indicato il periodo massimo previsto dal formulario perchè coincide con quello di accreditamento del soggetto, elemento questo che è alla base del requisito richiesto.
Domanda - gli arredi e le attrezzature didattiche possono essere inserite nello stesso contratto di affitto di locazione dei locali o deve avere contratti ben distinti tra loro?
Risposta - possono essere contrattualizzate sul medesimo documento l'affitto di più beni e strutture, non esistono a questo riguardo vincoli particolari se non quello di identificare per ciascun bene l'effettiva disponibilità e la durata della stessa.
Domanda - per quanto concerne le attrezzature di un laboratorio, nella domanda di accreditamento si specificherà le attrezzature possedute al momento della domanda(ad. es. 11 pc, 2 stampanti, ecc.). ma in caso di approvazione di più corsi informatici, è possibile in seguito noleggiare ulteriori attrezzature che serviranno per lo svolgimento di due corsi in parallelo?
Risposta - la realizzazione di attività formative che verranno finanziate successivamente all'accreditamento segue regole di natura complementare ma comunque diversa a quelle dell'accreditamento. il possesso dell'aula informatica è un requisito prescrittivo, ovviamente però laddove questo non fosse sufficiente per realizzare le attività formative la sede potrà dotarsi di tutte le attrezzature ritenute necessarie.
Domanda - al punto e.2.3 si chiede di indicare le attrezzature didattiche. devo indicare anche gli arredi? e le attrezzature presenti nella sede (vedi fotocopiatrice, server, pc, stampanti, etc..)diverse da quelle presenti nelle aule (di informatica e non)vanno in qualche modo inserite?
Risposta - devono essere indicate tutte le attrezzature di uso didattico, quindi tutto ciò che si riferisce al corretto svolgimento di attività formative anche laddove queste sono condivise(fotocopiatrice, server, ecc.).per gli arredi è invece prevista una specifica voce nel formulario.
Domanda - siamo un ente con diverse sedi formative accreditate in italia e che adesso vuole accreditarsi anche nel lazio; volevamo sapere se per la sede che stiamo approntando, con contratto di comodato, in relazione al punto e.2.3 come attrezzature didattiche dobbiamo inserire i pc e attrezzare le aule entro il 30 aprile? o alternativamente possiamo fornire al momento dell'audit un'autocertificazione dicendo che ci impegniamo al momento dell'approvazione del primo progetto di collocare fisicamente i pc, dato che altrimenti nell'attesa di essere utilizzati diventerebbero obsoleti e quindi rischiamo di attrezzare un'aula che all'occorrenza non sarebbe di ultima generazione? se inseriamo i pc come attrezzature e poi al punto e.2.4 indichiamo"no" è per noi discriminante? c'è la possibilità in questo modo di rispettare i requisiti minimi richiesti dalla direttiva?ovvero come ci dobbiamo comportare in base al punto e.2.6?rischiamo la non ammissibilità?
Risposta - come per il resto anche le attrezzature devono essere nel possesso del soggetto che accredita la sede formativa all'atto della domanda di accreditamento e disponibili presso la sede fin dall'atto della domanda.
Domanda - nella definizione di attrezzature alla voce selezionare il riferimento al settore di accreditamento per le sedie delle aule indico tutti i settori?
in caso di prodotto senza marca (sedie e scrivanie) cosa devo indicare alla voce marca? se sono in affitto indico il nominativo di chi me le ha affittate, lascio lo spazio vuoto?
in caso di computer assemblati cosa devo indicare alla voce marca? la posso lasciare in bianco?
Risposta - quando un arredo o una attrezzatura viene utilizzata per più o per tutti i settori devono essere riportati tutti i settori di accreditamento. laddove il prodotto non abbia marca la stessa può essere omessa.

Comuni
Domanda - per quanto concerne i docenti, i comuni possono prendere coordinatori, tutor e docenti esterni, con un contratto di collaborazione occasionale subordinato all'approvazione di eventuali corsi?
Risposta - il criterio di poter acquisire un requisito solamemnte dopo aver avuto approvato e finanziate attività formative non è mai applicabile all'accreditamento. sempre è necessario dimostrare che il requisito è posseduto all'atto della domanda. per quanto riguarda il solo personale docente non viene richiesto un contratto in essere ma la presenza di un albo che ne formalizzi e ne identifichi la disponibilità.
Domanda - gli enti locali (comuni, province e regioni) si devono accreditare o sono esclusi in base all'art. 4 comma 7 punto d) della direttiva?
Risposta - i comuni e le province (no la regione in quanto non svolge direttamente attività formativa o di orientamento) devono regolarmente accreditarsi secondo quanto previsto dalla direttiva. come però indica esplicitamente la direttiva, tale obbligo non ricorre laddove tali soggetti esercitano attività formativa o di orientamento in ragione di una espressa delega conferita dalla regione lazio alla quale l'accreditamento si riferisce.

Contratti di locazione
Domanda - in riferimento alla tabella punteggi requisiti per l'accreditamento sedi formative-attività formative e.1.3 "titolo d'uso", alla colonna prescrizioni si trova la frase "la sede deve essere ad esclusivo uso del soggetto che ne richiede l'accreditamento e la medesima sede può essere accreditata da un solo soggetto.....".
domanda: è possibile che negli stessi spazi fisici siano accreditabili 2 soggetti diversi che usufruiscano, ciascuno, il 50% del monte ore complessivo massimo accreditabile? esempio: il soggetto 1 usufruisce della fascia mattutina (dalle 9.00 alle 13.00) mentre il soggetto 2 della fascia pomeridiana (dalle 14.00 alle 18.00).
grazie.
Risposta - non è possibile, come già più volte chiarito, che due soggetti accreditino la medesima sede formativa.
Domanda - il nostro ente ha un contratto di sublocazione degli immobili considerando la piena disponibilità dei locali va bene ugualmente?
Risposta - un contratto di sublocazione può essere accolto laddove a monte, nel contratto di locazione, non esistano clausole che possano generare incertezze nei tempi e nei modi della disponibilità . in questo caso sarà quindi necessario in fase di audit l'esame oltre che del contratto di sublocazione anche del contratto di locazione.
Domanda - il nostro ente ha un contratto di locazione degli immobili che prevede un canone fisso annuale base ed un canone aggiuntivo per ogni giornata di effettivo utilizzo dell'aula. l'immobile, in ogni caso, è sempre a nostra disposizione, non è locato ad altro ente e/o azienda e possiamo disporne in qualsiasi momento corrispondendo il canone aggiuntivo. ci sono problemi nel considerare tale forma di affitto ?
Risposta - le modalità contrattuali attraverso cui viene corrisposto il canone di locazione sono ininfluenti sul processo di accreditamento. l'importante è che i locali siano nella effettivita disponibilità della sede
Domanda - con riferimento ai contratti di fitto attrezzature, considerano il deperimento dei beni oggetto (fotocopiatrici, computers, stampanti, ecc.), fermo restando la piena ed esclusiva dispoibilità dei beni dal momento in cui viene stipulato il contratto (rispettando così il principio de "qui ed ora"), è possibile subordinare la decorrenza del canone nel momento in cui tali beni vengono di fatto utilizzati?
Risposta - la decorrenza del canone di localizzazione è un problema che riguarda unicamente il rapporto tra le parti che stipulano il contratto di affitto. per quanto riguarda l'accreditamento la cosa fondamentale è che l'autocertificazione che accompagna l'accreditamento corrisponda al vero laddove dichiara il possesso, al momento dell'invio della domanda, delle attrezzature indicate.

