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Domande/risposte registrate nel forum in occasione della scadenza del 30 aprile 2003 aggregate per macrovoce
Università
| Domanda - con riferimento ai dati relativi alla voce "bilancio generale", nell'ipotesi che il soggetto richiedente sia un ente pubblico (università, con bilancio finanziario,quali costi e ricavi devono essere riportati alla voce b1 e quali alla voce b2,con riguardo ai costi per formazione e ricerca? |
| Risposta - le specifiche voci di attività di formazione di ricerca non istituzionali ma derivate da progetti e finanziamenti diversi. |
| Domanda - alla voce programmi ic, cosa si intende con il termine "identificativo" riferito alla voce "socrates", il numero di contratto istituzionale ? |
| Risposta - il codice oppure l'identificativo del contratto stipulato. |
| Domanda - in relazione all'art.4 (destinatari) della direttiva sull'accreditamento, chiedevo se una accademia di moda (con corsi vari che rilasciano diplomi riconosciuti internazionalmente)che ospite tradizionalmente degli allievi tirocinanti possa essere esentata dal presentare domanda di accreditamento (vedi art. 7 - punto c del sopracitato documento). pregasi di rispondere presto così possiamo evitare le procedure per la domanda. |
| Risposta - se non intende ottenere finanziamenti di attività formative o di orientamento è esentato dall'accreditamento |
Domanda - ci risulta che la crul (conferenza rettori universita' del lazio) e l'assessore alla formazione hanno raggiunto un accordo per cui le universita' che fanno parte del progetto "campus one" non hanno bisogno dell'accreditamento per le misure c1 e c3 dei por (piano operativo regionale). si chiede, pertanto, come fare per avere la user e la password, che vanno indicate nella prima pagina del formulario por. |
Risposta - risposta della direzione regionale al quesito spedito da prof. petruccelli lunedì 31 marzo 2003 - 13:45 r: no, le università si devono accreditare normalmente. |
| Domanda - quali novità per quanto riguarda l'accreditamento delle facoltà universitarie? so che "la sapienza" è il soggetto che deve accreditarsi per le attività di formazione e orientamento, e dunque ottenere l'account e compilare il formulario, ma cosa resta da fare alle singole facoltà in quanto sedi operative? il tempo passa e la scadenza per completare il procedimnto di accreditamento, a quanto so, rimane il 30 aprile. |
| Risposta - fino ad ora tutte i quesiti posti dalle università sono stati regolarmente assolti. cosa devono fare le singole facoltà non è la regione che deve stabilirlo ma le facoltà stesse attraverso un confronto con l'università, avviando la normale procedura di accreditamento delle sedi operative. |
| Domanda - non si capisce perchè le università potrebbero essere esentate dall'accreditarsi, e le scuole pubbliche e private? sembra essere una discriminazione non pensate? |
| Risposta - non esiste nulla che sulla direttiva stabilisca una esenzione dall'accreditamento delle università |
| Domanda - una università che destina alcune strutture e attrezzature alle proprie attività cofinanziate può mettere a disposizione (con regolare contratto) ad altri enti le sue aule didattiche e i laboratori? possono essere utilizzati gli stessi? |
| Risposta - la direttiva prevede che i locali possano essere utilizzati, dal soggetto, anche per attività diverse da quelle per le quali viene richiesto l'accreditamento, purchè nell'ambito dell'istruzione, della formazione, dell'orientamento o della ricerca. non è possibile che le medesime aule, o locali, vengano accreditati da più soggetti contemporaneamente, verrebbe in questo caso a mancare uno dei presupposti dell'accreditamento circa la certezza della disponibilità della sede per le ore di accreditamento riconosciute. |
Domanda - la direzione regionale espone che nelle sedi accreditate "l'elemento essenziale è che nei medesimi locali vengano realizzate unicamente attività di istruzione, formazione, orientamento o ricerca"; questo significa che è possibile continuare ad utilizzare i locali accreditati anche per altre attività di formazione, e non solo per quelle oggetto di eventuale finanziamento regionale? in sostanza si chiede se locali, strutture e strumenti (laboratori, pc, mobili, uffici direttivi, utenze varie) oggetto di accreditamento debbano essere utilizzate esclusivamente per le attività eventualmente finanziate dalla regione lazio o se possono essere utilizzate anche per altre attività della stessa tipologia, anche private. |
| Risposta - si ribadisce il fatto che nelle sedi accreditate possono essere realizzate attività formative, di orientamento o di ricerca anche non finanziate a valere su fondi pubblici e quindi di natura privata. stessa cosa vale per gli arredi e per le attrezzature. |
Domanda - le università private devono accreditarsi? e per quali macrotipologie? e per quali settori? forse un chiarimento dell'art.4, comma 7, lett. d) può essere utile a tutti noi operatori del settore universitario ed in particolare di quello privato. |
| Risposta - le università, sia pubbliche che private, devono accreditare le proprie sedi. la macrotipologia e il settore sono a discrezione dell'università stessa, non esistono infatti vincoli particolari se non, per la tipologia obbligo formativo, quello dell'applicazione del ccnl della formazione professionale al personale. |
| Domanda - e' possibile accreditare come sede formativa parte di una struttura scolastica pubblica? ed è possibile che la scuola utilizzi questi spazi accreditati quando non ci sono corsi finanziati? |
| Risposta - si è possibile accreditare come sede formativa parte di una struttura scolastica pubblica, come infatti prescrive l'art. 13 della direttiva, l'elemento essenziale è che nei medesimi locali vengano realizzate unicamente attività di istruzione, formazione, orientamento o ricerca. |
Griglia di autovalutazione
Domanda - nello scorrere il sito "accreditamento" abbiamo trovato una griglia di valutazione titolata "requisiti previsti per l'accreditamento di sedi di attivita' formative" e un'altra relativa alle sedi di orientamento. e' la griglia in vigore? e relativamente ai punti c.1 e c.1.1 non fa menzione dell'assetto organizzativo minimo bensì elenca tutte le figure prevedibili. in altre occasioni la dir. reg. ha risposto, su questo forum, che tale "assetto minimo organizzativo" sarebbe stato pubblicato assieme alla suddetta griglia. si deve ritenere che quella attualmente on-line non sia valida? |
| Risposta - il documento indicato è la esplicitazione dei criteri di accreditamento con la relativa valorizzazione puntuale. per quanto riguarda l'assetto organizzativo, lo stesso non viene definito in maniera prescrittiva per quanto riguarda il soggetto (salvo raggiungere il punteggio minimo previsto), mentre viene stabilito per quanto riguarda la sede formativa. |
Domanda - a seguito della vs. risposta del 17.02.03 in merito all'assetto organizzativo ritenuto minimo e del 13.02.03 in merito alle tipologie contrattuali, in entrambi i casi rimandate alla griglia di autovalutazione. in considerazione delle risposte sopraccitate e della vs. risposta del 10.02.03 riguardante la citata griglia, vorrei sapere quando verrà pubblicata e resa nota la griglia autovalutazione. grazie |
| Risposta - e' possibile adottare la soluzione indicata, per la valorizzazione si rimanda alla pubblicazione della griglia di valutazione |
Quesiti posti in sede di rilascio userid e password del 4.02.2003
Domanda - al momento del rilascio della userid e della password il nostro ente di formazione era una onlus ora, in seguito a variazione dello statuto, è divenuta una semplice associazione. non potendo cambiare l'intestazone nel formulario, come ci si deve comportare? |
| Risposta - e' necessario dare comunicazione scritta a questa direzione regionale dell'avvenuta variazione. |
| Domanda - ho ritirato personalmente userid e passowrd per la procedura di accreditamento. devo inviare lettera di ricevuta che è sul bollettino? |
| Risposta - una volta acquisito l'account presso gli uffici regionali non è necessario produrre alcuna conferma. |
| Domanda - nel caso del cambio della sede legale successivamente alla richiesta di userid e password come posso modificare i dati nel form, (essendo in una sezione che non posso modificare) e nella domanda di invio alla regione lazio? |
| Risposta - dovrà comunicare per scritto, unitamente all'invio della domanda, il cambio di sede legale. |
| Domanda - e' sufficiente aver avviato la procedura di accreditamento (ottenimento password) per presentare progetti a valere sulla legge 236 e mis. c1 - c3 ob. 3 oppure occorre aver presentato formale domanda/formulario di accreditamento? |
| Risposta - e' necessario aver esaurito le fasi di accreditamento che prevedono la compilazione e l'invio del formulario per via elettronica oltre che della autocertificazione. |
| Domanda - se si ottiene l'accreditamento per una sede e poi si deve cambiare sede, poichè ci si è trasferiti, cosa si deve fare |
| Risposta - come previsto dalla direttiva le modifiche ai requisiti che hanno dato atto all'accreditamento potranno essere direttamente implementate sul modulo informatico che ha dato luogo all'accreditamento da confermare con comunicazione scritta. |
| Domanda - in riferimento alla richiesta di account, ritengo non necessaria l'indicazione dei dati sensibili privati del dirigente scolastico rappresentante legale della istituzione scolastica, in quanto già in possesso del miur e non utili all'accreditamento che viene rilasciato all'istituto. |
| Risposta - trattandosi di un'autocertificazione resa ai sensi di legge il legale rappresentante è dovuto al rilascio dei dati richiesti. sul fatto che i dati siano già depositati presso il miur, trattandosi questo di altro organismo pubblico, non esime il legale rappresentante dal rilasciarli anche la regione lazio. sull'utilità o meno, e quindi sulla legittimità,preghiamo di prendere atto di quanto previsto. |
| Domanda - alcune informazioni inserite nel formulario danno risultati non congrui. |
Risposta - il modulo denominato 'formulario' che si trova nell'area 'documenti' del sito alla voce 'accreditemento sedi operative per la formazione' (oppure 'sedi operative per l'orientamento') è un documento esclusivamente di riferimento. le informazioni relative alla richiesta di accreditamento vanno inserite tramite apposita procedura software che deve essere scaricata dall'area riservata del sito (bottone 'login') previo inserimento della userid e password rilasciata dalla direzione regionale. |
| Domanda - il software può essere scaricato ed installato più di una volta? |
| Risposta - la procedura che viene installata in locale permette la compilazione di pù sedi e domande riferite all'unico soggetto a cui è stata rilasciata userid e password. non è quindi possibile installarla in modo da essere utilizzata su più postazioni. |
Domanda - chiedo gentilmente alla regione di sciogliere definitivamente il problema se e possibile accreditare le ati/ats le risposte sono molteplici e spesso discordanti e ricordo che il bando c3 dichiara "i progetti potranno altresi essere presentati da ati" inoltre chiedo se devono essere accreditati tutti i partecipanti all'ati o se basta il capo fila o una delle altre partecipanti. |
| Risposta - |
Chiarimenti direttiva art. 13
| Domanda - negli ultimi 3 anni una delle nostre sedi ha stipulato protocolli di intesa - a titolo gratuito per il nostro ente - con le scuole del territorio per attività di formazione continua (150 ore, alfabetizzazione immigrati, ecc.): tali attività vanno comunque dichiarate? e sono compatibili con i vincoli della direttiva di cui all'articolo 13? |
| Risposta - essendo l'attività di stage una tipologia d'intervento ascrivibile a pieno titolo nelle attività di formazione e ricerca, la stessa è del tutto compatibile con le attività previste dall'accreditamento. le attività di stage possono essere dichiarate nella sezione f del formulario |
Domanda - 1) nel caso in cui il soggetto che richiede l'accreditamento decida di avviare contemporaneamente anche la richiesta di certificazione di qualità il campo "data di emmissione del manuale" non può essere compilato, si tratta di un campo obbligatorio? 2) sez. e1.3 - cosa si intende per assenza di clausule risolutarie nei contratti in cui si attesta la disponibilità dei locali? 3)le ipotesi proposte nel formulario (sedi formative) sez. e1.4 sono tutte valide? 4) gli istituti scolastici possono accreditarsi per l'area "obbligo formativo". 5) sez. a3.1, cosa si intende per "collegamento informativo che collega in rete le sedi del soggetto che richiede l'accreditameto"? può essere sufficiente la posta elettronica? |
Risposta - il campo e.1.3 è obbligatorio laddove si intenda acquisire il punteggio che verrà previsto dalla griglia di valutazione. per clausola risolutoria si intende qualunque elemento che impropriamente metta in discussione la certezza del possesso dei locali per il periodo indicato. nessun soggetto ha vincoli prederminati, per la sua natura giuridica o organizzativa, per potersi accreditare per la tipologia obbligo formativo, rispettando ovviamente i requisiti previsti. |
| Domanda - nel burl supplemento ordinario n. 6 del bollettino n.3 del 30.1.03 (approvazione direttive per accreditamento sedi formative ed orientamento), alla pag 7 è pubblicato il testo della determinazione del direttore n.1 del 10.1 03. nella suddetta determinazione si fa esplicito riferimento alla dgr 1510 del 21.11.02 (oggetto del burl in questione)e alla dgr 1687 del 20.12.02 che ha per oggetto "integrazioni e modifiche alla dgr 1510 del 21.11.02" ed inoltre "integra l'art. 9 comma 4"che riguarda l'attribuzione dei punteggi. considerando che la determinazione n. 1 del 30.1.03 è posteriore alla dgr 1687 e che il burl in questione è stato pubblicato il 30.1.03, perchè non è stato pubblicato anche il testo della dgr 1687? e perchè si dice testualmente che sarà pubblicato "entro i 90 gg. " e "prima dell'inizio dell'istruttoria"? quando tutti gli interessati avranno gia presentato la documentazione relativa agli accreditamenti? se la dgr 1687 "integra e modifica" la dgr 1510, perchè non è stata pubblicata contestualmente? |
Risposta - la griglia di valutazione è in corso di definizione e verrà pubblicata entro i tempi determinati. il contenuto della dgr n. 1687 è riportato nella determinazione n. 1 del 10.1.2003 pubblicata sul supplente ordinario n. 6 al burl del 30.1.2003 |
| Domanda - aule, laboratori e uffici accreditati possono essere utilizzati solamente per le attività cofinanziate dalla regione lazio? |
| Risposta - il comunque finanziate si riferisce anche ad attività promosse dal soggetto come attività privata. infatti il ragionamento sviluppato, secondo il quale la regione finanzia sede ed attrezzature non corrisponde in nulla allo spirito dell'accreditamento. la regione chiede infatti al soggetto, per poter accedere a finanziamenti pubblici, di disporre delle risorse materiali ed umane necessarie prima, e non dopo, l'acquisizione di eventuali attività finanziate. |
| Domanda - e' vero che la regione accredita le sedi idonee per lo svolgimento di attività finanziate con denaro pubblico, ma se i progetti non vengono approvati, perchè non dovrei utilizzare locali e attrezzature per attività ( sempre formativa)non finanziata? credo che art. 13 escluda solamente la possibilità di utilizzare le sedi accreditate per la produzione di beni e serrvizi. che senso avrebbe altrimenti chiedere nel formulario al punto e.1.6.2 e e.1.6.3 se la sede viene utilizzata per altre attività? |
| Risposta - l'accreditamento della sede non incide sulle possibilità della sede di esercitare altre attività comunque legate alla formazione, all'orientamento e alla ricerca anche laddove queste siano finanziate privatamente. |
| Domanda - in riferimento all'art.13 della direttiva, è possibile l'utilizzazione di sedi formative accreditate per fare corsi e/o interventi formativi privati non finanziati da fondi pubblici. |
| Risposta - quanto prescrive l'art. 13 della direttiva è relativo alle finalità a cui è destinata la sede formativa. si fa quindi riferimento a tipologie di attività che siano comunque coerenti alla richiesta di accreditamento (formazione, istruzione, ricerca, orientamento). tale prescrizione è però anche collegata alla destinazione di tipo tecnico data alla sede e certificata in tal senso dalle autorità di riferimento. per quanto attiene invece alla natura delle attività le stesse possono essere sia finanziata pubblicamente che di natura totalmente privata. il "comunque finanziata" deve, infatti, essere inteso come autofinanziamento. |
Settori da accreditare
Domanda - nella formazione continua la stragrande maggioranza degli interventi formativi riguardano materie trasversali: organizzazione, comunicazione, tecniche di management, sicurezza, qualità, lingue straniere, etc.. proprio per il fatto di essere materie trasversali ai corsi di formazione partecipano aziende che appartengono a più settori. per cui abbiamo un'utenza intersettoriale a cui viene erogata una formazione trasversale. questo accade ad es. con gli interventi territoriali previsti dalla l. 236/93 dove partecipano alle attività formative aziende di uno stesso territorio ma appartenenti spesso a settori diversi. lo stesso regolamento ce n° 68/2001 privilegia la "formazione generale" vale a dire quella trasferibile ad altre imprese o settori di occupazione, rispetto alla "formazione specifica" vale a dire quella non trasferibile ad altre imprese o settori di occupazione. domanda: tutti gli interventi che presentano connotazioni di intersettorialità li vado a collocare nel settore varie della classificazione isfol-orfeo? cioè mi accredito per il settore varie potendo poi realizzare interventi formativi intersettoriali? grazie per le risposte precedenti e per quella che fornirete alla presente domanda. |
| Risposta - l'interpretazione data è corretta. |
| Domanda - punto e 1.2.1 nell'indicazione dei settori economici(primi due digit) di cui si chiede l'accreditamento, deve intendersi che ogni settore è comprensivo di tutti i suoi sub-settori? esempio: qualora si scegliessero due settori come turismo e lavori d'ufficio, la sede potrà essere accreditata per tutti i sub-settori e precisamente 3 per il turismo e 7 per i lavori d'ufficio |
| Risposta - l'accreditamento viene rilasciato con riferimento ai primi due digit, ciò significa che vengono riconosciuti tutti i sub |
| Domanda - qualche giorno fà ho letto una vostra risposta che confermava che bisogna procedere all'accreditamento della sede anche per attività non formative e non di orientamento. se viene presentato un progetto nell'ambito dell'avviso pubblico c.1, in particolare un'azione di assistenza a sistemi e strutture: rafforzamento del sistema informativo e di banche dati di connessione tra sistema formativo, scolastico, universitario e della produzione, con quale codice isfol orfeo debbo richiedere l'accreditamento? |
| Risposta - un soggetto non può richiedere l'accreditamento per attività di ricerca. laddove un bando prevede che anche l'attività di ricerca è sottoposta ad accreditamento è perché la stessa è fortemente connessa ad attività formativa in quanto parte di processi più ampi ed articolati , quindi, non elemento a se stante per il quale è possibile richiedere un finanziamento |
Domanda - la nostra organizzazione dispone di una sede legale in roma, dove vengono realizzate le attività di progettazione e coordinamento gestionale delle attività. dispone inoltre di più sedi didattiche (sono da intendersi come sedi operative?) dislocate nelle cinque provincie del lazio. per ottenere l'accreditamento è necessario compilare 5 domande diverse o si deve intendere il punto a.3 come indicativo delle sedi didattiche (anche se in provincie differenti?)? se sì al punto c.1.1 occorre indicare più direttori di sedi (ad esempio uno per provincia)? |
Risposta - l'accreditamento viene riconosciuto, tenuto conto delle caratteristiche del soggetto che la gestisce, alla sede formativa. ciascuna sede deve quindi seguire un autonomo iter di accreditamento. possono essere per ogni sede sia uno specifico direttore oppure un direttore che ricopre lo stesso ruolo in altra sede, verrà evidentemente valorizzato diversamente in fase di valutazione questo elemento. |
| Domanda - vorremmo sapere se la sede operativa coincide con la sede formativa (ovvero le aule in cui viene erogata l'attività formativa). se no, che cosa si intende? forse gli uffici in cui la società svolge la sua ordinaria attività professionale relativa all'oganizzazione back-office della formazione? qualora ci fosse una differenza sostanziale tra le due tipologie di sede, la certificazione di qualità a quale delle due si riferisce? |
Risposta - risposta della direzione regionale al quesito spedito da anonimo lunedì 24 febbraio 2003, ore 11,43: e' in corso di revisione e di aggiornamento il formulario elettronico di accreditamento dove l'inesattezza rilevata verrà corretta. |
Domanda - nella classificazione dei settori isfol-orfeo non sono identificabili settori "trasversali" come la qualità, lingue estere, la comunicazione, la sicurezza, ecc. in che modo posso identificare questi settori ed accreditarli? è possibile raggrupparli nella voce "varie"(cod. 9099)? se i docenti da inserire nella lista dei collaboratori utilizzati vanno collegati ai settori accreditati, come posso inserire docenti che fanno riferimento a settori non identificabili ? (es. il docente che insegna sicurezza, modulo obbligatorio, come lo inserisco?) |
| Risposta - |
Criteri di valutazione delle risorse umane
| Domanda - le competenze delle risorse umane (docenti e non docenti) verranno valutate in sede di audit. è necessario quindi che le singole persone forniscano un curriculum debitamente firmato o è necessaria altra forma di attestazione delle competenze ? |
| Risposta - e' sufficiente il curriculum firmato dall'interessato |
| Domanda - la valutazione delle competenze professionali, requisito essenziale per l'accreditamento, direttiva art.6 comma 1) lett. c), definite nell'organigramma a livello direttivo e responsabile, viene effettuata unicamente sulla base di quanto dichiarato ed autocertificato nel curriculum, o in seguito all'audit, l'esperienza maturata e la caparacità operativa verrà verifica di fatto? |
| Risposta - le competenze professionali di cui sia stata dichiarata la disponibilità verranno valutate in sede di audit in maniera documentale attraverso l'esame dei curricula. |
Calcolo ore formative annue
| Domanda - se un soggetto richiede l'accreditamento per una sede in cui le aule sono disponibili solo a tempo parziale, quindi non per 8 ore ma per es. per 4-5 ore al giorno, il calcolo delle ore formative annue come deve essere fatto? |
| Risposta - la specifica dei requisiti rende esplicito al punto e.1.3 che "la sede deve essere ad esclusivo uso del soggetto che ne richiede l'accreditamento e la medesima sede può essere accreditata da un solo soggetto", non è quindi prevista una fattispecie di uso a tempo parziale della sede. |
Domanda - nel calcolo ore formative della sede, con riferimento alle singole aule, bisogna considerare le ore che di fatto vedono la presenza fisica degli allievi in aula o le ore del percorso formativo totale, visto che molti interventi formativi prevedono periodo di stage in azienda, durante i quali le aule restano inutilizzate. es.: un corso di 500 ore che prevede 300 ore di aula e 200 ore di stage in azienda, nel conteggio delle ore annue che ogni sede è in grado di garantire e produrre vanno considerate le 300 o le 500? |
| Risposta - il calcolo delle ore formative per le quali la sede viene accreditata non è un requisito ne una scelta autonoma della sede formativa. il riconoscimento delle ore di accreditamento è infatti un calcolo automatico il ci risultato contempla le ore formative che potranno essere realizzate, e finanziate, in quella sede. naturalmente per ore formative vengono intese tutte le ore finanziate, quindi, anche quelle realizzate in stage. |
| Domanda - nel calcolo del numero di ore formative annue, che la sede accreditata è in grado di garantire e di produrre, sono da considerare anche le ore erogate inerenti le attività formative-obbligo formativo, svolte in regime di convenzione con le provincie, già previste per l'a.f. attuale e prossimo? |
| Risposta - le ore formative di accreditamento non sono un dato a scelta del soggetto e della sede. sono invece un calcolo matematico prodotto automaticamente in relazione al numero di aule e laboratori di cui la sede dispone. |
| Domanda - vorrei precisare anche che il calcolo delle ore formative annue dipende dal numero di aule o laboratori che si possiedono; se ad esempio si possiedono 2 aule le ore annue diventano 20800 (10400 x 2),un' pò troppe. le 8 ore giornaliere x 5 gg settimanali rappresentano il numero di ore formative settimanali, perchè moltiplicarle per il numero di gg annui. |
| Risposta - gli indicatori adottati ( n. aule/laboratori x 8 ore giornaliere x 260ggannui) sono convenzionali, necessari cioè a determinare il monte ore accreditabile per ciascuna sede. se un soggetto, una volta avute approvate attività formative, intende realizzare gli interventi con modalità organizzative e di orario differente ne ha piena facoltà. sono infatti due elementi distinti quello riferito agli indicatori e quello necessario, e a libera scelta dell'attuatore, sulle modalità di realizzazione dei corsi. |
Domanda - su quanto esposto nel precedente messaggio vorrei precisare che l'art.9 comma 7 cita: ciascuna sede è accreditata per il numero di ore annue che è in grado di garantire e di produrre e i criteri sono i seguenti = 8ore giornalierex5gg settimanalix260ggannui risultato 10400 ore di formazione, ma la struttura di formazione dovrebbe lavorare per tutto l'anno escudendo solamente i sabati e le domeniche? e le festività infrasettimanali?, le festività natalizie?,le ferie estive? gentilmente vorrei capire come ci dobbiamo regolare visto che stiamo preparando l'accreditamento |
| Risposta - gli indicatori adottati ( n. aule/laboratori x 8 ore giornaliere x 260ggannui) sono convenzionali, necessari cioè a determinare il monte ore accreditabile per ciascuna sede. se un soggetto, una volta avute approvate attività formative, intende realizzare gli interventi con modalità organizzative e di orario differente ne ha piena facoltà. sono infatti due elementi distinti quello riferito agli indicatori e quello necessario, e a libera scelta dell'attuatore, sulle modalità di realizzazione dei corsi. |
Domanda - un dubbio. come dare evidenza al numero di ore formative annue per ciascuna sede? nel contratto? nel data base? |
| Risposta - le ore formative annue di accreditamento vengono direttamente calcolate rispetto a quanto evidenziato nella domanda. |
Domanda - egregi signori in una
riunione organizzata da una di queste società che
spuntate come funghi che si definiscono "esperte" di
accreditamento...... ho potuto
sentire che la regione lazio, con l'accreditamento
"finanzierà" un determinato numero di ore stabilito dal
calcolo in questione. nulla di più sbagliato l'accreditamento consente solamente la partecipazione ai bandi per i finanziamenti pubblici (da ques'anno tutti i corsi verranno messi a bando compreso l'obbligo formativo), il parametro, a mio giudizio, servirà come tetto massimo per i progetti che si possono presentare o realizzare, quindi solo un parametro di riferimento (prima i bandi bisogna vincerli). |
| Risposta - il processo di
accreditamento consente di identificare e definire le
sedi formative che nella regione lazio sono autorizzate
allo svolgimento di interventi formativi o di
orientamento finanziati con risorse pubbliche.l'essere
accreditato non significa in alcun modo aver acquisito
il diritto a finanziamenti pubblici. questi ultimi,
comunque, verranno assegnati solamente per mezzo di
procedure di evidenza pubblica alle quali potranno
partecipare solamente le sedi accreditate in ragione
della macrotipologia e tipologia di accreditamento
ottenuto. |
Domanda - nella direttiva art.
9 comma 7 viene indicato il criterio per il calcolo
delle ore formative annue; ritengo che l'unità di misura
utilizzata per tale calcolo non è congrua. si dovrebbe
esprimere il calcolo o tutto in giorni (n. aule x 8 ore
gg x 260 gg) o tutto in settimane ( n. aule x ore 8 gg x
n. settimane annue). come viene
espresso nella direttiva il calcolo suddetto porta a
risultati "gonfiati". come ci si
deve regolare? |
| Risposta - il criterio di
calcolo è il seguente: il numero di aule e laboratori
(ad esempio n.1 laboratorio e n.2 aule), moltiplicato 8
ore giornaliere x 260 giorni annui (per un massimo di 5
giorni a settimana). esemplificando: n.3(1lab.+ 2 aule)x
8(ore/giorno)x 260= 6.240 ore di accreditamento della
sede formativa. |
Domanda - se il criterio di
calcolo corrisponde al seguente: numero di aule e
laboratori (ad esempio n.1 laboratorio e n.2 aule),
moltiplicato 8 ore giornaliere x 260 giorni annui (per
un massimo di 5 giorni a settimana). esemplificando:
n.3(1lab.+ 2 aule)x 8(ore/giorno)x 260= 6.240 ore di
accreditamento della sede formativa ... non sembra
rilevante la dimensione dei laboratori e aule. avere un aula di 40 mq (cioè 20
allievi) e una di 24 mq (cioè 12 allievi) sembrerebbe
essere la stessa cosa (in termini di ore formative). come avere un laboratorio con 10 pc
(cioè 20 allievi) e uno con 6 pc (cioè 12 allievi)
(sempre in termini di ore formative). ma formare 20 allievi invece che 12
non è la stessa cosa soprattutto se visto in termini
economici (cioè di budget). per
il conteggio delle ore formative accreditate, pertanto,
non rileva il numero degli allievi che la struttura è in
grado di formare? |
| Risposta - l'accreditamento
riconosce alla sede il numero di ore formative che è in
grado di erogare per i settori identificati dal
soggetto. il numero di allievi è un elemento diverso e
oggettivamente riscontrabile dall'autorizzazione
rilasciata dagli organismi competenti; non è pertanto un
elemento discrezionale rispetto al quale dover adottare
dei criteri ma è predefinito dal soggetto stesso in
quanto possessore della sede. per quanto riguarda lo
standard di allievi ammessi a formazione e l'eventuale
budget gli stessi sono materia di avviso pubblico e non
di accreditamento. |
Domanda - calcolo ore formative
annue l'articolo 10 della
direttiva comma a) indica quale dotazione minima per le
sedi formative la disponibilità di una sede informatica
e "ove necessario un laboratorio secondo la
classificazione isfol-orfeo";articolo 9 par. 7, si
indica il criterio di calcolo per cui, un soggetto
attuatore le cui tipologie non prevedano l'utilizzo di
laboratori e dotato della necessaria dotazione minima (1
aula informatica e 1 aula didattica), in caso di esito
positivo della domanda, potrà essere accreditato per un
numero di ore pari a 4160 (2*8*260). sempre nello stesso paragrafo si
parla anche di "correlazione alle risorse umane
disponibili". vorrei quindi
avere maggiori delucidazioni circa i parametri di
riferimento per tale correlazione? come si calcolano i
punteggi? |
| Risposta - la correlazione tra
il settore di accreditamento e le risorse umane è
implicita nella necessità di dimostrare oltre ad una
congrua logistica anche la disponibilità di competenze
professionali di docenze adeguate. le une sono,
ovviamente, importanti quante le altre, ed ambedue
concorrono alla dimostrazione del possesso dei requisiti
di accreditamento. per la valorizzazione si rimanda alla
pubblicazione della griglia di valutazione. |
| Domanda - i progetti che
riguardano interventi di natura non formativa, ma
finanziati dalla regione lazio, come entrano nel calcolo
delle ore formative annue? questi progetti non sono
vincolati ai parametri fissati
dall'accreditamento? |
| Risposta - saranno gli avvisi
pubblici, laddove richiamano la necessità di realizzare
le attività in sedi accreditate, a definire e a
determinare il tipo di attività incidente sulle ore
riconosciute in fase di accreditamento. |
| Domanda - se la sede formativa
viene accreditata per un tot di ore, ma i progetti
presentati e approvati superano il totale di ore
accreditate come bisogna comportarsi? |
| Risposta -
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Orientamento
| Domanda - differenza tra sedi
di orientamento e formazione, funzioni, competenze e
obblighi. |
| Risposta - le differenze tra le
due macrotipologie sono precisamente indicate sia nella
direttiva regionale che nel dm
166/2000. |
Sedi multiple
Domanda - nel ringraziare la
dir. reg per la risposta inviata martedì 01 aprile 2003
- 16:41, mi permetto di obiettare sul fatto che può
essere limitativo il fatto che un ente di formazione,
pur avendo a disposizione in un'unica unità immobiliare
le due aule minime previste, non possa avvalersi di
ulteriori aule a norma e/o laboratori dislocati nella
città? il ministero del lavoro,
al'art.1 comma 3, parla di requisiti minimi che
costituiscono la base comune dei sistemi regionali di
accreditamento. non pone limiti
rispetto ad ulteriori aule, anzi dovrebbe essere
premiante sotto il profilo della capacità organizzativa
dell'ente. nell'allegato a del
decreto in materia di accreditamento delle sedi
formative del min. del lavoro,al paragrafo 3 - spettro
di attività e modello roganizzativo della sede-
evidenzia il fatto che la tipologia di sede operativa è
un modello flessibile e adeguato alle più diverse scelte
organizzative. ribadisce, inoltre, che la sede operativa
vista come soggetto organizzativo responsabile dei
processi ed erogatore del servizio all'utente, non è da
confondersi con l'aula fisica. sarà la sede operativa a
doversi accertare che i locali, a qualunque titolo
acquiisti, siano a norma. questo
sta ad intendere che, una volta soddisfatti i requisiti
minimi, l'ente può attivare diverse modalità per
garantire l'erogazione di percorsi formativi di
qualità. |
| Risposta - il ministero dispone
appunto con il dm 166/2001 quelli che sono i requisiti
minimi. ciascuna regione ha poi piena potestà di
applicare tali requisiti, non scendendo sotto la soglia
prevista, secondo quelli che sono propri indirizzi. la
regione lazio ha ritenuto di applicare alla sede
formativa una disciplina che ne garantisse la stabilità
e la visibilità, prevedendo che avesse caratteristiche
di unitarietà e di stabilità temporale. |
| Domanda - nel caso le sedi da
acreditare fossero due, quali sono gli adempimenti e
come ci si comporta nel formulario off-line da inviare?
c'è una sezione che si ripete per aggiungere i dati di
una seconda sede? che cosa bisogna indicare al punto in
cui chiede il numero della sede? |
Risposta - il formulario, nella
finestra che riguarda le sedi, dà modo di richiedere
l'accreditamento di più sedi formative da parte del
medesimo soggetto. nella sezione
che riguarda il soggetto ove viene richiesto il numero
delle sedi di cui dispone il soggetto deve essere
indicato il totale delle sedi a disposizione del
soggetto. |
Domanda - nel caso in cui il
soggetto che richiede l'accreditamento oltre ad avere a
disposizione in una stessa unità immobiliare n.2 aule a
norma avesse la possibilità di
disporre di una ulteriore aula dislocata in un immobile
differente, quest'ultima: può o
deve essere menzionata nella sezione e.1.3? come andrebbe compilata la sezione
e.1.4? |
| Risposta - la sede deve
comunque presentare, pur in presenza delle diverse
specificità previste dal formulario , una unitarietà
immobiliare. un'aula quindi strutturalmente separata
dalla sede che si intende accreditare non rientra nella
casisitica prevista. |
Domanda - punto a.3.1. -
a.3.1.1 - il soggetto che ha più
sedi formative collegate fra loro è avvantaggiato nei
confronti del soggetto situato in una unica sede anche
se ha i computers (dell'amministrazione) in rete magari
con collegamenti ad internet veloci (isdn o adsl). a mio giudizio il secondo soggetto
dovrebbe essere considerato come chi ha più sedi
collegate in quanto fornito degli stessi strumenti anche
se situati in un unico ambito (per esempio una struttura di 1000
mq. che può equivalere a 3 da 330 mq.) se non ricordo
male il valore di tale punto è di 0,4 che non è
poco. |
| Risposta - per quanto attiene
al punteggio attribuito al collegamento in rete delle
sedi si rimanda alla pubblicazione della griglia di
valutazione in corso di definizione. nella stessa
griglia verrà identificata la caratteristica del
collegamento in sede e la sua corretta
interpretazione. |
Domanda - in questo momento,
sono state ultimate le procedure relative alla sede che
verrà utilizzata per la realizzazione di un progetto in
fase di presentazione a valere sulla misura c.3. mi chiedo, ho la possibilità di
inviare subito (entro la data di scadenza del bando) la
domanda relativa a tale sede e procrastinare (alla data
del 30 aprile ) le domande relative alle altre sedi
operative per le quali la procedura non verrà ultimata
per la data di scadenza del bando? insomma lo stesso soggetto può
inviare in tempi diversi le istanze di accreditamento
relative a differenti sedi operative?? |
| Risposta - i termini di
scadenza del bando relativo alla misura c.3, proprio per
rendere compatibili le scadenze con l'accreditamento,
verranno prorogati. e' in fase di definizione il
provvedimento amministrativo con cui viene adottata tale
scelta. |
Domanda - ribadisco
l'interrogativo del collega relativo alla possibilità di
proporre domande in tempi diversi per il medesimo
soggetto e per diverse sedi operative dislocate in
differenti provincie .per me l'esigenza è ancora più
anticipata dato che per il bando "eolo" la scadenza è il
13 aprile. a questo proposito
chiedo : è legittmo che un bando regionale prescriva a
pena di inammissibilità un requisito per il possesso del
quale i tempi previsti dalle norme che loregolano non
sono ancora maturi???? |
Risposta - in primo luogo non
risulta a questa direzione che sia stato pubblicato
dall'assessorato regionale un bando denominato "eolo"
con scadenza 13 aprile. in
secondo luogo riferendosi agli avvisi pubblici relativi
alle misure c.1 e c.3 del fse, per far collimare i tempi
con quelli disposti per l'accreditamento, è in corso la
formulazione di un provvedimento che ne proroghi i
termini successivamente alla scadenza dei termini
previsti per l'accreditamento. |
ccnl obbligatorio per lobbligo
formativo
Domanda - ai docenti dei corsi
per maggiorenni o diplomati, comunque non apparteneti
all'obbligo formativo si può applicare il co.co.co.
contratto di collaborazione coordinata e continuativa
che attualmente è in evoluzione. il co.co.co. prevede sia il
versamento dell'i.r.p.e.f. sia il versamento
dell'i.n.p.s. (in percentuale ridotta) e vengono
retribuite le ore effettivamente svolte. |
| Risposta - la natura del
rapporto di lavoro che un soggetto stabilisce con le
proprie risorse umane non è un elemento rispetto al
quale la regione può fornire indicazioni, competendo al
soggetto stesso individuare il rapporto contrattuale più
corretto. l'unico vincolo previsto dall'accreditamento è
quello relativo alla tipologia riferita all'obbligo
formativo, tipologia per la quale al personale deve
esere applicato il ccnl della formazione. |
Domanda - una scuola fino ad
oggi ha svolto corsi per diplomati o maggiorenni e non
ha mai svolto corsi per l'obbligo formativo, la scuola
ha applicato di conseguenza i contratti di
collaborazione (co.co.co) attualmente riconosciuti sotto
tutti gli aspetti. cosa
rispondere alla domanda posta al punto e.4.5? non può rispondere si perchè non ha
mai svolto corsi di questo tipo quindi non si è mai
trovata in condizione di applicare il ccnl (per gli
altri corsi non è obbligatorio); non può rispondere no perchè
altrimenti verrebbe scartata in quanto condizione
essenziale. a mio giudizio
comunque la risposta povrà essere si in quanto è un
impegno formale ad adottare il ccnl nel caso in cui
verranno svolti corsi per l'obbligo formativo. in attesa di un vostro chiarimento
vi ringrazio anticipatamente.
|
| Risposta - come specificato
nella direttiva, e come peraltro definito nel dm
166/2000, i soggetti che intendono accreditare le
proprie sedi per la tipologia obbligo formativo sono
tenuti ad applicare al proprio personale docente il ccnl
della formazione professionale. tale prescrizione deve
essere rispettata entro i termini di scadenza della
domanda di accreditamento, non è quindi sufficiente un
impegno formale. |
Domanda - per ottenere
l'accreditamento per l'obbligo formativo (unica
tipologia per la quale è richiesto il ccnl) si dovevano
avere tutti i dipendenti con il ccnl anche nelle altre
tipologie di formazione (corsi per maggiorenni o
diplomati per i quali non è previsto)? a noi sembra poco coerente.
|
| Risposta - la correlazione che
viene presentata non è corretta. la direttiva infatti
stabilisce, per quanto riguarda la formazione, tre
diverse tipologie di accreditamento. di queste solamente
quella relativa all'obbligo formativo richiede
l'applicazione del ccnl della formazione professionale
mentre le altre due non prescrivono tale obbligo.
dipende dalle scelte fatte da ciascun soggetto la
conseguenza che viene indicata nella domanda e non dalle
prescrizioni previste dall'accreditamento. |
Domanda - in merito alla vs.
risposta relativa ai ccnl, forse non sono stato chiaro
nella domanda posta. la domanda
è la seguente: chi non ha mai svolto obbligo formativo
(settore per il quale è richiesta l'applicazione del
ccnl) ed ha svolto unicamente corsi per maggiorenni o
diplomati (per i quali non è richiesto) alla domanda al
punto e.4.5. cosa deve ripondere? esempio: un'istituto scolastico già
esistente (con una struttura valida) inizia ad operare
oggi nella formazione e quindi non ha mai applicato il
ccnl della formazione (nel nostro caso relativamente
all'obbligo formativo iniziamo quest'anno) cosa dove
rispondere? no? a questo punto
non potrà mai iniziare questo tipo di attività. |
| Risposta - nel caso indicato se
il soggetto intende proporsi per l'accreditamento nella
tipologia obbligo formativo deve, entro la data di
scadenza dei termini dell'invio della domanda di
accreditamento, applicare al proprio personale il ccnl
della formazione professionale. tale requisito è
imprescindibile per poter ottenere l'accreditamento in
tale tipologia formativa. e' quindi possibile rispondere
si solamente laddove viene effettivamente applicato il
ccnl richiesto. |
Domanda - per gli altri corsi
che non competono l'obbligo formativo non è obbligatorio
applicare il ccnl. ma che tipo
di contratto bisogna applicare per le figure del corso
(docenti e non)? |
| Risposta - la natura del
rapporto di lavoro che un soggetto stabilisce con le
proprie risorse umane non è un elemento rispetto al
quale la regione può fornire indicazioni, competendo al
soggetto stesso individuare il rapporto contrattuale più
corretto. l'unico vincolo previsto dall'accreditamento è
quello relativo alla tipologia riferita all'obbligo
formativo, tipologia per la quale al personale deve
esere applicato il ccnl della
formazione. |
Esperienze pregresse - partecipazione a
programmi di ic
Domanda - la nostra società ha
fatto nell'ambito del programma leader ii e della
sottomisura iii 1.6.2. docup 1994/99 attività di
animazione, assistenza tecnica ed orientamento (seminari
ed assistenza individuale), ma non è possibile separare
la sola attività di orientamento in termini di costi e
ricavi. possiamo quindi inserire
tutti i costi e i ricavi dei 2 programmi? |
| Risposta - essendo l'attività
del leader ii sottoposta al regime di rendiconto è
certamente possibile estrapolare i soli dati che
riguardano l'attività di orientamento. |
Domanda - nel punto a.3.6
occorre indicare i programmi di iniziativa comunitaria
cui il soggetto in fase di accreditamento ha
partecipato. se però si sono
attuati più progetti nell'ambito della stessa ic risulta
impossibile, a causa dell'esiguità dello spazio,
inserirne gli identificativi. cosa fare? indicare un solo
identificativo per ogni ic cui si è partecipato? |
| Risposta - e' in corso un
aggiornamento del formulario informatico che darà modo
di correggere questa interpretazione. |
| Domanda - relativamente al
punto d.1.1: rientrano in questa schermata i dati
relativi a programmi ic (che pure avevano l'approvazione
della regione lazio)? |
| Risposta - i programmi di ic
sebbene approvati e autorizzati dalla regione lazio non
devono essere considerati all'interno degli indicatori
di cui al punto d) a meno che gli stessi non abbiano
realizzato al proprio interno attività formativa con
rilascio di attestato regionale di frequenza, qualifica
o specializzazione. |
| Domanda - come si deve regolare
una struttura che ha fatto corsi di formazione con
finanziamenti del ministero del lavoro pari
opportunità? |
Risposta - l'interesse della
regione è valutare anche il livello di innovatività di
un soggetto, per tale ragione la partecipazione a
programmi comunitari è ritenuta un indicatore specifico
tenuto conto delle sperimentazioni implicite nelle
ic. non sono invece da
considerare gli interventi formativi realizzati in
convenzione con altre amministrazioni regionali o con
altre amministrazioni dello stato seppure cofinanziate
dal f.s.e. |
| Domanda - vorrei sapere se una
scuola parificata che ha una struttura di proprietà,
dove sono state espletate attività formative finanziate
e risponde ai requisiti richiesti per l'accreditamento
pur non avendo mai gestito direttamente negli ultimi 3
anni attività formative finanziate, puo chiedere
l'accreditamento, ed eventualmente quali sono i limiti e
se ce ne sono |
| Risposta -
|
Verbale di collaudo statico
Domanda - in riferimento alla
sezione e.1.7 punto 3 (certificazione rilasciata da
tecnico abilitato che rispetta tutte le condizioni di
sicurezza e che i locali soggetto ad accreditamento
rispettano le condizioni di abbattimento di barriere
architettoniche) è equivalente la seguente
documentazione? dichiarazione
rilasciata da tecnico abilitato il quale dopo aver
effettuato un sopralluogo e avendo preso atto e valutato
la documentazione relativa alle condizioni di sicurezza
dello stabile(come richieste nel punto e.1.7 medesimo),
attesta che l'edificio risponde a tutte le condizioni di
sicurezza. congiuntamente si
dichiara l'abbattimento delle barriere
architettoniche a) come da
d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503 "nel caso di edifici
scolastici a più piani senza ascensore, la classe
frequentata di un alunno non deambulante deve essere
situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante
un percorso continuo orizzontale o raccordato con
rampe." b) con l'uso di un
montascale a cingoli, come da d.m. 28 dic. 1992 riferito
al'art. 34 della l. 5 febbr. 1992 n. 104. |
| Risposta - la sufficienza o la
insufficienza delle certificazioni non è stabilito dalla
regione lazio ma da altre autorità pubbliche. a queste è
necessario riferirsi per acquisire la certezza sulla
fondatezza degli eventuali atti sostitutivi, dimostrando
in fase di audit la fondatezza delle dichiarazioni o
certificazioni sostitutive. |
Domanda - nella sezione e.1.7
punto 10 ( copia conforme di collaudo degli impianti e
delle attrezzature)non è sufficiente la certificazione
come da l. 46\90 ovvero progetto, se l'impianto
elettrico ne è soggetto, certificazione della ditta
istallatrice e verifica da parte degli organi di
sorveglianza (asl o equiparati)? e per le attrezzature
certificazione da tecnico abilitato che le stesse
rispettano la normativa in vigore in fatto di
dispositivi di protezione ed impiantistica? |
| Risposta - la sufficienza o la
insufficienza delle certificazioni non è stabilito dalla
regione lazio ma da altre autorità pubbliche. a queste è
necessario riferirsi per acquisire la certezza sulla
fondatezza degli eventuali atti sostitutivi, dimostrando
in fase di audit la fondatezza delle dichiarazioni o
certificazioni sostitutive. |
| Domanda - nel caso la sede
operativa si trovi all'interno di un palazzo ove sono
presenti anche abitazioni private e quindi esiste un
certificato di abitabilità dell'immobile, rilasciato a
seguito di un collaudo statico, è sufficiente il
certificato di abitabilità? |
| Risposta - e' sufficente perchè
la sede che viene accreditata è parte di un immobile che
nella sua interezza è stato dichiarato, a seguito di
collaudo statico, abitabile. |
Domanda - vorrei gentilmente
sapere cosa implica il non essere in possesso dei
certificati richiesti nel punto e.1.7 ? implica il
mancato accreditamento? noi
siamo una s.r.l. con meno di 15 dipendenti e per la sede
di roma che intendiamo accreditare con meno di 10
dipendenti.ci siamo informati e ci è stato detto che non
siamo obbligati a redigere documento di valutazione dei
rischi e che non siamo tenuti ad avere il certificato di
prevenzione incendi. quali devi
necessariamente possedere? |
| Risposta - le certificazioni ed
i requisiti nel punto e 1.7 non sono elementi valutabili
in quanto precise prescrizioni di legge.
l'accreditamento in questo caso non detta quindi dei
criteri ma richiama al rispetto della normativa vigente
che, laddove non assolta, non può dare luogo ad
accreditamento. |
Domanda - vorremmo sapere se in
assenza di verbale di collaudo statico formulario punto
e.1.7 n. 2 si deve attuare la direttiva del b.u.r. n. 26
del 19 9 98 pag 12 comma b) riferito al punto d) -
"verbale di collaudo o perizia tecnica giurata sulla
idoneità statica dei locali all'uso scolastico, nonchè
l'indicazione del carico ammidssibile per i solai ed i
piani di calpestio, in kg|mq, redatta da un
professionista iscritto all'albo, di data non
antecedente a cinque anni dalla data di presentazione
della domanda di autorizzazione, di rinnovo e\o
modifica. i suddetti documenti
risalenti a oltre cinque anni, qualora non siano
intervenute modificazioni, dovranno essere confermati da
un professionista iscritto all'albo;" |
Risposta - laddove non sia
disponibile la certificazione di collaudo statico la
stessa può essere sostituita da una perizia tecnico
giurata come definito dalla direttiva del b.u.r. n.26
del 19/9/98 pag. 12 comma b)riferito al punto d). il punto 3) e 1.7, si riferisce
alla certificazione di un tecnico abilitato sul completo
rispetto delle norme di sicurezza dell'edificio e degli
impianti, si riferisce inoltre al completo abbattimento
delle barriere architettoniche per il libero accesso a
persone disabili così come prescritto dalla vigente
normativa. |
Dotazione logistica minima
Domanda - nel formulario è
richiesto di specificare la dotazione di attrezzature
per aula e laboratorio. nel
nostro caso vogliamo accreditare un'aula formativa ed
una informatica. come faccio ad inserire i dati di
quella informatica? dobbiamo
considerare l'aula informatica laboratorio? |
| Risposta - l'aula informatica
deve essere considerata laboratorio |
| Domanda - al punto e.2.7 si
chiede di specificare la percentuale di ore formative di
laboratorio sul totale. nella nostra circostanza stiamo
accreditando un'aula formativa ed un'aula informatica,
dobbiamo, quindi considerare l'aula informatica
laboratorio? se si, come calcolare la percentuale
richiesta? |
| Risposta - e' esplicitato con
chiarezza nella specifica dei requisiti il criterio di
calcolo da eseguire. il laboratorio informatico è
assimilabile al laboratorio laddove coerente con i
settori di accreditamento. |
Domanda - in una scuola a due
piani di cui solo uno è accessibile e perfettamente
attrezzato per i portatori di handicap, essendo nel
piano "non accessibile" il locale di segreteria, è
sufficiente aver istallato una reception per essere
considerati a norma? in caso di
risposta negativa, invece, come ci si potrebbe
adeguare? |
| Risposta - se la reception è al
di fuori delle due aule e se la stessa presenta
caratteristiche funzionali utili e sufficienti per
assolvere ai compiti di segreteria la risposta è
positiva pur se vincolata all'effettiva situazione che
viene a presentarsi e che nel quesito è rappresentata
sommariamente. |
Domanda - un'organizzazione può
essere accreditata se ha l'aula informatica in
convenzione presso un'altra organizzazione che richiede
l'accreditamento? in caso
negativo questa organizzazione si può accreditare avendo
il laboratorio di informatica in convenzione con
un'organizzazione che non ha richiesto
l'accreditamento? |
| Risposta - sicuramente una
stessa aula, o uno stesso laboratorio, non può essere
accreditato da due diversi organismi. nel secondo caso
invece la risposta è positiva purché venga mantenuto il
requisito della unitarietà immobiliare. |
Domanda - secondo la direttiva
ogni ente per l'accreditamento deve avere come dotazione
minima: a. 1 laboratorio b. 1 aula didattica c. 1 ufficio direzione e/o
coordinamento d. 1 ufficio di
segreteria e. 1 locale
disimpegno. la mia domanda è:
posso avere presso una stabile l'ufficio di direzione e
di segreteria e presso un altro stabile il laboratorio,
le aule didattiche ed il locale di disimpegno? |
| Risposta - nulla osta ad una
scelta di questi genere. vi sarà solamente una diversa
valorizzazione puntuale circa la unitarietà o meno dei
locali. |
Domanda - - come bisogna
rispondere alla sezione "ausili" se l'asl ha dato una
recettivita'per aula didattica di 20 allievi
secondol'art.46 del regolamento d 'igiene del comune di
roma,avendo aule di mq. 32,00-mq.31,20- mq31,62 e
mq32,50 e la regione prevedendo un parametro minimo di
mq.1,92 per allievo, ne calcola invece 16 allievi per
aula? - come si possono
quantificare le ore di laboratorio se questo dipende dal
tipo di corso che sarà svolto.? grazie |
| Risposta - r:la regione ha
ritenuto di adottare come parametro quello definito
dalle normative nazionali per i locali destinati ad
attività di istruzione. tale parametro consente peraltro
una interpretazione univoca per tutta la regione e
prescinde da singoli regolamenti locali.l'accreditamento
ribalta l'ottica secondo la quale la qualità e la
quantità d'uso dei locali è legata al tipo di corso che
verrà approvato. volendo assumere delle garanzie
preventive la regione chiede al soggetto di dimostrare
il possesso delle risorse sufficienti a realizzare
attività formative nel settore prescelto. per quanto
riguarda lo specifico dei laboratori è necessario
indicarne la disponibilità e le ore formative che sono
in grado di garantire in rapporto alle ore formative di
aula, e non, invece quante ore di laboratorio verranno
svolte da un determinato intervento corsuale. |
Domanda - nella risposta della
dir. reg. del 11 febbraio 17.36 dite che la direttiva
richiede sia un ufficio di direzione e/o coordinamento
sia di un ufficio di segreteria. la direttiva di accreditamento
chiede nella dotazione logistica minima al punto c): un
ufficio di direzione e/o coordinamento e/o un ufficio di
segreteria. quindi interpretando
la direttiva posso anche avere solo un ufficio di
direzione senza avere quello di segreteria. e' esatta la
mia interpretazione? |
| Risposta - non è corretta, la
sede formativa deve disporre di almeno due dei tre
locali indicati. |
| Domanda - dall'art. 10 della
direttiva in merito all'accreditamento, non si evince
una superficia minima dell'aula informatica, ma riporta
esclusivamente l'attrezzatura minima richiesta. vogliate
chiarire la superficie minima che deve essere destinata
all'aula informatica. |
| Risposta - non essendo
specificata la superficie minima per i laboratori, si
applica la normativa precedente (d.g.r. lazio n° 4572
del 04.06.1996) e quanto previsto in tema di igiene e
sicurezza degli edifici adibiti ad attività scolastiche
e formative, vale a dire una superficie minima di 1,92
mq/allievo. |
Domanda - contratti di
affitto titolo possesso locali
arredi attrezzature in caso di
disponibilità di locali, arredi, attrezzature e server a
seguito di un contratto di affitto viene domandato se il
contratto prevede clausole risolutorie. premesso che un contratto prevede
generalmente una clausola che permette al locatore di
recedere dal contratto in caso di mancato rispetto delle
norme contrattuali da parte dell'affittuario come ad
esempio il mancato pagamento dell'affitto, vorrei sapere
se per clausola risolutoria si deve in realtà intendere:
clausole risolutorie che permettano al locatore di
disdire, con una sua insindacabile decisione, il
contratto anticipatamente alla sua naturale
scadenza. |
| Risposta - sono accettate come
clausole risolutorie quelle che non implicano la
possibilità unilaterale di disdetta a insindacabile
giudizio dello stesso. non sono però, anche, accettabili
clausole risolutorie che facciano riferimento a
necessità immediate del locatario o ad altre ragioni che
non diano certezza sulla durata della
disponibilità |
| Domanda - per i contratti di
affitto locali e quelli di affitto attrezzature è
possibile utilizzare un contratto di affitto subordinato
all'eventuale approvazione di corsi da parte della
regione lazio? |
| Risposta - per semplificare si
può dire che le condizioni di accreditamento sono il
"qui ed ora", non è possibile autocertificare il
possesso di requisiti subordinati nè all'avvenuto
accreditamento nè, tantomeno, ad avvenuto finanziamento
di attività formative |
Domanda - l'ufficio di
direzione e/o coordinamento e/o di segreteria può essere
un unico locale e nel caso ci sono dimensioni minime? può essere utilizzata una stanza
utilizzate per altre attività (della stessa tipologia,
segreteria amministrativa o coordinamento didattico per
esempio) all'interno della quale dedicare uno spazio
alle attività regione lazio? |
| Risposta - la direttiva
prescrive che debba essere disponibile almeno un ufficio
di direzione o coordinamento e un ufficio di segreteria
senza stabilire uno standard dimensionale minimo. le
stesse stanze possono essere utilizzate anche per
attività diverse non strettamente connesse
all'accreditamento. |
Domanda - come spiegate
chiaramente nella vs. risposta del 10/02/03 ore 14.58,
il processo di accreditamento permetterà ai soggetti
attuatori di partecipare ai bandi ma ovviamente non
garantisce il diritto a finanziamenti pubblici: occorre
vincere il bando. nel caso
quindi che un soggetto attuatore non riesca ad aver
finanziato nessun progetto, la struttura al fine di
ammortare i costi sostenuti per l'accreditamento (ad
esempio i costi di affitto pluriennali) può
eventualmente affittare le proprie aule ad un'altra
struttura, sempre accreditata e che ha avuto finanziati
all'interno dello stesso bando più progetti ed intende
iniziare i corsi tutti contemporaneamente e senza
differirli nel tempo? |
| Risposta - la logica
dell'accreditamento è quella di creare presupposti di
certezza a priori sull'esistenza di garanzie della sede
formativa presso la quale verranno realizzate attività
finanziate. non può quindi essere prevista la
possibilità che una sede accreditata da un determinato
soggetto divenga poi, in forma di affitto, sede
formativa di attività finanziate di un altro soggetto.
e' inoltre da considerare che la sede presso la quale
svolgere le attività proposte a finanziamento dovranno
essere indicate in maniera preventiva diventando
elemento discriminante per l'approvazione o meno di
attività finanziate. ultimo elemento è relativo alla
capacità della sede formativa, non potranno essere
finanziate ad una singola sede formativa più ore di
formazione di quante ne siano state accreditate, decade
quindi la ragione di dover individuare, in presenza di
un esubero di attività, sedi diverse. |
| Domanda - secondo l'art. 10
della direttiva di accreditamento ogni ente deve avere a
disposizione un'aula informatica + un'aula didattica.
vorrei sapere se è possibile che l'aula informatica e
didattica coincidano in un'unica aula? |
| Risposta - se per coincidenza
si intende la disponibilità di due aule informatiche la
risposta è positiva. se invece si intende la
disponibilità di una sola aula, informatica, da
intendere come omnicomprensiva la risposta è negativa.
ciascuna sede deve infatti disporre di due locali
didattici: uno attrezzato informaticamente ed uno che
invece può anche non essere attrezzato ma che deve
comunque essere disponibile. |
| Domanda - secondo l'art. 10
della direttiva di accreditamento ogni ente deve avere a
disposizione un'aula informatica + un'aula didattica.
vorrei sapere se è possibile che l'aula informatica e
didattica coincidano in un'unica aula. |
| Risposta - la direttiva esprime
in maniera chiara lo standard minimo che deve avere la
sede formativa. per questa è prevista la disponibilità
sia di un'aula didattica sia di un'aula informatica che
non possono, pertanto, coincidere ma devono
necessariamente essere due locali distinti. |
| Domanda - secondo l'art. 10
l'aula didattica deve essere di almeno 24 mq. avendo a
disposizione tre aule, di cui una informatica attrezzata
con 8 postazioni multimediali (per un totale di 16
allievi) e due didattiche confinanti fra loro (una di
10,66 mq e una di 19,36), è necessario per soli 4 mq
l'abbattimento del tramezzo che divide le due aule
didattiche? |
| Risposta - il quesito pone
all'attenzione un fatto che non può essere regolato né
dalla regione né dal singolo soggetto. e' infatti sul
nulla olsta tecnico sanitario della asl che vengono
certificati i locali destinabili ad attività formative.
se ad esempio un soggetto dispone di un locale di 80 mq.
certificata idonea dalla asl come aula didattica, non è
che dividendola in due con un tramezzo le aule diventano
due, dovranno essere infatti nuovamente certificate
dalla asl. la suddivisione potrebbe infatti determinare
uno stato di fatto dei locali che ne fanno perdere le
caratteristiche di idoneità. |
Domanda - vorremmo sapere se è
possibile accreditare una sede formativa dotata di: n. 1 aula didattica per 24
allievi n. 1 aula informatica
per 12 allievi dotata di 6 postazioni n. 1 ufficio di direzione n. 1 sala di accoglienza in particolare non ci è chiaro se
il numero di postazioni nella sala informatica deve
essere necessariamenteuguale al numero di postazioni
presenti nell'aula didattica. infatti nel nostro caso
avremmo 24 allievi nella sala didattica e 12 nella sala
informatica. pensate che il requisito minimo previsto
dalla direttiva regionale si possa ritenere
rispettato? |
| Risposta - la struttura che
viene indicata, corrisponde allo standard minimo
definito all'art. 10 della direttiva. non prescrivendo,
mai la stessa direttiva, il fatto che debba esserci
corrispondenza tra il numero di allievi ospitabili in
aula ed il numero di allievi ospitabili nell'aula
informatica, non esistono presupposti di
incongruenza. |
Domanda - siamo un istituto
superiore e abbiamo gestito l'anno scorso un progetto
ifts, dobbiamo avviare anche noi la procedura di
accreditamento o esiste un diverso canale vista la
nostra natura giuridica e tenuto conto che dobbiamo già
soddisfare gli standard e le procedure impartite dal
ministero dell'istruzione un
saluto |
| Risposta - un istituto
scolastico se intende accreditarsi per l'accesso a
finanziamenti pubblici per attività di formazione e di
orientamento deve accreditarsi come qualsiasi altro
soggetto pubblico o privato. la direttiva non fa infatti
distinzione tra diverse nature giuridiche così come gli
standard del ministero della pubblica istruzione non
sono omologabili a quelli richiesti per l'accreditamento
delle sedi formative. |
| Domanda - una associazione
senza scopo di lucro, avente sede legale presso un ente
accreditato, può essere accreditata usufruendo dei
locali e delle attrezzature dello stesso ente? |
| Risposta - assolutamente no.
ciascun sogetto che intende accreditare una sede
formativa deve disporne pienamente, peraltro una stessa
sede formativa deve disporne pienamente, peraltro una
stessa formativa non può essere accreditata da due
sogetti diversi anche se collegati. |
Domanda - con riferimento alla
risposta della dir. reg. del 14/03/03 ore 15.15 (..che
non è molto chiara!?) ripropongo il quesito: enti diversi possono richiedere
l'accreditamento per "porzioni" della stessa
sede?? |
| Risposta - cercando di essere
più chiari: se per porzione della stessa sede si
intendono locali diversi è possibile l'accreditamento di
due soggetti; se per stessa sede si intende
l'accreditamento di medesimi locali da parte di due
diversi soggetti non è possibile |
Domanda - il nostro ente conta
un numero di dipendenti inferiore a dieci: secondo il
d.l. 626/1994 per uomini e donne devono essere previsti
gabinetti separati; nel caso di aziende che occupano
lavoratori di sesso diverso non superiore a dieci è
ammessa un'utilizzazione degli stessi. perchè la nostra sede venga
accreditata per attività di formazione, è dunque
sufficiente un'unico gabinetto? |
| Risposta - si tenga conto che
le prescrizioni della l. 626 si estendono anche agli
allievi, cioè agli utenti che frequentano la sede. si
rimanda però al nulla osta tecnico sanitario della asl
in cui questo elemento è tenuto in considerazione |
Domanda - avremmo bisogno di
sapere con estrema urgenza se possiamo affittare
attrezzatura informatica da una cooperativa sociale che
non possiede il requisito, previsto dalla dgr 3904, di
avere come oggetto sociale la commercializzazione di
prodotti software ed hardware. augurandovi buona pasqua aspettiamo
vostra risposta |
| Risposta - deve essere
rispettata la normativa regionale che prevede
espressamente che il noleggio attrezzature debba
avvenire unicamente con soggetti che hanno tale scopo
nella propria natura commerciale |
Domanda - punto e.2.8- ausili
audiovisivi nel calcolo del
rapporto (1/1)la lavagna luminosa, lavagna fissa,
lavagna a fogli mobili devono considerarsi solo per
l'aula didattica perchè nell'aula informatica ci sono
solo i computer oppure la dotazione vale anche per
l'aula informatica? |
| Risposta - deve essere
considerato per le due aula (aula didattica + aula
informatizzata). |
Domanda - se ho la possibilità
di avere presso uno stabile l'ufficio di direzione,
coordinamento e segreteria e presso un altro stabile il
laboratorio e l'aula didattica, che campo devo riempire
al punto e.1.4 "unitarietà immobiliare", visto che non
rientro in nessuno dei casi previsti? 2)nel campo e.1 "caratteristiche
della sede oggetto dell'accreditamento" devo inserire i
riferimenti dell'immobile dove sono ubicati gli uffici
(direzione, coordinamento, segreteria)? come faccio a
far risultare che le aule si trovano ubicate in uno
stabile differente? |
| Risposta - la struttura della
sede formativa, secondo gli standard definiti direttiva,
deve avere caratteristiche di unitarietà. non è quindi
possibile che la stessa, per come è stata definita, sia
dislocata diversamente da come previsto jnel
formulario |
Domanda - l'art. 10 della
direttiva prevede che la dotazione minima in materia di
aule sia di un'aula informatica e di un'aula
didattica. in caso di due corsi
contemporanei che non prevedano l'informatica (o
comunque una parte ridotta di informatica) l'aula di
informatica se opportunamente dotata di tutti gli ausili
audiovisivi, può essere utilizzata come aula
didattica? |
| Risposta - l'aula informatica è
di per sè comunque un locale destinato alla formazione,
potrà quindi essere utilizzata sia per lo svolgimento di
attività singole che, a rotazione, per più attività
formative che si svolgono contemporaneamente. |
Domanda - si richiede: 1 aula informatica, 1 aula didattica, 1 ufficio di direzione e/o
coordinamento e/o di segreteria, 1 locale di accoglienza e
disimpegno. che si intente per
locale di accoglienza o disimpegno? una stanza a loro
dedicata? |
| Risposta - per locale di
disimpegno si intende un luogo presso il quale, ad
esempio, gli allievi possano sostare oltre alle
aule. |
Domanda - l'art. 10 comma 1 per
le sedi formative alla lettera b) prevede per le aule
didattiche specificatamente un rapporto minimo di 2
mq/allievo, mentre alla lettera a) per le aule di
informatica e i laboratori non prevede in maniera
esplicita e specifica una superficie minima. non essendo specificata la
superficie minima per i laboratori, ritengo che si debba
applicare la normativa precedente (d.g.r. lazio n° 4572
del 04.06.1996) e quanto previsto dalla stessa asl, vale
a dire una superficie minima di 1,92 mq/allievo. e' corretta tale
interpretazione? |
| Risposta - l'interpretazione
che viene data è corretta tanto più laddove è riferita
all'applicazione di una specifica norma di legge. |
Domanda - ho due aule
comunicanti, (che funzionano come aule informatiche) tra
loro attraverso una porta;nella stessa lezione i miei
alunni sarebbero dislocati un pò nell' una ,un pò nell'
altra: credete sia possibile?oppure è necessario
abbattere la parete e avere un'unica stanza?se non
necessario, posso considerarle come due aule
informatiche distinte, non essendo prevista una
metratura specifica? attendo
risposta e ringrazio anticipatamente. |
| Risposta - il requisito
essenziale è che la sede formativa disponga di due aule,
di cui una informatica. le stesse aule dovranno essere
state certificate idonee dalla asl. relativamente alla
sola aula informatica si invece di essere un unico
locale è articolata in due locali non si ritiene assolto
il requisito perchè viene persa la caratteristica,
essenziale dal punto di vista della didattica, di poter
avere contemporaneamente una possibilità formativa per
almeno 12 allievi. si ricorda peraltro che viene
prevista una metratura specifica pari a 2mq/allievo. in
ultimo l'abbattimento del tramezzo potrebbe a nostro
avviso, ma è da verificare a cura del soggetto,
modificare le caratteristiche strutturali che hanno
portato al riconoscimento della idoneità da parte della
asl. |
Domanda - premesso che, pur
svolgendo l'attività di formazione da molti anni, la
nostra società non ha ancora una sede di formazione "di
proprietà" e alla luce di un
contratto di "comodato d'uso" che per il prossimo
biennio ci lega ad un isitituto di formazione superiore
della provincia di riete per'utilizzo delle aule di
formazione, ci preme sapere se possiamo avviare la
procedura di accreditamento come ente di formazione e
indicare come "aule" quelle di proprietà della
scuola |
| Risposta - come sede formativa
possono essere accreditati locali di cui si sia in grado
di dimostrare la disponibilità attraverso forme di
comodato, leasing, affitto oppure in proprietà.
l'elemento discriminante, circa il caso specifico che ci
viene sottoposto, è solamente relativo alla mancanza di
condizionamenti circa il titolo d'uso e, quindi, circa
la certezza sulla reale possibilità e disponibilità
all'utilizzo. tali elementi non possono infatti essere
presenti pena la non ammissione all'accrditamento. |
| Domanda - desidererei
gentilmente sapere se è possibile accreditare dei locali
per un tempo parziale (es. solo il pomeriggio),
posseduti per mezzo di un contratto di comodato. e' il
caso di una società di formazione, che vuole
accreditarsi, che opera in sinergia con un'università
privata che, per mezzo di accordi pregressi, concede
gratuitamente i propri locali solo di pomeriggio,
utilizzandoli per le attività accademico-didattiche
durante la mattinata. e' possibile accreditare tali
locali semmai per un diminuito monte-ore? |
| Risposta - l'elemento
discriminante è che i medesimi locali non siano
contemporaneamente accreditati da due diversi soggetti e
che esista un titolo d'uso (affitto, comodato, ecc.) dal
quale risulti la possibilità di uso senza
condizionamenti per il periodo contrattuale previsto. il
dispositivo di accreditamento non tiene conto di una
possibilità di accreditamento di ore inferiore a quello
previsto dalla direttiva (8 ore al giorno x 5 giorni a
settimana x 260 giorni annui), è però necessario
chiarire che detti parametri sono stati prestabiliti
dalla regione per definire il monte orario di
accreditamento. qualora invece un soggetto intenda
realizzare attività formative per un numero inferiore di
ore potrà, in fase di presentazione di progetti,
regolarsi nella misura ritenuta
opportuna. |
Risorse umane
| Domanda - in caso di ati, può
essere utilizzato solo l'albo formatori della sede
formativa o possono essere gli albi di tutti i
componenti l'ati? |
| Risposta - se la domanda si
riferisce ad una ati che presenta all'approvazione un
progetto, la stessa potrà utilizzare le risorse umane
della sede accreditata che quelle degli altri componenti
l'ati |
Domanda - abbiamo trovato nelle
vostre risposte, che è permesso che il presidente e i
consiglieri di un ente possono ricoprire incarichi di
docente. 1) possono ricoprire
incarichi nell'organigramma del soggetto e della sede
formativa come ad esempio coordinatore, progettista etc
? 2) devono necessariamente
avere un incarico con relativo contratto ? 3) potete
indicare cosa dobbiamo mettere come qualifica, funzione
e contratto nel caso di un consigliere che ricopre anche
l'incarico di responsabile amministrativo con un
contratto occasionale ? |
| Risposta - purché regolarmente
contrattualizzati le risorse indicate possono ricoprire
ruoli operativi. circa la formazione del contratto non è
competenza di questa direzione fornire indicazioni che
sono proprie di un contratto tra privati. |
Domanda - il nostro
organigramma prevede un direttore generale e tre direttori di sede.