Attività di orientamento del triennio oggetto di accreditamento
Domanda - per quanto riguarda le attività di orientamento, per il triennio indicato non venivano generalmente finanziati interventi specifici quantificati in ore e utenti(come richiesto al punto d.1.3. dato che il finanziamento era realtivo a figure di sistema con compiti di orientamento e informazione sul territorio (sportelli informativi, come regolarsi per compilare i punti 1,2,3 che si riferiscono a ore/utenti autorizzati e ore/utenti effettivi?perchè ai punti e.4.5 ed e.4.6 si fa riferimento a ore formative e docenti quando i punti si riferiscono ad attività di orientamento e nel bando cartaceo la dicitura è "consulenti". perchè nella descrizione si fa riferimento alle materie e alle ore di docenza nella sede quando ci si riferisce a figure e attività dei servizi orientativi? come compilare tali punti?quando ci si riferisce alle convenzioni con enti ed istituzioni del territorio, se tali convenzioni sono state sottoscritte senza specificare une scadenza, trattandosi di lettere di intenti generali da concretizzare poi, di volta in volta, con accordi relativi a specifiche attività da portare avanti insieme, possono essere comunque considerate vigenti fino a disdetta dei sottoscriventi?le convenzioni con la rete territoriale sono valide se la firma è stata apposta con delega della legale rappresentante, da persone addette ai rapporti di rete con lo specifico territorio?sempre relativamente alle convenzioni con la rete territoriale, come si può convenzionalmente determinare il bacino territoriale di riferimento specie relativamente alla città di roma?per quanto riguarda l'accreditamento delle sedi orientative, al punto f.3 si fa riferimento al numero di utenti senza alcuna menzione delle annualità di riferimento.
deve intendersi come numero di utenti complessivo delle tre annualità? 
Risposta - r 1 - ore 8.52) sebbene la regione lazio abbia nel passato raramente finanziato attività espressamente indirizzata all'orientamento ovvero tale attività era realizzata nell'ambito di progetti complessi, è necessario che la sede dimostri un'attività pregressa ed i risultati che la stessa ha ottenuto. si richiede quindi al soggetto di identificare comunque, in maniera plausibile e documentata, la quantità dell'utenza a cui l'intervento era rivolto ed i dati di efficacia ed efficientza dell'intervento. viene quindi rimandato al soggetto esemplificare, attraverso un documento tabellare, sia l'attività presa a riferimento che i risultati ottenuti.
r 2 - ore 9.01) qualsiasi rapporto convenzionale deve prevedere un inizio ed un termine. questo è infatti il solo elemento che consente di determinarne la vigenza. anche laddove la convenzione è in essere senza che tale elemento sia evidenziato, il dato deve essere reso esplicito anche per mezzo di una nota aggiuntiva sottoscritta dalle parti.
r 3- ore 9.04) laddove a sottoscrivere gli accordi convenzionali non sia il legale rappresentante deve risultare, in essere o appositamente conferito, un espresso incarico/delega ad un operatore del soggetto o della sede.
r 4 - 9.05) non viene richiesto un bacino territoriale definito in termini geografici ma in termini di quantificazione della potenziale utenza, per tale ragione, anche laddove ci si riferisce alla città di roma, deve essere indicato il numero degli abitanti residenti nell'area di riferimento della sede.
r 5- 9.08) il numero degli utenti deve essere calcolato come somma di quelli ai quali sono stati erogati servizi nelle annualità 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002.

Corsi
Domanda - gli anni formativi cui si deve far riferimento per i corsi sono quelli della delibera di autorizzazione e finanziamento oppure quelli in cui i corsi si sono effettivamente svolti ?
Risposta - gli anni formativi sono quelli di riferimento della delibera regionale.
Domanda - per quanto concerne i punti:
d.1.1/d.1.2/d.1.3/e.5.1/e.5.1/e.5.2/e.5.3
se il corso non è erogato a cavallo dei due anni ma in uno solo (esempio 1999)in quale campo devo inserirlo, e ancora se il mio corso ha avuto una durata di due anni (esempio 1998/2000) dove devo inserire questo mio corso.
Risposta - nei punti d si fa riferimento alle annualità formative a non alle annualità solari. e' quindi necessario che vengano identificate da parte del soggetto le annualità formative di riferimento dei corsi.
per i punti e vale la stessa specifica precedente.
Domanda - sono il capofila di un consorzio. vorrei sapere se posso nettere in elenco anche i corsi erogati dalle consorziate.
Risposta - se le stesse attività formative non vengono menzionate ed evidenziate da altra sede, se cioè si tratta di un consorzio che raggruppa e non moltiplica preesistenti sedi formative, i dati possono essere immessi.
Domanda - cosa si deve fare se la'acount è già stato chiesto ed è cambiato durante il periodo della preparazione dell'acreditamento il rappresentante legale?
all'ufficio della regione lazio mi hanno detto che bisogna inserire quando si consegna la domanda la delibera del consigli di amministrazione dalla quale si evince il nuovo rappresentante legale è vero?
Risposta - se è mutata la rappresentanza del soggetto per avvalorare tale modifica è bene procedere come indicato dagli uffici regionali.
Domanda - dal momento che nel 98-99 non esisteva ancora il codice corso, per tali attività è opportuno inserire nella casella 'codice corso' la denominazione dello stesso?
Risposta - nel caso siano state realizzate attività a finanziamento regionale non codificate si può ricorrere ad una codificazione interna del soggetto che renda riscontrabile il corso indicato in sede di audit.

Bilancio
Domanda - con riferimento ai dati relativi alla voce "bilancio generale", nell'ipotesi che il sogetto richiedente sia un ente pubblico, con bilancio finanziario,quali costi e ricavi devono essere riportati alla voce b1 e quali alla voce b2,con riguardo ai costi per formazione e ricerca?
Risposta - alla voce b.2 i costi e i ricavi derivati da attività di formazione di ricerca non istituzionali ma derivate da progetti e finanziamenti diversi.
Domanda - il nostro sistema contabile prevede la suddivisione dei costi specifici sulla base di appositi sottoconti all'interno dei quali gli stessi sono annualmente riepilogati. svolgendo il nostro ente, azienda speciale della c.c.i.a.a. senza propria autonomia fiscale, ma soggetto a controlli da parte del ministero delle attività produttive, sia attività di servizi che istituzionale, i costi comuni sono poi imputati a fine anno sulla base del rapporto tra le attività svolte servendosi di un foglio excel.
tale impostazione può rientrare tra i requisiti di cui al punto b.4, fra l'altro con utilizzo di software?
Risposta - per quanto descritto il sw utilzzato soddisfa il requisitoprevisto nel formulario.
Domanda - una scuola pubblica che non ha ricavi cosa deve inserire nel punto b.1 e b.2 ? può inserire le entrate descritte nel bilancio invece dei ricavi?
e nel caso di una scuola pubblica cosa si intende per ricavi e i costi di attività di formazione se non ha altre attività?
gradirei una risposta celermente.
Risposta - nei costi e nei ricavi dovranno essere imputati i dati della spesa corrente dell'istituto e delle entrate dai trasferimenti per le attività di istruzione. nel caso non vi siano state entrate da attività formative il dato non deve essere imputato.
Domanda - siamo una s.r.l i cui bilanci vengono redatti da un commercialista ma non abbiamo l'obbligo di farli certificare nè dal revisore contabile nè dal colleggio dei revisori dei conti come possiamo rispondere al punto b.3 della domanda di accreditamento?
Risposta - nel caso rappresentato al punto b.3 deve essere risposto negativamente.
Domanda - ma un srl può accreditarsi per la formazione superiore ?
Risposta - non esistono vincoli che lo escludano a priori.