nella scheda economica del
formulario ob.3-misura c3, nella macrovoce "a"-risorse umane, tra le
opzioni predeterminate non è
compresa la voce "direzione". in
quale voce di spesa è imputabile il costo di tali figure ritenute
determinanti per l'accreditamento?! |
| Risposta - la spesa di
direzione nei formulari relativi alle misure c.1 e c.3
può essere inserita propriamente nella categoria c -
altre spese ammesse a finanziamento. |
Domanda - la fondazione don
carlo gnocchi applica il ccnl della sanità privata
all'interno del quale esistono le figure di docenti di
formazione professionale, coordinatori, ecc. come si
deve rispondere alla domanda e.4.5 quando la prevalenza
delle ore formative viene erogata da docenti dipendenti
ma non con contratto della formazione professionale? nota bene: ci appare fondamentale
per trasferire l'impressione riguardo la gestione di
corsi attraverso proprio personale dipendente. grazie |
| Risposta - l'obbligatorietà del
ccnl della formazione è prevista solamente per
l'accreditamento che riguarda l'obbligo formativo. |
| Domanda - nella vostra risposta
del 28/03/2003 ore 13:07, evidenziate che una persona
può ricoprire sia il ruolo di direttore generale che
quello di direttore di sede: questo significa che
inquesto caso verranno attribuiti pieni punteggi per
entrambe le funzioni? |
| Risposta - come più volte
ribadito verrà valorizzato solamente per la funzione
ritenuta superiore. |
Domanda - se ad un
coordinatore, in fase di accreditamento, viene
attribuita la funzione di direttore di sede della
macrotipologia formazione superiore e/o formazione
continua, a questo incarico deve corrispondere: a) il relativo livello funzionale
da direttore previsto dal ccnl? b) soltanto l'incremento economico
relativo alla funzione superiore? |
| Risposta - e' un problema
interno al soggetto la regolamentazione dei rapporti di
lavoro. ciò che interessa in fase di accreditamento è
che vi sia un direttore riconosciuto come tale e
inserito nell'organico del soggetto e della sede. |
Domanda - se io, soggetto
proponente, assumo un nuovo direttore,un nuovo
coordinatore, una nuova segretaria ed un toutor, che
quindi non hanno mai prestato servizio nella sede,
questi devono essere sempre presenti nella sede, anche
quando non vengono erogati i corsi? va applicato
obbligatoriamente il ccnl formazione? questo poiche' la
nostra societa' di consulenza applica il ccnl del
commercio. prego vogliate darmi
una risposta nel minor tempo possibile, visto i tempi
ristretti a disposizione. grazie
per la disponibilita' |
Risposta - nella sede devono
essere operative le figure che verranno indicate, quali,
ad esempio, quelle riportate nel quesito. l'obbligatorietà del ccnl della
formazione è prevista solamente per l'accreditamento che
riguarda l'obbligo formativo. |
Domanda - nel mio ente si
intenderebbe indicare il presidente come direttore
generale delle n. 2 sedi operative in via di
accreditamento. e' possibile stipulare con lui un
contratto di collaborazione coordinata e continuativa a
costo zero? accettereste, in
sede di audit, tale contratto riconoscendo il punteggio
indicato (1,3) per tale figura? |
| Risposta - la questione della
prestazione gratuita deve essere analizzata alla luce
della effettività della prestazione e dell'esistenza
della stessa all'atto dell'accreditamento. mentre
infatti una prestazione onerosa stabilisce un vincolo
per entrambi i soggetti (chi conferisce e chi accetta
l'incarico), una prestazione gratuita non presenta
questo vincolo se non come patto d'onore. non esiste
inoltre possibilità di riscontro sulla effettività della
prestazione non esistendo a supporto della stessa alcuna
forma di possibile verifica (pagamento, quietanza,
versamento degli oneri, iscrizione inail). sono quindi
molti i dubbi che portano ad affermare che una
prestazione di tipo gratuito non può assumere,
nell'ambito dell'accreditamento, valore ai fini del
riconoscimento del requisito. |
| Domanda - vorremmo sapere quali
funzioni deve avere il responsabile commerciale e
l'analizzatore del fabbisogno? quando le figure non ci
sono tutte cosa succede? |
| Risposta - una definizione
delle figure indicate è rintracciabile nel documento
consultabile nel sito in normativa nazionale denominato
"allegato dm 25 maggio 2001 n. 166". |
| Domanda - per la figura di
analisti e progettisti si può usufruire ( e quindi
metterli nell'organigramma) di professionisti esterni
con i quali si ha un contratto di consulenza? |
| Risposta - la presenza di
risorse umane nell'organigramma non implica che siano
dipendenti. possono essere inserite anche risorse che
abbiano contratti di natura professionale o di
collaborazione. |
| Domanda - nella direttiva,
relativamente al calcolo del numero di ore annue di
formazione per le quali ci si accredita, si fa
riferimento alle risorse umane disponibili: ( numero
aule + laboratori x 8 ore max) x 5 gg a settimana x 260
gg annui, correlate alle risorse umane disponibili. come
si "correlano le risorse umane" nel calcolo? |
| Risposta - la correlazione è un
elemento indispensabile di valutazione che tiene conto
della quantità e qualità delle risorse umane disponibili
nella sede formativa e delle ore formative che vengono
riconosciute alla sede formativa in relazione ai settori
richiesti. in fase di audit tale correlazione verrà
verificata e diverrà elemento di valutazione per la
conferma dell'accreditamento. |
Domanda - punto e.4.1 relativamente al personale minimo
per la macrotipologia formazione superiore e/o continua
si fa riferimento alla presenza di un rendicontatore
(amministrativo). c'è l'obbligatorietà del tempo pieno
nella sede per questa funzione? |
| Risposta - non è prevista per
la funzione di rendicontatore (amministrativo) la
necessità che sia in organico presso la sede a tempo
pieno. |
| Domanda - alcuni coordinatori
di sede hanno svolto funzione di operatore per
inserimento: ai fini dell'idoneità di accreditamento per
le utenze speciali le due funzioni svolte dalla medesima
persona sono compatibili? oppure devono essere
individuate in due persone differenti? |
| Risposta - le due funzioni sono
compatibili anche se svolte dalla medesima persona. come
già più volte ribadito delle due funzioni svolte da una
stessa persona ne verrà però valorizzata solamente una,
in questo caso quella di coordinatore essendo superiore
a quella di operatore |
Domanda - punto e.4.1:
nell'attribuzione del punteggio, così come compare nella
tabella di riferimento, alla figura del docente viene
attribuito uno determinato punteggio. vorrei
cortesemente sapere: se una sede operativa ha in
organico 10 docenti, automaticamente il punteggio
calcolato per la stessa sarà la risultante di 10
moltiplicato il valore così come riportato in
tabella? altra questione: una
direttore di sede o un rendicontatore può essere
inserito in più macrotipologie e contemporaneamente
vedersi attribuire il punteggio per ognuna delle stesse,
così come indicato in tabella? |
Risposta - il criterio di
calcolo è corretto, se una sede formativa dispone di 6
docenti verrà attribuito un punteggio di 4,8 (per
l'obbligo formativo oppure 3 per le altre due
tipologie). se un direttore
viene inserito, in una unica sede formativa, in più
tipologie e presenta le caratteristiche indicate, lo
stesso verrà valorizzato al massimo per ciascuna
tipologia. |
Domanda - e' ammissibile
utilizzare ed indicare come personale dell'ente che si
vuole accreditare personale dipendente dell'associazione
mandataria distaccato permanentemente presso l'ente da
accreditare, con formalizzazione del distacco e di
conseguenza con costi a carico dell'ente da
accreditare? attendo
urgentemente un chiarimento. |
| Risposta - come già risposto ad
altre domande simili, non è possibile accreditare
personale di cui il soggetto non sia direttamente
titolare del rapporto di lavoro. |
Domanda - può una stessa
persona, avendo i requisiti, ricoprire per la stessa
sede più incarichi/funzioni al di là del punteggio dato
dalla griglia di valutazione ? quale delle due risposte date dalla
d.r. è giusta ? risposta della
direzione regionale al quesito spedito da spedito da
anonimo in data 11/02 ore 11:30. r:e' possibile indicare una unica
risorsa umana chiamata a ricoprire più funzioni, ciò
evidentemente potrà influire nella valorizzazione delle
risorse umane, aspetto questo che verrà chiarito con la
pubblicazione della griglia di valutazione. risposta della direzione regionale
al quesito spedito da anonimo in data 11/02 ore
11.38. r: per esemplificare se
una stessa persona assolve sia a compiti di
coordinamento che di direzione potrà essere indicata
solamente per i compiti di direzione (funzione questa
superiore al coordinamento) |
| Risposta - seppure
apparentemente contraddittoria la risposta fornita dalla
direzione regionale è invece perfettamente in linea con
quanto previsto dalla direttiva.e' certamente possibile
indicare una stessa persona per più fnzioni all'interno
della stessa sede formativa,la valorizzazione verrà però
effettuata solamente per una delle funzioni ricoperte e
precisamente per quella di livello più alto. |
Domanda - definizione di una
domanda punto e.4.6: la nostra
formazione è in gran parte rivolta a persone disabili;
relativamente al punto in questione, i formatori
utilizzavano parte delle ore di docenza per attività di
co-docenza (identificabile nella figura del tutor d'aula
previsto dal nuovo contratto e dalla declaratoria
presente negli allegati del dm 166). come va considerata
quest'attività che non può essere docenza pura riferita
ad una materia specifica? ed
ancora, in riferimento a definizione di una domanda
punto e.5.4: moltissimi
formatori hanno operato sul territorio per la ricerca,
l'avvio e il mantenimento degli stage o di attività di
tirocinio. visto che tra le figure previste esiste
l'operatore per l'inserimento possono essere iscritti,
tali formatori, tutti in quella determinata sede in cui
hanno operato, con la stessa funzione? e per "operatore
per l'inserimento" si intende rivolto esclusivamente
all'inserimento lavorativo oppure si può considerare
anche inserimento il "tutoraggio in aula"? |
| Risposta - la prestazione dei
docenti non direttamente impegnati in attività formativa
diretta oppure impegnato in qualità di codocente devono
essere esplicitati imputando nella griglia anzichè la
materia la funzione formativa svolta. per inserimento si
intende qualsiasi metodologia applicata ad una categoria
svantaggiata tendente a favorirne l'inclusione sociale.
evidentemente tali metodologie possono essere riferite
non obbligatoriamente ad inserimenti lavorativi ma anche
di altra natura extralavorativa purchè finalizzata ad
elevare il livello di "occupabilità" del soggetto. |
Domanda - invio nuovamente le
domande formulate in questi giorni e già inviate nel
forum, spero in una vostra risposta: 1) nel caso che ad accreditarsi sia
un istituto scolastico, il preside della scuola può
assumere la funzione di direttore genarale e di
direttore di sede visto che il soggetto e la sede
confluiscono nella stessa struttura? 2) un istituto scolastico che
intende accreditarsi deve disporre di un gruppo di
lavoro dedicato esclusivamente a questa attività? (rif.
sez. c1.1) o può avvalersi di una società esterna? i
docenti da indicare sono tutti quelli che operano nella
struttura? nel caso della scuola tutti i docenti che
hanno una cattedra? 3) ponendo
il caso di un soggetto che debba accreditare più sedi,
nel punto c 1.1 è necessario descrivere l'organigramma
complessivo del soggetto oppure quello di ciascuna
sede? |
Risposta - nulla osta che
nell'organigramma da presentare in sede di
accreditamento al preside venga affidata una funzione di
direzione generale. non è però compito della regione
intervenire nelle scelte organizzative del soggetto che
intende accreditarsi. non è
possibile, per come l'accreditamento è stato definito
dalla regione lazio, accreditare strutture terze
(società esterne). sta al
soggetto definire ed individuare i docenti che intende
accreditare che comunque devono essere correlati al
settore di accreditamento prescelto. l'organigramma aziendale deve
essere definito per il soggetto. per quanto riguarda
invece le sedi devono essere indicate le risorse umane
che si intendono utilizzare e, quindi,
accreditare. |
| Domanda - riguardo
l'organigramma (punto c.1 e c.1.1) è corretto non
inserire personale del soggetto che non ha connessioni
con la formazione? (es. medici) |
| Risposta - certamente si, la
formulazione dell'organigramma è essenzialmente rivolta
alle figure che operano per l'orientamento, la ricerca o
la formazione. |
| Domanda - quando una stessa
figura svolge più funzioni come va complito
l'organigramma? (e' possibile inserire più volte la
stessa persona?). |
| Risposta - e' possibile che
nell'organigramma aziendale una stessa persona ricopra
più funzioni. |
Domanda - e' probabile che
questa sia una domanda già fatta ma non ne trovo la
risposta nel forum per cui mi permetto di
riformularla. l'organigramma
aziendale di cui si richiede esplicitazione (punto
c.1.1) prevede dei ruoli (nel menù a tendina) e dei
relativi punteggi. la nostra organizzazione sebbene
preveda quelle funzioni non li denomina allo stesso
modo. come dobbiamo comportarci per avere punteggi
sufficienti? li assimiliamo in questa fase e in audit
tramite l'autocertificazione ne dimostriamo l'attinenza
di funzioni? es. non c'è nel nostro organigramma un
"direttore generale" ma un "presidente" che svolge le
stesse funzioni, non c'è un "direttore di sede" ma un
"amministratore" che svolge le stesse funzioni, non c'è
un "responsabile commerciale" ma un altro
"amministratore" che svolge quelle funzioni. la nostra
interpretazione è corretta?
|
| Risposta - l'interpretazione è
corretta. |
| Domanda - i ricercatori ed i
progettisti (consulenti esterni), possono essere
inseriti al punto e.4.6 (personale docente? |
| Risposta - nella sezione e.4.6
deve essere inserito il solo personale docente. |
| Domanda - ogni ente farà
riferimento al suo albo fornitori per il corpo docente,
il contratto che l'ente stipula con il
consulente/docente può essere a incarico e a condizione
che il corso venga approvato? |
Risposta - in fase di
accreditamento non viene richiesto che il docente,
tranne che per l'obbligo formativo, sia
contrattualizzato. e'
sufficiente che dell'albo fornitori si evinca la
disponibilità dei docenti con un curriculum adeguato
all'insegnamento per i settori richiesti in fase di
accreditamento. |
| Domanda - relativamente al
punto c.1.1 è possibile avere un chiarimento sulle
responsabilità attribuite alle figure del direttore
generale e del direttore di sede? sarebbe possibile
indicare il nominativo di una sola delle suddette
figure? |
| Risposta - le responsabilità
riferite alle due figure di direzione sono un elemento
che il soggetto stesso deve definire nell'ambito del
propro organigramma aziendale. ciò che interessa sapere
alla regione è se il sogetto prevede figure direzionali
per quanto riguarda il soggetto, nei suoi aspetti
organizzativi e di responsabilità amministrativa e
gestionale, e per quanto riguarda la sede formativa, nei
suoi aspetti organizzativo/didattici. se poi tali
responsabilità fanno carico ad un'unica persona la
stessa può essere indicata per ambedue le
direzioni. |
Domanda - c.1.1 figure
impegnate nella sede nella
spiegazione alla compilazione del formulario a pag 6 si
conclude ... ciascun soggetto può pertanto ridefinire
secondo criteri interni le funzioni ... il formulario prevede una serie di
figure con funzioni che potrebbero essere svolte da una
unica figura. per es. le funzioni del dir. generale, del
dir. di sede, e del coordinatore potrebero essere
comprese in una unica figura e pertanto nominata una
sola persona fisica, che ne abia i requisiti
ovviamente? allo stesso modo il
resp.amministrativo, responsabile comm.le,
rendicontatore possono essere previsti come figura
unica? |
| Risposta - e' possibile
indicare una unica risorsa umana chiamata a ricoprire
più funzioni, ciò evidentemente potrà influire nella
valorizzazione delle risorse umane, aspetto questo che
verrà chiarito con la pubblicazione della griglia di
valutazione. |
Domanda - cosa si intende con
"una persona che svolge più funzioni può essere indicata
una sola volta per le funzioni di carattere superiore
che è chiamato a svolgere" ? quali sono le funzioni di carattere
superiore? |
| Risposta - per esemplificare se
una stessa persona assolve sia a compiti di
coordinamento che di direzione potrà essere indicata
solamente per i compiti di direzione (funzione questa
superiore al coordinamento) |
Domanda - uno stesso soggetto
(persona fisica): per quante
sedi può essere nominato direttore? per quanti enti può svolgere il
ruolo di direttore contemporaneamente? |
Risposta - non esiste un limite
al numero di sedi che possono essere dirette da una
stessa persona. verrà evidemente attribuito un punteggio
diverso laddove un direttore faccia riferimento ad una
sola sede e laddove invece più sedi vengano dirette
dalla medesima persona. si fa inoltre presente che
comunque la somma delle ore di direzione in ciascuna
sede non può esuberare le ore contrattuali annue massime
previste. per quanto riguarda la
possibilità di una stessa persona di operare in funzioni
di direzione per più enti si richiama in primo luogo la
prescrizione per la tipologia obbligo formativo
dell'assunzione con ccnl della formazione. tale
prescrizione rende di fatto impossibile l'assolvimento
della funzione di direzione in più enti. per quanto
riguarda invece la formazione superiore o la formazione
continua una medesima persona può svolgere funzioni di
direzione anche per più enti sempre tenendo fermo il
principio del non esubero delle ore contrattuali annue
massime previste. |
| Domanda - uno dei requisiti
richiesti per l'accreditamento delle sedi formative è
l'organigramma. secondo il decreto morese per le sedi
operative di piccole dimensioni (ad esempio associazioni
senza fini di lucro) è possibile utilizzare personale a
prestazione professionale. mi chiedo quindi, se è
possibile "assumere" queste persone con un contratto di
prestazione occasionale o è necessario un
co.co.co. |
| Risposta - la natura del
rapporto di lavoro non viene predeterminato, solamente
per quanto attiene l'obbligo formativo è prevista
l'applicazione del ccnl della formazione. |
| Domanda - il legale
rappresentante e/o i membri del consiglio di
amministrazione di un'associazione culturale, di una
cooperativa, di un onlus possono avere incarichi
retribuiti in qualità di docenti, tutor, direttori
all'interno dei corsi? |
| Risposta - laddove lo statuto o
l'atto costitutivo lo rendano possibile nulla osta al
conferimento di incarichi di personale che
contemporaneamente ricopre cariche societarie o di
amministrazione. |
Domanda - non ci è chiara la
distinzione tra le figure relative al punto c.1.1 e
quelle del punto e.4.1. le
figure elencate nel punto e.4.1 (direttore,
coordinatore, segretaria, tutor) sono ritenute le figure
minime da avere sempre in diponibilità presso la
sede? e il direttore può essere
anche il coordinatore? |
| Risposta - la domanda posta al
punto c.1.1. è finalizzata ad avere una visione
d'insieme del soggetto e dell'insieme delle risorse
umane di cui dispone. -evidentemente la sede deve
disporre di una dotazione minima di risorse umane che ne
renda possibile e verosimile l'operatività, sia per la
qualità che per la quantità di risorse |
Domanda - in merito alla
possibilità ormai accertata per un soggetto di ricoprire
contemporaneamente per più enti una medesima funzione
(gli esempi sono riferiti al direttore, ma credo che lo
sia ancor più per altre figure, progettista,
rendicontatore, coordinatore, tutor, docente, ecc anzi
se ne chiede eventuale conferma domanda1) la dir. reg.
in più occasioni afferma che "... una medesima persona
può svolgere funzioni di direzione anche per più enti
sempre tenendo fermo il principio del non esubero delle
ore contrattuali annue massime previste". domanda2 ma se un direttore viene
impegnato con una co.co.co o addirittura una prestazione
occasionale a quale numero di ore contrattuali massime
annue ci si deve riferire? |
| Risposta - il riferimento è ad
un dato convenzionale che indica in 1840 il numero di
ore lavorative annue. (cfr. vademecum per la gestione di
interventi cofinanziati dal fse dell'ucofpl - ministero
del lavoro) |
Definizione
triennio
| Domanda - nel formulario al
punto d.1.3 rispetto all'anno formativo 2000-2001 si
intende che bisogna fare riferimento ai dati dei
rendiconti dei corsi che sono partiti entro il 2001, ma
che possono anche essere terminati nel 2002? |
| Risposta - il riferimento è
all'anno formativo a cui si riferisce l'intervento
realizzato, al di là della sua data di inizio e di
fine |
Domanda - nel punto d.1.3
nell'anno formativo 2000-2001 rientrano anche i corsi di
formazione e i corrispondenti allievi relativi allo
scorrimento graduatoria relativo al bando 2000?
|
| Risposta - essendo stati
richiesti i dati relativi all' anno formativo 2000,
dello stesso devono essere considerati anche gli
interventi autorizzati successivamente a scorrimento
delle graduatorie. |
| Domanda - nel formulario (vale
anche per le sedi orientative) si fa continuamente
riferimento all'ultimo triennio mentre nelle tabelle
troviamo già immessi gli anni
1998/1999-1999/2000-2000/2001. per ovviare alla
discordanza, è sufficiente sostituire con gli anni
1999/2000-2000/2001-2001/2002 o, come sarebbe
auspicabile, dobbiamo attendere una formale
autorizzazione? |
| Risposta - per annualità si
intende quella formativa. avendo la regione lazio
avviato gli interventi formativi su tutte le tipologie
formative(obbligo, fomazione superiore e formazione
continua) solamente per il triennio indicato, per
ragioni di omogeneità si è ritenuto di considerare lo
stesso come riferimento unitario. |
Certificazione per la qualità
| Domanda - a.3.4.: il soggetto
che sta richiedendo l'accreditamento è certificato uni
en iso 9001:2000 settore 37. secondo la nuova versione
della norma, il certificato di qualità non ha una
scadenza ma prevede solo il mantenimento attraverso
verifiche ispettive annuali. come mi devo comportare con
la richiesta di estremi? posso lasciare la parte
relativa a "fino al" in bianco? |
| Risposta - se la norma uni
prevede un mantenimento annuale deve essere indicata la
prima data in cui è prevista tale visita ispettiva,
ovvero la data di scadenza di un anno dalla
certificazione rilasciata. |
Domanda - la certificazione
rilasciata da: nis zert: uni en iso 9001:2000 del
30/7/2002 nell'ambito di: progettazione ed erogazione di
sistemi formativi (educativi e didattici) nell'ambito
di: scuola dell'infanzia,scuola elementare, media
inferiore e superiore, rispetta il requisito richiesto
per il settore 37 ? |
| Risposta - se la certificazione
di qualità indica il settore 37 il requisito è assolto,
altri settori non vengono invece riconosciuti come
validi. |
Domanda - il mio consorzio è
certificato iso:1994 e la mia certificazione è per il
settore 39 con la specifica "erogazione di servizi
formativi in ambito socio assistenziale" vista la specifica e vista la
completezza del manuale e delle procedure operative
posso dichiarare che sono certificata. vi prego di rispondermi
presto |
| Risposta - la certificazione
richiesta è espressamente quella del settore 37. non può
quindi dichiarare il possesso della
certificazione. |
| Domanda - e' necassario che io
accrediti la sede operativa oggetto di accreditamento
visto che nel manuale della qualtà dela mia societ
l'erogazione della formazione è stata trattata i maniera
dettagliata e specificando che i processi da me
individuati rimangono gli stessi indipendentemente dalla
sede dove i corsi vengono erogati |
| Risposta - nel caso indicato
risulta comunque certificato il soggetto ma non la sede.
vengono certamente regolati i processi che il soggetto
mette in atto ma non quelli relativi alla specifica sede
formativa che si intende accreditare. |
Domanda - si richiede
cortesemente gli estremi legislativi della normativa
europea che esplicita l'elenco delle attività previste
dal cod. ea 37.
|
| Risposta - la normativa a cui
si fa riferimento sono le norme uni en iso 9001 (sia
1994 che 2000) che prevedono specifici requisiti per il
settore 37. le stesse sono rilevabili presso il sincert,
sistema nazionale per l'accreditamento degli organismi
di certificazione, è stato costituito nel 1991, in forma
di associazione senza scopo di lucro, legalmente
riconosciuta dallo stato italiano con decreto
ministeriale del 16 giugno 1995 |
| Domanda - quando è la data
ultima entro la quale un ente si deve certificare
secondo la normativa en iso 9001 (2000)? |
| Risposta - se intende ottenere
il punteggio relativo alla certificazione deve risultare
certificato all'atto della domanda. se invece dimosra
che all'atto della domanda ha avviato le procedure di
certificazione otterrà un punteggio parziale. |
| Domanda - riguardo la
certificazione iso 9001:2000, nell'ipotesi che il
soggetto intenda accreditare una sede operativa
dislocata esternamente ad esso, tale certificazione è
obbligatoria sia per il soggetto sia per la sede
operativa oppure è necessaria solo per la sede operativa
oggetto dell'accreditamento? |
| Risposta - in primo luogo la
certificazione di qualità non è obbligatoria né per la
sede né per il soggetto. la stessa può essere invece o
del soggetto o della sede formativa oppure di
entrambe. |
Domanda - non avendo incaricato
una società di consulenza per lo sviluppo di un sistema
di qualità avendo io collaboratori in grado di farlo,
come rispondo al punto a.3.4.2? posso compilare solo il
campo in cui si chiede se mi avvalgo di società esterna
"l'assistenza tecnica è fornita da società che prevede
nel prorpio oggetto sociale la consulenza alla
realizzazione di sistemi di qualità"? basta l'incarico formale al mio
collaboratore a dimostrare che sto avviando il processo
di certificazione? |
| Risposta - la richiesta circa
l'esistenza di un rapporto con una società che fornisca
consulenza circa la certificazione di qualità non può e
non deve essere intesa come indicazione né come
prescrizione. se un soggetto ha risorse interne in grado
di accompagnare il processo di qualità può rispondere
positivamente esponendo in fase di audit un curriculum
che evidenzi la competenza della risorsa
utilizzata. |
| Domanda - rinnoviamo la
richiesta di chiarimenti, già ripetutamente espressa da
altri soggetti, in merito ala seguente questione: un
soggetto in possesso della certificazione di qualità iso
9001 (nella versione precedente a quella 2000), tuttora
vigente, in quale sezione del formulario può
indicarlo? |
| Risposta - deve indicarlo nella
medesima sezione. trattandosi di una certificazione
ancora in atto verrà considerata come valida. |
Domanda - la mia associazione
per la formazione non è certificata iso 9000 mentre la
sede in cui intendiamo svolgere i corsi (i cui locali
abbiamo affittato)è certificata. domanda: come rispondo al punto
e.1.2.3 ?
|
| Risposta - già più volte è
stato risposto alla medesima domanda. la certificazione
deve essere posseduta dal soggetto che intende
accreditarsi e/o dalla sede formativa del medesimo
soggetto in quanto sua unità operativa. non viene
accolta invece una certificazione rilasciata ad altro
soggetto o a unità operative di altre soggetti. |
Domanda - credo che la risposta
fornita dalla direzione regionale non sia esauriente,
perlomeno per quanto riguarda il
nostro caso. siamo un ente di formazione certificato
secondo la norma iso uni en 9001 nell'area dei servizi
formativi (settore 37 della classificazione ea); la
certificazione è stata rilasciata da un organismo
accreditato da sincert. stiamo avviando un lavoro di
adeguamento del nostro sitema qualità alla versione
2000, che si concluderà dopo la scadenza dei termini per
la richiesta d'accreditamento. al quesito posto al punto
a.3.4 dovremmo rispondere di no; ma, al comma 3
dell'art. 37 della direttiva viene riportato che "in
sede di valutazione.....si terrà conto del possesso
della certificazione del sistema qualità in conformità
alle norme iso 9001 e successive versioni.....",
lasciando intendere che sarà tenuto conto(giustamente,
aggiungo!) anche delle versioni precedenti a quella
2000. |
| Risposta - l'elemento di
valutazione è la vigenza della certificazione qualità,
anche se relativa alle norme precedenti alla versione
2000. se infatti è in atto la migrazione non è un
elmento di discrimine avendo tempo fino alla fine del
2003 per l'adeguamento del sistema. l'importante è
quindi la vigenza della certificazione. |
Domanda - sul formulario (punto
a.3.4)la certificazione per la qualità è riferita
soltanto alla iso uni en 9001:2000; se il soggetto e le
sue sedi sono certificati , al momento della domanda,
per la qualità in base alla versione precedente devo
inserire comunque i dati di riferimento, considerando
che nella guida si parla di diverse versioni delle norme
iso? se così non fosse alle sedi
certificate non verrebbe attribuito punteggio alla
stregua delle sedi non certificate. ritengo che agli enti che abbiamo
ottenuto la certificazione vadano riconosciuti comunque
dei meriti e un punteggio maggiore. |
| Risposta - la certificazione di
qualità viene riconosciuta come punteggio solamente per
la classificazione e codificazione indicata. esistendo
infatti uno specifico settore che riguarda la formazione
(il 37) solamente questo può essere ritenuto coerente
con il dispositivo di accreditamento delle sedi
formative. |
| Domanda - se il soggetto che
sta accreditandosi dispone della certificazione di
qualità, tale certificazione si estende o meno anche a
tutte le sue sedi formative decentrate sul territorio
regionale? |
Risposta - trattandosi di una
unità operativa non può essere considerata valida per
estensione la certificazione di qualità del soggetto. deve invece essere certificata in
qualità ciascuna singola sede. |
Contratti risorse
umane
Domanda - sollecito a
rispondere alle domande inerenti i soci di
un'associazione. il mio ente, ha
stipulato delle lettere d'incarico nei confronti dei
soci dell'associazione che operano all'interno della
struttura. nel formulario, nella sezione c.1 nel caso di
queste figure alle domande "rapporto di lavoro" ha
risposto "lettera d'incarico"; alla domanda "contratto"
ha risposto "associato". e' corretta tale
interpretazione? |
| Risposta - sarebbe corretto
indicare in rapporto di lavoro “collaborazione
coordinata e continuata” e in contratto
lasciare il campo vuoto non venendo applicato al
collaboratore alcun ccnl |
| Domanda - i soci di
un'associazione possono essere considerati come risorse
umane interne? senza un contratto? |
| Risposta - se si tratta di soci
lavoraratori iscritti al libo matricola la risposta è
positiva, se è così non è devono comunque essere
indicati con un contratto di collaborazione |
| Domanda - in presenza di un
co.co.co non oneroso può l'ente addebitare comunque la
prestazione svolta dal soggetto operante sui corsi
approvati integrando nella fattispecie le ore
precedentemente contrattualizzate a titolo gratutito con
le attività soggette a compenso previste dal
corso? |
| Risposta - la questione della
prestazione gratuita deve essere analizzata alla luce
della effettività della prestazione e dell'esistenza
della stessa all'atto dell'accreditamento. mentre
infatti una prestazione onerosa stabilisce un vincolo
per entrambi i soggetti (chi conferisce e chi accetta
l'incarico), una prestazione gratuita non presenta
questo vincolo se non come patto d'onore. non esiste
inoltre possibilità di riscontro sulla effettività della
prestazione non esistendo a supporto della stessa alcuna
forma di possibile verifica (pagamento, quietanza,
versamento degli oneri, iscrizione inail). sono quindi
molti i dubbi che portano ad affermare che una
prestazione di tipo gratuito non può assumere,
nell'ambito dell'accreditamento, valore ai fini del
riconoscimento del requisito. |
| Domanda - il mio ente ha
intenzione di stipulare contratti di tipo non
oneroso.laddove il volume della nostra attività
aumentasse, posso integrare questi contratti con ore
soggette a retribuzione di tipo ccnl formazione? |
| Risposta - la questione della
prestazione gratuita deve essere analizzata alla luce
della effettività della prestazione e dell'esistenza
della stessa all'atto dell'accreditamento. mentre
infatti una prestazione onerosa stabilisce un vincolo
per entrambi i soggetti (chi conferisce e chi accetta
l'incarico), una prestazione gratuita non presenta
questo vincolo se non come patto d'onore. non esiste
inoltre possibilità di riscontro sulla effettività della
prestazione non esistendo a supporto della stessa alcuna
forma di possibile verifica (pagamento, quietanza,
versamento degli oneri, iscrizione inail). sono quindi
molti i dubbi che portano ad affermare che una
prestazione di tipo gratuito non può assumere,
nell'ambito dell'accreditamento, valore ai fini del
riconoscimento del requisito. |
Domanda - deve esserci un
rapporto minimo tra le ore per cui ci si accredita e le
ore contrattualizzate, a titolo non oneroso, alle
risorse umane
|
| Risposta - la questione della
prestazione gratuita deve essere analizzata alla luce
della effettività della prestazione e dell'esistenza
della stessa all'atto dell'accreditamento. mentre
infatti una prestazione onerosa stabilisce un vincolo
per entrambi i soggetti (chi conferisce e chi accetta
l'incarico), una prestazione gratuita non presenta
questo vincolo se non come patto d'onore. non esiste
inoltre possibilità di riscontro sulla effettività della
prestazione non esistendo a supporto della stessa alcuna
forma di possibile verifica (pagamento, quietanza,
versamento degli oneri, iscrizione inail). sono quindi
molti i dubbi che portano ad affermare che una
prestazione di tipo gratuito non può assumere,
nell'ambito dell'accreditamento, valore ai fini del
riconoscimento del requisito. |
| Domanda - un direttore, un
rendicontatore, un amministrativo e un coordinatore
possono essere legati alla struttura mediante un
contratto co.co.co. registrato e legato alle ore di
lavoro effettivamente realizzate (come prevede il
rimborso il fse). se non ho attività finanziate che ore
di lavoro effettivamente realizzate pago al
collaboratore, il quale ha un contratto con l'ente ma
effettivamente non svolge nessuna attività. questa
procedura potrà essere ritenuta valida in fase di
audit? |
| Risposta - per poter essere
riconosciuta una figura professionale deve prestare la
propria opera presso il soggetto presso la sede
formativa. tale requisito deve essere dimostrato in sede
di accreditamento proprio per valutare la capacità di
gestire interventi finanziati dal fse. un solo contratto
che dovesse diventare attivo solamente a finanziamento
ottenuto no può essere preso in considerazione in fase
di accreditamento. |
Domanda - il mio ente è
presente in modo significativo in altra regione,
riferendomi al punto e.4.1 circa la presenza di
qualificate risorse umane ( mi riferisco in articolare a
valutatore, progettista, rendicontatore,), il mio ente
ha tutte queste figure in carico alla sede regionale
(quidi non collegati direttamente a corsi o direzioni)
proprio per essere in grado di svolgere attività ove
necessario è possibile indicarli? per i docenti o amministratvi che
si intendono utilizzare successivamente a corso
finanziato è possibile indicarli? |
Risposta - r1: laddove il
soggetto intenda attribuire e far operare tali risorse
presso una sede formativa le stesse verranno
riconosciute in quella sede. r2:
e' necessario indicare le risorse che vengono dedicate
alla sede formativa sia ai fini dell'accreditamento sia
ai fini della successiva, eventuale, attribuzione di
costi su attività finanziate. |
Domanda - in relazione
all'attuale formulazione del ccnl della formazione
professionale in ordine all'intesa circa il ricorso a
rapporti di lavoro con collaborazione coordinata e
continuativa, si chiede se ai fini della soglia minima
per l'ammissibilità per l'obbligo formativo, è
consentito l'impiego di formatori con rapporto a
co.co.co in misura non superiore a 1/3 dell'organico dei
formatori della sede.
|
Risposta - l'articolo 4 della
direttiva prescrive che per l'accreditamento di sedi
formative per l' obbligo formativo, al personale venga
applicato il ccnl della formazione professionale,
stabilendo che tale prescrizione è condizione di
ammissibilità. la specifica dei
requisiti prescrive che l' applicazione di quanto
previsto nella direttiva venga applicato in ordine ad
una "prevalenza",esplicitando che il criterio di
accreditamento per l'obbligo formativo è che il
personale docente dipendente eroghi la prevalenza delle
ore formative.tale parametro (la prevalenza) deve essere
calcolato secondo quanto indicato e cioè dividendo il
numero delle ore formative erogate nell'ultimo anno per
il numero di ore formative del personale dipendente che
viene accreditato laddove il risultato è pari o
superiore viene riconosciuta la prevalenza. rispetto al quesito posto se il 30%
di collaborazioni corrispondono anche al 30% delle ore
formative di docenza il requisito dovrebbe essere
superato senza particolari problemi. e' pero' bene che
l' apporto delle collaborazioni venga pianificato in
maniera tale da rispettare il rapporto indicato. |
Domanda - nella griglia di
valutazione al punto e4.5 manca parametro di riferimento
rispetto applicazione ccnl.
|
| Risposta - per quanto attiene
l'applicazione, e soprattutto la misura, di applicazione
del ccnl della formazione, relativamente all'obbligo
formativo, i parametri sono quelli indicati nel
documento. non è chiaro a quali altri parametri si
riferisce la domanda. se fosse possibile riformularla
esplicitando più dettagliatamente il quesito questa
direzione potrà rispondere puntualmente. |
| Domanda - in una struttura
appena formata, per il direttore di sede ed il
rendicontatore è necessario un contratto ( e che tipo di
contratto)o basta una lettera d'incarico dell'organo di
amministrazione? |
| Risposta - tenuto conto che il
contratto deve essere comunque accettato dai soggetti a
cui è stato conferito e che deve riportare gli elementi
distintivi del rapporto, è bene che al verbale faccia
seguito un'apposita scrittura che identifichi i termini
contrattuali. |
Domanda - il nostro ente non
profit ha già conferito gli incarichi ad alcune risorse
umane che sono soci dell'ente. l'incarico è stato
attributo attaverso un verbale di consiglio ratificato
dall'assemblea. come previsto dalla normativa gli
incarichi sono a titolo gratuito e vengono riconosciuti
unicamente i rimborsi delle spese. è necessario redigere degli
appositi contratti con i singoli soci o può bastare la
delibera assembleare che è riportata sui libri dei
verbali. |
| Risposta - tenuto conto che il
contratto deve essere comunque accettato dai soggetti a
cui è stato conferito e che deve riportare gli elementi
distintivi del rapporto, è bene che al verbale faccia
seguito un'apposita scrittura che identifichi i termini
contrattuali, anche laddove la prestazione non è a
titolo oneroso. |
Domanda - nelle prescrizioni
del punto e.4.1. la direzione regionale specifica le
informazioni da immettere nel form. alla luce di quanto
sopra vi sarò grato per alcune delucidazioni nel caso di
rapporti di non dipendenza e quindi a prestazione: cosa si intende per tempo
parziale? una risorsa con un
contratto di co.co.co. solo con un ente è da considerare
tempo pieno? in caso di
co.co.co. non sono indicate le ore, quindi come è
possibile indicare la disponibilità delle ore annue di
servizio? |
Risposta - per quanto riguarda
il tempo lavoro di una co.co.co. il riferimento è ad un
dato convenzionale che indica in 1840 il numero di ore
lavorative annue. (cfr. vademecum per la gestione di
interventi cofinanziati dal fse dell'ucofpl - ministero
del lavoro) per quanto riguarda
il tempo parziale lo stesso è da considerare
nell'istituto del part time e di come questo è regolato
dalle norme di legge e dall'applicazione dei contratti
di categoria.le due funzioni sono compatibili anche se
svolte dalla medesima persona. come già più volte
ribadito delle due funzioni svolte da una stessa persona
ne verrà però valorizzata solamente una, quella
funzionalmente superiore |
| Domanda - in caso di consorzio,
il rapporto di lavoro delle risorse umane deve essere
stabilito con il consorzio o è sufficiente che esse
abbiano un contratto con le società consorziate? |
| Risposta - e' necessario che il
rapporto di lavoro sia stato stabilito dal soggetto che
presenta domanda di accreditamento. e' infatti il
soggetto che si accredita che garantisce alla regione
lazio il possesso di determinati requisiti e,
soprattutto, la vigenza all'atto della domanda degli
stessi. |
Domanda - che tipo di relazione
contrattuale deve essere vigente con le risorse umane e
i docenti della sede? valgono anche le prestazioni e le
collaborazioni?. tale
possibilità è ammissibile e che valutazione/punteggio
implica? |
| Risposta - tranne che per
quanto riguarda l'obbligo formativo, dove è prevista in
maniera prescrittiva l'applicazione del ccnl della
formazione professionale, per le altre due tipologie,
formazione superiore e formazione continua, non esistono
specifiche indicazioni circa la tipologia contrattuale
da applicare al personale. spetta quindi a ciascun
soggetto la scelta del rapporto di lavoro da stabilire
con le risorse umane necessarie. |
Domanda - alcune delle funzioni
possono essere coperti da persone giuridiche
configurandole appunto come "strutture di supporto
tecnico"? che non devono accreditarsi. se ciò non è prevedibile che ruolo
può una struttura di supporto tecnico ricoprire? |
| Risposta - tenuto conto che
l'accreditamento si basa su una valutazione di singoli
requisiti, e tra questi anche le singole competenze
professionali delle risorse umane, non può essere
elemento di accreditamento una persona giuridica a cui
viene affidata una funzione di supporto tecnico. circa
il ruolo che una persona giuridica può ricoprire
nell'accreditamento non vi sono fattispecie che ne
configurino la possibilità. |
| Domanda - nel momento in cui
viene richiesto il seguente dato:anni nella funzione ,
ci si riferisce agli anni che il singolo professionista
ha realizzato all'interno dell'ente che intende
accreditarsi o in generale nella propria esperienza
lavorativa. |
| Risposta - ci si deve riferire
agli anni di esperienza comunque maturati e con
qualsiasi soggetto anche in ambito extraregionale. |
Domanda - quindi comunque il
contratto da prevedere è "come minimo" un co.co.co. o ci
sono altre possibilità per i collaboratori esterni? inoltre: il punteggio viene
attribuito solo per i dipendenti? o anche per le altre
forme contrattuali? e in quest'ultimo caso: il punteggio
è lo stesso, o c'è differenza? |
Risposta - non si ritiene vi
sia un contratto "minimo" ed uno "massimo". tutti i
rapporti di lavoro, tranne che per l'obbligo formativo,
sono ammissibili, la loro conformità alla legge è
materia che prescinde la competenza regionale in tema di
accreditamento. per quanto
riguarda il punteggio si rimanda alla pubblicazione
della griglia di valutazione. |
Domanda - perl'obbligo
formativo si fa obbligo del contratto di lavoro
subordinato (a tempo indeterminato) per le altre macrotipologie è
prevista la possibilità di utilizzare anche co.co.co e
addirittura prestazioni occasionali. non è chiaro se dovendo dimostrare
la disponibilità dei soggetti a svolgere attività
formative in caso di finanziamento (con la presentazione
del loro contratto) come è possibile prevedere una
retribuzione solo nell'eventualità di finanziamento di
corsi da parte della regione. un
direttore, per esempio, può essere retribuito solo in
caso di direzione di un corso finanziato?
|
| Risposta - come per l'obbligo
formativo anche per le altre macrotipologie e tipologie
i rapporti di lavoro devono essere in vigore.
l'accreditamento non si riferisce infatti mai ad uno
stato di fatto futuro, tantomeno possono essere
accreditate sia strutture che risorse umane con formule
condizionate(ad eventuale finanziamento ed avvio di
attività formativa o di orientamento). la motivazione
che guida infatti l'accreditamento è quello di
individuare e riconoscere sede stabili di formazione,
intendendo per sede sia la struttura fisica che la sua
dotazione di risorse umane. per quanto rigurarda la
natura dei rapporti di lavoro che il soggetto stabilisce
la responsabilità della natura stessa è unicamente in
capo al soggetto. diverso è solamente il caso
dell'obbligo formativo per il quale, assecondando la
normativa nazionale, il rapporto di lavoro viene invece
prestabilito. |
Accreditamento
consorzio
Domanda - un consorzio, come da
codice civile e da statuto opererà utilizzando i propri
consorziati. il nostro consorzio
(no profit) recentemente costituito tra due società può
agli effetti dell'accreditamento: - utilizzare risorse umane di una
delle due società consorziate; -
utilizzare, quali propri titoli, il fatturato e l'elenco
dei lavori svolti nella formazione dalle società
consorziate; - utilizzare la
certificazione del sistema di gestione qualità uni en
iso 9000 di uno dei consorziati. |
Risposta - . relativamente alla
possibilità di utilizzo delle risorse tra consorziati,
la direzione regionale ha già espresso numerosi pareri
sul forum. si riepilogano brevemente: · per quanto riguarda i locali deve
esistere una formalizzazione dell'uso che evidenzi i
termini e la durata della disponibilità. la forma
contrattuale da utilizzare può anche essere quella del
comodato d'uso. · per quanto
riguarda altre risorse è necessario seguire il medesimo
percorso, individuare le forme attraverso le quali
dimostrare che il consorzio dispone, all'atto dell'invio
della domanda di accreditamento, delle risorse (umane o
materiali) precisandone termini e durata. l'elemento
fondamentale che in fase di audit sia incontrovertibile
il fatto che il consorzio disponga effettivamente delle
risorse indicate, senza condizionamenti e per il periodo
temporale previsto. · qualora si
tratti di risorse umane il rapporto di lavoro deve
essere in carico al consorzio che incarica la persona,
tale elemento infatti è l'unico che può dare la certezza
sull'effettiva disponibilità della risorsa. per quanto riguarda le esperienze
pregresse le stesse devono essere state maturate
direttamente dal soggetto e dalla sede che viene
accreditata. non è quindi possibile utilizzare il
curriculum di una o più delle consorziate per dimostrare
il possesso di requisiti che non sono stati
effettivamente maturati dalla sede che si intende
accreditare. per quanto riguarda
la certificazione di qualità vale lo stesso principio,
deve essere stata riconosciuta al consorzio, non è un
elemento sufficiente che una delle associate sia
certificata per traslare tale certificazione al
consorzio a cui appartiene. |
| Domanda - un consorzio può
utilizzare per la propria struttura personale
"comandato" - a seguito di una delibera del consiglio di
amministrazione- dipendente dalla società consorziata
? |
Risposta - relativamente alla
possibilità di utilizzo delle risorse tra consorziati,
la direzione regionale ha già espresso numerosi pareri
sul forum. si riepilogano brevemente: · per quanto riguarda i locali deve
esistere una formalizzazione dell'uso che evidenzi i
termini e la durata della disponibilità. la forma
contrattuale da utilizzare può anche essere quella del
comodato d'uso. · per quanto
riguarda altre risorse è necessario seguire il medesimo
percorso, individuare le forme attraverso le quali
dimostrare che il consorzio dispone, all'atto dell'invio
della domanda di accreditamento, delle risorse (umane o
materiali) precisandone termini e durata. l'elemento
fondamentale che in fase di audit sia incontrovertibile
il fatto che il consorzio disponga effettivamente delle
risorse indicate, senza condizionamenti e per il periodo
temporale previsto. · qualora si
tratti di risorse umane il rapporto di lavoro deve
essere in carico al consorzio che incarica la persona,
tale elemento infatti è l'unico che può dare la certezza
sull'effettiva disponibilità della risorsa. |
| Domanda - nel caso in cui
l'ente di formazione che accredita più di una sede sia
un consorzio, possono le risorse umane (segreteria,
tutor, coordinatore, progettista, analista dei
fab.)impegnate in una delle sedi avere contratti di
lavoro stipulati con una delle società
consorziate? |
Risposta - relativamente alla
possibilità di utilizzo delle risorse tra consorziati,
la direzione regionale ha già espresso numerosi pareri
sul forum. si riepilogano brevemente: · per quanto riguarda i locali deve
esistere una formalizzazione dell'uso che evidenzi i
termini e la durata della disponibilità. la forma
contrattuale da utilizzare può anche essere quella del
comodato d'uso. · per quanto
riguarda altre risorse è necessario seguire il medesimo
percorso, individuare le forme attraverso le quali
dimostrare che il consorzio dispone, all'atto dell'invio
della domanda di accreditamento, delle risorse (umane o
materiali) precisandone termini e durata. l'elemento
fondamentale che in fase di audit sia incontrovertibile
il fatto che il consorzio disponga effettivamente delle
risorse indicate, senza condizionamenti e per il periodo
temporale previsto. · qualora si
tratti di risorse umane il rapporto di lavoro deve
essere in carico al consorzio che incarica la persona,
tale elemento infatti è l'unico che può dare la certezza
sull'effettiva disponibilità della risorsa. |
Domanda - vorremmo accreditare
un consorzio (che per statuto non ha scopo di lucro ed è
destinato alla formazione e alla ricerca). il consorzio
ha sede presso una delle consorziate e le strutture
logistiche e l'aula alla quale è stato rilasciato il
nots dalla regione lazio, sono proprietà della
consorziata. la domanda è la
seguente: il consorzio deve
porre in essere un contratto tra consorzio e
consorziato, o automaticamente il consorzio dispone
delle strutture e dell'aula del consorziato? e nel caso sia necessario un
contratto, di che tipo? (es. uso, dichiarazione di
disponibilità, affitto, ecc.) ed
ancora potrà utilizzare tutte le
risorse delle consorziate? |
Risposta - . relativamente alla
possibilità di utilizzo delle risorse tra consorziati,
la direzione regionale ha già espresso numerosi pareri
sul forum. si riepilogano brevemente: · per quanto riguarda i locali deve
esistere una formalizzazione dell'uso che evidenzi i
termini e la durata della disponibilità. la forma
contrattuale da utilizzare può anche essere quella del
comodato d'uso. · per quanto
riguarda altre risorse è necessario seguire il medesimo
percorso, individuare le forme attraverso le quali
dimostrare che il consorzio dispone, all'atto dell'invio
della domanda di accreditamento, delle risorse (umane o
materiali) precisandone termini e durata. l'elemento
fondamentale che in fase di audit sia incontrovertibile
il fatto che il consorzio disponga effettivamente delle
risorse indicate, senza condizionamenti e per il periodo
temporale previsto. · qualora si
tratti di risorse umane il rapporto di lavoro deve
essere in carico al consorzio che incarica la persona,
tale elemento infatti è l'unico che può dare la certezza
sull'effettiva disponibilità della risorsa. |
Domanda - intendo costituire
società con altra associazione: io non possiedo locali, mentre la
mia eventuale socia ha le aule disponibili e rispondenti
ai requisiti per l'accreditamento. la domanda è: posso
io utilizzare i suddetti locali, accreditando la
struttura a mio nome? |
| Risposta - l'elemento
discriminante è che la società disponga dei locali in
maniera chiara e dimostrata. se tale disponibilità
deriva dal conferimento dei beni da parte di una socia o
da un contratto di affitto (ovvero comodato) tra una
socia e la società a cui ha dato vita è indifferente,
purché appaia chiaro il titolo di possesso dei
locali. |
| Domanda - se due soggetti si
accreditano in associazione devono poi presentare i
progetti in associazione? |
| Risposta - non è prevista la
possibilità che due soggetti si accreditino in
associazione qualora tale forma giuridica sia un
associazione temporanea di impresa o una associazione
temporanea di scopo. e' possibile reperire su altre
risposte fornite nel forum le ragioni di tale limite. se
invece viene costituito un consorzio (o altre forme di
impresa associata non vincolata nel tempo e nella
ragione sociale) è possibile l'accreditamento. sulla
possibilità o meno di poter presentare successivamente
progetti resta inteso che l'accreditamento ottenuto dal
consorzio rimane potestà unicamente del medesimo e non
potrà essere esteso alle singole imprese che ne hanno
dato vita. |
| Domanda - io capofila
(accreditato) di un ati con più partecipanti
(accreditati anch'essi), posso ripartire le ore del
proggetto con gli altri partecipanti o le ore devono
essere assegnate solo a me |
| Risposta - all'atto della
presentazione dei progetti sarà necessario indicare la
sede formativa presso cui viene realizzato l'intervento,
quella sede diviene il riferimento principale. nulla
osta poi che alcune ore formative vengano realizzate
presso sedi formative accreditate di altri soggetti in
ati . |
Domanda - in caso di consorsio
o di ati dove più partecipanti sono accreditati per la
formazione il numero totale delle ore del progetto
verrà: a)ripartito tra i
soggetti? b)sarà assegnato in
esclusiva al capofila? c)o
ancora è assegnato alla sede dove il corso viene
erogato? |
| Risposta - all'atto della
presentazione dei progetti sarà necessario indicare la
sede formativa presso cui viene realizzato l'intervento,
quella sede diviene il riferimento principale. nulla
osta poi che alcune ore formative vengano realizzate
presso sedi formative accreditate di altri soggetti in
ati . |
Domanda - chiedo gentilmente
alla regione di sciogliere definitivamente il problema
se e possibile accreditare le ati/ats le risposte sono
molteplici e spesso discordanti e ricordo che il bando
c3 dichiara "i progetti potranno altresi essere
presentati da ati" inoltre
chiedo se devono essere accreditati tutti i partecipanti
all'ati o se basta il capo fila o una delle altre
partecipanti. |
| Risposta - non è possibile
accreditare un soggetto che ha come scopo sociale,
derivato dalla natura giuridica, quello di realizzare un
determinato progetto e non, invece, di operare
stabilmente nel settore della formazione professionale.
per sua natura l'ati è infatti vincolata nei fatti
sociali, alla realizzazione di una specifica missione d'
impresa, temporalmente definita e precisamente
individuata. l'accreditamente parte invece dal
presupposto di voler stabilizzare il sistema formativo
regionale, svincolandolo dall' occasionalita' dei soli
dei progetti realizzati. nulla osta invece che delle ati
siano costituite tra sogetti, di cui almeno uno con sede
accreditata, per rispondere agli avvisi pubblici emanati
dalla regione lazio. ne sono un esempio gli avvisi
pubblici relative alle misure c.1 e c.3 attualmente
aperti. |
Domanda - e' possibile
presentare domanda di accreditamento (sia di sedi
orientative che formative) in ati/ats, tra soggetti
pubblici e privati ? se così
fosse risulterebbe accreditata l'ati come unico soggetto
o i singoli enti partecipanti?
|
| Risposta - non è possibile
accreditare un soggeto che ha come scopo sociale,
derivato dalla sua natura giuridica, quello di
realizzare un determinato progetto, e non, di operare
stabilmente nel settore della formazione professionale.
per sua natura l'ati è infatti vincolata nei patti
sociali alla realizzazione di una specifica missione
d'impresa, temporaneamente definita e precisamente
individuata. l'accreditamento parte invece dal
presupposto di voler stabilizzare il sistema formativo
regionale svincolandolo dall'occasionalità dei soli
progetti realizzati. nulla ostacola invece che delle ati
siano costituite tra soggetti di cui almeno uno con sede
accreditata, per rispondere agli avvisi pubblici emanati
dalla regione lazio ne sono un esempio gli avvisi
pubblici relativi alle misure c.1 e c.3 attualmente
aperti. |
Domanda - vorrei porle il
segunete quesito: per
accreditare un consorzio dove le strutture logistiche
sono però di uno dei consorziati devo far porre in
essere un contratto tra consorzio e consorziato, o
automaticamente il consorzio dispone delle strutture del
consorziato? e nel caso sia
necessario un contratto, di che tipo? (es. uso,
dichiarazione di disponibilità, affitto, ecc.) |
| Risposta - per una risposta
esauriente sarebbe necessario analizzare con maggiore
attenzione le interrelazioni che intercorrono tra
consorzio e consorziati. alla luce degli elementi
evidenziati sembra però di capire che non esistono patti
societari specifici e che quindi sia necessario che il
consorziato acquisisca la disponibilità dei locali
attraverso un contratto (di affitto o di comodato) che
evidenzi i tempi e i modi della effettiva possibilità di
utilizzo dei locali. |
Domanda - buongiorno. vorrei
porre 3 domande. 1)il consorzio
è un soggetto accreditabile? 2)se accredito una scuola come sede
formativa della mia agenzia formativa un'altro ente di
formazione puo' accreditare la stessa scuola ? in altre
parole la sede formativa che l'ente accredita deve
essere ad uso esclusivo del suddetto ente oppure puo'
essere sede formativa accreditata anche per altri? 3)dopo che l'ente è stato
accreditato è possibile presentare progetti in ati/ats
con altri enti non accreditati? |
Risposta - 1) sempre che il
consorzio abbia come finalità la formazione
professionale è un soggetto giuridico accreditabile. 2) la sede formativa deve essere di
uso esclusivo di un solo soggetto, a meno che non
vengano utilizzati e accreditati da diversi soggetti
locali e aule differenti. la
possibilità di partecipare in ati o ats con altri
soggetti le cui sedi non sono state accreditate è, in
linea di massima, possibile purchè la sede presso le
quali verrà realizzata l'attività formativa risulti
accreditata. di volta in volta tale possibilità verrà
comunque stabilita dagli avvisi
pubblici |
Rete LAN aule
| Domanda - la domanda si
riferisce ad una pluralità di sedi formative non ad una
rete lan tra aule. non si può quindi rispondere
positivamente alla domanda che si riferisce al
collegamento tra più sedi formative. |
| Risposta - in riferimento al
punto a.3.1 (rete informativa tra sedi) la nostra ass.ne
ha una sede unica con più aule collegate in rete lan (26
porte). in tale situazione il punto sopracitato va
compilato? |
c.1 organigramma aziendale
Domanda - con riferimento alla
compilazione del form riguardante la "definizione figura
professionale" desiderei aver chiarito se è corretto
indicare: a)rapporto di lavoro
la tipologia ad. esempio co.co.co. e specificando tempo
pieno o tempo parziale b) alla
voce contratto devo ripetere co.co.co. c)se qualifica e funzione
coincidono devono essere riportate le stesse voci ad.
esempio dir. generale due volte d)alla voce specializzazione cosa
deve essere indicato? |
Risposta - a. e' esatto b. la voce contratto deve essere
compilata solamente in presenza di un rapporto di lavoro
dipendente riferito ad un ccnl c. se coincidono può essere
ripetuto. d. se possiede titoli
di studio di specializzazio |
Domanda - dall'insieme delle
risposte formite dalla direzione regionale si evince
quanto segue: a) al punto c1
organigramma aziendale possono essere inserite più
persone con la stessa funzione. es. 3 direttori sede
perchè ho tre sedi, 2 progettisti, 3 tutor, etc., vale a
dire tutto il personale in forza all'ente; b)che le risorse indicate debbono
avere un contratto in essere con l'ente, al momento
dell'invio della domanda di accreditamento; c) che fatta eccezione per
l'obbligo formativo dove è previsto il ccnl della
formazione professionale, la tipologia contrattuale
dipende dal tipo di rapporto di lavoro instaurato tra
l'ente e la persona, per cui sono validi anche rapporti
di co.co.co., prestazione professionale, consulenza,
prestazione occasionale, etc.. domande: 1)sono corrette le interpretazioni
sopra riportate? 2)nel caso di
rapporti di lavoro non di dipendenza, es. di co.co.co.,
consulenza, prestazione professionale, etc. esiste una
durata minima affinchè il rapporto di lavoro possa
essere preso in considerazione ai fini
dell'accreditamento, oppure può essere preso in
considerazione e quindi valutato anche un contratto ad
es. di prestazione occasionale che scade a giugno,
quindi della durata di 2 mesi? 3)tra le forme contrattuali è
possibile prendere in considerazione anche il lavoro
interinale,identificando nominalmente il prestatore
d'opera? es. valutatore:
giovanni x, attraverso la società di lavoro interinale
y? viene valutato ai fini dell'accreditamento? |
Risposta - 1. sono corrette se
non per la tipologia contratto occasionale che per sua
natura non rende possibile una identificazione temporale
dell'incarico.
2. qualora una risorsa dichiarata
in fase di accreditamento venga successivamente non
confermata nell'incarico, modifica gli elementi
sostanziali dell'accreditamento. ne va quindi data
immediatamente data notizia alla direzione regionale,
secondo le modalità stabilite dalla direttiva, ponendo
attenzione al fatto che la stessa verrà detratta dal
punteggio di accreditamento. 3.
e' possibile utilizzare forme contrattuali di tipo
interinale. |
| Domanda - nel ringraziarvi per
la risposta al mio quesito del 31 marzo 2003 - 01:53, vi
chiedo si è possibile essere più espliciti nella prima
parte della domanda, e precisamente: considerato che
nella fs la figura del rendicontatore è obbligatoria,
come posso avere la certezza che il curriculum di un
impiegato italgas con la qualifica di responsabile
commerciale programmazione coordinamento e controllo è
coerente con la funzione che gli viene assegnata?
nell'allegato al del dm 166/2001 nella funzione di
amministrazione c2 si fa riferimento ad esperienza nella
gestione amministrativa di risorse finanz. pubbliche.
per la regione lazio l'italgas è una società pubblica?
qualora in sede di verifica documentale il curriculum
dovesse risultare insoddisfacente,mi verrebbe revocato
l'accreditamento? vi prego cortesemente di una celere
risposta... grazie |
| Risposta - come già affermato
la regione richiede che vi sia un curriculum che
confermi le competenze della risorsa umana. non essendo
specificata la stessa caratteristica prevista dal dm
166, tenuto anche conto che non è ancora stato definito
lo standard delle competenze professionali da parte del
ministero, la specifica competenza relativa alla
gestione dei fondi pubblici non è applicabile nel
lazio. |
Domanda - nella vostra risposta
al quesito spedito da difrancesco mercoledì 02 aprile
2003 - 16:17 evidenziate che "se il tempo di
disponibilità presso una sede formativa è parziale verrà
attribuito il punteggio che prevede, appunto, un impegno
non a tempo pieno" facendo riferimento alle figure di
direttore generale, direttore di sede e responsabile
amministrativo. ma è corretto supporre che tale
interpretazione valga per qualsiasi figura
dell'organigramma? il nostro ente ha infatti a
disposizione una serie di risorse che utilizza su tutte
le sedi e che ricoprono la figura di progettista, di
valutatore, di coordinatore e anche di docente. il punteggio verrà attribuito ad
ogni singola sede? vi chiedo di
rispondere cortesemente nel più breve tempo
possibile! |
| Risposta - ciascuna figura
professionale che non opera a tempo pieno viene
valorizzata in termini di punteggio per un tempo
definito. |
Domanda - sono un associazione
non a scopo di lucro che non ha mai operato ma ha solo
svolto attività di volontariato. non sono mai stati
redatti bilanci e non si è mai avuto personale
dipendente. e' necessario,per
l'accreditamento, prevedere, ancor prima dell'inizio
delle attività, personale a contratto e con quale tipo
di contratto dovrebbe essere assunto?? |
| Risposta - l'accreditamento è
propedeutico all'avvio delle attività formative. viene
richiesto di dimostrare che vi è un presidio stabile
delle funzioni fondamentali del soggetto e della sede.
per tale ragione è necessario che i contratti di lavoro
siano contratti in essere e non subordinati all'avvio di
attività. |
Domanda - nell'organigramma del
soggetto ( pag.10 ),possono essere presenti figure
quali: 1) amministratore
delegato con delega di responsabile commerciale 2)presidente ( rappresentante
legale ) figure alle quali non è
stato stipulato nessun contratto, ma previste nello
statuto ? |
| Risposta - l'organigramma è uno
strumento proprio del soggetto che può articolarlo come
meglio crede. |
Domanda - 1.per le utenze
speciali quali i disabili, va redatto un formulario a
parte o ne basta uno solo? 2.
noi siamo già certificati iso 9001 ed.1994, settore 37,
la verifica ispettiva per l'aggiornamento del sistema in
iso 9001 ed. 2000 è stata fissata per i primi di
novembre, dobbiamo anticiparla, volendo presentare la
domanda entro il 30 aprile? 3.il
riconoscimento del ministero della pubblica istruzione
come soggetto qualificato per la formazione e quindi
idoneo a formare i docenti, vale come protocollo
d'intesa? |
| Risposta - per
l’idoneità relativa alle fasce deboli è
necessaria la compilazione di un apposito formulario.
per la certificazione può essere indicata la
certificazione in essere e la fase di migrazione verso
le norme 2000 senza che questo incida sul punteggio. il
riconoscimento del ministero non essendo un protocollo
d’intesa non può essere indicato come
tale. |
Domanda - sono da 6 anni
responsabile del settore formazione del consorzio che va
ad accreditarsi. in tale periodo sono stato direttore e
coordinatore per il mio consorzio e per altri enti ed
inoltre sono stato anche anche responsabile di progetti
come youthstart questa mia
esperienza maturata e dimostrabile è equiparabile a
quella di direttore generale e/o di sede. posso quindi a
giusto titolo e senza temere una non assegnazione del
punteggio assumere la funzione citata?
|
| Risposta - sarebbe necessario
conoscere maggiormente nel dettaglio le esperienze
maturate, rispetto alle indicazioni fornite sembra che
la funzione di direttore di sede possa esere
tranquillamente ricoperta. |
| Domanda - può una società
controllata utilizzare personale (previo distacco)
dipendente della capogruppo (capogruppo che detiene
l'80% del suo capitale sociale)?? |
| Risposta - più volte è stato
ribadito che l'accreditamento si basa su elementi certi
che devono essere presenti all'atto della domanda.
qualora tali elementi non siano direttamente controllati
dal soggetto che intende accreditare una sede viene a
decadere l'elemento della certezza, non dipendendo più
direttamente dal soggetto la potestà di decisione. si
ritiene quindi che tutti i rapporti di lavoro debbano
essere direttamente stipulati dal soggetto che intende
accreditare la sede formativa. |
Domanda - vorrei sollecitare la
risposta al quesito posto in data 31-03-2003 ore 18.52,
chiedendo anche chiarimenti in merito ai seguiti
dubbi: 1) al punto c.1 si
attribuisce un punteggio se si può dimostrare di avere
un organigramma completo, e cioè se si hanno "le
funzioni ritenute minime per un assetto organizativo
rispondente". a che cosa si fa riferimento quando si
parla di figure minime rispondenti? alle figure minime
richieste per le sedi operative? 2) se all'interno della struttura
vi è più di una persona che ricopre una determinata
funzione (ad esempio 2 tutor) il punteggio verrà
attribuito per entrambe le persone? |
Risposta - 1) non è stato
definito un organigramma standard per non entrare in
meriti organizzativi del soggetto che sono di esclusiva
competenza dello stesso. quello che deve essere
rilevabile nell'organigramma è che siano presidiate le
funzioni aziendali essenziali per un buon funzionamento
del soggetto. tali funzioni devono essere definite dal
soggetto stesso purché le stesse diano certezza sul
fatto che la direzione, l'amministrazione, la funzione
commerciale, ecc. siano state previste e siano
effettivamente presenti. 2) nel
caso siano presenti più profili viene attribuito il
punteggio per ciascuno di essi. |
Domanda - nell'allegato a della
"specifica dei requisiti - testo rettificato" al
requisito c.1.1. si rimanda, per la definizione delle
competenze necessarie, alla lettera c dell'allegato 2
del dm 166/2000. il dm, come requisiti minimi per le
competenze professionali, riporta l'esperienza e la
certificazione delle competenze sulla base di standard
nazionali. quest'ultimo (la
certficazione delle competenze) è un requisito che deve
essere soddisfatto per il procedimento di accreditamento
della regione lazio? in caso di
risposta affermativa, quali sono gli standard nazionali
citati nel dm? |
| Risposta - nella sezione 2.2
del documento vengono definite le principali
caratteristiche delle figure professionali di
riferimento. la regione lazio, come le altre regioni,
mancando tuttora il decreto attuativo sulla
certificazione delle competenze, ha scelto di accertare
il possesso delle competenze richieste per via
curriculare. sarà quindi sufficiente in fase di audit
disporre dei curricula delle risorse indicate. |
Domanda - non mi è ancora
completamente chiara la differenza tra quanto chiesto al
punto c.1.1 ed al punto e.4.1. se nel punto c.1.1 inseriremo tutto
il personale che presta opera lavorativa per l'ente,
indipendentemente se poi avrà un ruolo nella sede
operativa e nel punto e.4.1 elencheremo tutti i soggetti
che avranno un ruolo nella sede operativa, stiamo dando
la corretta interpretazione? |
| Risposta - l'interpretazione è
corretta. |
| Domanda - una persona con
contratto a tempo pieno può rivestire la stessa funzione
in due sedi diverse ottenendo punteggio pieno in ognuna
di esse? in particolare mi riferisco alle figure del
direttore generale, direttore sede, responsabile
amministrativo. |
| Risposta - se il tempo di
disponibilità presso una sede formativa è parziale verrà
attribuito il punteggio che prevede, appunto, un impegno
non a tempo pieno. |
Domanda - qual'è la differenza
tra i nominativi che debbono apparire la numero c.1
(organigramma aziendale) e il punto e.4.1 (risorse
umane). possono essere gli
stessi nominativi? ed in questo
caso viene riattribuito un punteggio anche se appaiono
in parte gli stessi nominativi dell'organigramma?
|
| Risposta - lo stesso nominativo
può essere riportato, e sarà valorizzato, in entrambe le
sezioni. |
| Domanda - punto c.1.1 e'
possibile inserire in organico come responsabile
amministrativo e rendicontatore una persona dipendente
dalla società italgas con la qualifica di responsabile
commerciale programmazione coordinamento e controllo? se
si, posso stipulare un contratto a prestazione d'opera o
devo necessariamente stipulare un co.co.co.? che cosa si
intende per prestazione lavorativa a carattere
continuativo, in proporzione al volume di attività della
sede? grazie... |
| Risposta - possono essere
utilizzate risorse che possiedano un curriculum coerente
con la funzione che gli viene assegnata. circa la natura
del rapporto di lavoro, questa è oggetto unicamente
dell'accordo che si stabilisce tra il prestatore e il
datore, non può la regione entrare nel merito di tali
rapporti. |
| Domanda - e' possibile che una
risorsa umana ricopra più funzioni nell'organigramma
(es. direttore e coordinatore) ? |
| Risposta - come già specificato
altre volte è possibile che la medesima risorsa ricopra
più funzioni. in questo caso verrà valorizzata in
termini di punteggio solamente per la funzione
superiore. |
Domanda - spett.le direzione
regionale, che cosa si intende
per "qualifica" nella scheda del profilo
professionale? |
| Risposta - per qualifica la
regione lazio intende il livello di inquadramento
contrattuale, se dipendente, ovvero il compito
assegnato, se collaboratore. |
Domanda - dove si trova il
documento pubblicato "specifica dei requisiti" ?