Domanda - il nostro ente utilizza un sistema di contabilità per centri di costo. tale attività è affidata a terzi, pertanto la licenza d'uso del software è intestata al fornitore.
in sede di audit è sufficiente la dichiarazione di quest'ultimo che la contabilità del nostro ente è tenuta per centri di costo, allegando copia della licenza d'uso richiesta?
Risposta - in fase di audit potrebbe essere richiesta la visibilità di quanto dichiarato e quindi una visita presso il professionista.
Domanda - relativa mente ai costi e ai ricavi da inserire nel nuovo formulario, noto che non è possibile usare la virgola.come bisogna fare
Risposta - la cifra può essere arrotondata all'importo superiore.
Domanda - nella vs risposta di venerdì 11/04/2003 ad un mio quesito del 1-04-2003 fate riferimento al bilancio dell'anno 2002, ma nella domanda posta invece si faceva riferimento al 2003.
il nostro bilancio è infatti redatto secondo le direttive dell'art. 2423 cc dal 1 gennaio 2003: in fase di audit non sarà quindi possibile avere dei riscontri in relazione all'anno 2002 ma solo in riferimento al 2003.
non è quindi chiaro dalla vs risposta se i requisiti richiesti vengono o meno soddisfatti. potreste cortesemente chiarirmi ulteriormente il dubbio? grazie.
Risposta - se non è stato ancora prodotto un bilancio precedente all'anno 2002 è possibile riportare i dati dei costi e dei ricavi riportati in contabilità per il 2003
Domanda - nel caso in cui in una singola area non si ragginge il minimo questo comporta che sei escluso automaticamente in quell'area o fa punteggio totale?
Risposta - per ciascun singolo requisito, così come evidenziato nelle tabelle a e b deve essere raggiunto almeno il 50% del punteggio altrimenti lo stesso non verrà ritenuto superato.
Domanda - non ho ancora chiaro l'esclusività d'uso.
se un'ente ha un regolare contratto di locazione immobile per l'affitto di un aula e di un laboratorio con una scuola pubblica, la scuola può accreditare altre aule e laboratori non affittati a terzi?
Risposta - l'elemento discriminante è che gli stessi locali non vengano accreditati da due diversi soggetti. rispetto agli elementi indicati la risposta è positiva.
Domanda - l'ente che rappresento, essendo un'associazione senza scopo di lucro, nell'anno 2002 non ha redatto il bilancio secondo quanto stabilito dall'art. 2423 c.c e seguenti, nè tanto meno ha fatto certificare il proprio bilancio.
dal 1 gennaio 2003, ha però modificato la propria contabilità e quindi ad oggi ha la possibilità di redigere un bilancio secondo le direttive indicate, oltre ad aver anche stipulato un contratto di consulenza per la certificazione del bilancio.
secondo l'indicazione più volte espressa da parte della direzione regionale, circa la necessità della vigenza delle condizioni richieste dal bando al momento dell'inoltro della domanda, è corretto ritenere che i passi compiuti soddisfino i requisiti richiesti per ottenere il punteggio.
Risposta - l'elemento essenziale è che all'invio della domanda esistano le condizioni richieste, verificabili poi in fase di audit. se quindi il bilancio 2002 viene redatto in conformità a quanto indicato e certificato da un revisore si possono ritenere assolti i requisiti diversi, diversamente mancherebbero gli elementi di riscontro oggettivo necessari in fase di audit.
Domanda - nel punto b.3 del formulario chiedete se il bilancio è certificato dal collegio dei revisori dei conti o da un revisore esterno iscritto all'albo. dato che il nostro bilancio è certificato da un collegio sindacale possiamo mettere la "x" sul sì corrispondente al bilancio certificato da un revisore esterno iscritto all'albo? o eventualmente come dobbiamo fare?
Risposta - e' possibile rispondere positivamente, essendo prevista la possibilità di certificare il bilancio attraverso un collegio di revisori, dimostrando in fase di audit le ragioni della risposta positiva.
Domanda - spettabile direzione regionale, avremmo bisogno di sapere se per la formalizzazione delle procedure informatiche sottintende che tali procedure devono essere state elaborate da società di software o semplicemente elaborate dal personale amministrativo, e inoltre vorremmo sapere cosa s'intende nella casellina punti si con sw - 1 e si sine sw -0,5?
il quesito si riferisce ai punti b4 e b5
Risposta - le procedure informatiche a cui si riferisce la domanda possono essere state anche elaborate e sviluppate internamente all'ente. il riferimento al punteggio tiene conto se l'elaborazione di rendiconti avviene attraverso l'uso, o meno, di sw.
Domanda - il nostro ente non profti non ha collegio sindacale ne ha dato incarico ad alcun revisore contabile in quanto non è richiesto dalla normativa civilistica e fiscale vigente. il bilancio è redatto da un commercialista che è anche revisore contabile ma non effettua la certifcazione in quanto non necessaria secondo la legge. preciso che abbiamo oltre al codice fiscale anche la partita iva in quanto effettuiamo formazione anche a favore di imprese senza ricorrere ad alcun finanziamento. per accreditarci dobbiamo incaricare un revisore contabile per la certificazione del bilancio o non è necessario ?
Risposta - la presenza di una certificazione del bilancio non è un requisito prescrittivo , ne viene solamente valorizzata la eventuale esistenza. non è quindi obbligatorio certificare il proprio bilancio se non al fine di acquisirne il punteggio previsto.
Domanda - la sede amministrativa di un ente accreditato in altra sede può scaricare i costi della struttura dal budget di un progetto che svolge nella sede accreditata ?
Risposta - l'accreditamento non modifica, né potrebbe farlo, quelle che sono le regole generali di gestione di interventi cofinanziati con il fse. si rimanda quindi alla lettura delle normative e dei regolamenti regionali che definiscono la natura dei costi ammissibili e le regole di rendicontazione dei costi.
Domanda - se si utilizza un manuale interno di procedure di gestione dei centri di costo e di gestione dei rendiconti-come previsto nei punti b.4 e b.5 del formulario- è necessario indicare chi lo ha elaborato (quindi il nominativo della persona e/o la funzione da questa ricoperta all'interno della società, o del consulente incaricato)?
Risposta - non è necessario indicare l'estensore del manuale di proedura.
Domanda - il bilancio della nostra società è redatto da un commercialista iscritto al collegio dei revisori dei conti è un requisito sufficiente ?
Risposta - il requisito è sufficiente se, laddove esiste un obbligo di legge derivato dalla natura giuridica del soggetto, il consulente certifica anche il bilancio e non si limita solamente alla redazione
Domanda - in caso di società di recente costituizione (2002) i dati da inserire relativamente al bilancio (b.1 e b.2 del formulario di accreditamento delle sedi formative) possono riguardare il 2002?
Risposta - i dati da imputare non possono essere diversi da quelli previsti, se la società è stata costituita nel 2002 non verranno imputati i dati di bilancio.
Domanda - relativamente al punto b.1 occorre inserire i costi totali od i costi della produzione?
Risposta - occorre inserire i costi totali.

Nuovo settore/sub-settore in codice orfeo 9099
Domanda - si richiede di inserire nel settore di varie (codice orfeo 9099) l'indicatore carriera militare.
nei sub - settori riferiti a carriera militare riportare:
preparazione concorsi militari - accademie
preparazione concorsi militari - scuola sott.li
preparazione concorsi militari - v.f.b.
preparazione concorsi militari - agenti p.s.
preparazione concorsi militari - polizia locale
preparazione concorsi militari - finanzieri
preparazione concorsi militari - carabinieri
preparazione concorsi militari - guardia forestale
preparazione concorsi militari - vigili del fuoco
Risposta - in primo luogo si ritiene esaustiva la codificazione orfeo pubblicata. in secondo luogo gli interventi finanziati della regione lazio, sopratutto quanto riferiti al fondo sociale europeo, non possono riguardare la preparazione di concorsi.

Utenze speciali
Domanda - pur non potendo compilare i dati al punto e.5.2 relativi agli ultimi tre anni, i soci della nostra associazione, costituitasi alla fine del 2000, hanno operato per molti anni con altri enti e con utenze speciali, inserendo i dati relativi ai nostri soci, al punto e.5.4., possiamo ottenere l'accreditamento per l'utenza speciale?
Risposta - le precedenti esperienze di interventi rivolti ad utenze speciali devono essere state maturate dalla sede formativa e non dai singoli operatori. per questi le precedenti esperienze vengono riconosciute relativamente alle risorse umane disponibili.
Domanda - al punto e.5.4 viene richiesta l'elencazione del personale con esperienza rispetto all'utenza speciale oggetto di accreditamento.
tali figure (assitente, assistente sociale, psicologo, sociologo, operatore inserimento, pedagogista), devono aver ricoperto la mansione di docente (di informatica per disabili nel nostro caso)?!!!
o, si spera, relativamente alle proprie professionalità?
Risposta - relativamente alle proprie professionalità .
Domanda - in relazione alla vs risposta di mercoledì 16 aprile 2003 - 11:23 devo interpretare che un ente di nuova costituzione non può operare con le utenze speciali? che se non ho una storia in questo campo dimostrabile con la verificabilità di attività già erogata non potrò mai ottenere l'accreditamento per tali utenze? ma se questa è l'impostazione non ci potrà mai essere nessun nuovo ente che opera in questo ambito perchè non avendo la possibilità di accedere a fondi non si potranno mai avere a disposizione dei dati per poter rispondere affermativamente ai quesiti posti dal formulario e che portano all'idoneità o meno per lo svolgimento di formazione per le utenze speciali!
ma se tali utenze vengono definite "speciali" non significa che già si trovano in particolari condizioni di disagio? questa impostazione non comporta incrementare il disagio?
confido in una vostra celere e chiara risposta.
Risposta - la scelta della regione lazio è stata, relativamente alle utenze speciali, quella di assumere garanzie circa la capacità di operare con utenti di fasce deboli. una di queste garanzie sono i risultati precedentemente ottenuti.
Domanda - il mio ente vorrebbe accreditarsi sia per la formazione superiore, sia per la formazione per utenze speciali, avendo una grande esperienza nel settore.
sono stata al 10° piano stanza 3 per avere maggiori dettagli sull'iter della presentazione, ma mi è stato risposto di rivolgermi nel forum.
quante domande devo presentare? una per la formazione e una per le utenze speciali? nella domanda pubblicata sul sito in acrobat reader non si fa nessun riferimento a questa tipologia. (sono divise solo in obbl.fom./ form.sup o for.cont.)quanti formulari devo inviare su floppy? uno per la formazione normale e uno per le utenze speciali? oppure ununico formulario completo di entrambe le sezioni?
la sede che io accredito è la medesima per entrambe le aree.
Risposta - i formulari da compilare sono due distinti uno per la formazione e uno per le utenze speciali. stessa cosa per quanto riguarda lo scarico e l'invio su floppy.
Domanda - nel caso in cui l'ente che richiede l'accreditamento sia di nuova costituzione e non abbia quindi mai operato con le utenze speciali, come può fare per richiedere un accreditamento per anche solo una delle categorie? non abbiamo infatti la possibilità di rispondere affermativamente alle domande poste ai punti e.5.2 e e.5.3 che però sono necessarie per poter essere considerati idonei.
Risposta - per quanto riguarda la utenze speciali la regione ha inteso assumere ancora maggiori garanzie rispetto agli altri requisiti che riguardano l’accreditamento di sedi formative. ha in particolare essere garantita che chi si accredita per le utenze speciali disponga di un patrimonio di esperienze formative congrue e verificabili. se ciò non è non è possibile ottenere l’accreditamento.
Domanda - si può accreditare la stessa sede per più fasce di utenze speciali e di utenze "normali"? se si in quale modo?
Risposta - la stessa sede formativa può accreditarsi per più tipologie formative richiedendo l'idoneità per più utenze speciali.
Domanda - definizione di una domanda, punto d.2.1:
in caso in cui si richieda l'accreditamento per utenze speciali e si è operato nel passato per utenze non-speciali questa schermata va comunque riempita?
Risposta - 1) tenuto conto che l'idoneità per le utenze speciali deve essere chiesta e dimostrata per ciascuna delle categorie di utenza indicate, la domanda va formulata ed i requisiti evidenziati per ciascuna categoria di utenza.
2) la schermata va comunque riempita perchè si richiede di dimostrare i requisiti delle sede relativamente all'efficienza ed all'efficacia, requisito di base per poter richiedere l'idoneità per le utenze speciali.
Domanda - definizione di una domanda, punto e.5.4:
1) non tutte le figure professionali previste per le utenze speciali sono previste dal ccnl. dovendo accreditarci per tali utenze è obbligatoria la loro presenza?
2)avendo docenti che posseggono il titolo di psicologo, assistente sociale, ecc. possono essere considerate tali pur non avendo avuto incarico specifico?
Risposta - il solo possesso di figure professionali che possiedano titoli di studio congrui con il profilo richiesto non soddisfa la condizione posta. ai fini dell'accreditamento occorre dimostrare che le figure che possiedono i requisiti di studio e professionali vengono incaricate ed utilizzate per le funzioni previste.

Congruenza attrezzature
Domanda - relativamente al punto e.2.7 sezione b è possibile inserire, anzichè il numero degli allievi ospitabili in laboratorio, il numero degli allievi ospitabili nella aule informatiche?
Risposta - certamente si se le aule informatiche, per i settori di accreditamento prescelti, assumono valore di laboratorio.
Domanda - dal momento che noi prevediamo solo due aule con postazioni informatiche, facciamo nostra la domanda posta da anonimo :
relativamente al punto e.2.7 sezione b è possibile inserire, anzichè il numero degli allievi ospitabili in laboratorio, il numero degli allievi ospitabili nella aule informatiche?
Risposta - certamente si se le aule informatiche, per i settori di accreditamento prescelti, assumono valore di laboratorio.
Domanda - relativamente alle attrezzature didattiche. e.2.3 come mai in automatico viene sempre impostato come riferimento al settore di accreditamento orfeo il numero 5?
Risposta - questa problematica è stata risolta con la versione 1.1 del software. la nuova versione è disponibile dal 29 marzo all'interno dell'area riservata. tale versione, una volta scaricata ed installata nella stessa directory della precedente mantiene i dati già inseriti. le modifiche della versioni 1.1 rispetto alla precedente sono descritte nell'help all'interno del client di compilazione
Domanda - la congruenza del rapporto tra allievi e attrezzature è stabilita dal rapporto tra attrezzature/allievi oppure attrezzature/aule?
Risposta - il rapporto è stabilito tra attrezzature ed aule.

Risorse umane e.4.1
Domanda - nel punto e.4.1 relativo alle risorse umane disponibili presso la sede, viene richiesto tra le varie caratteristiche da compilare "ore di servizio nelle sede" vorremmo chiedere se queste ore sono riferite alle ore prestate presso la sede da accreditare oppure se più in generale alle ore prestate per la sede del soggetto nel caso non coincida con quella da accreditare. oppure si intendono le ore complessive per cui verrà impegnato nella sede da accreditare?
Risposta - viene specificato nella domanda posta dal formulario che devono essere indicate le ore svolte nel triennio precedente nella sede.
Domanda - i ricercatori ed i progettisti (collaboratori esterni), possono essere inseriti nel punto e.4.6 (personale docente)?
Risposta - il personale non docente non deve essere inserito nella sezione e.4.6.