|
| Risposta - il documento è
consultabile nel sito dell'accreditamento all'interno
della documentazione. |
Domanda - siamo una scuola
superiore statale. nel campo definizione del soggetto
nel form c.1 vogliamo sapere: cosa si intende per "funzione" e
cosa si intende per "qualifica" in relazione dei docenti
in servizio c/o istituto; ulteriori chiarimenti circa il
"rapporto di lavoro" e "contratto" visto che sono
docenti e personale con contratto t.i. |
| Risposta - nel caso di un
docente può coincidere la medesima dizione sia per la
qualifica che per la funzione. cosa non sempre
ravvisabile per tutte le funzioni. per quanto riguarda
il contratto di lavoro deve essere esplicitata la
tipologia contrattuale (dipendente ti, dipendente td,
dipendente pt), il contratto si riferisce al contratto
di lavoro applicato. |
Domanda - una società che non
si occupa esclusivamente di formazione ( produce
servizi) al punto c.1.1 deve inserire tutto il proprio
personale dipendente, anche se non coinvolto
nell'attività di formazione. chiediamo questo perchè più
volte la dir. regionale ha affermato che il punto c.1.1.
si riferisce al soggetto nel suo insieme.
|
| Risposta - nella sezione c.1.1
devono essere inserite le figure previste e
preselezionate |
Domanda - il direttore generale
del ns. ente, essendo di recente nomina, non ha
l'anzianità nella funzione necessaria per acquisire il
punteggio. però ha maturato un'esperienza pluriennale
nella formazione professionale avendo ricoperto, nel
tempo, funzioni di rilievo (direttore operativo,
responsabile tecnico, resp. della progettazione,
rappresentante della direzione per la qualità, etc.) attualmente oltre alla funzione di
direttore generale ricopre la funzione di responsabile
tecnico e responsabile della progettazione. domande: 1)gli anni maturati in ruoli di
rilievo nella formazione professionale, anche se non
nella funzione di direttore generale, possono essere
computati come specifico curriculum e indicati al punto
c.1.1. come anzianità per il direttore generale? 2)l'assenza di anzianità nella
funzione di direttore generale (previsto
nell'organigramma) preclude la possibilità di
accreditamento? 3)in assenza di
acquisizione di punteggio in qualità di direttore
generale, gli viene riconosciuto il punteggio per le
funzioni inferiori es. responsabile tecnico o resp.
della progettazione?
|
Risposta - 1) le
caratteristiche che il singolo soggetto definisce per la
funzione di direttore generale sono evidentemente
potestà del soggetto stesso. la regione non può infatti
certamente intervenire nell'organizzazione interna del
singolo soggetto. la regione ha però definito, ai fini
della valorizzazione puntuale in fase di accreditamento,
che un direttore generale debba possedere almeno
un'esperienza triennale nella funzione. piena libertà
quindi per il soggetto di indicare nel curriculum del
direttore generale tutte le esperienze significative che
questo ha maturato, devono però essere considerate, ai
fini delle specifiche richieste dalla regione, quelle
esperienze utili al calcoilo del triennio di
anzianità. 2)l'assenza
dell'anzianità prevista per il direttore generale non
preclude certamente la possibilità di accreditamento,
incide unicamente dal punto di vista di attribuzione o
meno del punteggio previsto ma non in maniera tale da
non assolvere al requisito previsto al punto c.1.1. 3)nel caso il direttore generale
ricopra tale funzione senza il triennio di anzianità che
consente l'attribuzione di punteggio e
contemporaneamente ricopre anche una funzione inferiore,
quest'ultima, soddisfatti eventuali specifiche del
requisito, verrà valorizzata. |
Domanda - punto c.1 e c.1.1 nel "manuale d'uso per la verifica
dei requisiti previsti per l'accreditamento di sedi di
formazione/orientamento" pubblicato on-line si fa
esplicito riferimento alle 4 funzioni chiave che devono
essere presenti nell'organigramma aziendale per
l'attribuzione del punteggio, tra cui il responsabile
tecnico. |
| Risposta - non risulta sia
pubblicato alcun documento denominato " manuale d'uso
per la verifica dei requisiti previsti per
l'accreditamento di sedi di formazione/orientamento".
l'unico documento di riferimento pubblicato è la
"specifica dei requisiti", lo stesso fa fede per la
valorizzazione dei requisiti e per le prescrizioni
minime. |
| Domanda - siamo una società
privata che eroga formazione ad aziende grandi da
decenni ma non abbiamo una sede operativa ovvero
le"aule". disponiamo di tutti i requisiti tranne che di
quello logistico. affittando le aule le risorse umane
impiegate possono essere le stesse, dal direttore al
tutor per continuare con i docenti?e poi
l'accreditamento riguarda noi o chi affitta le
aule? |
| Risposta - l'accreditamento
riguarda comunque il soggetto che possiede la sede
formativa. se nel passato un soggetto ha operato
unicamente con sedei provvisorie, con l'accreditamento
questo elemento di instabilità viene a decadere essendo
invece necessario dimostrare di possedere una sede
formativa (anche le aule) in maniera stabile. alla
setssa sede possono essere attribuite le risorse umane
che nel passato hanno operato su sedi provvisorie. |
Domanda - punto c.1 e c.1.1 relativamente alla griglia dei
punteggi pubblicata mentre al punto c.1 si prescrive che
l'acquisizione di punteggio è data da "richiesta di
completezza dell'organigramma relativamente alle
funzioni ritenute minime per un assetto organizzativo
rispondente", nel punto successivo c.1.1. non si
definiscono tali funzioni minime. è possibile avere
urgentemente chiarimenti in merito? |
| Risposta - al punto c.1 viene
chiesto al soggetto di esplicitare il proprio
organigramma aziendale, indicando le funzioni previste e
ricoperte e come queste sono connesse tra di loro.
proprio per non voler incidere sulle modalità di
organizzazione di ciascun singolo soggetto non viene
definito uno standard e quindi in c.1.1. non viene
indicata una soglia minima. la completezza fa quindi
riferimento al fatto che siano presenti e presidiate le
funzioni ritenute essenziali e che queste garantiscano
il corretto funzionamento del soggetto. |
Domanda - vorremmo una conferma
da parte della dir. reg. a questa nostra
interpretazione. nella sez.
definizione del soggetto-organigramma aziendale-
inseriamo tutto il personale che presta opera lavorativa
per l'ente, indipendentemente se poi avrà un ruolo nella
sede operativa. nella sez.
definizione domanda sede-risorse umane-inseriamo i
soggetti che avranno un ruolo nella sede operativa,
anche se svolgono opera lavorativa esclusivamente per la
sede operativa e non sono presenti nell'organigramma
aziendale (generale).
|
| Risposta - l'interpretazione è
corretta. mentre nella sezione che riguarda il soggetto
quello che interessa verificare sono le capacità
organizzative ed il presidio di funzioni essenziali,
nella sezione che riguarda la sede ciò che interessa
verificare è la capacità operativa di gestire le
attività per le quali si richiede l'accreditamento |
Domanda - quali sono le
funzioni per le quali è possibile prevedere un contratto
legato alla effettiva operatività della sede
operativa? progettisti,tutor,docenti,valutatori,rendicontatori,segreteria
possono avere un contratto (che formali l'impegno con la
sede operativa) legato alla effettiva operatività
(quando cioè si realizza una attività)? direttore generale/direttore
sede,responsabile amministrativo,analista di mercato e
similari possono avere un
contratto che preveda una retribuzione legata alle
effettive attività svolte? |
| Risposta - in nessun caso, per
quanto riguarda l'accreditamento, è prevista la
possibilità di adottare contratti di lavoro che siano
subordinati all'effettivo finanziamento delle attività
formative. i contratti devono quindi risultare vigenti
all'atto dell'accreditamento e verificabili come tali in
fase di audit. |
Domanda - relativamente al
punto c.1 organigramma aziendale (pg.10): 1) il personale con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa va
contemplato? 2)la prima colonna
dello schema per definire le figure impiegate intestata
con "prog." identifica un numero progressivo? |
Risposta - deve essere
contemplato, a discrezione del soggetto, tutto il
personale di cui il soggetto abbia disponibilità. la
natura del rapporto contrattuale è un elemento che
riguarda unicamente il soggetto. il prog. sta a indicare il numero
progressivo. |
| Domanda - le figure
dell'organigramma aziendale richieste nel punto c.1 del
formulario(direttore generale, responsabile tecnico,
responsabile amministrativo, responsabile commerciale)
devono risiedere nel lazio? |
| Risposta - le figure indicate
non devono necessariamente risiedere nel lazio, devono
però essere disponibili per il soggetto relativamente
alle attività formative realizzate nel lazio. |
Domanda - nella definizione
della figura professionale, punto c.1 si chiede di
indicare la funzione (tra quelle già previste) e la
qualifica. se per qualifica si intende quella del
contratto, essa coincide con la funzione!? si chiede inoltre di indicare il
rapporto di lavoro (a tempo determinato, indeterminato,
di collaborazione) ed il contratto. cosa si intende?
occorre indicare il contratto applicato con riferimento
al settore (es. : ccnl formazione professionale, ecc.) o
se si tratta di cococo o di collaborazione occasionale?
in tal caso per i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, cosa indicare? |
Risposta - non sempre vi è
coincidenza tra le qualifica previste contrattualmente,
sopratutto se viene applicato un contratto diverso da
quello della formazione, e la funzione effettivamente
ricoperta. devono quindi essere indicati ambedue gli
elementi anche quando questi sono coincidenti. deve essere indicato il tipo di
rapporto di lavoro (cococo, tempo determinato, part
time, ecc.) ed il contratto (ccnl formazione,
prestazione, ecc) |
| Domanda - le figure apicali e
di sistema dell'organigramma aziendale possono
coincidere con le figure delle singole sedi (ad esempio
direttore generale con direttore di sede)? e nel caso
ciò fosse possibile, la sede perderebbe punteggio? |
| Risposta - la griglia di
valutazione renderà esplicito l'assetto organizzativo
ritenuto minimo, per ciascuna tipologia e macrotipologia
di attività sia di formazione che di orientamento.
stessa cosa per quanto attiene la possibilità di
conferire più incarichi alla medesima persona che
comunque verrà valutato per la funzione superiore
ricoperta. il concetto di funzione superiore si
riferisce all'organigramma aziendale che viene
autonomamente predisposto e presentato dal soggetto
all'interno del quale dovranno essere resi espliciti
anche i livelli di autonomia e le gerarchie
funzionali. |
Domanda - nel punto c.1.1 c'è
un'incongruenza tra le figure richieste nel formulario e
quelle indicate nella documentazione allegata; viene
infatti indicato di identificare il direttore di sede e
se ho più sedi quale devo inserire? il coordinatore, il
tutor, la segretaria sono figure relative ad ogni sede
operativa e non vanno riferite al soggetto. devo
inserire le figure di quali sedi se ne accredito più di
una? inoltre nella
documentazione si fa riferimento al responsabile tecnico
che poi non viene citato nel formulario. |
Risposta - nella griglia
prevista al punto c.1 è possibile inserire più figure
con la stessa qualifica, non vi sono infatti limiti che
lo impediscano. seppure riferite
alla sede operativa fanno parte dell'organigramma
aziendale, quindi tutte le figure che prestano opera
lavorativa per il soggetto devono essere inserite nella
sezione c.1. il responsabile tecnico è regolarmente
previsto tra le figure selezionabili nella griglia
predisposta all'interno del
formulario. |
Definizione domanda
accreditamento
Domanda - dalla risposta della
direzione regionale al quesito spedito da anonimo
giovedì 10 aprile 2003 - 12:04 mi sembra di capire che
per l'accreditamento di una o più sedi formative bisogna
compilare un unico formulario (anche se contiene due
macrotipologie) nella sezione
tipologie formative, rispondendo ad antonella (il
16/4/03 alle 15.59)affermate che bisogna compilare tanti
formulari quante sono le macrotipologie. facciamo l'esempio della mia
società: - unica sede
formativa - accreditamento sia
per la fc che per la fs quanti
formulari deve presentare? vi
prego di rispondere nel più breve tempo possibile
|
| Risposta - un formulario per fs
e un formulario per fc. |
Domanda - vorremmo accrditarci
per 2 macrotipologie formative - formazione superiore e
formazione continua - e per l'orientamento. se non ho
capito male dobbiamo presentare: - n.1 domanda di accreditamento
sede formativa macrotipologia formazione superiore
accompagnata da un formulario; -
n. 1 domanda di accreditamento sede formativa
macrotipologia formazione continua accompagnata da un
secondo formulario; - n. 1
domanda di accreditamento di sede di orientamento
accompagnata dal relativo formulario.
|
| Risposta - esattamente come
riportato. |
Domanda - l'art. 8 della
direttiva al punto 3 lettera b parla dell'invio della
domanda di accreditamento redatta in conformità alla
normativa sul bollo. nel caso in cui le sedi formative
da accreditare siano più di una e per più tipologie, è
possibile inserire le varie sedi con le varie tipologie
in un'unica domanda? es. devo
accreditare 3 sedi sia per la formazione che per
l'orientamento, redigo quindi solo 2 domande: una per
tutte le sedi di orientamento e 1 per tutte le sedi
formative comprensiva di tutte le tipologie dato che su
tutte si richiede l'accreditamento per la fc e la
fs. |
| Risposta - vale l'esempio
riportato, una domanda riguarda l'orientamento e l'altra
le diverse macrotipologie e sedi di formazione. |
| Domanda - un soggetto che ha
tra i propri fini istituzionali, oltre la formazione
professionale, anche la produzione di servizi diversi
può accreditarsi (cifrato a.1.1)? |
| Risposta - non esistono limiti
al fatto che nello statuto di un soggetto che intende
accreditarsi esistano, oltre alla formazione, altre
finalità statutarie. |
Domanda - due società diverse
aventi lo stesso legale rappresentante possono essere
accreditate presso la stessa sede, nella quale comunque
utilizzano spazi diversi? alcune
persone, con contratti co.co.co., possono essere
presenti negli organigrammi delle due società? |
| Risposta - e' possibile
l'accreditamento presso una stessa sede di due
differenti soggetti se esiste una forma contrattuale di
possesso dei locali che identifica e distingue con
chiarezza le pertinenze dei due soggetti. |
Domanda - vi informiamo che,
probabilmente per un refuso, nella seconda schermata
(passo 2/20) della "definizione domanda accreditamento
il settore isfol-orfeo della sede da accreditare, appare
con l'identificativo e.2.1 anzichè e.1.2.1 come dalle
note esplicative da voi fornite nell'area specifiche
requisiti. e' corretta
l'interpretazione? |
| Risposta - vale quanto previsto
nel formulario essendo in corso di aggiornamento la
specifica dei criteri che vale anche come help in
linea. |
| Domanda - l'ente che
rappresento non ha ancora operato con la regione lazio,
ed è in attesa di valutazione di alcuni progetti
formativi presentati a valere sull'ob. 3 (scadenza
aprile 2002). e' giusto presentare la domanda di
accreditamento temporaneo? in questo caso è prevista la
verifica dei requisiti a) b) c) e): i requisti d) f)
all'interno del formulario devono essere quindi lasciati
in bianco? di conseguenza è corretto pensare che tra la
documentazione da tenere a disposizione l'ente non dovrà
produrre protocolli di intesa, convenzioni stage,
convenzioni con le imprese per la presentazione di
progetti formativi rivolti a personale? questa
documentazione dovrà essere prodotta entro la data della
verifica dell'accreditamento temporaneo (24 mesi)? |
| Risposta - per soggetti che non
possono dimostrare i requisiti previsti al punto d)e f)
è previsto un accreditamento temporaneo senza che in
fase di audit venga richiesta l'evidenza della
documentazione prevista per l'assolvimento dei requisiti
di cui ai punti d) ed f). stessa cosa vale per il
formulario dove i relativi campi non dovranno essere
compilati. |
Domanda - due società diverse
dove "a" partecipa al 100% "b" (che è un consorzio senza
scopo di lucro)e hanno la stessa sede, lo stesso legale
rappresentante, utilizzano gli stessi strumenti e gli
stessi locali possono essere accreditate presso la
stessa sede? a seguito della
richiesta di accreditamento delle due società è
necessario che "b" abbia gli arredi di sua proprietà? essendo "b" residente nella sede di
"a" deve avere un contratto di affitto locali diverso da
quello di "a" o comunque "a" deve avere un contratto di
sub-affitto per "b"? può "b" utilizzare la formula di
comodato senza registrazione del contratto? |
| Risposta - non è possibile che
due soggetti, anche se legati tra di loro da patti
societari o partecipazioni, accreditino la medesima sede
formativa. principio fondante dell'accreditamento è
infatti quello della certezza del possesso delle risorse
umane e materiali, principio che verrebbe a decadere in
presenza di una condivisione delle stesse |
| Domanda - un soggetto privato
che dispone di più aule informatiche e didattiche e
spazi per uffici e accoglienza può affittare più
soggetti attuatori? |
| Risposta - purchè gli stessi
locali non vengano accreditati come sede formativa di
più soggetti neanche laddove si tratti di pertinenze
relative ad uffici. |
Dati dei locali
Domanda - in riferimento ai
dati dei locali, vorremmo chiedere: - al punto e.1.3.2 si devono
aggiungere anche gli arredi dell'aula (banchi,
poltroncine girevoli etc)? - le
aule multimediali di informatica possono essere indicate
con la voce laboratorio? altrimenti cosa si intende per
laboratorio? |
Risposta - gli arredi vanno
indicati nella sezione e.2.1 del formulario. le aule multimediali sono
senz'altro dei laboratori laddove coerenti con il
settore o i settori di accreditamento. |
| Domanda - al punto e.1.3
riguardante il titolo d'uso dei locali, una scuola
pubblica a cui è stato assegnato l'edificio dalla
provincia (ente locale competente)quale delle quattro
voci deve barrare? e' corretto interpretare che la
scuola pubblica è proprietaria dell'edificio in quanto
ne ha la disponibilità illimitata? |
| Risposta - tenuto conto della
disponibilità illimitata nel tempo può essere indicata
la proprietà. |
| Domanda - con riferimento ai
dati dei locali, l'aula didattica deve essere indicata
come aula o come aula seminario? |
| Risposta - deve essere indicata
come aula. |
Domanda - spett.le direzione
nella vostra risposta del 12 marzo 08.51 definite
standard minimo una sede formativa con: 1 aula didattica 1 aula informatica 1 ufficio di direzione 1 sala accoglienza nella vostra risposta del 12 marzo
alle 15.53 affermate che occorre
avere almeno due dei tre locali tra direzione,
coordinamento e segreteria. a
questo punto vi chiedo quale è la dotazione minima? in
particolare la sala di accoglienza come va considerata?
equivale alla segreteria o al coordinamento? |
| Risposta - e' la direttiva che
propone una possibilità alternativa che, come tale, deve
essere rispettata |
| Domanda - la nostra scuola
(pubblica) possiede tutta la documentazione relativa ai
locali. unica certificazione ancora non definità e
quella relativa al certificato di prevenzione incendi
per il quale già da molti anni è stata inoltrata la
domanda al competente comando dei vv.ff. alla quale non
ha seguito alcuna risposta. possiamo inotrare domanda di
accreditamento ugualmente (la scuoal ha più di 100
alunni ma laccreditmanteo è solo per alucne aule per un
numero inferiore a 100 alunni). |
| Risposta - i documenti, e per
questi si intendono anche le certificazioni rilasciate
dagli organismi competenti devono essere posseduti, e
vigenti, all'atto della presentazione della domanda di
accreditamento della sede formativa. i requisiti di
sicurezza non possono poi essere superati frammentando
l'immobile o prendendo come riferimento solamente una
parte di questo (ad esempio due aule su venti). |
| Domanda - nel nostro istituto,
dislocato su tre piani, sono iniziati i lavori per
l'abbattimento delle barriere architettoniche attraverso
l'installazione di un ascensore. possiamo accreditare i
locali laboratori che sono al primo piano in quanto tra
non molto tempo (1 o 2 mesi) i lavori termineranno
? |
| Risposta - i requisiti che
vengono dichiarati devono essere posseduti, e vigenti,
all'atto della presentazione della domanda di
accreditamento della sede formativa. non sono
ammissibili dichiarazione sul possesso di requisiti che
verranno garantiti successivamente alla data di scadenza
della domanda di accreditamento. |
| Domanda - avendo affittato dei
locali presso una scuola privata dove non è prevista la
possibilità di ospitare 100 allievi (ma un numero
inferiore), questa stessa scuola non è obbligata ad
avere il certificato di prevenzione incendi rilasciato
dai vigili del fuoco. come ci si deve comportare per
l'accreditamento? e' obbligatorio avere tale
certificato? |
| Risposta - la regione si limita
a richiedere che vengano correttamente adempiuti tutti
gli obblighi relativi alla sicurezza. se tali obblighi
prevedono dei limiti e delle esenzioni gli stessi non
possono non essere accolti dalla regione stessa.
l'aspetto fondamentale è che le normative vengano
rispettate ed adempiute per intero per ciò che le stesse
prescrivono, non può la regione ampliare o restringere
tali limiti. |
| Domanda - la sede che prenderò
in affitto è una scuola privata che ha tutti i documenti
in regola per quanto attiene il piano di sicurezza, ma
non ha il nominativo del medico competente. questo
nominativo è strettamente necessario alla fine
dell'accreditamento? |
| Risposta - come già ribadito in
altre occasioni, le norme di legge che riguardano la
sicurezza devono essere assolte per intero nelle forme
stabilite. solamente laddove esistono specifici motivi
di esenzione, da documentare e comprovare, ilrequisito
può non essere assolto, non in ragione però di una
scelta discrezionale ma in forza, sempre, di
prescrizioni di legge. |
Domanda - abbiamo una struttura
sullo stesso piano con 2 uffici con entrate diverse e 2
contratti di affitto diversi. dato che i 2 uffici
insieme soddisfano le condizioni minime richieste per
l'accreditamento della sede, gradirei sapere per
cortesia: tale tipologia di sede
è, come ci sembra, accreditabile? quale dei 2 contratti d'affitto
devo inserire, visto che la scheda permette di inserire
un unico dato? visto ci sembra
corretto inserirli tutti è 2, anche per evitare che in
sede di audit non ci venga contestato tale dato e quindi
rischiare di non avere l'accreditamento della sede,come
possiamo fare per comunicarlo? |
| Risposta - perchè i contratti
di locazione siano assimilabili e ritenuti valivi per l'
accreditamento della sede devono rappresentare le stesse
identiche caratteristiche di durata e fornire le
medesime garanzie al locatore. se tali requisiti
esistono e sono verificabili è sufficente indicare nella
schermata dei locali, precisamente dove viene chiesto l'
indirizzo, la dicitura "con altro contratto di affitto
in vigore fino al__________". |
| Domanda - in caso di elementi
ostativi del superamento delle barriere architettoniche
(recepito dalla asl) che comunque rilascia la sua
autorizzazione sanitaria, qual è l'orientamento della
regione in merito all'accreditamento? (anche non in
presenza di corsi rivolti a disabili) |
| Risposta - non si esprime un
orientamento della regione ma quello che è una precisa
prescrizione di legge. i locali in cui si intendono
realizzare attività formative non possono presentare
barriere architettoniche ostative all' accesso di
cittadini disabili. tenuto conto che il cittadino
disabile ha il pieno diritto di frequentare qualunque
attività formativa, e che tale diritto deve essergli
garantito, la prescrizione vale per tutte le sedi
formative a prescindere dalla tipologia di
accreditamento che intendono ottenere. |
| Domanda - e' possibile
accreditare una sede formativa(aule e laboratori)
all'interno di una struttura ricettiva (casa per
ferie)? |
| Risposta - dagli elementi
forniti la risposta dovrebbe essere negativa. l'elemento
discriminante è la destinazione d'uso catastale e
soprattutto l'autorizzazione della asl all'uso dei
locali per finalità didattiche o formative. |
| Domanda - in sede di audit per
l'accreditamento è considerato valido un documento
riportante la data successiva al 30 aprile 2003, termine
per la presentazione dell'accreditamento? |
| Risposta - l'autocertificazione
che viene prodotta con la formulazione della domanda,
non prevede la possibilità di dichiarare requisiti che
verranno acquisiti successivamente alla data di scadenza
dell'accreditamento. del resto tutto l'accreditamento si
basa sul principio di dimostrare le condizioni oggettive
e soggettive presenti e non quelle future. |
| Domanda - con riferimento
all'"elenco dei documenti, dei prodotti, dei beni che il
soggetto deve rendere disponibile in sede di verifica"
vorremmo sapere se è possibile, all'atto della
presentazione della domanda di accreditamento (entro il
30 aprile p.v.) avere solo la domanda per il rilascio
del "nulla osta tecnico sanitario rilasciato dalla asl"
e/o del "certificato di prevenzione incendi rilasciato
dal comando dei vvff" e non ancora i documenti
originali, dato che tali enti si riservano 60gg per il
rilascio dei pareri, tempi che non ci permetterebbero di
inoltrare la domanda di accreditamento entro i
termini. |
| Risposta - l'accreditamento
delle sedi formative ha come principio quello della
situazione "in essere" della sede formativa. non è
pertanto possibile autocertificare il possesso dei
requisiti se non quando questi sono effettivamente
posseduti. tenuto peraltro conto che l'accreditamento è
un processo continuo, i soggetti che al momento non
possiedono requisiti oggettivi possono rinviare il
proprio accreditamento alla prossima scadenza
prevista. |
Domanda - una delle sedi
formative da accreditare ha un contratto di affitto per
i locali nei quali opera. il nulla osta tecnico
sanitario è stato rilasciato al titolare degli immobili:
è necessario che tale certificato sia intestato all'ente
che richiede l'accreditamento? la copia del certificato di
collaudo statico deve essere prodotta per ogni sede di
cui si richiede l'accreditamento? |
Risposta - il nulla osta
tecnico sanitario è proprio dei locali, al di là di chi
li utilizza ed indipendentemente dalla forma di
possesso. se anche il no è intestato ad altro soggetto
(ad esempio il proprietario) ha comunque valore perchè
attesta un requisito fisico della sede. la certificazione del collaudo
statico deve, necessariamente, essere prodotta per la
sede formativa di cui si richiede
l'accreditamento. |
Domanda - quando si parla di
sede accreditata, è da intendersi il blocco dei locali
dichiarati nella richiesta di accreditamento o - se
questi si trovano all'interno (ad es. di un
appartamento) in cui esistono altri locali oltre quelli
indicati nella domanda - l'intero appartamento? in pratica, se in un appartamento,
che rispetta i requisiti richiesti, oltre alla "parte"
(superiore o uguale alla dotazione logistica minima
richesta) da destinare alla formazione e/o orientamento
esistono altri locali non specificati nella richiesta di
accreditamento, in questi ultimi è possibile svolgere
servizi diversi da formazione, orientamento, ricerca e
accompagnamento al lavoro? |
Risposta - l'accreditamento
della sede riguardo i locali, adotta, sommariamente, i
seguenti criteri: - che i locali
non abbiamo destinazione d'uso civile; - che abbiamo ottenuto il no
igienico sanitario per attività didattica o
formativa; - che rispettino
tutte le prescrizioni di legge in tema di igiene e
sanità dei locali; - che non
presentino ostacoli per il libero accesso di persone
disabili. ritenendo che tra i
criteri indicati, uno dei principali sia quello che
attiene alla specifica certificazione per attività
didattica non si identifica la possibilità di esercitare
altre attività di produzione di beni e servizi se non in
difformità dalle prescrizioni di
legge. |
Scuole private autorizzati
Domanda - da notizie assunte
presso gli uffici apprendiamo che le strutture formative
che non intendono accreditarsi, ma che intendono
continuare la loro attività come scuole autorizzate
dalla regione lazio, non potranno più svolgere attività
di formazione nell'obbligo formativo (con i
minorenni). la legge quadro
relativa all'accreditamento recita all'art. 1 comma 1
"l'accreditamento è l'atto con il quale
l'amministrazione regionale riconosce ad un organismo
pubblico o privato (in seguito soggetto attuatore), in
possesso dei requisiti richiesti e titolare di sedi
operative, l'idoneità a proporre e realizzare interventi
di orientamento e formazione professionale, "finanziati
con risorse pubbliche", nel ripetto degli obiettivi
della programmazione regionale". il chiaro riferimento a "risorse
pubbliche" lo pone al di fuori del settore delle scuole
autorizzate che operano esclusivamente con risorse
private. l'art. 33 della
costituzione recita "qualsiasi ente o privato può
istituire scuole senza oneri per lo stato": a questo
punto è chiaro che una scuola autorizzata può esercitare
liberamente la propria funzione come del resto è
avvenuto fino ad oggi senza che alcuna legge ne abbia
posto limite. |
| Risposta - e' corretta
l'interpretazione secondo la quale l'accreditamento non
incide sulla possibilità delle scuole private
riconosciute di esercitare la propria attività.
l'accreditamento opera infatti unicamente nell'ambito
dell'assegnazione di risorse pubbliche, laddove questa
condizione non si verifica l'accreditamento manca del
presupposto di applicazione. |
Tipologie
formative
| Domanda - per ciascuna
macrotipologia deve essere compilato un formlario di
sede, possono infatti varare le condizioi oggettive e
soggettive in relazione ai reqisiti richiesti. |
Risposta - non è chiara la
risposta che la dir. reg. dà al quesito posto da
antonella il 9 aprile. infatti se il programma mi da la
possibilità di compilare più domande (distinguendo la
tipologia per cui intendo accreditarmi) perchè devo
riempire due formulari diversi? i dati generali relativi
al soggetto e alla sede saranno gli stessi, varieranno
solo alcune risposte per le diverse macrotipologie
(oltretutto nel momento in cui si specifica una
macrotipologia, l'altra automaticamente viene
inibita). potete essere più
chiari?
|
Domanda - 1) è necessario
presentare tanti formulari quante sono le macrotipologie
nelle quali ci si intende accreditare. 2) crediamo la domanda si riferisca
ai settori di accreditamento, in tal caso ciascuna
macrotipologia con una sola compilazione di formulario
può essere accreditata per i 7 settori scelti. |
Risposta - nonostante le varie
risposte non mi sono ancora chiare le seguenti
questioni: 1) se presentando la
richiesta di accreditamento per due macrotipologie
(formazione superiore e formazione continua) bisogna
compilare due formulari oppure un solo formulario con
due domande (fc e fs); 2) se per
le tipologie (sub comparti isfol orfeo)è richiesta la
presentazione di un solo formulario con tante domande
quante sono le tipologie oppure è sufficiente una sola
domanda con l'elenco delle tipologie grazie |
Domanda - nonostante i vari
quesiti e le varie risposte emanate da codesta
amministrazione non appare ancora chiara la distinzione
fra formazione superiore e continua. si chiede pertanto di specificare
quali misure previste dal po obiettivo 3 2000-2006
rientrano nella macrotipologia formazione superiore e
quali altre nella foramzione continua. |
Risposta - si ribadisce quanto
riportato nel dm 166/2001 che distingue con chiarezza le
diverse appartenenze alle macrotipolgie. a) obbligo formativo: comprende i
percorsi previsti dalla l. 144/99 art.68 comma 1 lett.
b) e c), realizzati nel sistema
di formazione professionale e nell'esercizio
dell'apprendistato; b)
formazione superiore: comprende la formazione
post-obbligo formativo, la istruzione formazione tecnica superiore
prevista dalla l. 144/99 art. 69, l'alta formazione
relativa ad interventi
all'interno e successivi ai cicli universitari; c) formazione continua, destinata a
soggetti occupati, in cig e mobilità, a disoccupati per
i quali la formazione è
propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che
abbiano assolto l'obbligo
formativo. ciascun avviso
pubblico riporterà il tipo di accreditamento
necessario. |
| Domanda - ancora non è stata
data risposta al quesito posto dal ciofs fp lazio del 24
febbraio relativa all'efficacia e efficienza: i punti
d.1.1, d.1.2 e d.1.3 devono essere inerenti la sola
tipologia cui si riferisce la domanda (ad esempio se la
domanda riguarda l'obbligo formativo le ore autorizzate
ed il numero allievi da indicare è solo quello delle
attività relative a quella tipologia?)o riguardare
l'intera attività svolta dall'ente nell'anno di
riferimento |
| Risposta - tenuto conto che la
valutazione dei livelli di efficacia ed efficienza ha lo
scopo di esprimere un giudizio circa la capacità del
soggetto di raggiungere livelli sufficientemente
accettabili di realizzazione delle attività, si ritiene
che tale giudizio sia utile esprimerlo sulla capacità
che nel complesso ha espresso il soggetto stesso. nelle
sezioni indicate devono quindi essere indicati i
risultati ottenuti dall'insieme delle attività
svolta |
| Domanda - e' possibile
utilizzare aule formative che si trovano in immobili
diversi dalla sede operativa per qualsiasi tipologia
formativa? per quanto riguarda i docenti è necessaria
una lettera d'impegno degli stessi a collaborare con la
società? |
Risposta - solamente per quanto
riguarda la formazione continua svolta in azienda e la
formazione a cittadini detenuti è possibile utilizzare
aule provvisorie, cioè non accreditate. si prega di
ricercare nel forum le risposte già fornite sulle
modalità e sulle prescirzione che riguardano l'utilizzo
di aule provvisorie. per quanto
riguarda i docenti deve essere presentato, in fase di
audit, unicamente il curriculum. |
| Domanda - volendo accreditare
una sede formativa per più tipologie, bisogna compilare
più domande? |
| Risposta - si, nel caso si
intenda accreditare una sede formativa per più tipologie
è necessario compilare più domande. |
Domanda - le risposte fornite
da codesta spettabile direzione non chiariscono, anzi
ingenerano dubbi e confusione, relativamente alla esatta
connotazione delle tipologie formative relative alla
formazione superiore e continua. non si comprende ad
esempio per quale motivo (e si dice che
l'interpretazione è corretta cfr. vostra risposta ad
anonimo 6 marzo), per la formazione continua non debbano
essere indicate le aziende per lo stage e i dati
relativi alla ricaduta occupazionale dal momento che
tale formazione è rivolta anche ai disoccupati (cfr dm.