Domanda - relativamente al calcolo del numero di ore dei responsabili di funzione non ho ben capito la direttiva regionale.
il mio direttore di sede dovrebbe lavorare 4(numero di aule)*8*260?e' possibile lavorare 8320 ore annue!
Risposta - in nessuna parte viene indicato tale criterio di calcolo francamente improponibile. il calcolo proposto riguarda le ore formative per cui verrà accreditata la sede formativa.
Domanda - secondo la direttiva art 10 punto g) sedi di orientamento e quindi punto c) sedi di formazione non avremo la necessità di soddisfarli. ebbene al punto e.4.1 del formulario si parla di risorse umane disponibili presso la sede, all'atto della presente richiesta, possiedono le seguenti caratteristiche.... essendo la nostra un sede di recente costituzione possiamo compilare i campi con i dati e fornire al momento dell'audit un'autocertificazione che il personale è interno presso le altre sedi e che al momento dell'approvazione del primo progetto verranno dislocate nella sede oggetto di accreditamento?. alla voce "ore annue di servizio nella sede" è logico che se per sede si intende quella oggetto di accreditamento ed essendo di recentissima costituzione non possiamo compilarlo, come ci dobbiamo comportare o compilarlo?
Risposta - l'accreditamento delle sedi formative è propedeutico all'acquisizione di finanziamenti pubblici per la formazione e l'orientamento. per tale ragione deve essere svincolato da eventuali condizionamenti che facciano riferimento all'acquisizione di finanziamenti. come per il resto anche le risorse umane devono essere nella disponibilità del soggetto che accredita la sede formativa all'atto della domanda di accreditamento e operanti presso la sede fin dall'atto della domanda.
Domanda - la mia società intende accreditare più sedi formative. compatibilmente con il rispetto dei tempi di lavoro le figure impegnate nella sede oggetto di accreditamento richiestemi (direttore generale/direttore di sede/responsabile amministrativo/resp. comm.le/anal. dei fabb/progettista/ricercatore/ valutatore/rendicont/coordinatore/docente/tutor/segreteria)possono essere le stesse per le diverse sedi oppure ogni sede deve avere le sue. in pratica queste figure (persone) possono essere impiegate per più sedi si o no?
Risposta - possono essere impegnate in più sedi, verrà però valorizzato diversamente, in fase di attribuzione di punteggio, un impegno a tempo pieno o a tempo parziale in una sede.
Domanda - non riesco a capire la differenza tra direttore generale e direttore di sede potete chiarirla?
Risposta - la differenza risiede nel fatto che la figura di direttore generale si riferisce al soggetto ed alle responsabilità di gestione e conduzione di questo, la figura di direttore si riferisce invece alla sede formativa ed alle relative responsabilità di gestione di questa.
Domanda - le pur numerose risposte fornite su questo forum relativamente alle risorse dell'ente e della sede operativa non ci consentono ancora, e ce ne scusiamo, di definire con chiarezza quali risorse e relative a quali anni vanno rispettivamente indicate:
1. nell'organigramma (c.1)
2. nel personale docente della sede (e.4.1)
3. nell'albo fornitori
si prega di fornire una risposta univoca e definitiva
Risposta - la specifica dei requisiti, pubblicata a e consultabile sul sito, definisce con chiarezza e puntualità le risorse che sono state prese a riferimento. per quanto riguarda gli anni di riferimento si prega di voler consultare le risposte già date in precedenza anche al fine di non ingenerare confusioni con risposte che possono apparire dissimili, solamente in caso di risposte incomplete si prega di voler chiedere ulteriori chiarimenti.
Domanda - nella nostra società la stessa persona può riverstire più ruoli esempio segreteria e resp. amministrativo possono essere la stessa persona come anche tutor e analista dei fabbisogni o altro ancora?
Risposta - una persona può svolgere più incarichi diversi tra loro ma in fase di valutazione verrà tenuto conto solamente di una di queste funzioni, quella presumibilmente superiore.
Domanda - nel punto e.4.1 (risorse umane disponibili presso la sede) non vengono indicate nell'elenco delle possibili figure professionali il personale amministrativo, segretariale, il tutor, ecc, mentre sono inseriti figure generali che fanno capo al soggetto (quali il resp. commerciale, resp. tecnico, resp. amministrativo). come e dove devo inserire le figure mancanti?
Risposta - e' in corso la pubblicazione della nuova versione del formulario dove i campi relativi alle risorse umane sono stati completati

Docenti per formazione
Domanda - e' probabile che già l'abbiate indicato ma ho perso il riferimento:
i tutor possono essere compresi nel personale docente?
se no, devo necessariamente indicarli nella sezione e.4.1 e quindi fare un contratto.
e solo quelli indicati nella suddetta sezione potranno essere usati in fase di progettazione come personale?
Risposta - nel personale docente deve essere inserito solamente quel personale che presta effettivamente opera come tale. non le altre figure professionali che devono essere inserite dove previste . devono essere inseriti al punto 4.1 se si intende ottenre un punteggio per quelle specifiche figure.
Domanda - in riferimento alla vostra risposta del 18 aprile ore 10.30, cosa intendete dire con "se si tratta di una qualificazione"? quali docenti vanno indicati nella sezione e.4.6 e cosa si deve indicare nella colonna "rapporto di lavoro" se con i docenti è possibile stipulare un contratto anche solo sui singoli corsi?
si prega di rispondere celermente, vista l'imminente scadenza!
Risposta - nella colonna rapporto di lavoro deve essere indicata la natura del contratto che si stabilisce con il docente (dipendente, co.co.co, ecc.)
Domanda - i tutor, gli analisti di fabbisogno, il progettista, il tutor possono essere compresi nel personale docente? e quindi fare un contratto al momento dei corsi come i docenti?
se no, devo necessariamente indicarli nella sezione e.4.1 e quindi fare un contratto?
Risposta - nel personale docente deve essere inserito solamente quel personale che presta effettivamente opera come tale. non le altre figure professionali che devono essere inserite dove previste .
Domanda - posso inserire nel punto 4.6 docenti con cui sicuramente nei prossimi mesi faremo dei co.co.co. anche se non hanno mai collaborato con il nostro ente?
Risposta - possono essere inseriti i docenti che si ritiene utile rendere disponibili nell'albo ai fini delle attività formative che si intende realizzare anche se non sono mai stati precedentemente utilizzati dalla sede.
Domanda - se un progetto viene presentato in ati, possono essere docenti solo quelli appartenenti all'albo del capofila? e capofila può essere chiunque o solo l'ente accreditato presso cui si svolgerà il corso?
Risposta - nel caso di ati i soggetti non accreditati possono conferire ulteriori risorse umane rispetto a quella accreditate nella sede formativa.
Domanda - spett.le regione, con riferimento alla vs. risposta della direzione regionale al quesito spedito anonimo venerdì 11 aprile 2003 - 10:32
(r: devono essere indicate le materie di insegnamento dei docenti, quindi ad. es. marketing, informatica, inglese) in caso di competenze in più materie devono essere elencate tutte le materie?
e' possibile - ove possibile - indicare un'area di competenza all'interno di un settore?
un docente ad . esempio con competenze in ambito comunicazione, team, problem solving, come posso indicarlo?
Risposta - é possibile indicare le competenze laddove queste rendanio comunqe identioficabili la materia di insegnamento.
Domanda - in base alle risposte fornite dalla direzione regionale è chiaro che per i docenti di un ente che si accredita per la fs e la fc non c'è l'obbligo della vigenza di un contratto di lavoro ma è sufficiente dimostrare l'esistenza di un albo fornitori e la loro iscrizione al suo interno.
a tal proposito il quesito che pongo è il seguente:
nel punto e.4.6 del formulario, laddove viene richiesto il personale docente indicando il rapporto di lavoro, è corretto ritenere che non sia necessario inserire tutti i docenti iscritti nell'albo fornitori ma solo quelli che hanno un regolare rapporto di lavoro (contratto di lavoro dipendente o contratto di collaborazione)? i docenti iscritti all'albo verranno verificati in sede di audit laddove l'ente avrà la possibilità di mostrare il proprio albo che tra l'altro è in continua evoluzione dato che prevede dei criteri di ammissione e anche di esclusione di quei docenti che non rispettino i requisiti posti alla base dell'inserimento nell'albo.
Risposta - se i docenti hanno un rapporto di lavoro in essere devono essere indicati nella sezione e.4.1 se invece si tratta di una qualificazione vanno inseriti nella sezione e.4.6.
Domanda - viene indicato in alcune risposte un congruo e qualificato numeri di formatori disponibili che consenta di valutare l'opportunità che un soggetto si accrediti in un determinato settore economico". alla luce di questa risposta nella voce materia del form dei docenti devon indicare il settore economico del docente (lavori d'ufficio, turismo, ....) o altre voci (marketing, informatica, inglese).
i docenti posso suddividerli in base alla suddivisione isfol : competenze di base, trasversali, tecnico-professionali.
Risposta - devono essere indicate le materie di insegnamento dei docenti, quindi ad. es. marketing, informatica, inglese.
Domanda - spett.le dir. regionale, non avendo ricevuto risposta al quesito spedito da anonimo lunedì 31 marzo 2003 - 00:57 che vi ripeto. punto e.4.1 e c.1.1 premesso che la sede formativa deve dimostrare di disporre di un patrimonio di risorse di docenza sufficienti a garantire almeno 80% delle ore di formazione relative ai settori richiesti, se i formatori iscritti nell'albo docenti avranno un rapporto di lavoro a prestazione d'opera solo al momento in cui avranno inizio i corsi, si ha diritto al punteggio do 0,5(formazione superiore) per ogni formatore? in attesa ringrazio...
Risposta - come per le altre prescrizioni, il requisito viene ritenuto posseduto, e quindi valorizzato in termini di punteggio, solamente laddove è possibile ravvisare una evidenza che ne dimostri l'esistenza. ciò vale anche per il personale docente che viene valorizzato solamente quando esiste effettivamente un rapporto di lavoro in essere.
Domanda - punto e.4.1 e c.1.1 premesso che la sede formativa deve dimostrare di disporre di un patrimonio di risorse di docenza sufficienti a garantire almeno 80% delle ore di formazione relative ai settori richiesti, se i formatori iscritti nell'albo docenti avranno un rapporto di lavoro a prestazione d'opera solo al momento in cui avranno inizio i corsi, si ha diritto al punteggio do 0,5(formazione superiore) per ogni formatore? grazie...
Risposta - il punteggio viene attribuito solamente quando il rapporto con il dipendente o con il prestatore è vigente, non quindi legato all'avvio di eventuali attività finanziate.
Domanda - se nel mio organigramma prevedo che una stessa persona svolga più compiti (ad esempio coordinatore e progettista), il contratto che devo stipulare è solo per la mansione superiore o per tutte le mansioni?.
Risposta - il contratto può essere stipulato per tutte le funzioni. in fase di valutazione verrà valorizzata solamente quella superiore.
Domanda - che cosa si intende per albo dei docenti?
Risposta - per albo si intende una lista dei docenti di cui dispone la sede formativa. nell’albo dovranno essere descritte le caratteristiche curriculari dei docenti ed indicata la materia di insegnamento
Domanda - in riferimento alla sez. e.4.6 vorremmo sapere se:
- possiamo includere tra il personale docente anche professionisti che hanno lavorato e lavorano per la sede di roma ma che svolgono la loro attività soprattutto presso la nostra seconda sede?
- il personale docente deve necessariamente aver lavorato presso la nostra sede da almeno tre anni o è possibile includere docenti che lavorano per noi da meno di tre anni?
grazie per la vostra disponibilità
si prega di rispondere urgentemente!!
Risposta - tra il personale docente indicato nell'albo non deve essere necessariamente inserito personale che ha guà maturato precedenti esperienze di collaborazione con la sede formativa, tenuto conto che la sede può accreditarsi in settori nei quali non ha fino ad ora operato può essere inserito personale del tutto nuovo. stesso principio vale per personale che ha operato per il medesimo soggetto ma in altra sede.
Domanda - abbiamo inserito nell'albo fornitori tutti i docenti che hanno insegnato nei corsi effettuati nel triennio richiesto, sia i laureati che i diplomati (ad esempio il docente del modulo obbligatorio sulla 626 ha oltre 10 anni di esperienza, ma non e` laureato); l'avviso pubblico misura c3 richiede formatori esclusivamente laureati: significa che dobbiamo eliminare i docenti che, anche con provata esperienza pluriennale, non sono laureati e sostituirli con laureati con minore esperienza (ad es. un docente di cartoni animati specializzato nel settore ma purtroppo solo diplomato?)
Risposta - si prega di non tenere conto con le indicazioni sulle risorse umane riportate negli avvisi pubblici delle misure c.1 e c.3. e' infatti in corso una modifica che armonizzi gli elementi dell'accreditamento con le specifiche degli avvisi pubblici
Domanda - le "ore di docenza nei tre anni precedenti" richieste nella domanda e.4.6 sono quelle effettuate ngli a.f. 98/99 - 99/00 - 00/01 oppure
negli anni 2000 - 2001 - 2002 (quindi a tutt'oggi)?
Risposta - nella sezione e.4.6 deve essere indicato il personale docente che la sede formativa intende accreditare. il riferimento agli anni formativi non è prestabilito perché potrebbero esserci diversità di situazioni tra sede formativa e tra soggetti. menre infatti per l'obbligo formativo è in corso l'anno 2002/2003, per altre tipologie formative l'ultima annualità di riferimento è il 2001. e' quindi necessario uniformare tale parametro rendendolo univoco per tutti i soggetti. in questo caso quindi gli anni di riferimento, non potendo essere le annualità formativa, devono essere gli anni solari, pertanto le annualità da prendere a riferimento sono i tre anni antecedenti la scadenza della domanda, da aprile 2000.
Domanda - relativamente al e.7.1/ p3 ... che i locali in oggetto di accreditamento rispettano le condizioni di abbattimento delle barriere architettoniche.
tutti i locali devono rispondere alle condizioni citate o alcuni di essi possono comunque essere dedicati ad utenze speciali (invalidi),esempio piani terra ?
se tutti, i lavori da eseguire per garantire dette condizioni devono essere ultimati entro il 30/04/2003 ?
Risposta - l'accesso ai disabili, e quindi l'abbattimento delle barriere architettoniche, deve essere garantito per tutti i locali che compongono la sede formativa. tutti gli elementi oggetto di autocertificazione o di certificazione devono essere riferiti alla scadenza del 30/4/2003
Domanda - premesso che la ns organizzazione possiede un'unica sede formativa, vorremmo porre due domande in relazione ai docenti ed anche alle risorse umane.
1) al punto e.4.6 del formulario viene chiesto di fornire i riferimenti dell'intero corpo docente. considerando la premessa fatta, è necessario ripetere tutti i nomi anche al punto c.1.1? cosa mettere in tale riquadro nel campo "qualifica" considerando che a ns avviso coincide con la descrizione delle figure impegante (direttore generale,...) ?
2) le figure professionali di cui al punto c.1.1 non si ritrovano nella loro completezza al punto e.4.1(ad esempio non compare la segreteria), considerando la premessa, bisogna indicare solo quelle predisposte oppure è un bug che verrà risolto nella prossima release ?