166 cui voi spesso correttamente rimandate) vi chiediamo pertanto di voler
pazientemente ribadire, con riferimento ad obiettivi ed
assi (p, dld1, dld2, v1, v2, d, 311a, 312,313, 314) o
alla tipologia di utenti (diplomati,terza media...),
quali attività sono riconducibili alle macrotipologie
dell'accreditamento. vi ringraziamo anticipatamente per
la chiara e definitiva risposta che vorrete
fornici |
| Risposta - la risposta fornita
riguardava esplicitamente un caso di formazione
aziendale come specifica zione di formazione continua.
se una sede formativa intende accreditarsi per la
formazione continua ma intende realizzare unicamente
formazione per occupati non né necessario che espliciti
eventuali sedi di stage. |
| Domanda - volendo accreditare
una sede formativa per più macrotipologie, è necessario
compilare più formulari? |
| Risposta - e necessaria la
compilazione di un formulario per ogni macrotipologia in
cui la sede intende accreditarsi |
Domanda - nell'art. 5 comma 5
della direttiva si indica come per gli interventi
formativi inerenti alla macrotipologia "formazione
continua" possono essere svolti anche in sedi
occasionali, non coincidenti con la sede operativa
accreditata. nel successivo
comma 7, si dice che l'impiego di tali sedi non incide
nella determinazione della capacità formativa erogabile,
ma è inclusa nella "capacità gestionale della sede
medesima". questo vuol dire che
esiste un modo per dichiarare in sede di accreditamento
questo eventuale utilizzo, se sì dove?
|
Risposta - il senso
dell'articolo 5 del successivo articolo 7 è il
seguente: tenuto conto che vi
sono casi in cui l'attività formativa non potrà essere
realizzata presso la sede formativa accreditata, si
rende possibile realizzarla in altra sede. questo
significa che si farà riferimento comunque alle ore
formative per cui la sede è stata accreditata e che
comunque le ore realizzate esternamente vengono detratte
dal monte ore totale di accreditamento. stiamo naturalmente parlando di due
eccezioni: la formazione per detenuti e la formazione
aziendale quando riguardi una unica a azienda. |
| Domanda - per la formazione
continua che senso ha inserire i dati relativi al punto
f.4 (convenzioni per l'inserimento in stage degli
allievi) se per questa macrotipologia non esiste la
possibilità di svolgere stage? |
| Risposta - in effetti
l'osservazione è corretta, non viene inibito il campoi
in fase di compilazione del formulario pur non essendo
prevista nella griglia di valutazione una attribuzione
di punteggio. il campo, per chi intende accreditarsi per
la formazione continua, può non essere compilato. |
| Domanda - l'obiettivo 3 asse d1
rientra nella formazione continua e quindi è possibile
utilizzare sedi occasionali? |
| Risposta - per quanto riguarda
la fomrazione continua e la formazione per una categoria
di utenze speciali (quella dei detenuti) è prevista una
deroga alla prescrizione relativa allo svolgimento
unicamente nella sede accreditata di attività formative
finanziate. tale deroga è però precisamente regolata e
prevede che una sede accreditata per un determinato
numero di ore, e per quellaq tipologia formativa e di
utenza, possa realizzare una parte di quelle ore in una
sede occasionale. rimane quindi inalterato il numero di
ore di accreditamento, solamente che una parte di queste
vengono realizzate in altre aule. |
| Domanda - l'appredistato
rientra nella formazione superiore o nell'obbligo
formativo? |
Risposta - il dm 166/2001
riporta le seguenti specifiche riferite alle tipologie
formative: -obbligo formativo
- comprende i percorsi previsti
dalla l. 144/99 art. 68 comma 1 lettera b) e c)
realizzati nel sistema della formazione professionale e
nell'esercizio dell' apprendistato. - formazione superiore- formazione post obbligo. ifts prevista dalla l. 144/99 l'alta formazione relativa ad
interventi all'interno e successivi ai cicli
universitari - formazione
continua- destinata ai soggetti
occupati, in cig e mobilità, a disoccupati per i quali
la formazione è propedeutica all'occupazione nonchè ad
apprendisti che abbiano assolto l'obbligo
formativo. |
Domanda - il termine
'formazione superiore' va inteso in senso strettamente
tecnico e quindi riferibile alle sole attività destinate
a diplomati (tipologia p - dld2 - obiettivo 3.1.2 - 3.3
....) o in senso lato come attività non rientrante
nell'obbligo formativo (tipologia a) e quindi rivolta ad
un'utenza con età superiore ai 18 anni indipendentemente
dal titolo di studio posseduto? nella prima ipotesi, che fine fanno
le attività riconducibili alle tipologie d, dld1,
3.1.1.a, 3.4, ecc.? |
| Risposta - tutte le tipologie
indicate rientrano nella formazione continua. alcune
precisazioni sono però d'obbligo: laddove si tratti di
formazione per il proprio personale l'accreditamento non
è richiesto; i corsi a catalogo che prevedono voucher
formativi sono di volta in volta normati dagli avvisi
pubblici che potrebbero anche prevedere la possibilità
di partecipare ad attività individuali di formazione in
ambito nazionale e quindi non necessariamente promossi
da soggetti accreditati nel lazio. |
Attività a bando
| Domanda - per le attività a
bando (ob.2, 3, 4, 5b; sociosanitario; ic) l'anno da
considerare al fine dell'esposizione dei relativi dati è
quello del finanziamento/bando o quello della
realizzazione delle attività, spesso effettuate anche a
considerevole distanza temporale? |
| Risposta - l'anno da prendere
in considerazione è quello di riferimento del bando,
quindi non l'anno di esecuzione dell'attività, ma
l'annualità formativa. |
Interrelazioni con il
territorio
Domanda - relativamente alle
domande f.1 - f.2 - f.4 ed f.5, è necessario distinguere
le convenzioni per l'obbligo formativo da quelle per la
formazione superiore, oppure è sufficiente elencarle
indistintamente per le due macrotipologie ??
|
| Risposta - se le convenzioni
sono indirizzate ad una particolare tipologia di utenza
andrà attribuita ad una particolare macrotipologia.
laddove questo non sia, perché ricomprende un ampio
spettro di utenza, può avere valore per diverse
macrotipologie |
| Domanda - faccio parte di un
ente con sede legale a rovigo e che da poco presente sul
lazio sta facendo domanda di accreditamento temporaneo
sia per la formazione che per l'orientamento.secondo
l'art. 16 della direttiva della dir. gen. form. e pdl. e
quindi l'art.6 questo è possibile anche se non siamo in
grado di fornire la documentazione dei punti d) ed f).
chiediamo se i punti d) ed f) dell'art.6 corrispondono
ai punti d.1 e seguenti,ed f.1 e seguenti, del
formulario. seconda domanda: dall'elenco generale dei
documenti viene richiesto: protocolli di intesa o
convenzioni, sottoscritti dai legali rappresentanti, con
la specifica dell'oggetto di collaborazione, del
periodo, dei risultati attesi, dell'area territoriale in
cui si realizza la collaborazione: che mi risulta
corrispondere ai punti f.1 del formulario, come dobbiamo
comportarci? anche nel nostro caso dovrà già essere
sottoscritto entro la data del 30 aprile a abbiamo 24
mesi per produrlo? |
Risposta - 1) i punti indicati
sono quelli che, qualora non compilati, danno luogo
all'accreditamento temporaneo. 2) qualora si intenda richiedere
l'accreditamento temporaneo i requisiti previsti al
punto f possono non essere assolti, dovranno essere poi
dimostrati alla scadenza del 24° mese. |
Domanda - definizione di una
domanda, punto f.1: le singole
aziende con le quali sono state stipulate convenzioni
per tirocini e/o stage rientrano nella voce
"organizzazioni datoriali"? definizione di una domanda, punto
f.2: la domanda fa riferimento
ai soli corsi con attestato di qualifica o
specializzazione. ora avendo attuato in passato numerosi
corsi con il solo rilascio di attestato di frequenza non
è possibile iscriverli: è una corretta interpretazione?
ci sembra, così, di perdere il lavoro precedentemente
svolto. |
Risposta - solamente se
l'organizzazione datoriale agisce come impresa ospitando
allievi in stage. in effetti il
formulario richiede l'imputazione dei dati riferiti
solamente ad attività che hanno rilasciato un attestato
di qualifica o di specializzazione, non viene presa in
considerazione l'attività formativa al termine della
quale sia stato rilascitao un solo attestato di
frequenza. |
Domanda - risposta della
direzione regionale al quesito spedito da ciofs fp lazio
in data 14.02.2003, ore 09.15: in merito alle convenzioni ed ai
protocolli d'intesa sarebbe opportuno dare maggiori
chiarimenti relativamente a: 1.
sottoscrizione dell'accordo (il legale rappresentante o
il direttore della sede?) 2.
data e realizzazione dell'accordo (la convezione è
'vigente' anche se l'accordo è stato sottoscritto l'anno
precedente e/o se non ha prodotto, allo stato,
un'attività?) 3. riferimento
alla sede da accreditare (va inteso in sesnso stretto e
quindi nella convenzione deve essere specificata la sede
o deve comunque ritenersi valida la convenzione con
l'ente che abbia comunque prodotto effetti nel
territorio della sede o sia riconducibile ad una
determinata sede)? |
Risposta - 1) possono essere
ambedue le figure se nella definizione dei compiti del
direttore è prevista la possibilità per questa figura di
sottoscrivere atti convenzionali di collaborazione con
soggetti terzi; 2) la
convenzione è vigente se l'arco temporale previsto
ricopre anche per il periodo attuale; 3) va preso in considerazione il
territorio di riferimento della sede anche se l'accordo
è stato sottoscritto con riferimento al soggetto o
all'ente.spedito da ciofs fp lazio venerdì 14 febbraio
2003 - 09:15 |
Allievi / utenti
| Domanda - la nuova versione del
formulario in corso di pubblicazione riporterà, a
differenza del precedente, gli indicatori che devono
essere inseriti. |
Risposta - punto e.2.7 1)quando si chiede il numero di
allievi ospitati in aula/laboratorio si intende il
numero massimo riferito alla classe o al totale degli
allievi per centro? 2)il
laboratorio di cui si parla ai punti b e relativamente
alla percentuale delle ore formative è, anche, l'aula
d'informatica? |
Domanda - il punto d.1.3 fa
riferimento agli 'allievi autorizzati'. questi devono
intendersi come: 1 - numero
allievi nella convenzione 2- numero allievi iscritti
(eventualmente comprensivi degli uditori) 3- numero
allievi definitivo (al 10% dell'attività, comprensivi
degli uditori)? |
| Risposta - per allievi
autorizzati devono essere considerati quelli previsti
dalla convenzione. |
Definizione del
soggetto
| Domanda - nel punto a.3.5.1 la
schermata di riferimento non cita il periodo a cui si
riferisce l'eventuale formazione: va estesa nel
complesso ai tre anni presi in considerazione
(1998-2001)? |
| Risposta - il periodo da
prendere a riferimento è il triennio precedente l'invio
della richiesta di accreditamento. |
Domanda - vorrei avere un
chiarimento in merito al questionario per
l'accreditamento dell'attività di orientamento,
segnatamente per il punto e.1.4.5: unitarietà immobiliare --> i
locali sono dislocati in immobili differenti
appartenenti ad uno stesso lotto chiuso. in attesa di un vostro cortese
riscontro si porgono cordiali saluti. |
| Risposta - per lotto chiuso si
intende una sede che seppur diffusa, cioè articolata in
più edifici, ha una propria unitarietà in quanto
appartenente ad un unico soggetto e delimitata
strutturalmente. |
| Domanda - il "de minimis" si
applica alle aziende di capitale accreditate? |
| Risposta - il "de minimis" è
argomento che riguarderà, eventualmente e laddove
previsto, la realizzazione delle attività e non
riguarda, invece, l'accreditamento |
| Domanda - nel punto a.3.5.1 la
schermata di riferimento non cita il periodo a cui si
riferisce l'eventuale formazione: va estesa nel
complesso ai tre anni presi inconsiderazione
(1998-2001)? |
| Risposta - il periodo da
prendere a riferimento è il triennio precedente l'invio
della richiesta di accreditamento. |
Domanda - punti a.3.1 e
a.3.1.1: cosa si intende
esattamente per "collegamento in rete delle sedi"? 1) che ciascuna sede operativa di
cui si chiede l'accreditamento ha in proprio un
collegamento in rete interna? 2)che le diverse sedi tra loro
debbano essere in rete tramite un server comune? per
esempio tutte le nostre sedi hanno un'email con suffisso
"@capodarco.it": questo è sufficiente? o è necessario
mettere in rete (e quindi cablare) tutte le sedi tra di
loro ed in questo caso come sarebbe possibile se le sedi
distano tra loro moltissimi km? |
| Risposta - per collegamento in
rete delle sedi si intende la possibilità di una
comunicazione telematica tra diverse sedi. questo
requisito è stato previsto, e verrà valorizzato, perchè
sottende ad una capacità del soggetto, e dei propri
operatori, di disporre e di produrre informazioni
condivise dando modo, da un lato, di accentuare il
carattere di unitarietà del soggetto e, dall'altro, di
accelerare e migliorare i processi di comunicazione e di
gestione delle attività. in tal senso come collegamento
telematico deve essere inteso qualunque dispositivo che
intervenga in questa direzione. |
Definizione di una domanda
| Domanda - nella compilazione
del formulario viene chiesta la scadenza dei contratti
di affitto. nell'ipotesi che il contratto non abbia
scadenza in quanto stipulato per un tempo indeterminato,
è corretto inserire una data che sia superiore ai 36
mesi ma che non risulta da nessuna parte? altrimenti nel
campo cosa indico? |
| Risposta - e' sufficiente
inserire una durata superiore ai 36 mesi come
previsto. |
Domanda - al punto e.2.9.3 lo
spazio riservato a "la struttura di service è" a cosa si
riferisce?
|
| Risposta - alla struttura che
rende disponibile il server in forma di service. |
Domanda - definizione di una
domanda punto 4.6 caso di
docenti che hanno svolto presso la stessa sede, nel
triennio precedente, docenza sulla formazione continua e
sulla formazione superiore. domande: 1)
nella compilazione del formulario posso indicare in
maniera cumulativa le ore svolte per le diverse
macrotipologie indicandole sia nel formulario per la
formazione continua che per quella superiore? oppure le
devo tenere separate? 2) possono
essere computate anche le ore svolte per l'attività di
formazione a pagamento? |
| Risposta - possono essere
inserite le ore complessivamente svolte dal docente in
favore del soggetto presso la sede che viene
accreditata. |
Domanda - in merito a quanto
riportato nella determina 72/03..." in presenza di
risorse umane e logistiche utilizzate in più
macrotipologie....le stesse sono valutabili una sola volta
con punteggio attribuibile rapportato linearmente al
numero di macrotipologie per le quali è stata avanzata
richiesta di accreditamento....." concetto ribadito in
seguito dalla risposta della dir. reg. del 16/04/03 ore
13.40, porto ad esempio il seguente caso: "un ente intende accreditarsi sia
per la formazione superiore che per la formazione
continua. ha una capacità recettiva calcolata in base
alle aule e laboratorio disponibili x 8 ore gg x 256 gg
anno. le ore erogabili dalla sede saranno ripartite
secondo il peso percentuale che indicherà sul formulario
(es. 80% per fs e 20% per fc) pertanto userà la stessa
sede, le stesse risorse logistiche.... attrezzature per
80% del tempo su una macrotipologia e per il restante
sull'altra senza alcuna sovrapposizione di sorta per cui
il punteggio attribuito alla stessa risorsa deve essere
pieno e massimo in ciascuno dei due casi ...e' giusta
l'interpretazione |
| Risposta - nel caso indicato le
risorse umane e logistiche verranno ripartite, e
valorizzate in termini di punteggio, secondo la
percentuale attribuita a ciascuna macrotipologia. |
| Domanda - nel formulario al
punto e.3.2 nella colonna "valore in ore formative"
dobbiamo mettere le ore effettive di ciascun argomento o
dobbiamo moltiplicarle già per due? perchè nel manuale
d'uso per la verifica dei requisiti relativamente al
punto e.3.2 citate così:"fs e fc) verificare,
relativamente ai settori di accreditamento, dei moduli
fad disponibili . per l'indicazione del valore orario
dei moduli il parametro da utilizzare è quello di 1 ora
di fad pari a 2 ore di lezione frontale. il punteggio
viene attribuito al superamento di un valore di ore
formative pari a 200." |
Risposta - al punto e.3.2 deve
essere inserito il valore in ore formative del modulo
fad. rispetto la seconda domanda
essa è riferita alla congruenza dei moduli disponibili
con i settori di accreditamento richiesti. il punteggio viene attribuito al
superamento di un valore di ore formative pari a
200. |
| Domanda - il punto e.1.7 chiede
di certificare il possesso di una serie di documenti.
nell'ipotesi che un o più di questi documenti non
fossero in possesso dell'ente in quanto l'ente stesso
non tenuto ad averli, è possibili non fleggare il
relativo riquadro o la mancata indicazione del documento
porta all'impossibilità di accreditarsi? |
| Risposta - se si ritiene di
aver comunque assolto al requisito perché esente dalla
necessità di possedere il documento è comunque
necessario rispondere affermativamente (fleggare) alla
domanda |
Domanda - nella domanda
cartacea di accreditamento, è prevista l'autorizzazione
all'inoltro della domanda di accreditamento da parte del
consiglio di amministrazione. il
"mio" consiglio di amm.zione si riunirà in data
successiva alla scadenza della presentazione della
domanda di accreditamento. avanzo una possibile soluzione: il
"mio" cda ha autorizzato in data 3 .04. 2002 l'amm.re
delegato a compiere atti di particolare urgenza se essi
ineriscono alla definizione di accordi strategici e di
approvazione di convenzioni con ministeri , enti locali
etc.. dato che l'inoltro della
domanda riveste carattere strategico per erogare
attività formativa finanziata dalla regione, mi chiedo
se tale dichiarazione di agire in stato di urgenza sia
sufficiente ai fini dell'inoltro della domanda. tale dichiarazione sarà poi
ratificata dal cda in sede di prossima riunione e resa
disponibile alla regione in sede di verifca
documentale. attendo
cortesemente un cenno di riscontro. |
| Risposta - per quanto previsto
dalla direttiva deve esserci esplicita autorizzazione da
parte degli organismi di amministrazione alla richiesta
di accreditamento della sede. non può la regione
esprimere un parere rispetto ai poteri conferiti
all'amministratore delegato. non sembra però che
l'accreditamento sia configurabile con la firma di
convenzioni o accordi strategici. |
Domanda - si sollecita una
risposta ai quesiti relativi al significato da
attribuire al campo "peso" nella prima schermata della
domanda. a tal proposito vorrei
anche richiedere un ulteriore chiarimento: in una vostra
risposta del 25/03/2003 ore 12:46 avete evidenziato che
se un direttore viene inserito in una unica sede
formativa in più tipologie lo stesso verrà valorizzato
al massimo per ciascuna tipologia: come si può legare
questa risposta con l'indicazione del peso
richiesta |
| Risposta - tenuto conto che una
stessa risorsa, o una stessa dotazione logistica, non
può oggettivamente operare a tempo pieno su più
tipologie o più macrotipologie la stessa dovrà essere
ripartita tra le stesse in misura percentuale laddove il
soggetto intenda accreditarsi per più tipologie o
macrotipologie. ciò significa che deve essere compiuta
una eventuale scelta circa le tipologie o le
macrotipologie di accreditamento in ragione delle
effettive risorse, umane e materiali, disponibili. |
Domanda - corsi di
aggiornamento: a.3.5.1 il
personale docente segue percorsi formativi proposti dal
miur come deve essere intesa la partecipazione ai
suddetti corsi? |
| Risposta - può essere
comprovata dall’attestato di partecipazione ed
indicata per l’argomento trattato. |
Domanda - domande b.1. - b.2 essendo ente pubblico i costi
corrispondono al finanziamento pubblico, possiamo quindi
non compilare i ricavi? |
| Risposta - eventualmente sono i
ricavi che equivalgono al finanziamento pubblico che
comunque va indicato. |
| Domanda - sono stato partnerin
un programma "occupazione now". anche come partner posso
ottenere punteggio? |
| Risposta - e’
previsto uno specifico punteggio per chi ha svolto,
nell’ambito di programmi di ic,. il ruolo di
partner. |
Domanda - ci sembra di
interpretare quanto riportato nella schermata - passo 1
- dati generali - "per le sedi che presentano domanda
per più macrotipologie,le risorse comuni etc..." come obbligo a disporre di
attrezzature logistiche minime per ogni macrotipologia
formativa.come mai nella direttiva sull'accreditamento(
pag.14 art.10 bollettino uff.regione lazio
30/01/03)viene genericamente indicato per
l'accreditamento relativo alla formazione una dotazione
generica minima,con il calcolo delle ore complessive da
poter svolgere nella sede? e se così fosse nessuno ci
impedirebbe di svolgere nelle ore della mattina
l'obbligo formativo e nelle ore del pomeriggio la
formazione superiore e/o continua rapportata ovviamente
alle dotazioni logistiche necessarie. |
| Risposta - infatti è possibile
che una sede formativa, con le caratteristiche indicate
nella direttiva, si accrediti per la formazione
continua, l'obbligo formativo e la formazione
superiore. |
| Domanda - per quanto riguarda
la definizione della domanda, punto f.4, passo 18/20,
dobbiamo citare gli stages conclusi con le aziende nel
corrente anno scolastico? |
| Risposta - devono essere
prioritariamente indicati eventuali protocolli d'intesa
con le imprese che abbiano dato disponibilità di
ospitare in stage allievi di attività formative. tali
accordi devono essere vigenti e valevoli per il prossimo
futuro. laddove invece un rapporto convenzionale con una
impresa non sia vigente non può essere preso in
considerazione. |
| Domanda - e' possibile
richiedere l'accreditamento per aule didattiche e aule
informatiche di cui si ha un regolare contratto
d'affitto ma separate rispetto alla sede opertaiva? e'
possibile per qualsiasi tipologia di formazione?
confidando in un vostro celere riscontro vi porgo i più
cordiali saluti. |
Risposta - non è possibile
ottenere l'accreditamento di una sede formativa le cui
aule siano funzionalmente autonome e staccate dalla sede
medesima. la possibilità di
utilizzare sedi temporanee, diverse ed esterne a quelle
accreditate, vale solamente per due tipologie di
interventi: interventi di formazione aziendale ed
interventi rivolti a detenuti. ogni altra tipologia di
intervento dovrà essere svolta unicamente presso la sede
accreditata. tale utilizzo è comunque prevedibile
solamente una volta ottenuto il finanziamento di un
corso per queste classi di utenza, al momento
l'accreditamento deve essere comunque richiesto secondo
gli standard definiti dalla direttiva. |
| Domanda - e' possibile
utilizzare aule didattiche ed aule informatiche esterna
alla sede operativa per qualsiasi tipologia di
accreditamento? |
| Risposta - la possibilità di
utilizzare sedi temporanee, diverse ed esterne a quelle
accreditate, vale solamente per due tipologie di
interventi: interventi di formazione aziendale ed
interventi rivolti a detenuti. ogni altra tipologia di
intervento dovrà essere svolta unicamente presso la sede
accreditata. tale utilizzo è comunque prevedibile
solamente una volta ottenuto il finanziamento di un
corso per queste classi di utenza, al momento
l'accreditamento deve essere comunque richiesto secondo
gli standard definiti dalla direttiva. |
| Domanda - nel formulario al
punto a.3.6 si fa riferimento all'ultimo triennio quindi
si intende dall'anno 2000 ad oggi. perchè allora nel
punto a.3.7.1 parlate di valutazione che ha riguardato
af 1998/1999 - af 1999/2000? attendiamo risposta
grazie! |
| Risposta - il punto a.3.6
riguarda la partecipazione a programmi di ic. la domanda
a.3.7.1 è invece svincolata dalla a.3.6 e riguarda le
attività complessive del soggetto. |
Domanda - riferimento punto
e.2.1settore isfol-orfeo. nella
discesa a cascata dei codici orfeo non compare
l'agricoltura ne altri settori tipo acconciatura estetica, come
dobbiamo fare per inserire questi settori
mancanti? |
| Risposta - il punto e.2.1 del
formulario riguarda l'affitto locali dove non è
richiesto il codice orfeo. |
Domanda - in riferimento
all'art. 5 p.8 della direttiva: "la sede operativa
accreditata per la formazione assicura le attività
orientative direttamente (e in tal caso si intende che è
stata accreditata anche per tali attività) oppure
avvalendosi, attraverso convenzioni, di sedi operative
accreditate per l'orientamento." domanda: nel formulario
"accreditamento sede attività di formazione" non trovo
nessun punto ove segnalare che la sede oggetto di
accreditamento per la formazione, è stata anche oggetto
di accreditamento di attività di orientamento, nè che è
stata stipulata una convenzione con altra sede operativa
accreditata per l'orientamento, d'altra parte come è
possibile dare una risposta se all'atto della stesura
del formulario non sappiamo ancora quali sono le sedi
operative accreditate per l'orientamento? |
| Risposta - il quesito propone
un te ma rispetto al quale è bene fare chiarezza. la
direttiva sull'accreditamento prevede che una sede
formativa assicuri l'attività di orientamento
direttamente, accreditandosi appositamente, oppure
attraverso una convenzione con una sede di orientamento
accreditata. non sarebbe stato quindi possibile in
questa fase prevedere convenzioni già in atto con sedi
di orientamento accreditate poiché le stesse ancora non
esistono. di questo il formulario tiene conto non
ponendo alcuna domanda a riguardo. sarà successivamente
ad avvenuto accreditamento delle sedi, sia di
orientamento che di formazione, che le sedi formative
dovranno dimostrare le modalità attraverso le quali
assicurano l'orientamento agli allievi. |
Domanda - in riferimento
all'art. 5 p.8 della direttiva: "la sede operativa
accreditata per la formazione assicura le attività
orientative direttamente (e in tal caso si intende che è
stata accreditata anche per tali attività) oppure
avvalendosi, attraverso convenzioni, di sedi operative
accreditate per l'orientamento." domanda: nel formulario
"accreditamento sede attività di formazione" non trovo
nessun punto ove segnalare che la sede oggetto di
accreditamento per la formazione, è stata anche oggetto
di accreditamento di attività di orientamento, nè che è
stata stipulata una convenzione con altra sede operativa
accreditata per l'orientamento, d'altra parte come è
possibile dare una risposta se all'atto della stesura
del formulario non sappiamo ancora quali sono le sedi
operative accreditate per l'orientamento? |
| Risposta - sarà in fase di
avvisi pubblici, laddove sia interessata sia un'attività
di formazione che di orientamento, che verrà richiesto
ala sede formativa una capacità propria, o in
convenzione, di erogare orientamento. non essendo in
questa fase possibile richiedere tale elemento, non
avendo ancora riconosciuto l'accreditamento a nessuna
sede formativa, non è stata posta la domanda sul
formulario. |
Domanda - spett.le dir.
reg., nella risposta ricevuta in
data 25/03/03 ore 11.12 (schema) lei parla di esenzione
nella compilazione delle sez. e ed f facendo riferimento
all'accreditamento provvisorio, mentre noi facevamo
riferimento all'accreditamento temporaneo non avendo mai
fatto corsi di formazione per la regione lazio. è stata
una svista? o abbiamo interpretato male noi? |
| Risposta - in effetti è
l'acreditamento temporaneo che prevede la possibiliità
di non dover dimostrare i requisiti previsti nellle
sezioni d ed f. |
Domanda - un ente cha ha già
svolto in passato attività formativa e può dimostrare i
punti d) e f) al punto "accreditamento richiesto ai
sensi dell'art 16 della direttiva" quale dei due
aggettivi dovrà evidenziare provvisorio o temporaneo? visto che il significato è simile
in cosa consiste la differenza? |
| Risposta - la differenza
consiste nella durata (36 mesi per il porovvisorio e 24
mesi pper iil temporaneo) ma soprattutto nella necessità
che alla scadenza prevista chi ha ottenuto
l'accreditamento temporaneo dovrà dimostrare il possesso
dei requisiti d ed f per poter ottenere la conferma
dell'accreditamento e la trasformazione in
provvisorio. |
| Domanda - all'articolo 5
(tipologia di accreditamento)della normativa regionale
in tema di accreditamento si dice che l'accreditamento
per la formazione nelle aree dello svantaggio viene
rilasciato a condizione che i requisiti specifici
previsti siano rispettati. quali sono questi requisiti
specifici? quelli indicati al successivo art. 6 sono
necessari ma non sufficienti? |
| Risposta - i requisiti
specifici sono quelli previsti nel formulario e fanno
riferimento alle attività precedentemente realizzate ed
alle risorse umane. |
| Domanda - che differenza c'è
tra direttore generale e direttore di sede? |
| Risposta - la differenza
risiede nel fatto che la figura di direttore generale si
riferisce al soggetto ed alle responsabilità di gestione
e conduzione di questo, la figura di direttore si
riferisce invece alla sede formativa ed alle relative
responsabilità di gestione di questa |
| Domanda - siamo un consorzio
costituito da soggetti che hanno svolto attività
finanziate dal 1998. e' possibile imputare l'esperienza
pregressa essendo il titolare la stessa persona? |
| Risposta - le esperienze
pregresse sia del soggetto che della sede devono essere
state maturate direttamente dal soggetto o dalla sede,
non è sufficiente che tali esperienze siano state
maturate dai singoli professionisti o dipendenti che
attualmente collaborano. |
Domanda - siamo una società che
non ha effettuato corsi di formazione finanziati dalla
regione lazio e quindi dovremo accreditarci temporaneamente. leggendo tra i
vari quesiti posti da altri enti, ho visto che per chi
dovrà effettuare un'accreditamento temporaneo non è
necessario compilare la sezione d ed e della definizione
della domanda. per noi è però possibile compilare la
parte e riguardante i dati dei ns locali. la dobbiamo
compilare o no? |
| Risposta - la domanda consente
di correggere un errore. le sezioni esenti per chi
intende richiedere un accreditamento provvisorio sono la
d e la f |
Domanda - al punto d.1.1 il
formulario chiede di riportare alcuni dati in
riferimento ad attività svolte nel triennio '98/99,
'99/00 e '00/01. nel nostro caso specifico sono presenti
due sedi operative che nell'anno formativo '98/99, pur
operando, appartenevano giuridicamente ad altro ente di
formazione. in questo caso possiamo comunque riportare
le attività fatte in quell'anno con l'altro ente gestore
e comunque documentabili oppure è necessario non
riportarli in quanto svolti con altro cappello
giuridico?
|
| Risposta - non è possibile
ascrivere ad un soggetto attività formativa realizzata
da altro soggetto negli anni precedenti. se ciò fosse
stato reso possibile avrebbe ingenerato possibili
fenomeni di indebite aquisizioni di porzioni di attività
realizzati da altri. peraltro il soggetto che
attualmente risulta titolare della sede formativa
dovrebbe produrre dichiarazioni circa attività svolte da
altri oltre che presentare convenzioni o rendicontazioni
certamente non in suo possesso. |
Domanda - punto e.1.3.1 in assenza di certificato d'uso
catastale, per strutture di proprietà del comune, nate
ed utilizzate da sempre come scuola, è sufficiente
richiedere la dichiarazione di destinazione d'uso alla
stessa amministrazione comunale? e nel caso in cui la
stessa amministrazione non rilasci per tempo tale
dichiarazione come ci si deve comportare nel
formulario? |
| Risposta - la destinazione
catastale è un requisito oggettivo, non modificabile nel
tempo, la cui dimostrazione deve essere posta in essere
al momento dell'audit. e' quindi in quella fase che
dovrà essere prodotto il documento che dimostri la
destinazione catastale dell'immobile. all'atto della
domanda si assume solamente la responsabilità circa la
dichiarazione fatta. |
| Domanda - si può considerare
"aula-laboratorio" una serra posta all'esterno
dell'edificio scolastico, pur se nel medesimo lotto
chiuso? |
| Risposta - posta la necessità
di soddisfare lo standard minimo previsto dalla
direttiva per quanto riguarda la sede formativa, se il
soggeto sceglie come settore di accreditamento un codice
che prevede la necessità di utilizzare laboratori che
per loro natura hanno specifiche caratteristiche non vi
sono ostacoli al loro riconoscimento. appare però poco
verosimile la dicitura aula/laboratorio laddove una
serra è certamente un luogo formativo/esperienzale per
chi opera, ad esempio, nel campo della florovivaistica.
deve comunque essere necessariamente previsto che la
serra rispetti i requisiti di legge e di settore, per
quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. |
| Domanda - siamo una società che
non ha effettuato corsi di formazione finanziati dalla
regione lazio (abbiamo sempre lavorato su delega delle
aziende o enti pubblici). in questo caso siamo esonerati
dal dover compilare le sezioni "d" ed "f" del
formulario? ed è giusto richiedere un accreditamento
temporaneo? |
| Risposta - l' interpretazione è
corretta. non è necessaria la compilazione delle sezioni
d ed e e si otterrà un accreditamento temporaneo. |
Domanda - punto e.1.5: cosa significa esattamente durata
della disponibilità? in caso di un contratto di affitto
che a partire dalla domanda di accreditamento può avere
durata di 12 mesi però rinnovabili come si deve
rispondere? |
| Risposta - la durata della
disponibilità deve essere computata dal momento
dell'invio del formulario e della domanda. per quanto
riguarda la clausola di rinnovo si rimanda alla risposta
già formulata. |
| Domanda - nella prima schermata
di definizione di una domanda è stato introdotto il
campo "peso". che cosa si intende per "peso"? che valore
dovrò indicare? |
| Risposta - si prega di
riformulare la domanda in maniera più chiara,
grazie. |
Domanda - punto e.2.7: cosa significa esattamente "nr di
allievi ospitati in aula"? - poiché possono esistere
nella sede più aule con grandezze diverse. occorre fare
la somma o la media degli allievi? stesso quesito per i
laboratori. |
| Risposta - per numero di
allievi deve essere preso come riferimento il numero
totale di allievi ospitabili nelle aule che si intendono
accreditare ed il totale del numero degli allievi
ospitabili nei laboratori che si intendono
accreditare. |
| Domanda - le risposte da voi
fornite sono da intendersi come corretta interpretazione
della direttiva relativa all'accreditamento? |
| Risposta - le risposte fornite
dalla direzione regionale sul forum hanno valore di
interpretazione autentica del dispositivo di
accreditamento. |
Domanda - relativamente a
definizione di una domanda punto e.1.3.2 la sala accoglienza deve avere
precise dimensioni e se si quali? |
| Risposta - non essendo stata
indicata la dimensione del locale di accoglienza non è
predefinita |
Domanda - un ente che ha
partecipato alla realizzazione di corsi ifts non
svolgendo il ruolo di capofila del raggruppamento
costituito e dando principalmente supporto logistico
(aule, ... ), partecipando ai cts, al reperimento del
corpo docente deve considerarsi come ente che ha
realizzato attività nel triennio o no? deve dimostrare di avere ad oggi
tutti i requisiti? o visto la marginalità della sua
esperienza può chiedere l'accreditamento
temporaneo? |
| Risposta - nel caso siano state
realizzate attività a finanziamento regionale non
codificate si può ricorrere ad una codificazione interna
del soggetto che renda riscontrabile il corso indicato
in sede di audit. |
| Domanda - relativamente al
passo 1: nel caso di una sede che abbia operato nel
passato ed attualmente non svolge più attività
convenzionate, volendo chiedere l'accreditamento deve
ritenerlo "temporaneo" o "provvisorio"? |
| Risposta - e' una autonoma
valutazione del soggetto se richiedere l'autorizzazione
temporanea o provvisoria. il possesso o meno dei
requisiti è infatti lasciata alla discrezionalità del
soggetto laddove riesca a dimostrare il possesso dei
requisiti previsti. |
Domanda - punto e.2.3: la schermata delle attrezzature
restituisce lo stesso numero (codice?) ad attrezzature
assolutamente diverse tra loro sia come tipologia che
come numero: è tutto nella "norma" del sistema? |
| Risposta - e' in corso una
revisione del formulario elettronico al termine della
quale i problemi di incongruenza o incompletezza
verranno risolti. |
| Domanda - relativamente al
punto d.1.1: nell'annualità 2000-01 avendo svolto il
primo anno obbligo formativo di un biennio sperimentale
con qualifica finale (regolarmente attuata nell'anno
2001-02) l'annualità 2000-01 va considerata di frequenza
o di qualifica? |
| Risposta - deve essere
considerata come frequenza |
Domanda - punto f.1: le singole aziende con le quali
sono state stipulate convenzioni per tirocini e/o stage
rientrano nella voce "organizzazioni datoriali"? punto f.2: la domanda fa riferimento ai soli
corsi con attestato di qualifica o specializzazione. ora
avendo attuato in passato numerosi corsi con il solo
rilascio di attestato di frequenza non è possibile
iscriverli: è una corretta interpretazione? ci sembra,
così, di perdere il lavoro precedentemente svolto. |
| Risposta - le organizzazioni
datoriali, per loro natura, hanno compiti di
rappresentanza e tutela degli iscritti. tranne che per
quanto li riguarda direttamente come possibilità di
ospitare allievi in stage presso la loro sede, non sono
sufficienti per dimostrare il potenziale della sede
formativa di garantire attività di stage agli allievi.
questi invece devono essere dimostrati attraverso
rapporti convenzionali con singole
imprese. |
Attrezzature
| Domanda - al punto e.2.8 si
chiede di individuare gli ausili audiovisivi disponibili
presso la sede indicando il numero di aule: per aule si
intende solo le aule didattiche o anche l'aula
informatizzata/laboratorio informatico? |
| Risposta - tutte le aule, anche
quelle attrezzate |
Domanda - premessa la nostra struttura si sta
accreditando pe ril codice orfeo 1901 conduzione
aziendale quesito 1. vorremmo sapere se tra le
attrezzature didattiche occorre inserire anche quelle
attrezzature non direttamente connesse alle attività
didattiche, ma di supporto all'erogazione del servizio:
esempio fotocopiatrice per la riproduzione del materiale
didattico ecc. queste ulteriori attrezzature verranno
valutate ai fini del punteggio? quesito 2. in più di un'occasione avete
sottolineato che i dati relativi agli arredi dei locali
(banchetti, sedie, postazioni docenti ecc) vanno
inseriti nell'apposita sezione. vi chiediamo
cortesemente di indicarci il punto esatto del
software.
|
Risposta - per attrezzature
didattiche si intendono quelle strettamente legate alla
erogazione di lezioni pratiche supportate da una idonea
attrezzatura. degli arredi deve
essere unicamente indicata la disponibilità
nell'apposita sezione senza indicarne la natura. |
| Domanda - e.2.3 sui mesi
relativi alla disponibilità delle attrezzature dalla
domanda, essendo materiale di proprietà ,come si può
indicare? |
| Risposta - indicando la massima
disponibilità di tempo prevista. |
| Domanda - e.2.3. in relazione
settore isfolorfeo le attrezzature di proprietà vanno
ripartite per settore o ripetute per ogni settore? |
| Risposta - le attrezzature,
laddove specifiche per un settore, devono essere
attribuite allo stesso. |
Domanda - alcune attrezzature
di corsi formativi sono in possesso dell'ente con
regolare contratto di affitto nel quale è però previsto
il pagamento delle quote solo nel momento del reale
utilizzo di tali attrezzature. questo elemento potrebbe causare
dei problemi per l'accreditamento? |
| Risposta - le modalità di
pagamento di un canone di localizzazione non sono di
competenza della regione, nè sono un elemento di
discrimine per l'accreditamento. l'elemento di
discrimine è che all'atto della domanda di
accreditamento la sede formativa disponga delle
attrezzature indicate, i rapporti tra privati che ne
regolano l'utilizzo per la parte che riguardano gli
accordi economici esulano dalla competenza
regionale |
Domanda - per i nostri corsi
sono sufficienti i pc, le stampanti e nessuna
attrezzatura specifica. dobbiamo
ripetere 12 pc e 12 stampanti accanto a ciascun settore
isfol? tra le attrezzature rientrano anche le sedie e le
scrivanie? |
| Risposta - se le attrezzature
sufficienti per operare nei settori di accreditamento
sono solamente i pc sarà sufficienti indicare gli
stessi. gli arredi devono essere indicati, come
disponibilità nella sezione specifica. |
Domanda - la direzione
regionale nella risposta del 06-03-2003 ad anonimo del
04-03-2003 ha risposto che laddove le attività
finanziate lo richiedessero sarebbe possibile per la
sede di dotarsi di tutte le attrezzature ritenute
necessarie. questo significa che
nel caso l'ente erogasse percorsi per i quali sono
necessarie attrezzature che hanno alti livelli di
obsolescenza, sarebbe possibile in fase di
accreditamento evidenziare le attrezzature presenti in
quel momento all'interno delle sedi formative, ma avere
la possibilità di adeguare le attrezzature nel momento
in cui questo si ritenesse necessario senza che ciò
incida sul decreto di accreditamento? |
| Risposta - la risposta data sta
a significare che data per scontata l'esistenza presso
la sede formativa di attrezzature coerenti con i settori
di accreditamento richiesto (elemento questo che verrà
verificato in fase di audit), una volta ottenuto il
finanziamento per una attività formativa sarà possibile
migliorare o incrementare tali attrezzature. tale
elemento che modifica la situazione di fatto con cui è
stata accreditata la sede, dovrà essere opportunamente
comunicata e registrata. |
Domanda - rinnovo la domanda
presentata il 6 marzo alle 10:24; i software posseduti
devono essere indicati nell'elenco delle attrezzature
disponibili o è sufficiente indicare l'hardware ( pc,
stampanti, macchinari, ecc)? spero nella risposta entro
domani
|
| Risposta - il software non è
classificabile come attrezzature, non è quindi
necessario che venga indicato nell'elenco delle
stesse. |
| Domanda - per attrezzature
didattiche, arredi ecc. avuti in donazione anonima come
ci si deve comportare relativamente al titolo di
possesso? e' sufficiente un'autocertificazione che ne
attesti la proprietà? |
| Risposta - tenuto conto che la
donazione conferisce al soggetto la proprietà del bene,
la stessa può essere attestata con una
autocertificazione |
Domanda - al punto e.2.3 il
formulario richiede la fotografia delle attrezzature
possedute con la specifica della marca di
riferimento. vorrei cortesemente
chiedere: il pannello a scala per elettricista sul quale
l'allievo costruisce l'impianto e che è stato progettato
dal formatore in base ad una serie di esigenze
didattico/strutturali e che per questo motivo non è
collegabile a nessuna marca, non sarà penalizzato
nell'attribuzione del punteggio?
|
| Risposta - l'indicazione della
casa costruttrice non è un elemento essenziale in fase
di valutazione della domanda nè nella successiva fase di
audit. l'elemento essenziale è che l'attrezzatura
indicata sia disponibile presso la sede formativa e
presso la stessa ne sia verificabile l'esistenza. |
| Domanda - nel punto e.2.3 viene
richiesto il numero di mesi di disponibilità delle
attrezzature dalla data della domanda. in caso di
proprietà (e quindi considerando una utilità illimitata
delle attrezzature, almeno fino a quando la stessa lo
permetta) quale valore devo indicare? |
| Risposta - deve essere indicato
il periodo massimo previsto dal formulario perchè
coincide con quello di accreditamento del soggetto,
elemento questo che è alla base del requisito
richiesto. |
| Domanda - gli arredi e le
attrezzature didattiche possono essere inserite nello
stesso contratto di affitto di locazione dei locali o
deve avere contratti ben distinti tra loro? |
| Risposta - possono essere
contrattualizzate sul medesimo documento l'affitto di
più beni e strutture, non esistono a questo riguardo
vincoli particolari se non quello di identificare per
ciascun bene l'effettiva disponibilità e la durata della
stessa. |
| Domanda - per quanto concerne
le attrezzature di un laboratorio, nella domanda di
accreditamento si specificherà le attrezzature possedute
al momento della domanda(ad. es. 11 pc, 2 stampanti,
ecc.). ma in caso di approvazione di più corsi
informatici, è possibile in seguito noleggiare ulteriori
attrezzature che serviranno per lo svolgimento di due
corsi in parallelo? |
| Risposta - la realizzazione di
attività formative che verranno finanziate
successivamente all'accreditamento segue regole di
natura complementare ma comunque diversa a quelle
dell'accreditamento. il possesso dell'aula informatica è
un requisito prescrittivo, ovviamente però laddove
questo non fosse sufficiente per realizzare le attività
formative la sede potrà dotarsi di tutte le attrezzature
ritenute necessarie. |
| Domanda - al punto e.2.3 si
chiede di indicare le attrezzature didattiche. devo
indicare anche gli arredi? e le attrezzature presenti
nella sede (vedi fotocopiatrice, server, pc, stampanti,
etc..)diverse da quelle presenti nelle aule (di
informatica e non)vanno in qualche modo inserite? |
| Risposta - devono essere
indicate tutte le attrezzature di uso didattico, quindi
tutto ciò che si riferisce al corretto svolgimento di
attività formative anche laddove queste sono
condivise(fotocopiatrice, server, ecc.).per gli arredi è
invece prevista una specifica voce nel formulario. |
| Domanda - siamo un ente con
diverse sedi formative accreditate in italia e che
adesso vuole accreditarsi anche nel lazio; volevamo
sapere se per la sede che stiamo approntando, con
contratto di comodato, in relazione al punto e.2.3 come
attrezzature didattiche dobbiamo inserire i pc e
attrezzare le aule entro il 30 aprile? o
alternativamente possiamo fornire al momento dell'audit
un'autocertificazione dicendo che ci impegniamo al
momento dell'approvazione del primo progetto di
collocare fisicamente i pc, dato che altrimenti
nell'attesa di essere utilizzati diventerebbero obsoleti
e quindi rischiamo di attrezzare un'aula che
all'occorrenza non sarebbe di ultima generazione? se
inseriamo i pc come attrezzature e poi al punto e.2.4
indichiamo"no" è per noi discriminante? c'è la
possibilità in questo modo di rispettare i requisiti
minimi richiesti dalla direttiva?ovvero come ci dobbiamo
comportare in base al punto e.2.6?rischiamo la non
ammissibilità? |
| Risposta - come per il resto
anche le attrezzature devono essere nel possesso del
soggetto che accredita la sede formativa all'atto della
domanda di accreditamento e disponibili presso la sede
fin dall'atto della domanda. |
Domanda - nella definizione di
attrezzature alla voce selezionare il riferimento al
settore di accreditamento per le sedie delle aule indico
tutti i settori? in caso di
prodotto senza marca (sedie e scrivanie) cosa devo
indicare alla voce marca? se sono in affitto indico il
nominativo di chi me le ha affittate, lascio lo spazio
vuoto? in caso di computer
assemblati cosa devo indicare alla voce marca? la posso
lasciare in bianco? |
| Risposta - quando un arredo o
una attrezzatura viene utilizzata per più o per tutti i
settori devono essere riportati tutti i settori di
accreditamento. laddove il prodotto non abbia marca la
stessa può essere omessa. |
Comuni
| Domanda - per quanto concerne i
docenti, i comuni possono prendere coordinatori, tutor e
docenti esterni, con un contratto di collaborazione
occasionale subordinato all'approvazione di eventuali
corsi? |
| Risposta - il criterio di poter
acquisire un requisito solamemnte dopo aver avuto
approvato e finanziate attività formative non è mai
applicabile all'accreditamento. sempre è necessario
dimostrare che il requisito è posseduto all'atto della
domanda. per quanto riguarda il solo personale docente
non viene richiesto un contratto in essere ma la
presenza di un albo che ne formalizzi e ne identifichi
la disponibilità. |
| Domanda - gli enti locali
(comuni, province e regioni) si devono accreditare o
sono esclusi in base all'art. 4 comma 7 punto d) della
direttiva? |
| Risposta - i comuni e le
province (no la regione in quanto non svolge
direttamente attività formativa o di orientamento)
devono regolarmente accreditarsi secondo quanto previsto
dalla direttiva. come però indica esplicitamente la
direttiva, tale obbligo non ricorre laddove tali
soggetti esercitano attività formativa o di orientamento
in ragione di una espressa delega conferita dalla
regione lazio alla quale l'accreditamento si
riferisce. |
Contratti di
locazione
Domanda - in riferimento alla
tabella punteggi requisiti per l'accreditamento sedi
formative-attività formative e.1.3 "titolo d'uso", alla
colonna prescrizioni si trova la frase "la sede deve
essere ad esclusivo uso del soggetto che ne richiede
l'accreditamento e la medesima sede può essere
accreditata da un solo soggetto.....". domanda: è possibile che negli
stessi spazi fisici siano accreditabili 2 soggetti
diversi che usufruiscano, ciascuno, il 50% del monte ore
complessivo massimo accreditabile? esempio: il soggetto
1 usufruisce della fascia mattutina (dalle 9.00 alle
13.00) mentre il soggetto 2 della fascia pomeridiana
(dalle 14.00 alle 18.00). grazie. |
| Risposta - non è possibile,
come già più volte chiarito, che due soggetti
accreditino la medesima sede formativa. |
| Domanda - il nostro ente ha un
contratto di sublocazione degli immobili considerando la
piena disponibilità dei locali va bene ugualmente? |
| Risposta - un contratto di
sublocazione può essere accolto laddove a monte, nel
contratto di locazione, non esistano clausole che
possano generare incertezze nei tempi e nei modi della
disponibilità . in questo caso sarà quindi necessario in
fase di audit l'esame oltre che del contratto di
sublocazione anche del contratto di locazione. |
| Domanda - il nostro ente ha un
contratto di locazione degli immobili che prevede un
canone fisso annuale base ed un canone aggiuntivo per
ogni giornata di effettivo utilizzo dell'aula.
l'immobile, in ogni caso, è sempre a nostra
disposizione, non è locato ad altro ente e/o azienda e
possiamo disporne in qualsiasi momento corrispondendo il
canone aggiuntivo. ci sono problemi nel considerare tale
forma di affitto ? |
| Risposta - le modalità
contrattuali attraverso cui viene corrisposto il canone
di locazione sono ininfluenti sul processo di
accreditamento. l'importante è che i locali siano nella
effettivita disponibilità della sede |
| Domanda - con riferimento ai
contratti di fitto attrezzature, considerano il
deperimento dei beni oggetto (fotocopiatrici, computers,
stampanti, ecc.), fermo restando la piena ed esclusiva
dispoibilità dei beni dal momento in cui viene stipulato
il contratto (rispettando così il principio de "qui ed
ora"), è possibile subordinare la decorrenza del canone
nel momento in cui tali beni vengono di fatto
utilizzati? |
| Risposta - la decorrenza del
canone di localizzazione è un problema che riguarda
unicamente il rapporto tra le parti che stipulano il
contratto di affitto. per quanto riguarda
l'accreditamento la cosa fondamentale è che
l'autocertificazione che accompagna l'accreditamento
corrisponda al vero laddove dichiara il possesso, al
momento dell'invio della domanda, delle attrezzature
indicate. |
Attività di orientamento del triennio
oggetto di accreditamento
Domanda - per quanto riguarda
le attività di orientamento, per il triennio indicato
non venivano generalmente finanziati interventi
specifici quantificati in ore e utenti(come richiesto al
punto d.1.3. dato che il finanziamento era realtivo a
figure di sistema con compiti di orientamento e
informazione sul territorio (sportelli informativi, come
regolarsi per compilare i punti 1,2,3 che si riferiscono
a ore/utenti autorizzati e ore/utenti effettivi?perchè
ai punti e.4.5 ed e.4.6 si fa riferimento a ore
formative e docenti quando i punti si riferiscono ad
attività di orientamento e nel bando cartaceo la
dicitura è "consulenti". perchè nella descrizione si fa
riferimento alle materie e alle ore di docenza nella
sede quando ci si riferisce a figure e attività dei
servizi orientativi? come compilare tali punti?quando ci
si riferisce alle convenzioni con enti ed istituzioni
del territorio, se tali convenzioni sono state
sottoscritte senza specificare une scadenza, trattandosi
di lettere di intenti generali da concretizzare poi, di
volta in volta, con accordi relativi a specifiche
attività da portare avanti insieme, possono essere
comunque considerate vigenti fino a disdetta dei
sottoscriventi?le convenzioni con la rete territoriale
sono valide se la firma è stata apposta con delega della
legale rappresentante, da persone addette ai rapporti di
rete con lo specifico territorio?sempre relativamente
alle convenzioni con la rete territoriale, come si può
convenzionalmente determinare il bacino territoriale di
riferimento specie relativamente alla città di roma?per
quanto riguarda l'accreditamento delle sedi orientative,
al punto f.3 si fa riferimento al numero di utenti senza
alcuna menzione delle annualità di riferimento. deve intendersi come numero di
utenti complessivo delle tre annualità? |
Risposta - r 1 - ore 8.52)
sebbene la regione lazio abbia nel passato raramente
finanziato attività espressamente indirizzata
all'orientamento ovvero tale attività era realizzata
nell'ambito di progetti complessi, è necessario che la
sede dimostri un'attività pregressa ed i risultati che
la stessa ha ottenuto. si richiede quindi al soggetto di
identificare comunque, in maniera plausibile e
documentata, la quantità dell'utenza a cui l'intervento
era rivolto ed i dati di efficacia ed efficientza
dell'intervento. viene quindi rimandato al soggetto
esemplificare, attraverso un documento tabellare, sia
l'attività presa a riferimento che i risultati
ottenuti. r 2 - ore 9.01)
qualsiasi rapporto convenzionale deve prevedere un
inizio ed un termine. questo è infatti il solo elemento
che consente di determinarne la vigenza. anche laddove
la convenzione è in essere senza che tale elemento sia
evidenziato, il dato deve essere reso esplicito anche
per mezzo di una nota aggiuntiva sottoscritta dalle
parti. r 3- ore 9.04) laddove a
sottoscrivere gli accordi convenzionali non sia il
legale rappresentante deve risultare, in essere o
appositamente conferito, un espresso incarico/delega ad
un operatore del soggetto o della sede. r 4 - 9.05) non viene richiesto un
bacino territoriale definito in termini geografici ma in
termini di quantificazione della potenziale utenza, per
tale ragione, anche laddove ci si riferisce alla città
di roma, deve essere indicato il numero degli abitanti
residenti nell'area di riferimento della sede. r 5- 9.08) il numero degli utenti
deve essere calcolato come somma di quelli ai quali sono
stati erogati servizi nelle annualità 1999/2000,
2000/2001, 2001/2002. |
Corsi
| Domanda - gli anni formativi
cui si deve far riferimento per i corsi sono quelli
della delibera di autorizzazione e finanziamento oppure
quelli in cui i corsi si sono effettivamente svolti
? |
| Risposta - gli anni formativi
sono quelli di riferimento della delibera
regionale. |
Domanda - per quanto concerne i
punti: d.1.1/d.1.2/d.1.3/e.5.1/e.5.1/e.5.2/e.5.3 se il corso non è erogato a cavallo
dei due anni ma in uno solo (esempio 1999)in quale campo
devo inserirlo, e ancora se il mio corso ha avuto una
durata di due anni (esempio 1998/2000) dove devo
inserire questo mio corso. |
Risposta - nei punti d si fa
riferimento alle annualità formative a non alle
annualità solari. e' quindi necessario che vengano
identificate da parte del soggetto le annualità
formative di riferimento dei corsi. per i punti e vale la stessa
specifica precedente. |
| Domanda - sono il capofila di
un consorzio. vorrei sapere se posso nettere in elenco
anche i corsi erogati dalle consorziate. |
| Risposta - se le stesse
attività formative non vengono menzionate ed evidenziate
da altra sede, se cioè si tratta di un consorzio che
raggruppa e non moltiplica preesistenti sedi formative,
i dati possono essere immessi. |
Domanda - cosa si deve fare se
la'acount è già stato chiesto ed è cambiato durante il
periodo della preparazione dell'acreditamento il
rappresentante legale? all'ufficio della regione lazio mi
hanno detto che bisogna inserire quando si consegna la
domanda la delibera del consigli di amministrazione
dalla quale si evince il nuovo rappresentante legale è
vero? |
| Risposta - se è mutata la
rappresentanza del soggetto per avvalorare tale modifica
è bene procedere come indicato dagli uffici
regionali. |
| Domanda - dal momento che nel
98-99 non esisteva ancora il codice corso, per tali
attività è opportuno inserire nella casella 'codice
corso' la denominazione dello stesso? |
| Risposta - nel caso siano state
realizzate attività a finanziamento regionale non
codificate si può ricorrere ad una codificazione interna
del soggetto che renda riscontrabile il corso indicato
in sede di audit. |
Bilancio
| Domanda - con riferimento ai
dati relativi alla voce "bilancio generale",
nell'ipotesi che il sogetto richiedente sia un ente
pubblico, con bilancio finanziario,quali costi e ricavi
devono essere riportati alla voce b1 e quali alla voce
b2,con riguardo ai costi per formazione e ricerca? |
| Risposta - alla voce b.2 i
costi e i ricavi derivati da attività di formazione di
ricerca non istituzionali ma derivate da progetti e
finanziamenti diversi. |
Domanda - il nostro sistema
contabile prevede la suddivisione dei costi specifici
sulla base di appositi sottoconti all'interno dei quali
gli stessi sono annualmente riepilogati. svolgendo il
nostro ente, azienda speciale della c.c.i.a.a. senza
propria autonomia fiscale, ma soggetto a controlli da
parte del ministero delle attività produttive, sia
attività di servizi che istituzionale, i costi comuni
sono poi imputati a fine anno sulla base del rapporto
tra le attività svolte servendosi di un foglio excel. tale impostazione può rientrare tra
i requisiti di cui al punto b.4, fra l'altro con
utilizzo di software? |
| Risposta - per quanto descritto
il sw utilzzato soddisfa il requisitoprevisto nel
formulario. |
Domanda - una scuola pubblica
che non ha ricavi cosa deve inserire nel punto b.1 e b.2
? può inserire le entrate descritte nel bilancio invece
dei ricavi? e nel caso di una
scuola pubblica cosa si intende per ricavi e i costi di
attività di formazione se non ha altre attività? gradirei una risposta
celermente. |
| Risposta - nei costi e nei
ricavi dovranno essere imputati i dati della spesa
corrente dell'istituto e delle entrate dai trasferimenti
per le attività di istruzione. nel caso non vi siano
state entrate da attività formative il dato non deve
essere imputato. |
| Domanda - siamo una s.r.l i cui
bilanci vengono redatti da un commercialista ma non
abbiamo l'obbligo di farli certificare nè dal revisore
contabile nè dal colleggio dei revisori dei conti come
possiamo rispondere al punto b.3 della domanda di
accreditamento? |
| Risposta - nel caso
rappresentato al punto b.3 deve essere risposto
negativamente. |
| Domanda - ma un srl può
accreditarsi per la formazione superiore ? |
| Risposta - non esistono vincoli
che lo escludano a priori. |
Domanda - il nostro ente
utilizza un sistema di contabilità per centri di costo.
tale attività è affidata a terzi, pertanto la licenza
d'uso del software è intestata al fornitore. in sede di audit è sufficiente la
dichiarazione di quest'ultimo che la contabilità del
nostro ente è tenuta per centri di costo, allegando
copia della licenza d'uso richiesta? |
| Risposta - in fase di audit
potrebbe essere richiesta la visibilità di quanto
dichiarato e quindi una visita presso il
professionista. |
| Domanda - relativa mente ai
costi e ai ricavi da inserire nel nuovo formulario, noto
che non è possibile usare la virgola.come bisogna
fare |
| Risposta - la cifra può essere
arrotondata all'importo superiore. |
Domanda - nella vs risposta di
venerdì 11/04/2003 ad un mio quesito del 1-04-2003 fate
riferimento al bilancio dell'anno 2002, ma nella domanda
posta invece si faceva riferimento al 2003. il nostro bilancio è infatti
redatto secondo le direttive dell'art. 2423 cc dal 1
gennaio 2003: in fase di audit non sarà quindi possibile
avere dei riscontri in relazione all'anno 2002 ma solo
in riferimento al 2003. non è
quindi chiaro dalla vs risposta se i requisiti richiesti
vengono o meno soddisfatti. potreste cortesemente
chiarirmi ulteriormente il dubbio? grazie. |
| Risposta - se non è stato
ancora prodotto un bilancio precedente all'anno 2002 è
possibile riportare i dati dei costi e dei ricavi
riportati in contabilità per il 2003 |
| Domanda - nel caso in cui in
una singola area non si ragginge il minimo questo
comporta che sei escluso automaticamente in quell'area o
fa punteggio totale? |
| Risposta - per ciascun singolo
requisito, così come evidenziato nelle tabelle a e b
deve essere raggiunto almeno il 50% del punteggio
altrimenti lo stesso non verrà ritenuto superato. |
Domanda - non ho ancora chiaro
l'esclusività d'uso. se un'ente
ha un regolare contratto di locazione immobile per
l'affitto di un aula e di un laboratorio con una scuola
pubblica, la scuola può accreditare altre aule e
laboratori non affittati a terzi? |
| Risposta - l'elemento
discriminante è che gli stessi locali non vengano
accreditati da due diversi soggetti. rispetto agli
elementi indicati la risposta è positiva. |
Domanda - l'ente che
rappresento, essendo un'associazione senza scopo di
lucro, nell'anno 2002 non ha redatto il bilancio secondo
quanto stabilito dall'art. 2423 c.c e seguenti, nè tanto
meno ha fatto certificare il proprio bilancio. dal 1 gennaio 2003, ha però
modificato la propria contabilità e quindi ad oggi ha la
possibilità di redigere un bilancio secondo le direttive
indicate, oltre ad aver anche stipulato un contratto di
consulenza per la certificazione del bilancio. secondo l'indicazione più volte
espressa da parte della direzione regionale, circa la
necessità della vigenza delle condizioni richieste dal
bando al momento dell'inoltro della domanda, è corretto
ritenere che i passi compiuti soddisfino i requisiti
richiesti per ottenere il punteggio. |
| Risposta - l'elemento
essenziale è che all'invio della domanda esistano le
condizioni richieste, verificabili poi in fase di audit.
se quindi il bilancio 2002 viene redatto in conformità a
quanto indicato e certificato da un revisore si possono
ritenere assolti i requisiti diversi, diversamente
mancherebbero gli elementi di riscontro oggettivo
necessari in fase di audit. |
| Domanda - nel punto b.3 del
formulario chiedete se il bilancio è certificato dal
collegio dei revisori dei conti o da un revisore esterno
iscritto all'albo. dato che il nostro bilancio è
certificato da un collegio sindacale possiamo mettere la
"x" sul sì corrispondente al bilancio certificato da un
revisore esterno iscritto all'albo? o eventualmente come
dobbiamo fare? |
| Risposta - e' possibile
rispondere positivamente, essendo prevista la
possibilità di certificare il bilancio attraverso un
collegio di revisori, dimostrando in fase di audit le
ragioni della risposta positiva. |
Domanda - spettabile direzione
regionale, avremmo bisogno di sapere se per la
formalizzazione delle procedure informatiche sottintende
che tali procedure devono essere state elaborate da
società di software o semplicemente elaborate dal
personale amministrativo, e inoltre vorremmo sapere cosa
s'intende nella casellina punti si con sw - 1 e si sine
sw -0,5? il quesito si riferisce
ai punti b4 e b5 |
| Risposta - le procedure
informatiche a cui si riferisce la domanda possono
essere state anche elaborate e sviluppate internamente
all'ente. il riferimento al punteggio tiene conto se
l'elaborazione di rendiconti avviene attraverso l'uso, o
meno, di sw. |
| Domanda - il nostro ente non
profti non ha collegio sindacale ne ha dato incarico ad
alcun revisore contabile in quanto non è richiesto dalla
normativa civilistica e fiscale vigente. il bilancio è
redatto da un commercialista che è anche revisore
contabile ma non effettua la certifcazione in quanto non
necessaria secondo la legge. preciso che abbiamo oltre
al codice fiscale anche la partita iva in quanto
effettuiamo formazione anche a favore di imprese senza
ricorrere ad alcun finanziamento. per accreditarci
dobbiamo incaricare un revisore contabile per la
certificazione del bilancio o non è necessario ? |
| Risposta - la presenza di una
certificazione del bilancio non è un requisito
prescrittivo , ne viene solamente valorizzata la
eventuale esistenza. non è quindi obbligatorio
certificare il proprio bilancio se non al fine di
acquisirne il punteggio previsto. |
| Domanda - la sede
amministrativa di un ente accreditato in altra sede può
scaricare i costi della struttura dal budget di un
progetto che svolge nella sede accreditata ? |
| Risposta - l'accreditamento non
modifica, né potrebbe farlo, quelle che sono le regole
generali di gestione di interventi cofinanziati con il
fse. si rimanda quindi alla lettura delle normative e
dei regolamenti regionali che definiscono la natura dei
costi ammissibili e le regole di rendicontazione dei
costi. |
| Domanda - se si utilizza un
manuale interno di procedure di gestione dei centri di
costo e di gestione dei rendiconti-come previsto nei
punti b.4 e b.5 del formulario- è necessario indicare
chi lo ha elaborato (quindi il nominativo della persona
e/o la funzione da questa ricoperta all'interno della
società, o del consulente incaricato)? |
| Risposta - non è necessario
indicare l'estensore del manuale di proedura. |
| Domanda - il bilancio della
nostra società è redatto da un commercialista iscritto
al collegio dei revisori dei conti è un requisito
sufficiente ? |
| Risposta - il requisito è
sufficiente se, laddove esiste un obbligo di legge
derivato dalla natura giuridica del soggetto, il
consulente certifica anche il bilancio e non si limita
solamente alla redazione |
| Domanda - in caso di società di
recente costituizione (2002) i dati da inserire
relativamente al bilancio (b.1 e b.2 del formulario di
accreditamento delle sedi formative) possono riguardare
il 2002? |
| Risposta - i dati da imputare
non possono essere diversi da quelli previsti, se la
società è stata costituita nel 2002 non verranno
imputati i dati di bilancio. |
| Domanda - relativamente al
punto b.1 occorre inserire i costi totali od i costi
della produzione? |
| Risposta - occorre inserire i
costi totali. |
Nuovo settore/sub-settore in codice orfeo
9099
Domanda - si richiede di
inserire nel settore di varie (codice orfeo 9099)
l'indicatore carriera militare. nei sub - settori riferiti a
carriera militare riportare: preparazione concorsi militari -
accademie preparazione concorsi
militari - scuola sott.li preparazione concorsi militari -
v.f.b. preparazione concorsi
militari - agenti p.s. preparazione concorsi militari -
polizia locale preparazione
concorsi militari - finanzieri preparazione concorsi militari -
carabinieri preparazione
concorsi militari - guardia forestale preparazione concorsi militari -
vigili del fuoco |
| Risposta - in primo luogo si
ritiene esaustiva la codificazione orfeo pubblicata. in
secondo luogo gli interventi finanziati della regione
lazio, sopratutto quanto riferiti al fondo sociale
europeo, non possono riguardare la preparazione di
concorsi. |
Utenze speciali
| Domanda - pur non potendo
compilare i dati al punto e.5.2 relativi agli ultimi tre
anni, i soci della nostra associazione, costituitasi
alla fine del 2000, hanno operato per molti anni con
altri enti e con utenze speciali, inserendo i dati
relativi ai nostri soci, al punto e.5.4., possiamo
ottenere l'accreditamento per l'utenza speciale? |
| Risposta - le precedenti
esperienze di interventi rivolti ad utenze speciali
devono essere state maturate dalla sede formativa e non
dai singoli operatori. per questi le precedenti
esperienze vengono riconosciute relativamente alle
risorse umane disponibili. |
Domanda - al punto e.5.4 viene
richiesta l'elencazione del personale con esperienza
rispetto all'utenza speciale oggetto di
accreditamento. tali figure
(assitente, assistente sociale, psicologo, sociologo,
operatore inserimento, pedagogista), devono aver
ricoperto la mansione di docente (di informatica per
disabili nel nostro caso)?!!! o,
si spera, relativamente alle proprie
professionalità? |
| Risposta - relativamente alle
proprie professionalità . |
Domanda - in relazione alla vs
risposta di mercoledì 16 aprile 2003 - 11:23 devo
interpretare che un ente di nuova costituzione non può
operare con le utenze speciali? che se non ho una storia
in questo campo dimostrabile con la verificabilità di
attività già erogata non potrò mai ottenere
l'accreditamento per tali utenze? ma se questa è
l'impostazione non ci potrà mai essere nessun nuovo ente
che opera in questo ambito perchè non avendo la
possibilità di accedere a fondi non si potranno mai
avere a disposizione dei dati per poter rispondere
affermativamente ai quesiti posti dal formulario e che
portano all'idoneità o meno per lo svolgimento di
formazione per le utenze speciali! ma se tali utenze vengono definite
"speciali" non significa che già si trovano in
particolari condizioni di disagio? questa impostazione
non comporta incrementare il disagio? confido in una vostra celere e
chiara risposta. |
| Risposta - la scelta della
regione lazio è stata, relativamente alle utenze
speciali, quella di assumere garanzie circa la capacità
di operare con utenti di fasce deboli. una di queste
garanzie sono i risultati precedentemente
ottenuti. |
Domanda - il mio ente vorrebbe
accreditarsi sia per la formazione superiore, sia per la
formazione per utenze speciali, avendo una grande
esperienza nel settore. sono
stata al 10° piano stanza 3 per avere maggiori dettagli
sull'iter della presentazione, ma mi è stato risposto di
rivolgermi nel forum. quante
domande devo presentare? una per la formazione e una per
le utenze speciali? nella domanda pubblicata sul sito in
acrobat reader non si fa nessun riferimento a questa
tipologia. (sono divise solo in obbl.fom./ form.sup o
for.cont.)quanti formulari devo inviare su floppy? uno
per la formazione normale e uno per le utenze speciali?
oppure ununico formulario completo di entrambe le
sezioni? la sede che io
accredito è la medesima per entrambe le aree. |
| Risposta - i formulari da
compilare sono due distinti uno per la formazione e uno
per le utenze speciali. stessa cosa per quanto riguarda
lo scarico e l'invio su floppy. |
| Domanda - nel caso in cui
l'ente che richiede l'accreditamento sia di nuova
costituzione e non abbia quindi mai operato con le
utenze speciali, come può fare per richiedere un
accreditamento per anche solo una delle categorie? non
abbiamo infatti la possibilità di rispondere
affermativamente alle domande poste ai punti e.5.2 e
e.5.3 che però sono necessarie per poter essere
considerati idonei. |
| Risposta - per quanto riguarda
la utenze speciali la regione ha inteso assumere ancora
maggiori garanzie rispetto agli altri requisiti che
riguardano l’accreditamento di sedi formative.