Risposta - mentre la domanda posta nella sezione c, chiede di indicare il personale di cui dispone il soggetto, tra cui quello docente laddove esista un rapporto di lavoro in atto, la sezione e si riferisce al personale docente che si intende utilizzare nella sede formativa, anche in assenza di rapporto di lavoro purchè iscritto nell'albo docenti.
Domanda - premesso che la ns organizzazione possiede un'unica sede formativa, vorremmo porre due domande in relazione ai docenti ed anche alle risorse umane.
1) al punto e.4.6 del formulario viene chiesto di fornire i riferimenti dell'intero corpo docente. considerando la premessa fatta, è necessario ripetere tutti i nomi anche al punto c.1.1? cosa mettere in tale riquadro nel campo "qualifica" considerando che a ns avviso coincide con la descrizione delle figure impegante (direttore generale,...) ?
2) le figure professionali di cui al punto c.1.1 non si ritrovano nella loro completezza al punto e.4.1(ad esempio non compare la segreteria), considerando la premessa, bisogna indicare solo quelle predisposte oppure è un bug che verrà risolto nella prossima release ?
Risposta - mentre la domanda posta nella sezione c, chiede di indicare il personale di cui dispone il soggetto, tra cui quello docente laddove esista un rapporto di lavoro in atto, la sezione e si riferisce al personale docente che si intende utilizzare nella sede formativa, anche in assenza di rapporto di lavoro purchè iscritto nell'albo docenti.
Domanda - in relazione alla risposta della dir. reg. su quesito di anonimo del 27 febbraio 2003 ore 14.20 nella stanza "risorse umane e.4.1" la stessa dir. reg. ha sottolineato che andava preso in considerazione l'ultimo triennio (e in più di un'occasione , scrivendo di ultimo triennio, si è riferita al periodo aprile 2000 - aprile 2003). ora nella stanza "docenti per formazione" la stessa dir. reg. in relazione allo stesso punto su quesito di ial r-l del 12 marzo 2003 ore 12.49 risponde che gli anni da prendere in considerazione sono 1998-99, 1999-00, 2000-01. qual'è l'interpretazione più corretta?
Risposta - nella sezione e.4.1 viene richiesto di esplicitare le risorse umane disponibili presso la sede all'atto della domanda, indicandone le caratteristiche. non si fa quindi riferimento a periodi temporali. si fa invece richiesta degli anni di servizio nella sede e delle ore svolte che devono essere indicate per ano formativo 98/99, 99/00,00/01.
Domanda - relativamente alla domanda a.4.6 il personale docente che deve essere indicato è quello che ha svolto attività nei 3 anni precedenti indicati dall'accreditamento (1999 - 2000 - 2001) oppure è quello in attività negli ultimi 3 anni (2000 - 2001 - 2002)? questo perché tra il 2001 ed il 2002 ci potrebbero essere stati dei cambiamenti sostanziali relativi al personale docente di una sede formativa.
Risposta - se ci riferisce al contenuto della sezione e. 4.6, il periodo da prendere a riferimento, al fine di rendere uniforme il criterio tra tutti i sogetti, è quello dell' anno formativo. in altre risposte è stato detto che il triennio di riferimento sono gli anni formativi 98/99, 99/00, 00/01
Domanda - se il soggetto è una organizzazione senza fini di lucro dove per statuto i soci siano tutti professionisti docenti/discenti per motivi di aggiornamento e confronto di esperienze professionali, in questo caso il docente si qualifica come personale?
Risposta - se abbiamo ben compreso la domanda è se un socio può risultare come docente. nulla osta affinchè un associato possa svolgere compiti operativi per il soggetto o per la sede formativa sia in veste di docente sia in altra veste operativa.
Domanda - la dir.reg. definisce "albo dei docenti" l'elenco dei docenti che verranno inseriti nel formulario ritenendoli disponibili per le future potenzili attività.
continua a non capirsi però che tipo di legame contrattuale devono avere questi docenti con l'ente al momento della presentazione dell'istanza.
e' corretta l'interpretazione secondo la quale l'ente al momento della presentazione della domanda di accreditamento si obbliga a usare i docenti indicati nella domanda in eventuali future attività e stipulerà un contratto con essi nel momento in cui effettivamente verranno chiamati a svolgere le docenze con un contratto co.co.co o di prestazione occasionale?
e lo stesso criterio può essere usato per altre figure quali, tutor, progettisti, valutatori e tutte quelle figure che hanno un ruolo attivo al momento della realizzazione di un corso?
Risposta - per quanto attiene la docenza è corretta l'interpretazione secondo la quale il contratto,nelle forme prescelte dal soggetto,parta ad avvio attività. al momento dell'accreditamento deve risultare quindi che il docente è diponibile ma che può anche non essere ancora in forza alla sede formativa . per quanto attiene invece le altre figure indicate non è possibile indicarne la disponibilità e definirla attiva solamente nel momento in cui verranno approvate attività formative.se ne viene indicata la dsponibilità deve essere vigente ,all'atto della domanda,un rapporto di lavoro.
Domanda - se un ente pubblico o privato intende realizzare un'attività di ricerca si deve accreditare? in particolare, sono stati pubblicati i bandi per le misure c.1 e c.3, per i quali è previsto che i soggetti proponenti debbano essere accreditati: ma se l'ente svolge attività di ricerca è costretto ad accreditarsi pena esclusione?
inoltre, sono elencati i documenti che devono essere prodotti per i soggetti accreditati e quelli per i soggetti non accreditati, i soggetti in fase di accreditamento che documenti devono presentare?
Risposta - come previsto nella direttiva che regola l'accreditamento, l'attività di ricerca esula da tale obbligo. il bando relativo alla misura c.3 richiama quindi l'obbligo di accreditamento per le fattispecie previste (formazione), laddove invece l'attività è di ricerca tale prescrizione non è applicabile.
Domanda - in assenza di attività formative in corso, e quindi non avendo a disposizione determinati formatori per altrettanti settori di formazione, che tipo di formatori vanno indicati? quelli che si hanno già a disposizione? quelli che si possono assumere nel momento in cui viene approvato il progetto? se dobbiamo presentare i curricula delle persone che si assumono una volta approvato il progetto, per svolgere la formazione, che senso ha verificare che almeno l'80% delle ore di formazione siano garantite dal personale docente indicato prima dell'accreditamento (punto e.4.6)? vuol dire che possiamo svolgere attività formative solamente legate alle professionalità già a disposizione, anche se tutte le agenzie formative prima aspettano che vengano approvati i corsi e poi ricercano sul mercato i docenti specifici per quei corsi? oppure dobbiamo indicare i docenti a disposizione della società e poi posso assumerne altri nel momento in cui viene approvato il progetto?
Risposta - la sede formativa deve dimostrare di disporre di un patrimonio di risorse di docenza sufficienti per garantire la possibiltà di realizzare gli interventi formativi nel settore prescelto.
unitamente alle attrezzature disponibili, l'albo docenti da cui si evinca un congruo e qualificato numero di formatori disponibili, è l'elemento che consente di valutare la opportunità affinchè un soggetto si accrediti in un determinato settore economico. al fine poi di non rendere tale dimostrazione unicamente un fatto formale viene prescritto che i docenti, laddove non siano disponibili al momento della realizzazione dell'intervento formativo, possono essere sostituiti nella misura massima del 20%.
non è possibile rimandare la verifica sul possesso, da parte della sede formativa, di risorse di docenza all'atto della valutazione delle proposte dei corsi perchè decadrebbe uno dei principi dell'accreditamento che è appunto quello di una verifica preventiva dei requisiti posseduti dalla sede formativa.
Domanda - in riferimento al quesito da noi posto in data 12 marzo 2003 - 12:49, sono state date due risposte che non sembrano seguire la stessa linea:
spedito da dir. regionale venerdì 14 marzo 2003 - 13:08
spedito da dir. regionale venerdì 14 marzo 2003 - 13:37
il problema quindi forse rimane: nella sezione e.4.6. bisogna inserire esclusivamente il personale docente che ha svolto attività negli a.f. 1998/1999 - 1999/2000 - 2000/2001, oppure si deve inserire anche il personale che ha iniziato l'attività solamente a partire dall'anno 2002 ?
Risposta - un direttore può essere anche responsabile della sede di orientamento. l'impegno a tempo parziale verrà però valorizzato diversamente rispetto ad un impegno a tempo pieno su una sola macrotipologia.

Rispetto l. 68/99
Domanda - per una società che ha solo 2 dipendenti, e quindi non deve assolvere ai requisiti della l. 68/99, come deve rispondere alla domanda? si oppure no?
nella direttiva c'è scritto che se si scrive no non si è ammessi all'accreditamento.
Risposta - se la norma viene assolta, anche in presenza di casi che non ne prevedono l'obbligatorietà dell'assolvimento, la risposta da digitare è si.
Domanda - vorrei sapere come devo rispondere alla domanda sul rispetto della legge 68/99, dal momento che
esiste presso la nostra struttura l'assenza di barrierre architettoniche, ma non abbiamo dei disabili che lavorano nella struttura, dove sono occupati solo 6 persone. grazie e attendo risposta urgente.
Risposta - sono domande distinte. una si riferisce agli obblighi di assolvimento della 68 relativamente al collocamento obbligatorio di disabili, l'altra invece all'assenza di barriere architettoniche nella sede formativa.
Domanda - risparmiamo le polemiche e segnaliamo l'errore: in risposta a quesito di anonimo del 25.2.03 h.10:21, direzione regionale fornisce 2 risposte: una del 28.2.03 h.12.55, quella corretta. un'altra del 27.2.03 h.18:20 che riguarda la qualità! probabilmente un anonimo di un argomento sulla qualità non ha ancora avuto risposta...
Risposta - verrà tenuto conto dei suggerimenti. ci sembra però opportuno evidenziare che seppure possono esistere problemi su come il forum funziona e su come è organizzato, non viene meno il principio della limpidezza e della trasparenza, ragioni per le quali il forum è stato creato
Domanda - nel caso di una scuola pubblica, in cui le assunzioni si effettuano per concorso, cosa si deve rispondere al punto a.2 del formulario?
Risposta - e' auspicabile che una scuola pubblica assolva ai requisiti della l. 68/99, in caso diverso dovrà dimostrare i motivi di esenzione.
Domanda - il soggetto per il quale stiamo chiedendo l'accreditamento attualmente non è soggetto alla legge 68/99.
poichè lo è stato in passato a tempo debito sono stati assunti 2 disabili tuttora dipendenti del soggetto.
al punto a.2 dovremmo quindi rispondere no ma così al punto a.2.2 non possiamo inserire il numero di disabili che lavorano presso il soggetto come possiamo fare?
Risposta - non essendo soggetta ad obbligo non è rilevante, neanche ai fini dell'attribuzione di punteggi, conoscere l'eventuale impiego di disabili.nella sezione a viene richiesto il possesso della certificazione qualità relativamente al soggetto, ovunque questo abbia la sede. diverso è però il caso di una singola unità operativa che in nessun caso può, per semplice estensione, essere considerata certificata se non specificatamente indicato nella certificazione ottenuta e nel manuale della qualità.
Domanda - il rispetto della legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili è utile ai soli fini della formazione rivolta ad utenze speciali, o è richiesta indipendentemente dalle finalità formative?
Risposta - trattandosi di una prescrizione di legge e tenuto conto che un disabile ha comnque il diritto di frequentare qualsiasi attività formativa posta in essere dalla regione, l'abbattimento delle barriere architettoniche è un requisito generale che riguarda tutte le sedi formative per qualsiasi tipologia e settore di accreditamento.

Sedi accreditate temporaneamente
Domanda - la nostra associazione sta operando dall'anno scorso in un progetto equal e pertanto non può rispondere ai punti e, ma parzialmente ai punti f (per l'esperienza in atto). se il totale di punteggi presumibilmente ottenuti (calcolati dalle tabelle) supera il minimo richiesto per l'accreditamento provvisorio, può fare richiesta di accreditamento provvisorio e non temporaneo, pur non avendo maturato esperienze negli anni richiesti dal formulario?
Risposta - evidentemente no, devono essere stati maturati per intero i requisiti come richiesti ed esplicitati.
Domanda - la mia associazione è riconosciuta nel 1988 come ente morale dalla regione lazio con una delibera ad hoc. pur non avendo avuto corsi finanziati dalla regione lazio non si può dire che non abbia interrelazioni sul territorio avendo protocolli d'intesa firmati con tutte le istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio regionale e avendo noi partecipato in partnership e come attuatori a numerosi programmi europei che si svolti nella regione, pur non essendo finanziati dalla regione lazio. al punto d.2. mi devo riferire solo alla formazione approvata dalla regione? non posso inserire i dati relativi alla formazione fatta ad esempio nell'ambito del programma socrates o leonardo?
se non avessi i requisiti relativi al punto d) ma fossi in possesso di f) quale delle due caselle devo barrare sulla domanda: provvisorio o temporaneo? qual'e in pratica la differenza?
Risposta - nel punto d.2 devono essere riportati unicamente i dati relative ad esperienze maturate negli anni precedenti con la regione lazio. se non si è in grado di dimostrare i requisiti di cui al punto d l'accreditamento è temporaneo
Domanda - differenza tra accreditamento provvisorio e temporaneo
abbiamo capito che non esiste un accreditamento definitivo: pertanto se non si possono dimostrare le interrelazioni con il territorio (mediante attività realizzate precedentemente e finanziate dalla regione lazio) l'accreditamento che si può richiedere è quello temporaneo?
se le interrelazioni con il territorio sono dimostrabili mediante attività finaziate (ma da altri enti, p. es. ministero del lavoro) l'accreditamento deve essere sempre di tipo temporaneo?
Risposta - se non si è in gerado di dimostrare i requisiti d e f l'accreditamento è emporaneo.
le interazioni maturate con il territorio sono indipendenti dalla naura e dalla fonte del finanziamento, anche perchè possono essere state maturate attraverso azioni non necessariamente coperte da finanziamento pubblico.
Domanda - una struttura scolastica che ha svolto una sola attività (ifts) può essere considerata un ente di recente costituzione?
grazie e confido in una celere risposta
Risposta - laddove il soggetto ritiene di non poter compiutamente assolvere ai requisiti d.2 ed f può essere considerato di recente costitutuzione anche laddove ha partecipato sporadicamente ad attività a finanziamento regionale.
Domanda - il requisito d è articolato in d1 e in d2, mentre il primo riguarda il soggetto il secondo riguarda la sede. per poter ottenere l'accreditamento di 36 mesi è necessario possedere tutti i requisiti sia quelli previsti nella sezione d1 che quelli previsti nella sezione d.2
Risposta - se rispondo ai requisiti a,b,c,d1,f di soggetto "vecchio ente " + requisito e di "nuova sede formativa/operativa" mi concedete l'accreditamento a 36 mesi ?
pongo questa domanda in quanto ( risposta spedito da dir. reg. mercoledì 26 marzo 2003 - 11:50 al quesito spedito da teresa abbo martedì 25 marzo alle ore 10:22) dite che i reqisiti d e f sono relativi alla sede formativa poi indicate a,b,c,d1 come requisiti