ha in particolare essere garantita che chi si accredita
per le utenze speciali disponga di un patrimonio di
esperienze formative congrue e verificabili. se ciò non
è non è possibile ottenere
l’accreditamento. |
| Domanda - si può accreditare la
stessa sede per più fasce di utenze speciali e di utenze
"normali"? se si in quale modo? |
| Risposta - la stessa sede
formativa può accreditarsi per più tipologie formative
richiedendo l'idoneità per più utenze speciali. |
Domanda - definizione di una
domanda, punto d.2.1: in caso in
cui si richieda l'accreditamento per utenze speciali e
si è operato nel passato per utenze non-speciali questa
schermata va comunque riempita? |
Risposta - 1) tenuto conto che
l'idoneità per le utenze speciali deve essere chiesta e
dimostrata per ciascuna delle categorie di utenza
indicate, la domanda va formulata ed i requisiti
evidenziati per ciascuna categoria di utenza. 2) la schermata va comunque
riempita perchè si richiede di dimostrare i requisiti
delle sede relativamente all'efficienza ed
all'efficacia, requisito di base per poter richiedere
l'idoneità per le utenze speciali. |
Domanda - definizione di una
domanda, punto e.5.4: 1) non
tutte le figure professionali previste per le utenze
speciali sono previste dal ccnl. dovendo accreditarci
per tali utenze è obbligatoria la loro presenza? 2)avendo docenti che posseggono il
titolo di psicologo, assistente sociale, ecc. possono
essere considerate tali pur non avendo avuto incarico
specifico? |
| Risposta - il solo possesso di
figure professionali che possiedano titoli di studio
congrui con il profilo richiesto non soddisfa la
condizione posta. ai fini dell'accreditamento occorre
dimostrare che le figure che possiedono i requisiti di
studio e professionali vengono incaricate ed utilizzate
per le funzioni previste. |
Congruenza
attrezzature
| Domanda - relativamente al
punto e.2.7 sezione b è possibile inserire, anzichè il
numero degli allievi ospitabili in laboratorio, il
numero degli allievi ospitabili nella aule
informatiche? |
| Risposta - certamente si se le
aule informatiche, per i settori di accreditamento
prescelti, assumono valore di laboratorio. |
Domanda - dal momento che noi
prevediamo solo due aule con postazioni informatiche,
facciamo nostra la domanda posta da anonimo : relativamente al punto e.2.7
sezione b è possibile inserire, anzichè il numero degli
allievi ospitabili in laboratorio, il numero degli
allievi ospitabili nella aule informatiche? |
| Risposta - certamente si se le
aule informatiche, per i settori di accreditamento
prescelti, assumono valore di laboratorio. |
| Domanda - relativamente alle
attrezzature didattiche. e.2.3 come mai in automatico
viene sempre impostato come riferimento al settore di
accreditamento orfeo il numero 5? |
| Risposta - questa problematica
è stata risolta con la versione 1.1 del software. la
nuova versione è disponibile dal 29 marzo all'interno
dell'area riservata. tale versione, una volta scaricata
ed installata nella stessa directory della precedente
mantiene i dati già inseriti. le modifiche della
versioni 1.1 rispetto alla precedente sono descritte
nell'help all'interno del client di compilazione |
| Domanda - la congruenza del
rapporto tra allievi e attrezzature è stabilita dal
rapporto tra attrezzature/allievi oppure
attrezzature/aule? |
| Risposta - il rapporto è
stabilito tra attrezzature ed aule. |
Risorse umane
e.4.1
| Domanda - nel punto e.4.1
relativo alle risorse umane disponibili presso la sede,
viene richiesto tra le varie caratteristiche da
compilare "ore di servizio nelle sede" vorremmo chiedere
se queste ore sono riferite alle ore prestate presso la
sede da accreditare oppure se più in generale alle ore
prestate per la sede del soggetto nel caso non coincida
con quella da accreditare. oppure si intendono le ore
complessive per cui verrà impegnato nella sede da
accreditare? |
| Risposta - viene specificato
nella domanda posta dal formulario che devono essere
indicate le ore svolte nel triennio precedente nella
sede. |
| Domanda - i ricercatori ed i
progettisti (collaboratori esterni), possono essere
inseriti nel punto e.4.6 (personale docente)? |
| Risposta - il personale non
docente non deve essere inserito nella sezione
e.4.6. |
Domanda - relativamente al
calcolo del numero di ore dei responsabili di funzione
non ho ben capito la direttiva regionale. il mio direttore di sede dovrebbe
lavorare 4(numero di aule)*8*260?e' possibile lavorare
8320 ore annue! |
| Risposta - in nessuna parte
viene indicato tale criterio di calcolo francamente
improponibile. il calcolo proposto riguarda le ore
formative per cui verrà accreditata la sede
formativa. |
| Domanda - secondo la direttiva
art 10 punto g) sedi di orientamento e quindi punto c)
sedi di formazione non avremo la necessità di
soddisfarli. ebbene al punto e.4.1 del formulario si
parla di risorse umane disponibili presso la sede,
all'atto della presente richiesta, possiedono le
seguenti caratteristiche.... essendo la nostra un sede di
recente costituzione possiamo compilare i campi con i
dati e fornire al momento dell'audit
un'autocertificazione che il personale è interno presso
le altre sedi e che al momento dell'approvazione del
primo progetto verranno dislocate nella sede oggetto di
accreditamento?. alla voce "ore annue di servizio nella
sede" è logico che se per sede si intende quella oggetto
di accreditamento ed essendo di recentissima
costituzione non possiamo compilarlo, come ci dobbiamo
comportare o compilarlo? |
| Risposta - l'accreditamento
delle sedi formative è propedeutico all'acquisizione di
finanziamenti pubblici per la formazione e
l'orientamento. per tale ragione deve essere svincolato
da eventuali condizionamenti che facciano riferimento
all'acquisizione di finanziamenti. come per il resto
anche le risorse umane devono essere nella disponibilità
del soggetto che accredita la sede formativa all'atto
della domanda di accreditamento e operanti presso la
sede fin dall'atto della domanda. |
| Domanda - la mia società
intende accreditare più sedi formative. compatibilmente
con il rispetto dei tempi di lavoro le figure impegnate
nella sede oggetto di accreditamento richiestemi
(direttore generale/direttore di sede/responsabile
amministrativo/resp. comm.le/anal. dei
fabb/progettista/ricercatore/
valutatore/rendicont/coordinatore/docente/tutor/segreteria)possono
essere le stesse per le diverse sedi oppure ogni sede
deve avere le sue. in pratica queste figure (persone)
possono essere impiegate per più sedi si o no? |
| Risposta - possono essere
impegnate in più sedi, verrà però valorizzato
diversamente, in fase di attribuzione di punteggio, un
impegno a tempo pieno o a tempo parziale in una
sede. |
| Domanda - non riesco a capire
la differenza tra direttore generale e direttore di sede
potete chiarirla? |
| Risposta - la differenza
risiede nel fatto che la figura di direttore generale si
riferisce al soggetto ed alle responsabilità di gestione
e conduzione di questo, la figura di direttore si
riferisce invece alla sede formativa ed alle relative
responsabilità di gestione di questa. |
Domanda - le pur numerose
risposte fornite su questo forum relativamente alle
risorse dell'ente e della sede operativa non ci
consentono ancora, e ce ne scusiamo, di definire con
chiarezza quali risorse e relative a quali anni vanno
rispettivamente indicate: 1.
nell'organigramma (c.1) 2. nel
personale docente della sede (e.4.1) 3. nell'albo fornitori si prega di fornire una risposta
univoca e definitiva |
| Risposta - la specifica dei
requisiti, pubblicata a e consultabile sul sito,
definisce con chiarezza e puntualità le risorse che sono
state prese a riferimento. per quanto riguarda gli anni
di riferimento si prega di voler consultare le risposte
già date in precedenza anche al fine di non ingenerare
confusioni con risposte che possono apparire dissimili,
solamente in caso di risposte incomplete si prega di
voler chiedere ulteriori chiarimenti. |
| Domanda - nella nostra società
la stessa persona può riverstire più ruoli esempio
segreteria e resp. amministrativo possono essere la
stessa persona come anche tutor e analista dei
fabbisogni o altro ancora? |
| Risposta - una persona può
svolgere più incarichi diversi tra loro ma in fase di
valutazione verrà tenuto conto solamente di una di
queste funzioni, quella presumibilmente superiore. |
| Domanda - nel punto e.4.1
(risorse umane disponibili presso la sede) non vengono
indicate nell'elenco delle possibili figure
professionali il personale amministrativo, segretariale,
il tutor, ecc, mentre sono inseriti figure generali che
fanno capo al soggetto (quali il resp. commerciale,
resp. tecnico, resp. amministrativo). come e dove devo
inserire le figure mancanti? |
| Risposta - e' in corso la
pubblicazione della nuova versione del formulario dove i
campi relativi alle risorse umane sono stati
completati |
Docenti per
formazione
Domanda - e' probabile che già
l'abbiate indicato ma ho perso il riferimento: i tutor possono essere compresi nel
personale docente? se no, devo
necessariamente indicarli nella sezione e.4.1 e quindi
fare un contratto. e solo quelli
indicati nella suddetta sezione potranno essere usati in
fase di progettazione come personale? |
| Risposta - nel personale
docente deve essere inserito solamente quel personale
che presta effettivamente opera come tale. non le altre
figure professionali che devono essere inserite dove
previste . devono essere inseriti al punto 4.1 se si
intende ottenre un punteggio per quelle specifiche
figure. |
Domanda - in riferimento alla
vostra risposta del 18 aprile ore 10.30, cosa intendete
dire con "se si tratta di una qualificazione"? quali
docenti vanno indicati nella sezione e.4.6 e cosa si
deve indicare nella colonna "rapporto di lavoro" se con
i docenti è possibile stipulare un contratto anche solo
sui singoli corsi? si prega di
rispondere celermente, vista l'imminente scadenza! |
| Risposta - nella colonna
rapporto di lavoro deve essere indicata la natura del
contratto che si stabilisce con il docente (dipendente,
co.co.co, ecc.) |
Domanda - i tutor, gli analisti
di fabbisogno, il progettista, il tutor possono essere
compresi nel personale docente? e quindi fare un
contratto al momento dei corsi come i docenti? se no, devo necessariamente
indicarli nella sezione e.4.1 e quindi fare un
contratto? |
| Risposta - nel personale
docente deve essere inserito solamente quel personale
che presta effettivamente opera come tale. non le altre
figure professionali che devono essere inserite dove
previste . |
| Domanda - posso inserire nel
punto 4.6 docenti con cui sicuramente nei prossimi mesi
faremo dei co.co.co. anche se non hanno mai collaborato
con il nostro ente? |
| Risposta - possono essere
inseriti i docenti che si ritiene utile rendere
disponibili nell'albo ai fini delle attività formative
che si intende realizzare anche se non sono mai stati
precedentemente utilizzati dalla sede. |
| Domanda - se un progetto viene
presentato in ati, possono essere docenti solo quelli
appartenenti all'albo del capofila? e capofila può
essere chiunque o solo l'ente accreditato presso cui si
svolgerà il corso? |
| Risposta - nel caso di ati i
soggetti non accreditati possono conferire ulteriori
risorse umane rispetto a quella accreditate nella sede
formativa. |
Domanda - spett.le regione, con
riferimento alla vs. risposta della direzione regionale
al quesito spedito anonimo venerdì 11 aprile 2003 -
10:32 (r: devono essere indicate
le materie di insegnamento dei docenti, quindi ad. es.
marketing, informatica, inglese) in caso di competenze
in più materie devono essere elencate tutte le
materie? e' possibile - ove
possibile - indicare un'area di competenza all'interno
di un settore? un docente ad .
esempio con competenze in ambito comunicazione, team,
problem solving, come posso indicarlo? |
| Risposta - é possibile indicare
le competenze laddove queste rendanio comunqe
identioficabili la materia di insegnamento. |
Domanda - in base alle risposte
fornite dalla direzione regionale è chiaro che per i
docenti di un ente che si accredita per la fs e la fc
non c'è l'obbligo della vigenza di un contratto di
lavoro ma è sufficiente dimostrare l'esistenza di un
albo fornitori e la loro iscrizione al suo interno. a tal proposito il quesito che
pongo è il seguente: nel punto
e.4.6 del formulario, laddove viene richiesto il
personale docente indicando il rapporto di lavoro, è
corretto ritenere che non sia necessario inserire tutti
i docenti iscritti nell'albo fornitori ma solo quelli
che hanno un regolare rapporto di lavoro (contratto di
lavoro dipendente o contratto di collaborazione)? i
docenti iscritti all'albo verranno verificati in sede di
audit laddove l'ente avrà la possibilità di mostrare il
proprio albo che tra l'altro è in continua evoluzione
dato che prevede dei criteri di ammissione e anche di
esclusione di quei docenti che non rispettino i
requisiti posti alla base dell'inserimento
nell'albo. |
| Risposta - se i docenti hanno
un rapporto di lavoro in essere devono essere indicati
nella sezione e.4.1 se invece si tratta di una
qualificazione vanno inseriti nella sezione e.4.6. |
Domanda - viene indicato in
alcune risposte un congruo e qualificato numeri di
formatori disponibili che consenta di valutare
l'opportunità che un soggetto si accrediti in un
determinato settore economico". alla luce di questa
risposta nella voce materia del form dei docenti devon
indicare il settore economico del docente (lavori
d'ufficio, turismo, ....) o altre voci (marketing,
informatica, inglese). i docenti
posso suddividerli in base alla suddivisione isfol :
competenze di base, trasversali,
tecnico-professionali. |
| Risposta - devono essere
indicate le materie di insegnamento dei docenti, quindi
ad. es. marketing, informatica, inglese. |
| Domanda - spett.le dir.
regionale, non avendo ricevuto risposta al quesito
spedito da anonimo lunedì 31 marzo 2003 - 00:57 che vi
ripeto. punto e.4.1 e c.1.1 premesso che la sede
formativa deve dimostrare di disporre di un patrimonio
di risorse di docenza sufficienti a garantire almeno 80%
delle ore di formazione relative ai settori richiesti,
se i formatori iscritti nell'albo docenti avranno un
rapporto di lavoro a prestazione d'opera solo al momento
in cui avranno inizio i corsi, si ha diritto al
punteggio do 0,5(formazione superiore) per ogni
formatore? in attesa ringrazio... |
| Risposta - come per le altre
prescrizioni, il requisito viene ritenuto posseduto, e
quindi valorizzato in termini di punteggio, solamente
laddove è possibile ravvisare una evidenza che ne
dimostri l'esistenza. ciò vale anche per il personale
docente che viene valorizzato solamente quando esiste
effettivamente un rapporto di lavoro in essere. |
| Domanda - punto e.4.1 e c.1.1
premesso che la sede formativa deve dimostrare di
disporre di un patrimonio di risorse di docenza
sufficienti a garantire almeno 80% delle ore di
formazione relative ai settori richiesti, se i formatori
iscritti nell'albo docenti avranno un rapporto di lavoro
a prestazione d'opera solo al momento in cui avranno
inizio i corsi, si ha diritto al punteggio do
0,5(formazione superiore) per ogni formatore?
grazie... |
| Risposta - il punteggio viene
attribuito solamente quando il rapporto con il
dipendente o con il prestatore è vigente, non quindi
legato all'avvio di eventuali attività finanziate. |
Domanda - se nel mio
organigramma prevedo che una stessa persona svolga più
compiti (ad esempio coordinatore e progettista), il
contratto che devo stipulare è solo per la mansione
superiore o per tutte le mansioni?.
|
| Risposta - il contratto può
essere stipulato per tutte le funzioni. in fase di
valutazione verrà valorizzata solamente quella
superiore. |
| Domanda - che cosa si intende
per albo dei docenti? |
| Risposta - per albo si intende
una lista dei docenti di cui dispone la sede formativa.
nell’albo dovranno essere descritte le
caratteristiche curriculari dei docenti ed indicata la
materia di insegnamento |
Domanda - in riferimento alla
sez. e.4.6 vorremmo sapere se: -
possiamo includere tra il personale docente anche
professionisti che hanno lavorato e lavorano per la sede
di roma ma che svolgono la loro attività soprattutto
presso la nostra seconda sede? -
il personale docente deve necessariamente aver lavorato
presso la nostra sede da almeno tre anni o è possibile
includere docenti che lavorano per noi da meno di tre
anni? grazie per la vostra
disponibilità si prega di
rispondere urgentemente!! |
| Risposta - tra il personale
docente indicato nell'albo non deve essere
necessariamente inserito personale che ha guà maturato
precedenti esperienze di collaborazione con la sede
formativa, tenuto conto che la sede può accreditarsi in
settori nei quali non ha fino ad ora operato può essere
inserito personale del tutto nuovo. stesso principio
vale per personale che ha operato per il medesimo
soggetto ma in altra sede. |
| Domanda - abbiamo inserito
nell'albo fornitori tutti i docenti che hanno insegnato
nei corsi effettuati nel triennio richiesto, sia i
laureati che i diplomati (ad esempio il docente del
modulo obbligatorio sulla 626 ha oltre 10 anni di
esperienza, ma non e` laureato); l'avviso pubblico
misura c3 richiede formatori esclusivamente laureati:
significa che dobbiamo eliminare i docenti che, anche
con provata esperienza pluriennale, non sono laureati e
sostituirli con laureati con minore esperienza (ad es.
un docente di cartoni animati specializzato nel settore
ma purtroppo solo diplomato?) |
| Risposta - si prega di non
tenere conto con le indicazioni sulle risorse umane
riportate negli avvisi pubblici delle misure c.1 e c.3.
e' infatti in corso una modifica che armonizzi gli
elementi dell'accreditamento con le specifiche degli
avvisi pubblici |
Domanda - le "ore di docenza
nei tre anni precedenti" richieste nella domanda e.4.6
sono quelle effettuate ngli a.f. 98/99 - 99/00 - 00/01
oppure negli anni 2000 - 2001 -
2002 (quindi a tutt'oggi)? |
| Risposta - nella sezione e.4.6
deve essere indicato il personale docente che la sede
formativa intende accreditare. il riferimento agli anni
formativi non è prestabilito perché potrebbero esserci
diversità di situazioni tra sede formativa e tra
soggetti. menre infatti per l'obbligo formativo è in
corso l'anno 2002/2003, per altre tipologie formative
l'ultima annualità di riferimento è il 2001. e' quindi
necessario uniformare tale parametro rendendolo univoco
per tutti i soggetti. in questo caso quindi gli anni di
riferimento, non potendo essere le annualità formativa,
devono essere gli anni solari, pertanto le annualità da
prendere a riferimento sono i tre anni antecedenti la
scadenza della domanda, da aprile 2000. |
Domanda - relativamente al
e.7.1/ p3 ... che i locali in oggetto di accreditamento
rispettano le condizioni di abbattimento delle barriere
architettoniche. tutti i locali
devono rispondere alle condizioni citate o alcuni di
essi possono comunque essere dedicati ad utenze speciali
(invalidi),esempio piani terra ? se tutti, i lavori da eseguire per
garantire dette condizioni devono essere ultimati entro
il 30/04/2003 ? |
| Risposta - l'accesso ai
disabili, e quindi l'abbattimento delle barriere
architettoniche, deve essere garantito per tutti i
locali che compongono la sede formativa. tutti gli
elementi oggetto di autocertificazione o di
certificazione devono essere riferiti alla scadenza del
30/4/2003 |
Domanda - premesso che la ns
organizzazione possiede un'unica sede formativa,
vorremmo porre due domande in relazione ai docenti ed
anche alle risorse umane. 1) al
punto e.4.6 del formulario viene chiesto di fornire i
riferimenti dell'intero corpo docente. considerando la
premessa fatta, è necessario ripetere tutti i nomi anche
al punto c.1.1? cosa mettere in tale riquadro nel campo
"qualifica" considerando che a ns avviso coincide con la
descrizione delle figure impegante (direttore
generale,...) ? 2) le figure
professionali di cui al punto c.1.1 non si ritrovano
nella loro completezza al punto e.4.1(ad esempio non
compare la segreteria), considerando la premessa,
bisogna indicare solo quelle predisposte oppure è un bug
che verrà risolto nella prossima release ? |
| Risposta - mentre la domanda
posta nella sezione c, chiede di indicare il personale
di cui dispone il soggetto, tra cui quello docente
laddove esista un rapporto di lavoro in atto, la sezione
e si riferisce al personale docente che si intende
utilizzare nella sede formativa, anche in assenza di
rapporto di lavoro purchè iscritto nell'albo
docenti. |
Domanda - premesso che la ns
organizzazione possiede un'unica sede formativa,
vorremmo porre due domande in relazione ai docenti ed
anche alle risorse umane. 1) al
punto e.4.6 del formulario viene chiesto di fornire i
riferimenti dell'intero corpo docente. considerando la
premessa fatta, è necessario ripetere tutti i nomi anche
al punto c.1.1? cosa mettere in tale riquadro nel campo
"qualifica" considerando che a ns avviso coincide con la
descrizione delle figure impegante (direttore
generale,...) ? 2) le figure
professionali di cui al punto c.1.1 non si ritrovano
nella loro completezza al punto e.4.1(ad esempio non
compare la segreteria), considerando la premessa,
bisogna indicare solo quelle predisposte oppure è un bug
che verrà risolto nella prossima release ? |
| Risposta - mentre la domanda
posta nella sezione c, chiede di indicare il personale
di cui dispone il soggetto, tra cui quello docente
laddove esista un rapporto di lavoro in atto, la sezione
e si riferisce al personale docente che si intende
utilizzare nella sede formativa, anche in assenza di
rapporto di lavoro purchè iscritto nell'albo
docenti. |
| Domanda - in relazione alla
risposta della dir. reg. su quesito di anonimo del 27
febbraio 2003 ore 14.20 nella stanza "risorse umane
e.4.1" la stessa dir. reg. ha sottolineato che andava
preso in considerazione l'ultimo triennio (e in più di
un'occasione , scrivendo di ultimo triennio, si è
riferita al periodo aprile 2000 - aprile 2003). ora
nella stanza "docenti per formazione" la stessa dir.
reg. in relazione allo stesso punto su quesito di ial
r-l del 12 marzo 2003 ore 12.49 risponde che gli anni da
prendere in considerazione sono 1998-99, 1999-00,
2000-01. qual'è l'interpretazione più corretta? |
| Risposta - nella sezione e.4.1
viene richiesto di esplicitare le risorse umane
disponibili presso la sede all'atto della domanda,
indicandone le caratteristiche. non si fa quindi
riferimento a periodi temporali. si fa invece richiesta
degli anni di servizio nella sede e delle ore svolte che
devono essere indicate per ano formativo 98/99,
99/00,00/01. |
| Domanda - relativamente alla
domanda a.4.6 il personale docente che deve essere
indicato è quello che ha svolto attività nei 3 anni
precedenti indicati dall'accreditamento (1999 - 2000 -
2001) oppure è quello in attività negli ultimi 3 anni
(2000 - 2001 - 2002)? questo perché tra il 2001 ed il
2002 ci potrebbero essere stati dei cambiamenti
sostanziali relativi al personale docente di una sede
formativa. |
| Risposta - se ci riferisce al
contenuto della sezione e. 4.6, il periodo da prendere a
riferimento, al fine di rendere uniforme il criterio tra
tutti i sogetti, è quello dell' anno formativo. in altre
risposte è stato detto che il triennio di riferimento
sono gli anni formativi 98/99, 99/00, 00/01 |
| Domanda - se il soggetto è una
organizzazione senza fini di lucro dove per statuto i
soci siano tutti professionisti docenti/discenti per
motivi di aggiornamento e confronto di esperienze
professionali, in questo caso il docente si qualifica
come personale? |
| Risposta - se abbiamo ben
compreso la domanda è se un socio può risultare come
docente. nulla osta affinchè un associato possa svolgere
compiti operativi per il soggetto o per la sede
formativa sia in veste di docente sia in altra veste
operativa. |
Domanda - la dir.reg. definisce
"albo dei docenti" l'elenco dei docenti che verranno
inseriti nel formulario ritenendoli disponibili per le
future potenzili attività. continua a non capirsi però che
tipo di legame contrattuale devono avere questi docenti
con l'ente al momento della presentazione
dell'istanza. e' corretta
l'interpretazione secondo la quale l'ente al momento
della presentazione della domanda di accreditamento si
obbliga a usare i docenti indicati nella domanda in
eventuali future attività e stipulerà un contratto con
essi nel momento in cui effettivamente verranno chiamati
a svolgere le docenze con un contratto co.co.co o di
prestazione occasionale? e lo
stesso criterio può essere usato per altre figure quali,
tutor, progettisti, valutatori e tutte quelle figure che
hanno un ruolo attivo al momento della realizzazione di
un corso? |
| Risposta - per quanto attiene
la docenza è corretta l'interpretazione secondo la quale
il contratto,nelle forme prescelte dal soggetto,parta ad
avvio attività. al momento dell'accreditamento deve
risultare quindi che il docente è diponibile ma che può
anche non essere ancora in forza alla sede formativa .
per quanto attiene invece le altre figure indicate non è
possibile indicarne la disponibilità e definirla attiva
solamente nel momento in cui verranno approvate attività
formative.se ne viene indicata la dsponibilità deve
essere vigente ,all'atto della domanda,un rapporto di
lavoro. |
Domanda - se un ente pubblico o
privato intende realizzare un'attività di ricerca si
deve accreditare? in particolare, sono stati pubblicati
i bandi per le misure c.1 e c.3, per i quali è previsto
che i soggetti proponenti debbano essere accreditati: ma
se l'ente svolge attività di ricerca è costretto ad
accreditarsi pena esclusione? inoltre, sono elencati i documenti
che devono essere prodotti per i soggetti accreditati e
quelli per i soggetti non accreditati, i soggetti in
fase di accreditamento che documenti devono
presentare? |
| Risposta - come previsto nella
direttiva che regola l'accreditamento, l'attività di
ricerca esula da tale obbligo. il bando relativo alla
misura c.3 richiama quindi l'obbligo di accreditamento
per le fattispecie previste (formazione), laddove invece
l'attività è di ricerca tale prescrizione non è
applicabile. |
| Domanda - in assenza di
attività formative in corso, e quindi non avendo a
disposizione determinati formatori per altrettanti
settori di formazione, che tipo di formatori vanno
indicati? quelli che si hanno già a disposizione? quelli
che si possono assumere nel momento in cui viene
approvato il progetto? se dobbiamo presentare i
curricula delle persone che si assumono una volta
approvato il progetto, per svolgere la formazione, che
senso ha verificare che almeno l'80% delle ore di
formazione siano garantite dal personale docente
indicato prima dell'accreditamento (punto e.4.6)? vuol
dire che possiamo svolgere attività formative solamente
legate alle professionalità già a disposizione, anche se
tutte le agenzie formative prima aspettano che vengano
approvati i corsi e poi ricercano sul mercato i docenti
specifici per quei corsi? oppure dobbiamo indicare i
docenti a disposizione della società e poi posso
assumerne altri nel momento in cui viene approvato il
progetto? |
Risposta - la sede formativa
deve dimostrare di disporre di un patrimonio di risorse
di docenza sufficienti per garantire la possibiltà di
realizzare gli interventi formativi nel settore
prescelto. unitamente alle
attrezzature disponibili, l'albo docenti da cui si
evinca un congruo e qualificato numero di formatori
disponibili, è l'elemento che consente di valutare la
opportunità affinchè un soggetto si accrediti in un
determinato settore economico. al fine poi di non
rendere tale dimostrazione unicamente un fatto formale
viene prescritto che i docenti, laddove non siano
disponibili al momento della realizzazione
dell'intervento formativo, possono essere sostituiti
nella misura massima del 20%. non è possibile rimandare la
verifica sul possesso, da parte della sede formativa, di
risorse di docenza all'atto della valutazione delle
proposte dei corsi perchè decadrebbe uno dei principi
dell'accreditamento che è appunto quello di una verifica
preventiva dei requisiti posseduti dalla sede
formativa. |
Domanda - in riferimento al
quesito da noi posto in data 12 marzo 2003 - 12:49, sono
state date due risposte che non sembrano seguire la
stessa linea: spedito da dir.
regionale venerdì 14 marzo 2003 - 13:08 spedito da dir. regionale venerdì
14 marzo 2003 - 13:37 il
problema quindi forse rimane: nella sezione e.4.6.
bisogna inserire esclusivamente il personale docente che
ha svolto attività negli a.f. 1998/1999 - 1999/2000 -
2000/2001, oppure si deve inserire anche il personale
che ha iniziato l'attività solamente a partire dall'anno
2002 ? |
| Risposta - un direttore può
essere anche responsabile della sede di orientamento.
l'impegno a tempo parziale verrà però valorizzato
diversamente rispetto ad un impegno a tempo pieno su una
sola macrotipologia. |
Rispetto l.
68/99
Domanda - per una società che
ha solo 2 dipendenti, e quindi non deve assolvere ai
requisiti della l. 68/99, come deve rispondere alla
domanda? si oppure no? nella
direttiva c'è scritto che se si scrive no non si è
ammessi all'accreditamento. |
| Risposta - se la norma viene
assolta, anche in presenza di casi che non ne prevedono
l'obbligatorietà dell'assolvimento, la risposta da
digitare è si. |
Domanda - vorrei sapere come
devo rispondere alla domanda sul rispetto della legge
68/99, dal momento che esiste
presso la nostra struttura l'assenza di barrierre
architettoniche, ma non abbiamo dei disabili che
lavorano nella struttura, dove sono occupati solo 6
persone. grazie e attendo risposta urgente. |
| Risposta - sono domande
distinte. una si riferisce agli obblighi di assolvimento
della 68 relativamente al collocamento obbligatorio di
disabili, l'altra invece all'assenza di barriere
architettoniche nella sede formativa. |
| Domanda - risparmiamo le
polemiche e segnaliamo l'errore: in risposta a quesito
di anonimo del 25.2.03 h.10:21, direzione regionale
fornisce 2 risposte: una del 28.2.03 h.12.55, quella
corretta. un'altra del 27.2.03 h.18:20 che riguarda la
qualità! probabilmente un anonimo di un argomento sulla
qualità non ha ancora avuto risposta... |
| Risposta - verrà tenuto conto
dei suggerimenti. ci sembra però opportuno evidenziare
che seppure possono esistere problemi su come il forum
funziona e su come è organizzato, non viene meno il
principio della limpidezza e della trasparenza, ragioni
per le quali il forum è stato creato |
| Domanda - nel caso di una
scuola pubblica, in cui le assunzioni si effettuano per
concorso, cosa si deve rispondere al punto a.2 del
formulario? |
| Risposta - e' auspicabile che
una scuola pubblica assolva ai requisiti della l. 68/99,
in caso diverso dovrà dimostrare i motivi di
esenzione. |
Domanda - il soggetto per il
quale stiamo chiedendo l'accreditamento attualmente non
è soggetto alla legge 68/99. poichè lo è stato in passato a
tempo debito sono stati assunti 2 disabili tuttora
dipendenti del soggetto. al
punto a.2 dovremmo quindi rispondere no ma così al punto
a.2.2 non possiamo inserire il numero di disabili che
lavorano presso il soggetto come possiamo fare? |
| Risposta - non essendo soggetta
ad obbligo non è rilevante, neanche ai fini
dell'attribuzione di punteggi, conoscere l'eventuale
impiego di disabili.nella sezione a viene richiesto il
possesso della certificazione qualità relativamente al
soggetto, ovunque questo abbia la sede. diverso è però
il caso di una singola unità operativa che in nessun
caso può, per semplice estensione, essere considerata
certificata se non specificatamente indicato nella
certificazione ottenuta e nel manuale della
qualità. |
| Domanda - il rispetto della
legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili è utile
ai soli fini della formazione rivolta ad utenze
speciali, o è richiesta indipendentemente dalle finalità
formative? |
| Risposta - trattandosi di una
prescrizione di legge e tenuto conto che un disabile ha
comnque il diritto di frequentare qualsiasi attività
formativa posta in essere dalla regione, l'abbattimento
delle barriere architettoniche è un requisito generale
che riguarda tutte le sedi formative per qualsiasi
tipologia e settore di
accreditamento. |
Sedi accreditate
temporaneamente
| Domanda - la nostra
associazione sta operando dall'anno scorso in un
progetto equal e pertanto non può rispondere ai punti e,
ma parzialmente ai punti f (per l'esperienza in atto).
se il totale di punteggi presumibilmente ottenuti
(calcolati dalle tabelle) supera il minimo richiesto per
l'accreditamento provvisorio, può fare richiesta di
accreditamento provvisorio e non temporaneo, pur non
avendo maturato esperienze negli anni richiesti dal
formulario? |
| Risposta - evidentemente no,
devono essere stati maturati per intero i requisiti come
richiesti ed esplicitati. |
Domanda - la mia associazione è
riconosciuta nel 1988 come ente morale dalla regione
lazio con una delibera ad hoc. pur non avendo avuto
corsi finanziati dalla regione lazio non si può dire che
non abbia interrelazioni sul territorio avendo
protocolli d'intesa firmati con tutte le istituzioni
pubbliche e private che operano sul territorio regionale
e avendo noi partecipato in partnership e come attuatori
a numerosi programmi europei che si svolti nella
regione, pur non essendo finanziati dalla regione lazio.
al punto d.2. mi devo riferire solo alla formazione
approvata dalla regione? non posso inserire i dati
relativi alla formazione fatta ad esempio nell'ambito
del programma socrates o leonardo? se non avessi i requisiti relativi
al punto d) ma fossi in possesso di f) quale delle due
caselle devo barrare sulla domanda: provvisorio o
temporaneo? qual'e in pratica la differenza? |
| Risposta - nel punto d.2 devono
essere riportati unicamente i dati relative ad
esperienze maturate negli anni precedenti con la regione
lazio. se non si è in grado di dimostrare i requisiti di
cui al punto d l'accreditamento è temporaneo |
Domanda - differenza tra
accreditamento provvisorio e temporaneo abbiamo capito che non esiste un
accreditamento definitivo: pertanto se non si possono
dimostrare le interrelazioni con il territorio (mediante
attività realizzate precedentemente e finanziate dalla
regione lazio) l'accreditamento che si può richiedere è
quello temporaneo? se le
interrelazioni con il territorio sono dimostrabili
mediante attività finaziate (ma da altri enti, p. es.
ministero del lavoro) l'accreditamento deve essere
sempre di tipo temporaneo?
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Risposta - se non si è in
gerado di dimostrare i requisiti d e f l'accreditamento
è emporaneo. le interazioni
maturate con il territorio sono indipendenti dalla naura
e dalla fonte del finanziamento, anche perchè possono
essere state maturate attraverso azioni non
necessariamente coperte da finanziamento pubblico. |
Domanda - una struttura
scolastica che ha svolto una sola attività (ifts) può
essere considerata un ente di recente costituzione? grazie e confido in una celere
risposta |
| Risposta - laddove il soggetto
ritiene di non poter compiutamente assolvere ai
requisiti d.2 ed f può essere considerato di recente
costitutuzione anche laddove ha partecipato
sporadicamente ad attività a finanziamento
regionale. |
| Domanda - il requisito d è
articolato in d1 e in d2, mentre il primo riguarda il
soggetto il secondo riguarda la sede. per poter ottenere
l'accreditamento di 36 mesi è necessario possedere tutti
i requisiti sia quelli previsti nella sezione d1 che
quelli previsti nella sezione d.2 |
Risposta - se rispondo ai
requisiti a,b,c,d1,f di soggetto "vecchio ente " +
requisito e di "nuova sede formativa/operativa" mi
concedete l'accreditamento a 36 mesi ? pongo questa domanda in quanto (
risposta spedito da dir. reg. mercoledì 26 marzo 2003 -
11:50 al quesito spedito da teresa abbo martedì 25 marzo
alle ore 10:22) dite che i reqisiti d e f sono relativi
alla sede formativa poi indicate a,b,c,d1 come requisiti
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